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1. Che cos'e' il CAD e perche' esiste una materia a parte
Prima di entrare negli articoli conviene fissare che cosa sia il Codice dell'amministrazione digitale e perche' i quiz RIPAM gli dedichino un peso cosi' alto. Il CAD e' il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82: nasce con l'obiettivo di regolare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, e di rendere effettivi i diritti che oggi si chiamano di cittadinanza digitale. Non e' un testo tecnico per informatici: e' un testo giuridico che stabilisce quando un documento informatico vale come un documento cartaceo, quando una firma elettronica produce gli stessi effetti di una firma autografa, come una PA deve comunicare con un cittadino e quali obblighi ha verso di lui in materia di digitale.
Il CAD e' stato riscritto piu' volte dal 2005 a oggi: le due riforme piu' importanti, quelle che hanno dato al testo l'impianto attuale, sono il d.lgs. 179/2016 e il d.lgs. 217/2017, seguite da numerosi interventi successivi (fra cui quelli del d.l. 76/2020 e del d.l. 76/2021, i cosiddetti decreti Semplificazioni, che hanno introdotto SPID come identita' unica, il domicilio digitale generalizzato e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati). Chi studia sul testo di una vecchia edizione rischia di trovare articoli abrogati o rinumerati: e' un rischio concreto, perche' il CAD e' uno dei testi normativi italiani piu' modificati in assoluto, e diverse sue disposizioni originarie oggi non esistono piu' o sono state sostituite da lettere aggiuntive (bis, ter, quater) allo stesso numero di articolo.
La struttura del Codice segue una logica che aiuta a orientarsi: prima le definizioni e l'ambito di applicazione (artt. 1-2), poi i diritti dei cittadini (artt. 3 e seguenti), quindi l'organizzazione digitale della PA (AgID, Piano triennale, RTD), poi il cuore tecnico-giuridico su documento informatico, firme elettroniche, copie e conservazione (artt. 20 e seguenti), poi PEC e domicilio digitale, poi le banche dati e piattaforme abilitanti (ANPR, PDND, pagoPA), e infine sicurezza e continuita' operativa. Nei quiz la domanda tipica non chiede una sintesi discorsiva, ma la parola esatta usata dal Codice: se una definizione dice "identita' digitale" e il quesito propone "identificazione digitale", la differenza lessicale e' gia' l'errore.
Da ricordare per i quiz. Il CAD e' il d.lgs. 82/2005, non una legge ordinaria e non un regolamento. Le riforme cardine sono il d.lgs. 179/2016 e il d.lgs. 217/2017. Il testo continua a essere modificato: un articolo che sembra "strano" o numerato con piu' lettere (es. 3-bis, 6-quater, 40-bis) e' quasi sempre autentico, perche' il CAD cresce per addizione di commi e articoli aggiuntivi, non per sostituzione integrale.
2. Ambito di applicazione: chi e' obbligato dal CAD
L'articolo 2 del CAD individua con precisione i soggetti destinatari delle sue norme, ed e' un punto su cui i quiz costruiscono distrattori molto sottili. Il comma 2 elenca tre categorie principali: le pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001; i gestori di servizi pubblici, comprese le societa' quotate, limitatamente ai servizi di pubblico interesse; le societa' a controllo pubblico come definite dal d.lgs. 175/2016 (il Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), con alcune esclusioni espressamente previste per le societa' quotate e per quelle da esse controllate. Questo terzetto va imparato a memoria perche' i quiz chiedono spesso "a chi si applica il CAD" proponendo elenchi leggermente alterati, per esempio includendo indebitamente i privati tout court o escludendo i gestori di servizi pubblici.
Il comma 3 dell'articolo 2 individua poi un elenco di materie del Codice che si applicano anche ai privati, salvo che sia diversamente stabilito: il documento informatico e le copie, le firme elettroniche e i servizi fiduciari disciplinati dal Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64. E' la ragione tecnica per cui un privato cittadino puo' firmare digitalmente un contratto, avere un domicilio digitale su INAD, usare SPID per accedere a servizi anche non pubblici: quelle materie del CAD "escono" dal perimetro amministrativo e diventano regole generali dell'ordinamento, valide anche fra privati.
Va tenuta distinta, per completezza, la questione del riparto di competenze legislative: l'articolo 12 (rubricato norme generali per l'uso delle tecnologie) richiama, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, il coordinamento informatico dei dati fra Stato, regioni e autonomie locali, competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Lo stesso richiamo costituzionale ricorre a proposito del Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC), disciplinato nel Capo apposito del Codice, che rispetta l'autonomia organizzativa interna di regioni ed enti locali pur costituendo l'infrastruttura di cooperazione fra le amministrazioni.
Da ricordare per i quiz. I tre destinatari dell'articolo 2, comma 2 sono PA (definizione d.lgs. 165/2001), gestori di servizi pubblici (anche quotati, per i servizi di interesse pubblico) e societa' a controllo pubblico (d.lgs. 175/2016, con esclusioni per le quotate). Le materie dell'articolo 2, comma 3 valgono anche per i privati: documento informatico, firme, servizi fiduciari, conservazione, domicilio digitale, identita' digitale. Il fondamento costituzionale del coordinamento informatico e' l'articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.
