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Riassunto · Quiz Concorso Istruttori Amministrativi - Enti Locali

Dispensa - Contabilita pubblica - Quiz Concorso Istruttori Amministrativi - Enti Locali

Contenuto a fini di studio e autovalutazione, generato con il supporto dell'AI e revisionato dalla Redazione. Può contenere imprecisioni. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la normativa vigente né gli atti ufficiali cui occorre sempre fare riferimento.

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1. Principi generali del bilancio e disciplina contabile degli enti locali (art. 162‑165 TUEL)

Gli enti locali sono tenuti a programmare la propria gestione secondo il principio della programmazione, come previsto dal comma 1 dell'articolo 151 del TUEL. A tal fine presentano entro il 31 luglio il Documento unico di programmazione (DUP) e, entro il 31 dicembre, deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale di almeno un triennio. Il bilancio di previsione contiene le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, secondo quanto indicato dal comma 3 dello stesso articolo.

Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i profili finanziario, economico e patrimoniale (art. 151, comma 4). La contabilita' finanziaria, di natura autorizzatoria, consente la rendicontazione della gestione finanziaria, mentre la contabilita' economico-patrimoniale, a fini conoscitivi, permette di rilevare gli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e di produrre il rendiconto comprensivo di conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale (art. 151, comma 5).

Il rendiconto della gestione, deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo (art. 151, comma 7), deve contenere, oltre ai tre prospetti fondamentali, una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta (art. 151, comma 6). Per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la disciplina prevede la facolta' di non predisporre conto economico, stato patrimoniale e bilancio consolidato (art. 227, comma 3).

Il bilancio di previsione finanziario, disciplinato dall'articolo 162, deve essere redatto nel rispetto dei principi di veridicita' ed attendibilita' (comma 5) e deve risultare in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo (comma 6). In particolare, le previsioni di competenza relative alle spese correnti, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento non possono superare le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria (comma 6).

La struttura del bilancio di previsione finanziario e' definita dall'articolo 165. Essa prevede due parti distinte, una relativa all'entrata e una relativa alla spesa, redatte secondo lo schema dell'allegato n. 9 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (comma 1). Le previsioni di entrata sono classificate in titoli, secondo la fonte di provenienza, e in tipologie, secondo la natura delle entrate (comma 2). Per la gestione, le tipologie sono ulteriormente ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, come previsto dall'allegato n. 13/2. Le previsioni di spesa sono classificate in missioni (funzioni principali e obiettivi strategici) e in programmi (aggregati omogenei di attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delle missioni) (comma 4). I programmi sono a loro volta suddivisi in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli, secondo l'elenco dell'allegato n. 14.

Il bilancio di previsione deve indicare, per ciascuna unita' di voto, l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, le previsioni definitive di competenza e di cassa dell'anno precedente, gli accertamenti e gli impegni previsti per gli esercizi di riferimento, nonche' le entrate che si prevede di riscuotere o le spese che si autorizza a pagare nel primo esercizio (art. 165, comma 6). Prima di tutte le entrate e le spese, il bilancio deve iscrivere in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, l'avanzo di amministrazione presunto (art. 165, comma 7, lettere a, b, c) e, in uscita, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente (lettera d).

Gli stanziamenti di competenza relativi al fondo pluriennale vincolato sono distinti in quota gia' impegnata negli esercizi precedenti e quota di competenza costituita dal fondo stesso, destinata a coprire gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi (art. 165, comma 8). Tali stanziamenti sono codificati con il codice della missione, del programma di spesa e del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Il bilancio di previsione si conclude con una serie di quadri riepilogativi, conformi allo schema dell'allegato n. 9, che sintetizzano le previsioni di entrata, le previsioni di spesa, gli equilibri di competenza e di cassa, nonche' la composizione del fondo pluriennale vincolato (art. 165, comma 10). Le previsioni di cui al comma 6, lettere c e d, e quelle del comma 7 sono oggetto di specifica approvazione del Consiglio (comma 11).

Il rispetto dei termini di approvazione e' fondamentale. Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente; in caso di mancata approvazione entro tale data, la gestione finanziaria si svolge in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, secondo le disposizioni dell'articolo 163 (comma 1 e seguenti). Durante l'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo le spese correnti e sono esclusi dal ricorso all'indebitamento (art. 163, comma 3). L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (comma 3).

Le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione sono disciplinate dall'articolo 175. Esse possono essere deliberate dall'organo consiliare entro il 30 novembre, salvo le variazioni di cui ai commi 5-bis e 5-quater, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre (comma 3). Le variazioni di natura urgente possono essere adottate dall'organo esecutivo, con successiva ratifica da parte dell'organo consiliare entro sessanta giorni (comma 4). Le variazioni di competenza del piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle di cui al comma 5-quater (comma 9).

