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1. Principi generali e finalità del Codice dell’Ambiente
Il Codice dell’Ambiente, disciplinato dall’art. 1 d.lgs. 152/2006, comma 1, individua l’ambito di applicazione del decreto legislativo. Esso regola, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
L’art. 2 d.lgs. 152/2006, comma 1, stabilisce l’obiettivo primario del presente decreto legislativo: la promozione dei livelli di qualit della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Per conseguire tali finalità, l’art. 2 d.lgs. 152/2006, comma 2, dispone il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’art. 1 d.lgs. 152/2006, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
L’art. 2 d.lgs. 152/2006, comma 3, sottolinea che le disposizioni del decreto sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’art. 3 d.lgs. 152/2006, comma 1, prevede che le norme del presente decreto non possano essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.
Secondo l’art. 3 d.lgs. 152/2006, comma 2, entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni del presente decreto.
L’art. 3 d.lgs. 152/2006, comma 3, stabilisce che per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro trenta giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 152/2006, comma 5, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto; ai componenti del gruppo non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
L’art. 4 d.lgs. 152/2006, comma 1, individua le direttive comunitarie recepite dal presente decreto: la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti di determinati piani e programmi; la direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrante dell’inquinamento.
Secondo l’art. 4 d.lgs. 152/2006, comma 3, la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.
L’art. 4 d.lgs. 152/2006, comma 4, specifica che la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Il medesimo comma, lettera b), indica che la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualit della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi, individuando, descrivendo e valutando gli impatti ambientali di un progetto secondo le disposizioni del presente decreto.
Infine, l’art. 4 d.lgs. 152/2006, comma 4, lettera c), stabilisce che l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII, prevedendo misure volte a evitare ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.
L’art. 16 d.lgs. 152/2006, comma 16, elenca i principi generali che l’autorità competente deve tenere in considerazione nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale. Il primo principio, lettera a), richiede l’adozione di opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
La lettera b) del medesimo comma stabilisce che non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi.
La lettera c) prevede la prevenzione della produzione dei rifiuti, secondo la parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono, in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente.
La lettera d) impone che l’energia sia utilizzata in modo efficace ed efficiente.
La lettera e) richiede l’adozione delle misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
Infine, la lettera f) stabilisce che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso debba essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’art. 29 sexies, comma 9 quinquies.
In sintesi, il Codice dell’Ambiente, attraverso l’art. 1, l’art. 2, l’art. 3, l’art. 4 e l’art. 16 d.lgs. 152/2006, definisce un quadro normativo che integra le disposizioni legislative, coordina le procedure di valutazione ambientale, stabilisce finalità orientate alla tutela della salute, della biodiversità e della qualit della vita, e individua principi generali di prevenzione, efficienza e ripristino. Questi elementi costituiscono la base giuridica per la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e l’utilizzo razionale delle risorse naturali in Italia.
2. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Il decreto legislativo 152/2006 disciplina, nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di impatto ambientale (VIA) (art. 1 d.lgs. 152/2006 — Art. 1 codice dell'ambiente - Ambito di applicazione, lett. a). Queste due tipologie di valutazione hanno finalita' complementari: la VAS si applica a piani e programmi di carattere generale, mentre la VIA riguarda progetti specifici.
Secondo la definizione contenuta nell'art. 5 d.lgs. 152/2006 — Art. 5 codice dell'ambiente - Definizioni, la valutazione ambientale di piani e programmi, indicata come VAS, è il processo che comprende, tra le altre attivita', la verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, le consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. La valutazione d'impatto ambientale, indicata come VIA, è il processo che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, le consultazioni, la valutazione dello studio, l'adozione del provvedimento di VIA e l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto (art. 5 d.lgs. 152/2006).
La VAS è avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma (art. 11 d.lgs. 152/2006 — Art. 11 codice dell'ambiente - Modalit di svolgimento, comma 1). Le fasi specifiche sono:
a) la verifica di assoggettabilita' limitatamente ai piani e programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3 bis (art. 11 d.lgs. 152/2006, comma 1, lett. a);
b) l'elaborazione del rapporto ambientale (art. 11 d.lgs. 152/2006, lett. b);
c) lo svolgimento di consultazioni (art. 11 d.lgs. 152/2006, lett. c);
d) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni (art. 11 d.lgs. 152/2006, lett. d);
e) la decisione (art. 11 d.lgs. 152/2006, lett. e);
f) l'informazione sulla decisione (art. 11 d.lgs. 152/2006, lett. f);
g) il monitoraggio (art. 11 d.lgs. 152/2006, lett. g).