3. I diritti di cittadinanza digitale (artt. 3 e seguenti)
Il capo dedicato ai diritti dei cittadini e delle imprese e' spesso definito "Carta della cittadinanza digitale" e comprende una serie di articoli che i quiz citano puntualmente per numero. L'articolo 3 sancisce il diritto all'uso delle tecnologie: chiunque ha diritto a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di servizi pubblici, nonche' con i soggetti a controllo pubblico. E' la norma "madre" da cui discendono tutti i diritti successivi, e va letta come principio generale, non come singola prerogativa isolata.
L'articolo 3-bis disciplina domicilio digitale e identita' digitale: prevede che i soggetti dell'articolo 2, comma 2 notifichino direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi verbali sanzionatori, atti impositivi di accertamento e riscossione, e stabilisce l'obbligo per i professionisti iscritti in albi e per i soggetti iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale iscritto negli appositi elenchi (articoli 6-bis o 6-ter). Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno dei domicili digitali producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni tradizionali: e' la clausola che equipara giuridicamente la notifica digitale a quella cartacea.
L'articolo 5 stabilisce il diritto a effettuare pagamenti con modalita' informatiche: i soggetti dell'articolo 2, comma 2 sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui allo stesso articolo (pagoPA), i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sul credito telefonico. E' un obbligo, non una facolta': l'errore tipico dei distrattori e' presentarlo come mera possibilita' lasciata alla discrezionalita' dell'ente.
L'articolo 7 riconosce il diritto a servizi on-line semplici e integrati: chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti dell'articolo 2, comma 2 in forma digitale, e in modo integrato, senza doversi rivolgere a piu' uffici o piu' canali per una medesima esigenza. E' il diritto che sta dietro alla logica dello sportello unico digitale e dei servizi integrati di cui si parla spesso a proposito di ANPR e delle piattaforme abilitanti: il cittadino non deve ricostruire da solo il collegamento fra amministrazioni diverse. L'articolo 6-bis, comma 01 aggiunge un tassello complementare: chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis (il punto di accesso telematico unico, che nella prassi corrisponde ad App IO).
L'articolo 9 sancisce il diritto alla partecipazione democratica elettronica: i soggetti dell'articolo 2, comma 2 favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti civili e politici sia individuali sia collettivi. E' una norma di principio, che i quiz chiedono soprattutto per il numero dell'articolo e per la formula "anche residenti all'estero", spesso omessa nei distrattori.
Ulteriori diritti seguono nello stesso capo: l'accessibilita' e la fruibilita' degli strumenti informatici per i soggetti disabili, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (la legge sull'accessibilita', nota come legge Stanca), espressamente richiamata dal CAD sia a proposito delle politiche di reclutamento e formazione del personale sia a proposito dei compiti del RTD (accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, promozione dell'accessibilita' anche in attuazione della legge 4/2004). Va notato che l'accessibilita' digitale nel CAD non e' un principio isolato, ma un obbligo che si aggancia esplicitamente a quella legge speciale, la cui violazione ha conseguenze anche fuori dal perimetro del Codice: un sito istituzionale non accessibile viola contemporaneamente il CAD e la legge 4/2004, e le due discipline si richiamano a vicenda invece di sovrapporsi in modo autonomo.
Un ultimo aspetto da tenere presente riguarda la tutela in caso di violazione dei diritti digitali: in caso di violazione degli obblighi in materia (per esempio il mancato rispetto del diritto all'uso delle tecnologie), gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale istituito presso AgID ai sensi dell'articolo 17, possono anche agire in giudizio secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (il decreto sulla class action pubblica, oggi ricondotto al giudizio per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici). E' importante notare che il ricorso al difensore civico digitale e l'azione in giudizio non sono alternativi in senso stretto, ma cumulabili: la segnalazione al difensore civico non preclude, e non sostituisce, la tutela giurisdizionale.
Da ricordare per i quiz. Art. 3: diritto all'uso delle tecnologie. Art. 3-bis: domicilio digitale e identita' digitale, con obbligo di domicilio digitale per professionisti e imprese. Art. 5: pagamenti elettronici, obbligo di accettazione da parte della PA tramite la piattaforma (pagoPA), non facolta'. Art. 7: diritto a servizi on-line semplici e integrati. Art. 9: partecipazione democratica elettronica, anche per i residenti all'estero. Accessibilita': richiamo esplicito alla legge 4/2004, non regola autonoma. Tutela: difensore civico digitale (art. 17) e azione in giudizio ex d.lgs. 198/2009 sono cumulabili, non alternativi.
4. Identita' digitale: SPID, CIE, CNS e domicilio digitale
Il cuore tecnico della cittadinanza digitale sta nei sistemi di identificazione. L'articolo 64 disciplina SPID, il Sistema Pubblico di Identita' Digitale, istituito a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale come sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Il Codice qualifica SPID come un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte di AgID, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete. L'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica (CIE): le due modalita' convivono, e la formula ricorrente del Codice le affianca sempre insieme, "SPID nonche' CIE". Ai soggetti privati e' riconosciuta la facolta' di avvalersi del sistema SPID per gestire l'identita' digitale dei propri utenti, e chi vi aderisce e' esonerato da obblighi equivalenti previsti da altre norme.