Infine, il rendiconto della gestione, oltre a contenere il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, deve essere corredato da una serie di documenti obbligatori (art. 227, comma 5), tra cui l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Il rendiconto e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo (art. 227, comma 2) e, contestualmente, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli organismi strumentali (comma 2-ter).

2. Struttura e contenuti del bilancio di previsione (art. 66, 68, 11 d.lgs. 118/2011; art. 165 TUEL)

Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento principale con cui gli enti locali e le regioni traduiscono le scelte programmatiche in previsioni finanziarie, economiche e patrimoniali. Secondo l’articolo 151, il bilancio di previsione deve contenere le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; le previsioni del primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. L’adozione dei principi contabili generali e applicati, indicati nell’allegato 1 del d.lgs. 118/2011, garantisce la coerenza con la programmazione, la contabilita' finanziaria e la contabilita' economico-patrimoniale.

Secondo l’articolo 165 del TUEL, il bilancio di previsione finanziario è articolato in due parti distinte: la parte relativa all’entrata e la parte relativa alla spesa. La struttura è definita dallo schema dell’allegato n. 9 e prevede:

1. Classificazione dell’entrata. Le previsioni di entrata sono suddivise in titoli, che riflettono la fonte di provenienza (ad esempio tributi, trasferimenti, entrate patrimoniali), e in tipologie, che ne indicano la natura. Per la gestione operativa, le tipologie sono ulteriormente ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, secondo l’elenco contenuto nell’allegato n. 13/2. Tale articolazione consente di distinguere le quote di entrata ricorrente da quelle non ricorrenti e di fornire al consiglio comunale una chiara visione delle risorse disponibili.

2. Classificazione della spesa. Le previsioni di spesa sono organizzate in missioni, che rappresentano le funzioni principali dell’ente, e in programmi, aggregati omogenei di attività finalizzati al raggiungimento degli obiettivi delle missioni. I programmi sono suddivisi in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli, secondo le indicazioni dell’allegato n. 14. Questa gerarchia permette di collegare le risorse finanziarie alle finalitaì strategiche e di monitorare l’esecuzione di ciascuna area di intervento.

3. Quadri riepilogativi e indicatori di equilibrio. Il bilancio di previsione si conclude con una serie di quadri riepilogativi, come previsto dall’allegato n. 9, che mostrano il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. In particolare, il bilancio deve indicare, per ciascuna unità di voto, l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente, le previsioni definitive di competenza e di cassa dell’anno precedente, nonché gli accertamenti e gli impegni che si prevede di imputare nei successivi esercizi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

4. Elementi di apertura e chiusura. Prima di tutte le entrate e le spese, il bilancio di previsione deve contenere le iscrizioni relative al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di conto capitale, all’avanzo di amministrazione presunto (quando previsto dall’articolo 187) e al disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente. Tali voci garantiscono la continuità di gestione e la corretta contabilità delle risorse non ancora disponibili o gia' impegnate.

5. Allegati obbligatori. L’articolo 11 stabilisce gli allegati che devono accompagnare il bilancio di previsione finanziario. Tra questi vi sono il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, il prospetto della composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, i prospetti specifici per gli enti locali relativi alle spese per contributi e trasferimenti da organismi comunitari e alle funzioni delegate dalle regioni, la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Tali documenti forniscono al cittadino e agli organi di controllo una visione completa e trasparente delle scelte di bilancio.

6. Iter di approvazione. Per le regioni, l’articolo 68 prevede che il bilancio consolidato, che integra il bilancio di previsione con i bilanci degli enti strumentali, delle aziende, delle società controllate e partecipate, sia redatto secondo lo schema dell’allegato n. 11 e approvato dal consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno successivo. L’articolo 66, invece, indica che il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo. Il bilancio di previsione regionale segue invece le modalita' stabilite dall'ordinamento contabile della regione.

7. Coerenza con il Piano esecutivo di gestione. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, la giunta deve deliberare entro venti giorni il Piano esecutivo di gestione (PEG), che ripartisce le tipologie di entrata in categorie, capitoli e articoli e i programmi di spesa in macroaggregati, capitoli e articoli. Il PEG, pur non essendo parte integrante del bilancio di previsione, ne costituisce l’strumento operativo e deve essere coerente con le previsioni approvate.

In sintesi, il bilancio di previsione, secondo le disposizioni di cui sopra, è un documento strutturato, articolato e corredato da specifici allegati, che traduce la programmazione strategica in impegni finanziari e consente il controllo democratico e contabile delle risorse pubbliche.

3. Piano esecutivo di gestione e variazioni di bilancio (art. 169, 175 TUEL)

Il piano esecutivo di gestione (PEG) rappresenta lo strumento operativo con cui la giunta traduce in azioni concrete le previsioni contenute nel bilancio di previsione e nel documento unico di programmazione. Secondo l'art. 169, comma 1, la giunta deve deliberare il PEG entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, indicando per il primo esercizio sia la competenza sia la cassa. Il PEG si estende a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, definisce gli obiettivi di gestione e assegna le dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi.