Il rapporto ambientale, documento fondamentale della VAS, viene redatto dal proponente o dall'autorita' procedente (art. 13 d.lgs. 152/2006 — Art. 13 codice dell'ambiente - Redazione del rapporto ambientale, comma 3). Il rapporto deve contenere l'identificazione degli impatti ambientali significativi, la descrizione delle ragionivoli alternative, comprese l'alternativa zero, e la sintesi non tecnica (art. 13 d.lgs. 152/2006, comma 4). La consultazione preliminare, prevista dal medesimo articolo, si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare (art. 13 d.lgs. 152/2006, comma 2).
Il contenuto del rapporto ambientale deve rispettare le indicazioni dell'allegato VI, che elenca le informazioni da fornire in base al livello di dettaglio ragionevolmente richiesto (art. 13 d.lgs. 152/2006, comma 4). Per evitare duplicazioni, il rapporto può avvalersi di approfondimenti già effettuati in altri livelli decisionali (art. 13 d.lgs. 152/2006, comma 4).
Nel caso della VIA, il proponente deve presentare, prima della valutazione, il progetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), lo studio preliminare ambientale e una relazione che espone il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale (art. 21 d.lgs. 152/2006 — Art. 21 codice dell'ambiente - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, comma 1). La documentazione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla trasmissione (art. 21 d.lgs. 152/2006, comma 2) e l'autorita' competente esprime, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio (art. 21 d.lgs. 152/2006, comma 3).
Lo studio di impatto ambientale, disciplinato dall'art. 22 d.lgs. 152/2006 — Art. 22 codice dell'ambiente - Studio di impatto ambientale, deve contenere almeno:
a) una descrizione del progetto, comprese ubicazione, concezione, dimensioni e caratteristiche pertinenti (art. 22 d.lgs. 152/2006, comma 3, lett. a);
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente in fase di realizzazione, esercizio e dismissione (art. 22 d.lgs. 152/2006, lett. b);
c) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre o compensare gli impatti significativi (art. 22 d.lgs. 152/2006, lett. c);
d) le alternative ragionevoli, comprese l'alternativa zero, con le relative motivazioni (art. 22 d.lgs. 152/2006, lett. d);
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti, con responsabilita' e risorse (art. 22 d.lgs. 152/2006, lett. e);
f) eventuali informazioni supplementari richieste dall'allegato VII (art. 22 d.lgs. 152/2006, lett. f). Una sintesi non tecnica deve accompagnare lo studio (art. 22 d.lgs. 152/2006, comma 4).
I costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento sono a carico del proponente (art. 22 d.lgs. 152/2006, comma 2).
Le procedure di VAS e VIA sono coordinate con l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per evitare duplicazioni e garantire un'unica consultazione del pubblico (art. 10 d.lgs. 152/2006 — Art. 10 codice dell'ambiente - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, comma 2). Quando l'autorita' competente per la VIA coincide con quella competente per l'AIA, il provvedimento di VIA può costituire anche l'autorizzazione (art. 10 d.lgs. 152/2006, comma 2).
La normativa recepisce le direttive europee 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e le successive modifiche (art. 4 d.lgs. 152/2006 — Art. 4 codice dell'ambiente - Finalit, lett. a, b, c). L'obiettivo generale, espresso nell'art. 4 d.lgs. 152/2006, comma 3, e nell'art. 2 d.lgs. 152/2006, è assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, tutelando la capacita' rigenerativa degli ecosistemi, la biodiversita' e una equa distribuzione dei vantaggi economici.
Nel contesto della VAS, la verifica di assoggettabilita' di un piano o programma (art. 5 d.lgs. 152/2006, comma m-ter) viene attivata per valutare se gli effetti sull'ambiente siano significativi e, in tal caso, il piano o programma deve essere sottoposto alla fase di valutazione. Analogamente, la verifica di assoggettabilita' a VIA di un progetto (art. 5 d.lgs. 152/2006, comma m) determina se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA.