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) compare nel Codice come ulteriore strumento di identificazione informatica, tipicamente affiancato a SPID e CIE nella prassi applicativa e nei decreti attuativi: sul piano dei quiz basta ricordare che sono tre gli strumenti di accesso ammessi (SPID, CIE, CNS), senza che la loro coesistenza implichi equivalenza in tutti i contesti (alcuni servizi ammettono solo SPID e CIE).
Il concetto di identita' digitale e' definito all'articolo 1, comma 1, lettera u-quater: "la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64". E' una definizione tecnica che i quiz amano riproporre quasi testualmente, magari sostituendo "verificata" con "certificata" o alterando il riferimento all'articolo 64: la lettura letterale e' l'unico modo per non cadere nel tranello.
Sul domicilio digitale, la definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter recita: "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato", come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Il domicilio digitale non e' quindi necessariamente una casella PEC: puo' essere anche un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014, cioe' uno standard europeo piu' ampio della sola PEC italiana. Gli elenchi in cui i domicili digitali vengono raccolti sono tre e vanno tenuti distinti: l'INI-PEC per professionisti e imprese (art. 6-bis), l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per le PA (art. 6-ter), e l'INAD, Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, per i cittadini che scelgono facoltativamente di eleggere un domicilio digitale (art. 6-quater).
Distinta da SPID, ma spesso confusa con essa nei quiz meno accurati, e' l'infrastruttura di interconnessione fra amministrazioni: il Sistema Pubblico di Connettivita' e cooperazione (SPC), disciplinato dall'articolo 73. La norma lo definisce, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia organizzativa interna delle funzioni informative di regioni ed enti locali, come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' fra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati fra amministrazioni centrali, regionali e locali e fra queste e i sistemi dell'Unione europea, ed e' aperto all'adesione dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. La differenza concettuale e' netta: SPID e' il sistema con cui una persona (fisica o giuridica) si identifica per accedere a un servizio, l'SPC e' l'infrastruttura con cui i sistemi informativi delle amministrazioni comunicano fra loro. Il comma 2 dell'articolo 73 aggiunge che l'SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente: un'amministrazione che aderisce all'SPC non perde la titolarita' dei propri dati, li rende semplicemente interoperabili con gli altri sistemi.
Da ricordare per i quiz. SPID e' art. 64, insieme aperto di soggetti pubblici e privati accreditati da AgID. L'accesso ai servizi PA avviene tramite SPID e CIE (e CNS). L'identita' digitale (art. 1, co. 1, lett. u-quater) e' la rappresentazione informatica della corrispondenza utente-attributi. Il domicilio digitale (art. 1, co. 1, lett. n-ter) puo' fondarsi su PEC o su un servizio di recapito certificato qualificato eIDAS. Tre elenchi distinti: INI-PEC (imprese/professionisti), IPA (PA), INAD (cittadini, facoltativo). SPC (art. 73): infrastruttura di interoperabilita' fra sistemi informativi delle PA, concettualmente diversa da SPID (che riguarda l'identita' delle persone, non l'interconnessione dei sistemi).
5. Documento informatico, firme elettroniche e valore probatorio
Il documento informatico e' definito all'articolo 1, comma 1, lettera p: "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Speculare e' la definizione di documento analogico, lettera p-bis: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il Codice distingue con cura il valore probatorio del documento informatico a seconda di come e' formato: il comma 1-bis dell'articolo 20 stabilisce che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile (cioe' fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto) quando vi e' apposta una firma digitale, un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, oppure quando e' comunque formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che garantisca sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e la sua riconducibilita' all'autore in modo manifesto e inequivoco. In tutti gli altri casi, cioe' quando manca una di queste garanzie, l'idoneita' del documento a soddisfare la forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice in relazione alle caratteristiche di sicurezza del documento.
Le tipologie di firma elettronica formano una scala di affidabilita' crescente, richiamata dal Codice attraverso le definizioni del Regolamento eIDAS (art. 1, comma 1-bis, CAD): la firma elettronica semplice e' l'insieme di dati in forma elettronica, connessi o associati ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; la firma elettronica avanzata aggiunge requisiti di collegamento univoco al firmatario e di rilevabilita' di eventuali modifiche successive; la firma elettronica qualificata e' una firma avanzata creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato; la firma digitale, definita dal CAD all'articolo 1, comma 1, lettera s, e' "un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro", che consente al titolare, tramite la chiave privata, e a un terzo, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e verificare rispettivamente la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici: e' quindi la species italiana della firma qualificata, non un quarto tipo autonomo rispetto alla classificazione eIDAS.
Un punto molto verificato dai quiz e' l'equiparazione fra atti pubblici formati su documento informatico e forma scritta rafforzata: gli atti per cui la legge richiede la forma scritta a pena di nullita' (articolo 1350, primo comma, numero 13, del Codice civile) redatti su documento informatico devono essere sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, non con la sola firma elettronica semplice. Un altro punto rilevante: l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato; revoca e sospensione hanno effetto dal momento in cui sono comunicate, comunque motivate. Infine, l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria: e' una presunzione relativa, non assoluta, che puo' essere superata da chi dimostra il contrario.