Nel dettaglio, l'art. 169, comma 2, prescrive che le entrate siano articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, mentre le spese siano suddivise in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari di gestione e di rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

L'art. 169, comma 3, stabilisce che l'applicazione di queste disposizioni sia facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pur mantenendo l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. Il comma 3-bis, introdotto con modificazioni successive, richiede che il PEG sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, allegando il prospetto di ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il PEG, una volta approvato, diventa il riferimento per la gestione corrente: le dotazioni di cassa, le risorse finanziarie e le responsabilita' operative sono monitorate rispetto a quanto previsto. Qualora si verifichino variazioni rispetto alle previsioni, e' necessario ricorrere alle disposizioni contenute nell'art. 175.

L'art. 175, comma 1, indica che il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni sia nella parte relativa alle entrate sia in quella relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Tali variazioni sono di competenza dell'organo consiliare, salvo le eccezioni previste dai commi 5-bis e 5-quater.

Il comma 2 ribadisce la competenza dell'organo consiliare, mentre il comma 3 fissa i termini entro i quali le variazioni devono essere deliberate: in linea generale non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Tuttavia, alcune variazioni possono essere deliberate sino al 31 dicembre, come specificato nei punti a)‑g) del medesimo comma. Tra queste rientrano, ad esempio, l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata, l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato, e le variazioni relative ai versamenti ai conti di tesoreria statale.

Il comma 4 prevede la possibilita' di adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza da parte dell'organo esecutivo, purche' opportunamente motivate. Tali variazioni devono essere ratificate dall'organo consiliare entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, pena la decadenza.

Nel caso in cui la ratifica non avvenga o sia solo parziale, il comma 5 impone all'organo consiliare di adottare, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti necessari a sanare i rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Il comma 5-bis attribuisce all'organo esecutivo la facolta' di approvare le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le variazioni del bilancio di previsione che non hanno natura discrezionale, ma sono meramente applicative delle decisioni del Consiglio. Tra queste vi sono, ad esempio, le variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, le variazioni compensative tra dotazioni di missioni e programmi per risorse comunitarie o vincolate, e le variazioni delle dotazioni di cassa garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Il comma 5-ter stabilisce che le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis siano disciplinate dal regolamento di contabilita'.

Il comma 5-quater, in coerenza con i regolamenti di contabilita', consente ai responsabili della spesa, o in loro assenza al responsabile finanziario, di effettuare variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escludendo le variazioni relative a trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale, che rimangono di competenza della giunta.

Il comma 5-quater elenca inoltre altre tipologie di variazioni che i responsabili possono operare: variazioni fra stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, variazioni dei versamenti a tesoreria statale e a depositi bancari, e variazioni necessarie per adeguare le previsioni relative a partite di giro e operazioni per conto di terzi.

Il comma 5-quinquies specifica che le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere contenute nello stesso provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del PEG sono finalizzate a favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

Il comma 6 vieta le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi, mentre il comma 7 proibisce gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli relativi a entrate e spese per conto di terzi e partite di giro verso altre parti del bilancio, nonche' gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

Il comma 8 introduce la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, per verificare tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Il comma 9 stabilisce che le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, invece, possono essere deliberate sino al 31 dicembre.

Nel contesto pratico, la procedura di variazione si articola in piu' fasi: la proposta di variazione, la sua deliberazione da parte dell'organo competente (consiliare o esecutivo), la successiva comunicazione secondo le disposizioni del regolamento di contabilita', e infine l'eventuale ratifica o integrazione. Ogni fase deve rispettare i termini temporali indicati nei commi sopra citati, altrimenti la variazione e' considerata nulla o inefficace.

Il PEG, una volta approvato, funge da riferimento per la gestione corrente e per il controllo interno. Le dotazioni di cassa, le risorse finanziarie e le responsabilita' operative sono monitorate rispetto a quanto previsto. Qualora si verifichino variazioni rispetto alle previsioni, e' necessario ricorrere alle disposizioni contenute nell'art. 175.

In sintesi, l'art. 169 definisce la struttura, i contenuti e i termini di adozione del piano esecutivo di gestione, mentre l'art. 175 disciplina le modalita', i limiti temporali e le competenze per le variazioni al bilancio di previsione e al PEG. Il rispetto di questi obblighi garantisce la coerenza tra programmazione, previsione e gestione, assicurando trasparenza, legalita' e controllo democratico delle finanze degli enti locali.