Il risultato della valutazione, sia nella VAS che nella VIA, si concretizza in un provvedimento obbligatorio e vincolante: il parere motivato dell'autorita' competente per la VAS (art. 11 d.lgs. 152/2006, comma 2, lett. c) e il provvedimento di VIA per i progetti (art. 5 d.lgs. 152/2006, comma o). Tali provvedimenti possono contenere condizioni ambientali, cioe' prescrizioni vincolanti volte a evitare, prevenire o ridurre gli impatti (art. 5 d.lgs. 152/2006, comma o-quater).
Infine, il monitoraggio previsto sia dalla VAS (art. 11 d.lgs. 152/2006, lett. g) sia dallo studio di impatto ambientale (art. 22 d.lgs. 152/2006, comma 3, lett. e) garantisce la verifica dell'efficacia delle misure adottate e consente eventuali adeguamenti in corso d'opera, assicurando la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dal decreto.
3. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e procedure correlate
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) costituisce lo strumento previsto dal art. 4 d.lgs. 152/2006 per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nell'allegato VIII. Essa prevede misure volte a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, con l'obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, salvo le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
Il quadro procedurale dell'AIA si inserisce nel più ampio sistema di valutazione ambientale previsto dal art. 10 d.lgs. 152/2006. In particolare, quando un progetto e' soggetto a verifica di assoggettabilita' a VIA, l'AIA puo' essere rilasciata solo dopo che l'autorita' competente abbia valutato, a seguito della procedura di verifica, di non assoggettare il progetto a VIA (art. 10, comma 1 d.lgs. 152/2006). Tale coordinamento garantisce l'univocita' della consultazione del pubblico per le due procedure.
Il art. 27 d.lgs. 152/2006 disciplina il provvedimento unico in materia ambientale, che consente al proponente di richiedere il rilascio dell'AIA insieme alle altre autorizzazioni ambientali elencate al comma 2, quali ad esempio l'autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione culturale e il nulla osta di fattibilita'. La domanda deve essere presentata ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 152/2006, con l'avviso al pubblico che indica le autorizzazioni richieste e la documentazione necessaria per una istruttoria completa.
Una volta presentata l'istanza, l'autorita' competente verifica entro dieci giorni il pagamento del contributo previsto dall'art. 33 d.lgs. 152/2006 e l'eventuale ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 32 comma 1, comunicando per via telematica a tutte le amministrazioni competenti l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web (art. 27, comma 4 d.lgs. 152/2006). Entro trenta giorni dalla pubblicazione, le amministrazioni verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per eventuali integrazioni (art. 27, comma 5 d.lgs. 152/2006).
Se la documentazione risulta completa, l'autorita' competente indice, entro dieci giorni dalla verifica, la conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo (art. 27, comma 6 d.lgs. 152/2006). La conferenza, che dura sessanta giorni, prende in considerazione le osservazioni raccolte nella fase di consultazione pubblica e conclude con la determinazione motivata di rilascio del provvedimento unico, che indica espressamente il provvedimento di VIA e l'elenco dei titoli abilitativi, compresa l'AIA (art. 27, comma 8 d.lgs. 152/2006).
Le condizioni e le misure supplementari relative all'AIA sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate secondo le disposizioni degli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattuordecies (art. 27, comma 9 d.lgs. 152/2006). Tali disposizioni prevedono anche il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-ter d.lgs. 152/2006.
Il art. 9 d.lgs. 152/2006 stabilisce che alle procedure di verifica e autorizzazione, comprese quelle relative all'AIA, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto compatibili. L'autorita' competente pu' inoltre indurre la costituzione di una o piu' conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241, al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorita' pubbliche interessate (art. 9, comma 2 d.lgs. 152/2006). La normativa prevede anche la possibilita' di accordi tra il proponente e le amministrazioni per semplificare il procedimento, nel rispetto dei tempi minimi di consultazione del pubblico (art. 9, comma 3 d.lgs. 152/2006).
Il art. 11 d.lgs. 152/2006 descrive le modalita' di svolgimento della valutazione ambientale strategica (VAS), che costituisce una fase preliminare per i progetti che richiedono l'AIA. La VAS comprende la verifica di assoggettabilita' limitatamente ai piani e programmi di cui all'art. 6, comma 3 e 3 bis, l'elaborazione del rapporto ambientale, le consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio (art. 11, comma 1 d.lgs. 152/2006). Tale struttura garantisce che le considerazioni ambientali siano integrate fin dalle fasi di pianificazione.