Un errore frequente nei quiz meno accurati e' trattare "firma elettronica" come sinonimo generico di "firma digitale": non lo sono. La firma elettronica in senso lato e' il genere (qualunque dato elettronico allegato o connesso logicamente ad altri dati elettronici e usato per firmare), mentre la firma digitale ne e' una species tipicamente italiana, definita dal CAD e non dal Regolamento eIDAS in quanto tale (che parla di firma elettronica qualificata in generale, senza nominare la "firma digitale" come categoria autonoma). Un altro punto di confusione ricorrente riguarda il rapporto fra firma elettronica avanzata e firma digitale: entrambe soddisfano la forma scritta rafforzata ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ma la firma digitale e' sempre anche qualificata (perche' e' definita dal Codice come un particolare tipo di firma qualificata), mentre una firma avanzata non necessariamente lo e'; nella pratica quotidiana della PA italiana, tuttavia, la forma piu' diffusa di firma qualificata e' proprio la firma digitale basata su certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato vigilato da AgID.
Vale la pena ricordare anche come il documento informatico si collochi rispetto alle scritture private tradizionali: quando soddisfa il requisito della forma scritta con firma digitale, qualificata o avanzata, il documento informatico ha l'efficacia dell'articolo 2702 del Codice civile, cioe' fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi lo ha sottoscritto, esattamente come una scrittura privata autografa. Non fa invece piena prova del contenuto delle dichiarazioni (che resta liberamente valutabile quanto a veridicita' sostanziale), ma solo della loro provenienza dal sottoscrittore: e' una distinzione tecnica che il diritto civile applica identicamente sia al documento cartaceo sia a quello informatico, e che il CAD si limita a estendere senza modificarne la logica.
Da ricordare per i quiz. Documento informatico (art. 1, co. 1, lett. p): rappresentazione informatica di atti/fatti/dati giuridicamente rilevanti. Con firma digitale, qualificata o avanzata soddisfa la forma scritta ed ha l'efficacia dell'art. 2702 c.c.; altrimenti valutazione libera del giudice. Firma digitale (art. 1, co. 1, lett. s): sottospecie italiana di firma qualificata, chiavi crittografiche pubblica/privata; e' sempre anche qualificata, mentre una firma avanzata non lo e' necessariamente. Certificato revocato/scaduto/sospeso = mancata sottoscrizione. Presunzione di riconducibilita' al titolare: relativa, ammette prova contraria. L'efficacia ex art. 2702 c.c. riguarda la provenienza della dichiarazione, non la veridicita' del suo contenuto.
6. Copie di documenti, fascicolo informatico e conservazione
Il Codice disciplina con estrema attenzione le copie, perche' la loro efficacia probatoria non e' affatto scontata e i quiz costruiscono su questo terreno alcuni dei distrattori piu' insidiosi della materia. Conviene partire da una distinzione preliminare che il Codice presuppone e che spesso viene data per nota senza esserlo: una cosa e' il duplicato informatico, cioe' il documento informatico ottenuto mediante la stessa sequenza di valori binari del documento di origine (una copia bit per bit, che ha dunque lo stesso valore giuridico dell'originale perche' e' identico ad esso), altra cosa e' la copia informatica, che e' invece un documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto o formato diverso, e che per questo richiede un'attestazione di conformita' per produrre pieno valore probatorio. Il duplicato non ha bisogno di attestazioni perche' non c'e' alcuna conversione: e' letteralmente la stessa sequenza di bit.
Le copie analogiche di documenti informatici (articolo 23) hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, anche se il documento informatico originale e' sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, purche' la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il punto su cui i quiz insistono e' proprio questo inciso: la copia cartacea di un documento firmato digitalmente non perde valore per il solo fatto di essere stampata, a condizione che vi sia l'attestazione. Simmetricamente, le copie informatiche di documenti analogici hanno piena efficacia probatoria quando formate con processi che ne garantiscono contenuto e forma identici all'originale, con attestazione di conformita' da parte di un pubblico ufficiale, sempre che la conformita' non sia espressamente disconosciuta: e' quest'ultimo inciso, "non disconosciuta", a rendere l'efficacia probatoria non assoluta ma superabile da una contestazione specifica della controparte.
Sul versante dei documenti amministrativi in senso proprio, l'articolo 23-ter stabilisce che gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici da esse detenuti, costituiscono informazione primaria ed originale, da cui e' possibile effettuare, su supporti diversi o identici, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Il comma 1-bis regola la copia su supporto informatico di documenti che la PA ha formato in origine su supporto analogico: e' ammessa quando prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti oppure attraverso una certificazione di processo, nei casi in cui siano adottate tecniche idonee a garantire tale corrispondenza. Il comma 3 completa il quadro: le copie su supporto informatico di documenti formati dalla PA in origine su supporto analogico, ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, a ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato, tramite l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida.
La conseguenza pratica di queste norme, spesso oggetto di quesito, e' che un atto amministrativo nato digitale presso una PA e' gia' esso stesso l'originale, senza bisogno di autenticazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal processo di formazione; mentre un documento nato su carta e poi digitalizzato dalla PA acquisisce il medesimo valore dell'originale solo se il funzionario delegato ne attesta la conformita' con firma digitale o qualificata, secondo le Linee guida AgID: in quel caso, inoltre, la conservazione della sola copia informatica cosi' attestata soddisfa l'obbligo di conservazione dell'originale, senza necessita' di conservare anche il supporto cartaceo. E' un meccanismo con implicazioni pratiche notevoli, perche' consente alla PA di distruggere l'originale cartaceo una volta effettuata la digitalizzazione a norma, con evidenti risparmi di spazio e costi di archiviazione fisica.