4. Impegno di spesa e procedura di autorizzazione (art. 151, 179, 183 TUEL)

L’articolo 151 del TUEL stabilisce i principi generali della programmazione finanziaria degli enti locali. Ogni ente deve presentare entro il 31 luglio il Documento unico di programmazione (DUP) e deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; le previsioni del primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione annuale. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso due contabilita': la contabilita' finanziaria, di natura autorizzatoria e finalizzata alla rendicontazione della gestione finanziaria, e la contabilita' economico-patrimoniale, a fini conoscitivi per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali. I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, e a cui e' allegata la relazione della Giunta sulla gestione. Il rendiconto deve essere deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, mentre entro il 31 ottobre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali.

L’articolo 179 disciplina la fase di accertamento dell’entrata, la prima tappa della gestione delle risorse finanziarie. L’accertamento consiste nella verifica, sulla base di idonea documentazione, della ragione del credito, del titolo giuridico, del debitore, dell’importo da incassare e della relativa scadenza. Le entrate di tipo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio. L’accertamento distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti mediante la codifica della transazione elementare prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Sono previste diverse modalita' a seconda della natura dell’entrata: a) per le entrate tributarie a seguito di emissione di ruoli o altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle derivanti da servizi a carattere produttivo, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative di spesa del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell’assunzione dell’impegno di spesa; c‑bis) per le entrate da trasferimenti e contributi di altre amministrazioni pubbliche, a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell’atto di impegno dell’amministrazione erogante; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi previsti dal principio applicato della contabilita' finanziaria per cui e' previsto l’accertamento per cassa. Il responsabile del procedimento che effettua l’accertamento trasmette al responsabile del servizio finanziario la documentazione necessaria per l’annotazione nelle scritture contabili, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilita' finanziaria.

L’articolo 183 introduce l’impegno di spesa, la prima fase del procedimento di spesa. Con l’impegno, a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione e la scadenza, creando un vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151. L’approvazione del bilancio e le successive variazioni, senza la necessita' di ulteriori atti, costituiscono l’impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute in tre casi specifici: a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento di mutui e prestiti, interessi di preammortamento e oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento e' stato perfezionato; c) per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, quando l’importo dell’obbligazione e' definito contrattualmente. Se l’importo non e' predefinito, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione e' disponibile.

Durante la gestione, e' possibile prenotare impegni relativi a procedure ancora in via di espletamento. I provvedimenti per i quali, entro il termine dell’esercizio, non e' stata assunta l’obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio a cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. Le economie relative alle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalita' definite dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2019. Inoltre, le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione, costituiscono anch’esse economia.

Il processo di autorizzazione dell’impegno di spesa e' strettamente collegato alla disciplina della contabilita' finanziaria. L’impegno, una volta registrato, genera un vincolo sulle previsioni di bilancio che riduce la disponibilita' finanziaria residua. Tale vincolo e' visibile nelle scritture di competenza, dove l’importo dell’impegno e' iscritto in dare nella voce di spesa e in avere nella voce di disponibilita' finanziaria, garantendo la coerenza tra la programmazione approvata (articolo 151) e l’effettiva capacita' di spesa dell’ente. La disciplina prevede che, qualora l’impegno non sia piu' necessario o venga ridotto, la differenza sia contabilizzata come economia, aumentando il fondo di cassa o il fondo pluriennale a seconda della natura della spesa.

Il rispetto dei termini previsti e' fondamentale per la regolarita' dell’intero ciclo di gestione. L’articolo 151 impone la presentazione del DUP entro il 31 luglio e la deliberazione del bilancio entro il 31 dicembre; l’articolo 183 richiede che l’impegno sia costituito entro la disponibilita' finanziaria accertata, mentre il rendiconto, che chiude il ciclo, deve essere deliberato entro il 30 aprile. Inoltre, entro il 31 ottobre l’ente deve approvare il bilancio consolidato, garantendo la trasparenza e la coerenza tra le diverse componenti dell’organizzazione amministrativa.

In sintesi, la procedura di autorizzazione dell’impegno di spesa si articola in tre momenti chiave: (i) la verifica dell’obbligazione giuridica e la determinazione dell’importo, del creditore e della scadenza (articolo 183); (ii) la registrazione dell’impegno nelle scritture contabili, che crea un vincolo sulle previsioni di bilancio approvate secondo l’articolo 151; (iii) il monitoraggio continuo delle economie e delle variazioni, che possono derivare da impegni non assunti, da spese inferiori all’impegno o da variazioni di programmazione, con l’obbligo di rifletterle nel rendiconto entro il 30 aprile. Questo iter garantisce la coerenza tra la programmazione, l’autorizzazione della spesa e la rendicontazione finale, assicurando la trasparenza, la legalita' e la sostenibilita' finanziaria dell’ente locale.