Le disposizioni transitorie contenute nel art. 35 d.lgs. 152/2006 prevedono che, in assenza di norme regionali adeguate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, si applichino direttamente le disposizioni del presente decreto (art. 35, comma 1 d.lgs. 152/2006). Inoltre, le procedure di VAS, VIA e AIA avviate prima dell'entrata in vigore del decreto sono concluse secondo le norme vigenti al momento dell'avvio (art. 35, comma 2-quater d.lgs. 152/2006).
In sintesi, l'AIA rappresenta lo strumento chiave per la gestione integrata dell'inquinamento, inserito in un contesto procedurale che prevede la coordinazione con la valutazione di impatto ambientale, la possibilità di un provvedimento unico, la partecipazione del pubblico e il rispetto delle norme generali di procedimento amministrativo. Il rispetto di questi iter garantisce trasparenza, efficacia e coerenza nella tutela dell'ambiente, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dal art. 2 d.lgs. 152/2006 e dal art. 4 d.lgs. 152/2006.
4. Difesa del suolo e tutela delle acque: norme, piani di bacino e misure di prevenzione
Il decreto legislativo 152/2006 (art. 1 d.lgs. 152/2006) individua nella parte terza la difesa del suolo e la tutela delle acque, collocandole all'interno di un quadro normativo che mira a salvaguardare la qualità della vita umana (art. 2 d.lgs. 152/2006). La difesa del suolo è definita (art. 54 d.lgs. 152/2006) come l'insieme delle azioni volte a tutelare il territorio, i fiumi, i canali, gli specchi lacuali, le lagune, la fascia costiera, le acque sotterranee e le aree ad essi connesse, con l'obiettivo di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico e valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
Le definizioni contenute nell'art. 54 d.lgs. 152/2006 forniscono i concetti di base necessari per la pianificazione: suolo, acque (meteoriche, superficiali e sotterranee), bacino idrografico, distretto idrografico, dissesto idrogeologico e autorita di bacino distrettuale (z-bis). Queste nozioni costituiscono il lessico tecnico con cui si descrivono le aree a rischio e le misure di salvaguardia.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni statali in materia di difesa del suolo (art. 58 d.lgs. 152/2006). Tra le sue competenze vi sono la programmazione, il finanziamento e il controllo degli interventi (comma 1, lettera a), la previsione e la difesa da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico (comma 1, lettera b) e il coordinamento dell'attività delle autorità di bacino (comma 1, lettera c). Il Ministero, inoltre, individua le linee fondamentali dell'assetto territoriale (comma 1, lettera d) e definisce criteri, metodi e standard per la raccolta e l'elaborazione dei dati (comma 1, lettera e).
Le autorità di bacino, secondo l'art. 67 d.lgs. 152/2006, adottano, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI). Tali piani devono individuare le aree a rischio idrogeologico, perimetrare le zone da sottoporre a misure di salvaguardia e determinare le misure stesse. In caso di emergenza, le autorità di bacino possono approvare piani straordinari per rimuovere le situazioni a più elevato rischio, con riferimento alle aree in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 67, comma 2). Se le autorità fossero inattive, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri (art. 57, comma 2), adotta gli atti necessari per l'individuazione, la perimetrazione e la salvaguardia delle aree.
Il procedimento di adozione dei piani stralcio è disciplinato dall'art. 68 d.lgs. 152/2006. I progetti di piano stralcio non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e devono essere adottati con le modalità previste dall'art. 66. L'adozione deve avvenire entro sei mesi dalla data di adozione del progetto (comma 2). Per garantire la coerenza con la pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica (comma 3) alla quale partecipano province, comuni e un rappresentante dell'Autorità di bacino. La conferenza esprime un parere sul progetto, con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale delle prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche (comma 4).
Il Piano di tutela delle acque (art. 121 d.lgs. 152/2006) rappresenta lo strumento di settore che traduce gli obiettivi di qualità ambientale in interventi concreti. Le autorità di bacino, entro il 31 dicembre 2006, definiscono gli obiettivi su scala di distretto e le priorità degli interventi; le regioni, entro il 31 dicembre 2007, adottano il piano e lo trasmettono al Ministero e alle autorità di bacino per verifica (comma 2). Il piano contiene i risultati dell'attività conoscitiva, l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale, l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione, le misure di tutela integrate, la cadenza temporale degli interventi, il programma di verifica dell'efficacia, gli interventi di bonifica e l'analisi economica (comma 4). La verifica di conformità da parte delle autorità di bacino deve avvenire entro centoventi giorni dalla trasmissione (comma 5), e il piano deve essere approvato entro sei mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le revisioni e gli aggiornamenti sono previsti ogni sei anni.