Il Codice disciplina in modo specifico anche il modo in cui la PA gestisce i documenti durante un procedimento, non solo dopo la sua conclusione. L'articolo 41, rubricato Procedimento e fascicolo informatico, stabilisce che le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fornendo per ciascun procedimento di propria competenza gli opportuni servizi di interoperabilita' o integrazione ai sensi degli articoli 12 e 64-bis. Il comma 2 e' la disposizione piu' operativa: la pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, e all'atto della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti previsti dall'articolo 10 della stessa legge 241/1990 (cioe' il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti). E' un ponte espresso fra il CAD e la legge generale sul procedimento amministrativo, che i quiz talvolta chiedono di individuare: il fascicolo informatico non e' un istituto isolato del diritto digitale, ma lo strumento con cui i diritti partecipativi della legge 241/1990 vengono resi esercitabili per via telematica.
Il comma 2-bis precisa che il fascicolo informatico deve essere realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato e alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti previsti dalla disciplina vigente, attraverso i servizi degli articoli 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale) e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilita' e l'utilizzo del fascicolo sono dettate da AgID ai sensi dell'articolo 71. E' un punto su cui i quiz insistono: il fascicolo informatico non e' un archivio passivo tenuto dalla sola amministrazione titolare, ma uno strumento condiviso e interoperabile fra piu' soggetti coinvolti nello stesso procedimento, compreso l'interessato stesso, che puo' quindi consultarlo e, nei limiti previsti, alimentarlo direttamente, senza dover richiedere ogni volta l'intermediazione dell'ufficio procedente.
La formazione dei documenti informatici da parte della PA e' disciplinata dall'articolo 40: le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, secondo le disposizioni del Codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. Il documento digitale diventa quindi la forma ordinaria con cui la PA produce i propri atti, non un'alternativa facoltativa al cartaceo: chi risponde che la PA "puo' scegliere" fra formazione digitale e cartacea confonde una regola con un'eccezione. Collegato a questa disposizione e' l'articolo 40-bis, dedicato al protocollo informatico: le PA gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle regole tecniche di conformita' alle Linee guida, garantendo la registrazione cronologica e la tracciabilita' di ogni documento in entrata o in uscita. Il protocollo informatico e' quindi lo strumento con cui si attribuisce a ogni documento una collocazione temporale certa e non alterabile, condizione indispensabile per ricostruire con precisione l'iter di un procedimento in caso di contestazione.
La conservazione ed esibizione dei documenti e' regolata dall'articolo 43: gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti, sia analogici sia informatici, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge se le procedure utilizzate garantiscono, secondo le Linee guida, che i documenti conservati siano identici all'originale e ne assicurino integrita', autenticita' e provenienza certa. L'articolo 44 fissa i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, individuando la figura del responsabile della gestione documentale (che nelle PA opera in coordinamento con il responsabile della conservazione, potendo affidare quest'ultima anche a soggetti terzi accreditati presso AgID). Le Linee guida AgID adottate ai sensi dell'articolo 71 impongono la predisposizione e pubblicazione del manuale di gestione documentale e del manuale di conservazione, strumenti operativi che ogni amministrazione deve possedere per rendere verificabile la propria organizzazione documentale.
Un punto spesso richiesto riguarda la differenza fra semplice archiviazione informatica e conservazione ai sensi del CAD: solo un sistema di conservazione conforme alle regole tecniche AgID garantisce nel tempo l'integrita' e l'autenticita' del documento anche a fronte dell'obsolescenza dei formati informatici (un formato oggi leggibile puo' diventare illeggibile fra dieci anni se i software che lo interpretano scompaiono dal mercato: la conservazione a norma prevede proprio i processi di migrazione e verifica periodica che scongiurano questo rischio), mentre una mera copia su disco non offre alcuna di queste garanzie giuridiche. E' un distinguo che i quiz sfruttano proponendo l'equivalenza fra "salvare un file" e "conservare un documento informatico" ai sensi del Codice: non sono la stessa cosa, e chi le confonde perde punti su un tema ricorrente.
Da ricordare per i quiz. Duplicato informatico (stessa sequenza di bit, nessuna attestazione necessaria) e' diverso da copia informatica (contenuto identico su supporto diverso, richiede attestazione di conformita'). Copie analogiche di documenti informatici: art. 23, efficacia probatoria dell'originale con attestazione di un pubblico ufficiale, superabile solo con disconoscimento espresso. Documenti amministrativi informatici: art. 23-ter, gli atti formati digitalmente dalla PA sono informazione primaria e originale. Fascicolo informatico: art. 41, collegato ai diritti partecipativi della legge 241/1990, consultabile e alimentabile da tutte le amministrazioni coinvolte e dagli interessati. Formazione documenti PA: art. 40, mezzi informatici come regola ordinaria. Protocollo informatico: art. 40-bis. Conservazione ed esibizione: art. 43. Gestione e conservazione, responsabile della gestione documentale: art. 44. La conservazione a norma CAD e' cosa diversa dal semplice salvataggio su supporto digitale.