5. Liquidazione della spesa e pagamento (art. centoottantaquattro, centoottantacinque TUEL)

La fase di liquidazione della spesa rappresenta il passaggio intermedio tra l’esecuzione del provvedimento di spesa e il pagamento vero e proprio. Essa si colloca, secondo la disciplina di cui all’articolo 184 del Testo unico degli enti locali, nell’ambito dell’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento, il quale ha la responsabilità di verificare la congruità dell’importo effettivamente sostenuto rispetto a quanto previsto dall’impegno di spesa. La liquidazione, dunque, non è un semplice atto amministrativo, ma un procedimento di controllo interno che garantisce la correttezza della spesa e la sua conformità ai vincoli di bilancio.

Il procedimento inizia con la raccolta della documentazione giustificativa: fatture, bollette, contratti, certificati di avvenuta prestazione o di consegna dei beni. Tale documentazione deve essere trasmessa dal responsabile del procedimento al responsabile del servizio finanziario, come previsto per l’accertamento delle entrate (articolo 179, comma 3). Anche nella liquidazione, la trasmissione avviene entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilita' dell’ente, nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

Una volta ricevuta la documentazione, il servizio finanziario procede alla verifica della regolarità formale (presenza di tutti gli elementi essenziali, corrette intestazioni, riferimenti al provvedimento di spesa) e della sostanza (conformità dell’importo fatturato rispetto all’impegno, rispetto dei limiti di spesa, eventuali ritenute fiscali o contributive). Se la verifica conferma la correttezza, il servizio redige il documento di liquidazione, che costituisce il titolo per il pagamento. Tale documento riporta l’importo da pagare, il soggetto creditore, la causale e la scadenza, e viene firmato dal responsabile della liquidazione.

Il passo successivo, disciplinato dall’articolo 185 del TUEL, riguarda il pagamento. Il pagamento si effettua mediante mandato di pagamento, che deve essere emesso dall’ente prima della scadenza dell’obbligazione. Il mandato contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa (importo, beneficiario, causale, riferimento al documento di liquidazione) e deve essere accompagnato dalla documentazione di supporto. Il pagamento può avvenire mediante bonifico bancario, assegno o altri strumenti di pagamento previsti dal codice di contabilita', sempre nel rispetto del principio di economicità e della disponibilità finanziaria accertata.

Nel caso in cui la liquidazione evidenzi una differenza tra l’importo fatturato e quello impegnato, si registra una economia di spesa, come previsto dall’articolo 183, comma 4. Le economie derivanti da minori spese sostenute rispetto all’impegno sono contabilizzate nella fase di liquidazione e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Esse vengono riportate nel rendiconto della gestione, che deve essere deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo (articolo 227, comma 1).

Il rispetto dei termini temporali è fondamentale. L’articolo 162 stabilisce che, dopo la chiusura dell’anno finanziario, non possono più essere effettuati accertamenti di entrata e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. Analogamente, la liquidazione e il pagamento devono avvenire entro i limiti di disponibilità finanziaria residua al 31 dicembre, altrimenti l’ente si troverebbe in una gestione provvisoria (articolo 163). In caso di gestione provvisoria, le spese ammissibili sono limitate a quelle necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi, alle spese di personale, ai residui passivi, alle rate di mutuo, ai canoni, alle imposte e alle tasse.

Il flusso documentale prevede che, una volta emesso il mandato, il pagamento venga registrato nella contabilita' finanziaria, con l’annotazione dell’uscita di cassa e la riduzione del fondo di cassa. Contestualmente, nella contabilita' economico-patrimoniale, la spesa viene rilevata nella sezione di competenza, in modo da garantire la coerenza tra le due contabilita'. La riconciliazione tra le scritture di cassa e quelle di competenza è un elemento chiave per la redazione del rendiconto, che deve dimostrare il risultato di gestione in termini di conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale.

Nel caso di spese per lavori pubblici o investimenti, la liquidazione può essere differita fino al completamento dell’intervento, ma l’impegno rimane vincolato alle previsioni di bilancio. Le economie derivanti da lavori non eseguiti o da lavori di minore entità rispetto all’impegno sono anch’esse contabilizzate come economie di spesa, secondo quanto previsto dall’articolo 183, comma 4.

Infine, la trasparenza del procedimento è garantita dalla pubblicazione dei documenti di liquidazione e dei mandati di pagamento sul sito internet dell’ente, come richiesto dall’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, che prevede la diffusione di un rendiconto semplificato per il cittadino. Tale pubblicazione consente ai cittadini e agli organi di controllo di verificare la regolarità della gestione della spesa pubblica, contribuendo al principio di trasparenza e alla responsabilità amministrativa.