Per quanto riguarda la gestione delle acque sotterranee emunte, l'art. 243 d.lgs. 152/2006 stabilisce che, al fine di impedire e arrestare l'inquinamento nei siti contaminati, devono essere adottate le migliori tecniche disponibili per l'emungimento e il trattamento. Il trattamento deve garantire una riduzione effettiva della massa di sostanze inquinanti prima dell'immissione in corpi ricettori o nella rete fognaria. In deroga, per la bonifica, è ammessa la reimmissione delle acque emunte nello stesso acquifero, previa autorizzazione e con specifiche misure di monitoraggio (comma 5).
Le misure di prevenzione e di salvaguardia, previste sia nei piani stralcio sia nei piani di tutela, includono l'individuazione delle infrastrutture e dei manufatti che determinano il rischio idrogeologico (art. 67, comma 6). Le regioni, con il parere degli enti locali, definiscono piani di adeguamento delle infrastrutture, stabiliscono termini congrui e prevedono incentivi finanziari per la rilocalizzazione di attività produttive e abitazioni private. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e comprendono anche gli oneri per la demolizione dei manufatti.
Il coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione è garantito dall'art. 58 d.lgs. 152/2006, comma 2, che prevede la formulazione di indirizzi e criteri per il servizio di polizia idraulica, la redazione di relazioni sull'uso del suolo e sull'assetto idrogeologico (art. 58, comma 2, lettera b) e il coordinamento delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela delle acque (art. 58, comma 2, lettera c). Il Ministero, inoltre, collabora con il Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'ISPRA per la raccolta e l'elaborazione dei dati (art. 58, comma 3, lettera e).
In sintesi, la difesa del suolo e la tutela delle acque si fondano su una struttura istituzionale articolata: il Ministero definisce le linee guida e coordina le azioni; le autorità di bacino elaborano piani stralcio e piani di tutela, integrando le misure di prevenzione con gli interventi di bonifica; le regioni e i comuni attuano gli interventi sul territorio, garantendo incentivi e adeguamenti infrastrutturali. Il quadro normativo, basato su definizioni precise (art. 54 d.lgs. 152/2006), competenze chiare (art. 58 d.lgs. 152/2006) e procedure temporali fissate (art. 67, art. 68, art. 121 d.lgs. 152/2006), assicura la coerenza tra la pianificazione idrogeologica e la gestione sostenibile delle risorse idriche, contribuendo al raggiungimento del buono stato delle acque e alla riduzione del rischio idrogeologico.
5. Gestione dei rifiuti: classificazione, responsabilita' del produttore e sistemi di raccolta
Il quadro normativo di riferimento per la gestione dei rifiuti e' contenuto nella parte quarta del art. 177 d.lgs. 152/2006, che individua le finalita' di protezione dell'ambiente e della salute umana, la riduzione della produzione e l'adozione di pratiche orientate all'economia circolare. La gestione dei rifiuti e' definita un'attivita' di pubblico interesse (art. 177 d.lgs. 152/2006).
Ai fini della classificazione, art. 184 d.lgs. 152/2006 stabilisce due criteri fondamentali: l'origine del rifiuto (urbani o speciali) e le caratteristiche di pericolosita' (pericolosi o non pericolosi). I rifiuti urbani sono quelli elencati nella lettera b-ter dell'art. 183 d.lgs. 152/2006, comprendenti i rifiuti domestici, i rifiuti da spazzamento delle strade, i rifiuti di manutenzione del verde pubblico e altre categorie analoghe. I rifiuti speciali, invece, includono quelli derivanti da attività agricole, da costruzione e demolizione, da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio, nonché i rifiuti di recupero, i fanghi di depurazione, i rifiuti sanitari diversi da quelli urbani e i veicoli fuori uso (art. 184 d.lgs. 152/2006, commi a-e).
La distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e' operata dal produttore sulla base delle caratteristiche elencate nell'allegato I della parte quarta del decreto (art. 184 d.lgs. 152/2006, comma 4). I rifiuti pericolosi sono quelli che presentano una o piu' delle caratteristiche di pericolo, mentre i rifiuti non pericolosi sono tutti gli altri rifiuti non contemplati dalla precedente definizione (art. 184 d.lgs. 152/2006, comma 5-bis).