7. PEC, comunicazioni elettroniche e pagamenti digitali
La posta elettronica certificata e' definita dall'articolo 1, comma 1, lettera v-bis come "sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi". Il valore giuridico della PEC deriva proprio da questa capacita' probatoria: la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna certificano, con opponibilita' ai terzi, il momento dell'invio e quello della ricezione, sostituendo la funzione tradizionalmente svolta dalla raccomandata con ricevuta di ritorno. Il gestore di posta elettronica certificata e' definito, sempre all'articolo 1, come il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante PEC (lettera u-bis).
Le comunicazioni trasmesse a un domicilio digitale (che, come visto, puo' fondarsi su PEC o su un servizio di recapito certificato qualificato eIDAS) producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo posta tradizionale: e' l'equiparazione espressa dal Codice, che rende la notifica digitale pienamente sostitutiva di quella cartacea per i soggetti che hanno un domicilio digitale. I soggetti obbligati dell'articolo 2, comma 2 notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti, inclusi verbali sanzionatori e atti di accertamento e riscossione: si tratta quindi non di una facolta' residuale ma di un canale di comunicazione ordinario e prioritario per l'amministrazione.
Sul fronte dei pagamenti, l'articolo 5 impone ai soggetti dell'articolo 2, comma 2 di accettare, tramite la piattaforma di cui allo stesso articolo (comunemente nota come pagoPA), i pagamenti a qualsiasi titolo spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi i micro-pagamenti basati sul credito telefonico, restando ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico senza discriminazione riguardo allo schema di pagamento utilizzato. I soggetti obbligati devono inoltre consentire, tramite la stessa piattaforma, il pagamento spontaneo di tributi, e i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono i pagamenti verso le PA proprio attraverso quella piattaforma. La formula ricorrente nei quiz e' "obbligo di accettare", non "facolta' di accettare": e' l'elemento su cui si gioca la distinzione fra risposta corretta e distrattore.
Da ricordare per i quiz. PEC (art. 1, co. 1, lett. v-bis): sistema che attesta invio e consegna con ricevute opponibili ai terzi. Le comunicazioni al domicilio digitale hanno gli stessi effetti giuridici della posta tradizionale. Art. 5: obbligo (non facolta') per i soggetti pubblici di accettare pagamenti elettronici tramite la piattaforma pagoPA, inclusi i micro-pagamenti via credito telefonico.
8. AgID, RTD, difensore civico digitale, sicurezza, ANPR e PDND
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' l'organismo tecnico centrale per l'attuazione delle politiche digitali della PA. Fra le sue funzioni disciplinate dal Codice rientrano l'emanazione delle Linee guida ai sensi dell'articolo 71 (regole tecniche e di indirizzo, adottate secondo un procedimento definito dallo stesso articolo, giuridicamente vincolanti per i soggetti destinatari del Codice), l'esercizio della vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, sui gestori di posta elettronica certificata e sui soggetti che partecipano a SPID, e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 32-bis a carico di prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori PEC, gestori dell'identita' digitale e conservatori che violino il Regolamento eIDAS o il CAD stesso. La funzione di vigilanza e il potere sanzionatorio sono quindi collocati in capo alla stessa Agenzia che emana le regole tecniche: una concentrazione di poteri (normazione tecnica, vigilanza, sanzione) che i quiz possono chiedere di individuare correttamente.
All'interno di ogni amministrazione opera il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), che dirige l'ufficio dedicato alla transizione digitale. Fra i suoi compiti, elencati nel Codice, figurano: l'attuazione degli obiettivi di cui alle Linee guida ex articolo 71 (comma 1), le politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza delle tecnologie dell'informazione, con specifica attenzione ai temi dell'accessibilita' e delle tecnologie assistive ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e la promozione dell'accessibilita' in attuazione della stessa legge 4/2004; l'analisi periodica della coerenza fra organizzazione dell'amministrazione e utilizzo delle tecnologie; il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, della posta elettronica, del protocollo informatico, della firma digitale o firma elettronica. Il richiamo puntuale alla legge 4/2004 per l'accessibilita' e' un dettaglio spesso richiesto: non e' un principio generico, ma un rinvio testuale a quella legge specifica.
La sicurezza e' governata dall'articolo 51: le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione di servizi informatici, garantiscono la protezione, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei sistemi e delle infrastrutture. AgID attua, per quanto di competenza, il coordinamento della sicurezza cibernetica. I soggetti dell'articolo 2, comma 2 predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operativita'. La combinazione dei termini che il Codice usa per descrivere gli obiettivi di sicurezza (protezione, disponibilita', accessibilita', integrita', riservatezza) e' un elenco su cui i quiz costruiscono domande a completamento, dove basta l'aggiunta o l'omissione di un termine per rendere errata la proposizione.