6. Controllo di equilibrio e gestione dei debiti fuori bilancio (art. 193, 194 TUEL)

Il principio della programmazione, sancito dal comma 1 dell'art. 151 del TUEL, impone all'ente locale di elaborare il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio e di deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. Tale bilancio deve essere redatto per un orizzonte temporale di almeno tre anni e deve rispettare i principi contabili generali e applicati (art. 151 comma 4). Il rispetto di questi principi e' la prima garanzia di equilibrio finanziario, perche' le previsioni di entrata e di spesa sono costruite sulla base di criteri di veridicita', attendibilita' e competenza finanziaria.

L'art. 162 stabilisce che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Per assicurare tale pareggio, la normativa prevede l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (art. 162 comma 6). Questo fondo consente di coprire le spese impegnate ma non ancora esigibili, evitando che l'ente debba ricorrere a forme di indebitamento non autorizzate. Il fondo e' iscritto in entrata del primo esercizio (art. 165 comma 7, lettera a) e in uscita e' indicato il disavanzo di amministrazione presunto (art. 165 comma 7, lettera c). La gestione di questi accantonamenti e' disciplinata dal principio della competenza finanziaria, che richiede il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 1 del d.lgs. 118/2011).

Il controllo di equilibrio non si limita al bilancio di previsione, ma si estende alla fase di esecuzione della spesa. L'impegno di spesa, definito dall'art. 183, costituisce la prima fase del procedimento di spesa e vincola le previsioni di bilancio nella misura della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151. Gli impegni possono riguardare il trattamento economico del personale, le rate di ammortamento dei mutui, i contratti di somministrazione e le procedure in via di espletamento. Quando l'importo dell'obbligazione non e' predefinito, la prenotazione della spesa avviene sulla base del consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione e' disponibile (art. 183 comma 2, lettera c). Le economie derivanti da minori spese rispetto all'impegno assunto sono anch'esse contabilizzate (art. 183 comma 4).

Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre, l'ente deve operare in esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 163). Durante l'esercizio provvisorio, l'ente puo' utilizzare solo gli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato e non e' consentito il ricorso all'indebitamento. Le spese ammissibili sono limitate a quelle necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi, alle obbligazioni giurisdizionali esecutive, al personale, alle rate di mutuo, ai canoni, alle imposte e alle tasse. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno (art. 163 comma 3).

Le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione sono regolate dall'art. 175. Esse possono essere deliberate dall'organo consiliare entro il 30 novembre, con alcune eccezioni ammesse fino al 31 dicembre (art. 175 comma 3). Tra le variazioni ammissibili vi sono l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata, l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato, le variazioni necessarie alla reimputazione di obbligazioni relative a entrate vincolate e le variazioni del fondo pluriennale vincolato. Le variazioni di carattere urgente possono essere adottate dall'organo esecutivo, ma devono essere ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni (art. 175 comma 4).

Il controllo dei debiti fuori bilancio si realizza attraverso la disciplina delle economie di previsione e delle variazioni di bilancio. Quando un impegno di spesa non viene perfezionato entro il termine dell'esercizio, l'economia di previsione si traduce in una riduzione degli stanziamenti (art. 183 comma 3). Inoltre, le variazioni relative al fondo pluriennale vincolato (art. 175 comma 5-bis, lettera e) consentono di adeguare gli stanziamenti in modo da mantenere l'equilibrio finanziario senza ricorrere a nuovi debiti.

Il rendiconto della gestione, previsto dall'art. 227, e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo e deve includere il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale (art. 227 comma 1). Il rendiconto consente di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, di accertare le economie realizzate e di valutare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio. La relazione della Giunta sulla gestione (art. 151 comma 6) fornisce una valutazione di efficacia dell'azione amministrativa, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e le misure correttive adottate.

In sintesi, il controllo di equilibrio si fonda su tre pilastri: la programmazione preventiva (art. 151), il rispetto del pareggio finanziario nel bilancio di previsione (art. 162) e la gestione rigorosa degli impegni di spesa e delle variazioni (art. 183, art. 175). La disciplina dei debiti fuori bilancio e' garantita dalla possibilita' di registrare economie di previsione, di utilizzare il fondo pluriennale vincolato e di limitare l'indebitamento durante gli esercizi provvisori. Il rispetto di questi meccanismi assicura che l'ente locale mantenga una posizione finanziaria solida, evitando l'accumulo di obbligazioni non contabilizzate e garantendo la trasparenza verso i cittadini e gli organi di controllo.

7. Armonizzazione contabile e principi di redazione (art. 3, 11 d.lgs. 118/2011)

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute a conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi contabili applicati elencati nel comma 1 dell'art. 3. Tali principi applicati costituiscono parte integrante del decreto e comprendono: la programmazione (allegato 4/1), la contabilita' finanziaria (allegato 4/2), la contabilita' economico-patrimoniale (allegato 4/3) e il bilancio consolidato (allegato 4/4). L'insieme di questi principi garantisce la trasparenza, la comparabilita' e la consolidazione dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e promuove l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili (art. 3 comma 2).