Il concetto di "produttore di rifiuti" e' definito nell'art. 183 d.lgs. 152/2006, lettera f, come il soggetto la cui attivita' genera rifiuti o a cui la produzione e' giuridicamente riferibile, includendo sia il produttore iniziale sia chi effettua operazioni di pretrattamento o miscelazione che modificano la natura del rifiuto. Il "produttore del prodotto", definito nella lettera g, e' la persona fisica o giuridica che sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa il prodotto (art. 183 d.lgs. 152/2006).
La responsabilita' del produttore e' disciplinata dall'art. 188 d.lgs. 152/2006. Il produttore iniziale o altro detentore deve provvedere al trattamento dei rifiuti direttamente o mediante affidamento a intermediari, commercianti o soggetti addetti alla raccolta o al trasporto, nel rispetto della parte IV del decreto. I costi della gestione sono a carico del produttore iniziale e dei detentori successivi (art. 188 d.lgs. 152/2006, commi 1-3).
Il medesimo articolo prevede che la consegna dei rifiuti a un soggetto terzo non esclude automaticamente la responsabilita' del produttore per il corretto recupero o smaltimento, salvo che il conferimento avvenga al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati che abbiano rilasciato il formulario di identificazione entro i termini previsti (art. 188 d.lgs. 152/2006, comma 4). In caso di operazioni intermedie di smaltimento, la responsabilita' ricade sul soggetto che effettua tali operazioni (art. 188 d.lgs. 152/2006, comma 5).
Il principio di "chi inquina paga", richiamato nell'art. 178 d.lgs. 152/2006, si traduce nella responsabilita' economica e organizzativa del produttore lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, fino al momento in cui il prodotto diventa rifiuto. Tale principio si integra con i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilita', proporzionalita' e cooperazione, tutti enunciati nello stesso articolo.
Per quanto riguarda i sistemi di raccolta, l'art. 184 d.lgs. 152/2006 definisce la "raccolta" come il prelievo dei rifiuti, comprensivo di cernita preliminare e deposito preliminare, e la "raccolta differenziata" come la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico (art. 184 d.lgs. 152/2006, lettere o e p).
Il "circuito organizzato di raccolta", introdotto nella lettera pp dell'art. 184 d.lgs. 152/2006, prevede un sistema di raccolta di tipologie specifiche di rifiuti organizzato da consorzi o mediante accordi di programma tra la pubblica amministrazione e associazioni imprenditoriali, con successiva stipula di contratti di servizio tra il produttore e il gestore della piattaforma di conferimento o l'impresa di trasporto.
Le competenze dei comuni nella gestione dei rifiuti urbani sono attribuite dall'art. 198 d.lgs. 152/2006. I comuni devono disciplinare, mediante regolamenti, le misure per la tutela igienico-sanitaria, le modalita' del servizio di raccolta e trasporto, le modalita' del conferimento e della raccolta differenziata, nonche' le norme per la gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quelli da esumazione (art. 198 d.lgs. 152/2006, comma 2, lettere a-f).
Il medesimo articolo prevede che, in assenza di un soggetto aggiudicatario di gara, i comuni continuino a gestire i rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, garantendo la continuita' del servizio (art. 198 d.lgs. 152/2006, comma 1).
A livello regionale, l'art. 199 d.lgs. 152/2006 stabilisce l'obbligo di predisporre piani regionali di gestione dei rifiuti, che includono l'analisi dei flussi, la valutazione delle misure di miglioramento, la definizione di obiettivi di raccolta differenziata e di recupero, nonche' la programmazione di nuovi impianti in ottica di autosufficienza e prossimita' (art. 199 d.lgs. 152/2006, commi 1-3).
I piani regionali devono inoltre prevedere meccanismi di premialita' per gli ambiti territoriali ottimali, criteri per l'individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti e iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materiale ed energia (art. 199 d.lgs. 152/2006, commi 3-g, h, m).
Il principio di trasparenza e di accesso alle informazioni e' ribadito nell'art. 177 d.lgs. 152/2006, che prevede che le autorita' pubbliche esercitino i poteri in conformita' alle disposizioni della parte quarta, avvalendosi, ove opportuno, di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa con soggetti pubblici o privati, al fine di creare un sistema sinergico e compiuto.