L'articolo 17, che disciplina insieme RTD e difensore civico digitale, va letto per intero perche' i quiz ne isolano singoli commi come domande autonome. Il comma 1 impone a ciascuna pubblica amministrazione di affidare a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalita' operativa digitale e i connessi processi di riorganizzazione, senza incrementare il numero complessivo degli uffici dirigenziali gia' esistenti: e' un vincolo di neutralita' organizzativa, l'amministrazione non crea un ufficio in piu', ne individua uno tra quelli gia' previsti. A questo ufficio sono attribuiti compiti puntuali, fra cui il coordinamento strategico dei sistemi informativi (lettera a), l'indirizzo, la pianificazione e il monitoraggio della sicurezza informatica nel rispetto delle regole tecniche dell'articolo 51, comma 1 (lettera c), l'accesso dei disabili agli strumenti informatici in attuazione della legge 4/2004 (lettera d), e la pianificazione della diffusione dei sistemi di identita' e domicilio digitale, PEC, protocollo informatico e firma digitale (lettera j). Il comma 1-ter richiede che il responsabile dell'ufficio sia dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali, e preveda una linea di responsabilita' diretta verso l'organo di vertice politico dell'amministrazione, non verso un dirigente intermedio: e' il tratto che rende il RTD una figura apicale, sottratta alla gerarchia amministrativa ordinaria per i compiti di transizione digitale.
Il comma 1-quater istituisce, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale, affidato a un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico, attraverso l'apposita area del sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della PA commesse dai soggetti dell'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 18-bis: il difensore civico non ha quindi potere sanzionatorio proprio, ma svolge una funzione di filtro e impulso verso l'organo che quel potere lo esercita davvero.
Il quadro si completa con l'articolo 18, che istituisce presso l'AgID una piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale, dedicata alla consultazione pubblica e al confronto tra i portatori di interesse sulle iniziative di trasformazione digitale, e con l'articolo 18-bis, che attribuisce all'AgID poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto del Codice, delle Linee guida e degli obiettivi del Piano triennale, esercitabili sia d'ufficio sia su segnalazione del difensore civico digitale, con conseguente accertamento delle violazioni a carico dei soggetti obbligati.
Il quadro delle piattaforme abilitanti si completa con l'anagrafe e l'interoperabilita' dei dati. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), istituita dall'articolo 50-ter, e' lo strumento con cui il Codice da' attuazione concreta al principio once only: consente lo scambio di dati e informazioni raccolti dalle amministrazioni titolari fra le stesse amministrazioni, cosi' da evitare la richiesta al cittadino o all'impresa di informazioni gia' fornite in altra sede. Attraverso la PDND si interconnettono le principali basi dati e piattaforme abilitanti dell'ecosistema digitale pubblico: ANPR (l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, richiamata dall'articolo 62 come base di dati di interesse nazionale), pagoPA per i pagamenti, App IO come punto di accesso ai servizi digitali, e le altre piattaforme settoriali. La logica del once only e' semplice da enunciare ma spesso mal restituita nei distrattori: non significa che il cittadino non debba mai fornire dati, significa che, una volta fornito un dato a un'amministrazione, le altre amministrazioni che ne hanno bisogno se lo devono scambiare fra loro, senza richiederlo di nuovo all'interessato.
Sul fronte dei dati, l'articolo 52 disciplina l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati: qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni previste dalla legge, e' fruibile da parte delle altre amministrazioni e dai soggetti privati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e della normativa sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Il concetto di dato di tipo aperto e' definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter: dati che, oltre a essere disponibili secondo i termini di una licenza che ne consente l'utilizzo anche a fini commerciali, sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono corredati dei relativi metadati, e sono resi disponibili gratuitamente attraverso le reti telematiche oppure ai soli costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Correlato e' il formato aperto (art. 1, comma 1, lettera l-bis): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la sua fruizione: e' la condizione tecnica che rende un dato realmente riutilizzabile, a differenza di un formato proprietario che richiede software specifico e magari licenze a pagamento per essere letto.
Sui gestori di servizi pubblici opera una regola particolare in tema di dati generati dal servizio: il gestore trasmette all'ente concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti, e questi relativi all'utilizzo del servizio da parte degli utenti stessi vanno resi, come dati di tipo aperto ai sensi della lettera l-ter, nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali: e' una delle norme in cui il CAD intreccia la disciplina della privacy con quella dell'open data, imponendo un doppio filtro (Linee guida AgID e parere del Garante) prima della pubblicazione. E' un esempio concreto di come i due interessi, apertura dei dati e protezione dei dati personali, non siano affatto in contraddizione nel disegno del Codice, ma richiedano procedure di bilanciamento espresse.
Da ricordare per i quiz. Linee guida AgID: art. 71, vincolanti. Sanzioni AgID a prestatori fiduciari qualificati, gestori PEC, gestori identita' digitale, conservatori: art. 32-bis. RTD (art. 17): unico ufficio dirigenziale generale, senza aumento del numero complessivo di uffici; risponde all'organo di vertice politico; promuove l'accessibilita' ex lege 4/2004. Difensore civico per il digitale (art. 17, comma 1-quater): istituito presso AgID, riceve segnalazioni e le trasmette al Direttore generale AgID per l'esercizio dei poteri dell'art. 18-bis; non sanziona direttamente. Sicurezza e continuita' operativa: art. 51, con obbligo di piani di emergenza per i soggetti obbligati dal Codice. PDND: art. 50-ter, attuazione del principio once only, interconnette ANPR, pagoPA, App IO e le altre piattaforme abilitanti. ANPR: base dati nazionale, art. 62. Accesso telematico e riutilizzo dei dati: art. 52. Dato di tipo aperto: art. 1, co. 1, lett. l-ter (licenza riutilizzabile anche commercialmente, formato aperto, elaborazione automatica, metadati, gratuita' o costo marginale). Formato aperto: lett. l-bis.