Il principio di programmazione (allegato 4/1) impone che la gestione sia orientata alla definizione di obiettivi strategici, alla pianificazione delle risorse e alla valutazione dei risultati. Tale principio si traduce nella redazione del Documento unico di programmazione (art. 151 TUEL) e nella successiva elaborazione del bilancio di previsione finanziario, che deve rispettare le linee strategiche contenute nel documento unico.

Il principio di contabilita' finanziaria (allegato 4/2) disciplina la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, con riferimento al principio della competenza finanziaria (art. 3 comma 4). In base a tale principio, gli enti devono effettuare il riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento e, ove necessario, procedere alla reimputazione delle voci non esigibili (art. 3 comma 4). Il risultato della gestione finanziaria, economico-patrimoniale e patrimoniale e' dimostrato nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale (art. 151 comma 5).

Il principio di contabilita' economico-patrimoniale (allegato 4/3) consente la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, fornendo una base conoscitiva per la valutazione della performance dell'ente. Tale principio si applica a tutti gli enti strumentali che adottano la contabilita' economico-patrimoniale, i quali devono conformarsi anche ai principi del codice civile (art. 3 comma 3).

Il principio di bilancio consolidato (allegato 4/4) regola la redazione del bilancio consolidato di gruppo, secondo lo schema previsto dall'allegato 11 (art. 11 comma c). Il bilancio consolidato deve includere i risultati di tutti gli organismi strumentali, le aziende controllate e le societa' partecipate, garantendo una visione d'insieme della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo (art. 68 comma 1‑4).

Per garantire l'uniformita' nella presentazione dei bilanci, l'art. 11 stabilisce gli schemi comuni di bilancio. Il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo lo schema dell'allegato 9, che prevede la rappresentazione delle previsioni di entrata e di spesa, sia in competenza sia in cassa, per il primo esercizio e per gli esercizi successivi (art. 11 comma 1 a). L'allegato 9 contiene inoltre i prospetti riepilogativi, i quadri di equilibrio e le informazioni sul fondo pluriennale vincolato.

Il rendiconto della gestione, che deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo (art. 227 comma 7), e' redatto secondo lo schema dell'allegato 10 (art. 11 comma 2). Tale schema comprende il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale, i quadri riepilogativi e la verifica degli equilibri. Al rendiconto sono allegati la nota integrativa, la relazione della Giunta sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori dei conti e altri documenti previsti dal comma 4 (art. 227).

Il bilancio consolidato, approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo (art. 68 comma 5), segue lo schema dell'allegato 11 (art. 11 comma c). Oltre al bilancio consolidato, sono allegati la relazione sulla gestione con la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti (art. 68 comma 4).

Le amministrazioni devono inoltre rispettare le scadenze di pubblicazione previste dagli articoli 66 e 68. Il rendiconto generale della regione e' approvato con legge regionale entro il 31 luglio (art. 66 comma 1) e pubblicato sul sito internet dedicato entro i termini stabiliti (art. 66 comma 2). Il bilancio consolidato delle regioni e' trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla sua approvazione (art. 68 comma 5‑bis).

Le disposizioni relative alle variazioni di bilancio sono contenute negli articoli 175 e 165. Le variazioni di competenza dell'organo consiliare devono essere deliberate entro il 30 novembre, salvo le eccezioni che possono essere adottate fino al 31 dicembre (art. 175 comma 3). Le variazioni di bilancio devono essere comunicate al Consiglio secondo le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita' (art. 175 comma 5‑ter).

Per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'art. 227 comma 3 prevede l'esenzione dalla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del bilancio consolidato, pur mantenendo l'obbligo di rilevare i fatti gestionali secondo il piano dei conti (art. 157).

Il rispetto dei principi di armonizzazione contabile e' fondamentale per la coerenza tra il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato. La programmazione, la contabilita' finanziaria, la contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio consolidato si integrano per garantire che le decisioni di spesa siano supportate da una base contabile solida, che i risultati siano trasparenti e che la situazione patrimoniale dell'ente sia correttamente rappresentata a livello di gruppo.

In sintesi, l'art. 3 definisce il quadro dei principi contabili generali e applicati, mentre l'art. 11 stabilisce gli schemi di bilancio da utilizzare per la redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato. L'adozione di questi principi e schemi assicura la coerenza, la trasparenza e la comparabilita' dei conti pubblici, favorendo il controllo interno, la valutazione della performance e il rispetto degli obblighi di legge.

8. Rendiconto finanziario e patrimoniale di esercizio (art. 227, 233 TUEL)

Il rendiconto della gestione costituisce lo strumento con cui l'ente locale dimostra i risultati della propria attivita' economica, finanziaria e patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 227 comma 1, la dimostrazione avviene mediante tre documenti fondamentali: il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Questi elementi forniscono, rispettivamente, la sintesi delle entrate e delle uscite di cassa, la valutazione dei costi e dei ricavi di competenza e la rappresentazione della situazione patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 227 comma 2). Prima della votazione, la proposta deve essere messa a disposizione dei consiglieri con un preavviso non inferiore a venti giorni, come stabilito dal regolamento di contabilita'. Qualora il rendiconto non fosse approvato entro il termine fissato, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 (articolo 227 comma 2-bis).

Contestualmente al rendiconto della gestione, l'ente approva anche il rendiconto consolidato, che comprende i risultati degli organismi strumentali, delle societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' previste dall'articolo 11 commi 8 e 9 del D.Lgs. 118/2011 (articolo 227 comma 2-ter). Per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la disciplina prevede una semplificazione: non e' obbligatorio predisporre conto economico, stato patrimoniale ne' il bilancio consolidato (articolo 227 comma 3).

Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti richiesti dall'articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e, specificamente, l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarita' strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (articolo 227 comma 5). Questi allegati garantiscono la trasparenza e la reperibilita' delle informazioni per i cittadini e per gli organi di controllo.

Il rendiconto e' accompagnato da una relazione della Giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti (articolo 151 comma 6). Tale relazione, unitamente al rendiconto, costituisce il documento di riferimento per

9. Ripasso operativo: trappole dei quiz e casi pratici su bilancio, impegno, liquidazione e rendiconto.

Il primo ostacolo che gli studenti incontrano nei quiz riguarda la scadenza di approvazione del bilancio di previsione. L’articolo 151 stabilisce che il documento unico di programmazione deve essere presentato entro il 31 luglio e il bilancio di previsione finanziario deve essere deliberato entro il 31 dicembre. Qualsiasi risposta che indichi una data diversa, ad esempio il 30 aprile o il 31 ottobre, e' errata. Inoltre, l’articolo 66, comma 1, prevede che il rendiconto regionale sia approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo; la data del 31 dicembre non si applica al rendiconto ma al bilancio di previsione.

Un’altra trappola frequente riguarda la distinzione tra accertamento e impegno. L’articolo 179 definisce l’accertamento come la prima fase di gestione dell’entrata, basata su documentazione idonea e sulla verifica del titolo giuridico. L’impegno, invece, e' la prima fase del procedimento di spesa (articolo 183) e comporta la determinazione della somma da pagare, del creditore e della scadenza, vincolando le previsioni di bilancio. Nei quesiti, non bisogna confondere l’impegno con la liquidazione: la liquidazione avviene solo dopo l’esecuzione del provvedimento di spesa e la verifica della regolarita’ dell’operazione, come previsto dall’articolo 184 del d.lgs. 267/2000 (non riportato integralmente ma richiamato nei quesiti).

Nel contesto della programmazione, l’articolo 165 spiega la struttura del bilancio di previsione: le previsioni di entrata sono classificate in titoli e tipologie, mentre le spese sono organizzate in missioni, programmi, titoli e macroaggregati. Un errore comune nei quiz consiste nell’attribuire a una voce di spesa la classificazione di entrata o viceversa. Per esempio, le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui rientrano nella spesa, non nell’entrata, come specificato dal comma 6 dell’articolo 162.

Le variazioni al bilancio di previsione sono regolate dall’articolo 175. Le variazioni di competenza dell’organo consiliare devono essere deliberate entro il 30 novembre, salvo eccezioni che possono essere adottate fino al 31 dicembre. Tra le eccezioni vi sono l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato. Nei quiz, e' frequente trovare risposte che indicano il 31 ottobre o il 31 dicembre come termini generali per tutte le variazioni; invece, il 31 ottobre e' riservato all’approvazione del bilancio consolidato (articolo 8 del TUEL), non alle variazioni di bilancio.

Il rendiconto della gestione, disciplinato dall’articolo 227, deve essere deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo. La relazione della Giunta, allegata al rendiconto, deve contenere le valutazioni di efficacia dell’azione. Un errore tipico e' confondere il termine di 30 aprile con il 31 ottobre; quest’ultimo riguarda invece l’approvazione del bilancio consolidato (articolo 8 del TUEL). Inoltre, l’articolo 233 prevede che gli agenti contabili rendano conto entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e trasmettano il conto alla Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Infine, nella fase di pagamento, la regolarita’ richiede l’emissione di mandato di pagamento, come indicato nella prassi amministrativa. La liquidazione delle spese compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa (articolo 184 del d.lgs. 267/2000). Nei quesiti, le risposte che suggeriscono che la liquidazione sia di competenza del responsabile del servizio finanziario o del tesoriere sono sbagliate; il ruolo del responsabile finanziario riguarda l’impegno e la registrazione contabile, non la liquidazione.

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