9. Ripasso operativo e trappole ricorrenti
Questo capitolo non introduce contenuti nuovi: ripercorre, nell'ordine in cui i quiz tendono a chiederli, i punti su cui si concentrano le risposte sbagliate. E' pensato per essere riletto a ridosso della prova.
La fonte e la sua instabilita'. Il CAD e' il d.lgs. 82/2005, profondamente riscritto da d.lgs. 179/2016 e d.lgs. 217/2017, e successivamente modificato piu' volte (decreti Semplificazioni 2020-2021 su SPID, domicilio digitale, PDND). Un quesito che propone una regola "diversa" da quella qui esposta va sospettato come riferito a una versione pre-riforma del Codice: verificare sempre la lettera vigente, non la memoria di un vecchio manuale.
I destinatari. Art. 2, comma 2: PA (definizione d.lgs. 165/2001), gestori di servizi pubblici (anche quotati, per servizi di pubblico interesse), societa' a controllo pubblico (d.lgs. 175/2016, con esclusioni per le quotate). Art. 2, comma 3: alcune materie (documento informatico, firme, servizi fiduciari, conservazione, domicilio digitale, identita' digitale) valgono anche per i privati.
Le definizioni letterali. Documento informatico (art. 1, co. 1, lett. p): rappresentazione informatica di atti/fatti/dati giuridicamente rilevanti. Firma digitale (lett. s): sottospecie di firma qualificata basata su chiavi crittografiche pubblica/privata. Identita' digitale (lett. u-quater): rappresentazione informatica della corrispondenza utente-attributi. Domicilio digitale (lett. n-ter): indirizzo elettronico su PEC o servizio di recapito certificato qualificato eIDAS. PEC (lett. v-bis): sistema che attesta invio e consegna con ricevute opponibili ai terzi. Dato di tipo aperto (lett. l-ter): licenza riutilizzabile, formato aperto, elaborazione automatica, metadati, gratuita'/costo marginale. I quiz riproducono queste definizioni quasi alla lettera, cambiando una sola parola per creare il distrattore: leggere con attenzione ogni aggettivo.
Il valore probatorio del documento informatico. Con firma digitale, qualificata o avanzata (o comunque formato con identificazione informatica dell'autore e garanzie di sicurezza/integrita'/immodificabilita') soddisfa la forma scritta e ha l'efficacia dell'art. 2702 c.c. Senza queste garanzie, il valore probatorio e' rimesso alla libera valutazione del giudice. Gli atti per cui la legge richiede forma scritta a pena di nullita' (art. 1350, primo comma, n. 13, c.c.) vogliono firma avanzata, qualificata o digitale: mai la sola firma semplice.
Le presunzioni e le equivalenze. Certificato di firma digitale/qualificata revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione (salvo annullamento della sospensione). L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, ma e' presunzione relativa: ammette prova contraria. Le comunicazioni al domicilio digitale hanno gli stessi effetti giuridici della posta tradizionale.
Gli obblighi, non le facolta'. I soggetti dell'art. 2, comma 2 sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici tramite pagoPA (art. 5): non e' una possibilita' lasciata alla discrezionalita' dell'ente. Professionisti e imprese hanno l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale (art. 3-bis); i cittadini lo eleggono facoltativamente su INAD (art. 6-quater): non confondere l'obbligo altrui con la facolta' del cittadino.
Chi fa che cosa. AgID emana le Linee guida (art. 71), vigila su prestatori fiduciari/gestori PEC/gestori identita' digitale/SPID e irroga le sanzioni dell'art. 32-bis. Il RTD dirige l'ufficio per la transizione digitale, promuove l'accessibilita' ex lege 4/2004 (art. 8) e coordina i sistemi informativi. La conservazione a norma e' compito del responsabile della gestione documentale (art. 44), distinto dal semplice salvataggio informatico.
Gli elenchi da non confondere. INI-PEC per professionisti e imprese (art. 6-bis). IPA per le pubbliche amministrazioni (art. 6-ter). INAD per le persone fisiche, facoltativo (art. 6-quater). ANPR e' l'anagrafe nazionale (art. 62), non un elenco di domicili digitali. PDND (art. 50-ter) e' la piattaforma di interoperabilita' che collega tutte queste basi dati in attuazione del principio once only.
Il metodo di studio piu' efficace per questa materia resta la lettura diretta del testo del d.lgs. 82/2005, articolo per articolo, sui punti qui richiamati: il CAD e' un testo tecnico e le domande dei quiz ne riproducono quasi sempre la formula esatta, con minime variazioni. Riconoscere la parola precisa del Codice - "obbligati", non "possono"; "presunzione relativa", non "assoluta"; "identita' digitale", non "identificazione digitale" - e' spesso l'unico modo per distinguere la risposta corretta da due distrattori costruiti con cura.