In sintesi, la normativa prevede una classificazione chiara dei rifiuti per origine e pericolosita', attribuisce al produttore la responsabilita' economica e organizzativa per il corretto smaltimento, e definisce i ruoli dei comuni e delle regioni nella pianificazione e nella gestione operativa dei sistemi di raccolta differenziata e di recupero, garantendo al contempo i principi di precauzione, prevenzione e responsabilita' ambientale.
6. Bonifica dei siti contaminati: censimento, interventi e controlli di completamento
Il titolo dedicato alla bonifica dei siti contaminati, introdotto dal art. 239 d.lgs. 152/2006, stabilisce i principi fondamentali che guidano l'intero iter, tra cui il principio "chi inquina paga" e l'armonizzazione con le norme comunitarie. Il capitolo si articola in tre fasi principali: il censimento dei siti, la definizione e l'attuazione degli interventi di bonifica, e i controlli finali che attestano il completamento dell'operazione.
Censimento e anagrafe dei siti. La base di partenza per qualsiasi azione di bonifica e' la realizzazione di un'anagrafe dei siti, prevista dal art. 251 d.lgs. 152/2006. Le Regioni, secondo i criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), devono predisporre un elenco che includa: l'elenco dei siti oggetto di intervento, l'individuazione dei soggetti responsabili della bonifica, e gli enti pubblici che la Regione intende avvalersi in caso di inadempienza. L'anagrafe deve inoltre contenere le informazioni relative al certificato di destinazione urbanistica e alla cartografia, nonche' la comunicazione all'Ufficio tecnico erariale competente, come indicato dal comma 2 del medesimo articolo.
Il censimento non e' un'operazione isolata, ma si integra con il piano di caratterizzazione del sito e il progetto operativo, i quali, secondo l'art. 245 d.lgs. 152/2006, devono essere trasmessi alla Provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per i controlli di conformita'. Il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ha l'obbligo di comunicarlo alla Regione, alla Provincia e al Comune, avviando la procedura di identificazione del responsabile entro i termini stabiliti dal comma 2.
Obblighi di intervento e responsabilita'. Quando il soggetto responsabile della contaminazione e' individuato, egli e' tenuto a realizzare gli interventi di bonifica secondo il progetto approvato, come previsto dal art. 242 (richiamato in diversi commi). Qualora il responsabile non provveda o non sia individuabile, l'art. 250 d.lgs. 152/2006 prevede che il Comune, e in mancanza di quest'ultimo la Regione, possano realizzare d'ufficio gli interventi, avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica entro novanta giorni dalla mancata individuazione del responsabile.
Per i siti di interesse nazionale, la procedura di bonifica e' affidata al Ministero dell'ambiente, come stabilito dal art. 252 d.lgs. 152/2006. La loro individuazione avviene con decreto ministeriale d'intesa con le Regioni interessate, tenendo conto di criteri quali la pericolosita' dell'inquinante, l'impatto sulla salute e sull'ambiente, e la rilevanza per i beni culturali.
Accordi di programma. Le parti obbligate alla bonifica possono definire tempi e modalita' di esecuzione mediante accordi di programma, previsti dal art. 246 d.lgs. 152/2006. Tali accordi devono essere stipulati entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio (art. 242) per interventi su un singolo sito, entro dodici mesi per interventi su piu' regioni, e entro diciotto mesi per interventi di portata nazionale, con la partecipazione del Ministro dell'ambiente e delle altre amministrazioni competenti.
Onere reale e privilegi. Quando la bonifica viene effettuata d'ufficio, l'intervento costituisce un onere reale sul sito, come previsto dal art. 253 d.lgs. 152/2006. L'onere viene iscritto nei registri immobiliari e indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Le spese sostenute sono assistite da un privilegio speciale immobiliare, che puo' essere esercitato nei confronti del proprietario responsabile dell'inquinamento, previa motivata decisione dell'autorita' competente.
Controlli di completamento. Il completamento degli interventi di bonifica, della messa in sicurezza permanente e operativa, e la loro conformita' al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, come stabilito dal art. 248 d.lgs. 152/2006 comma 2. La certificazione si basa su una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Se la Provincia non rilascia la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la Regione interviene entro sessanta giorni, previa diffida alla Provincia di adempiere entro trenta giorni.
Nel caso in cui gli obiettivi di bonifica del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli per la falda, il art. 248 d.lgs. 152/2006 comma 2-bis consente di rilasciare la certificazione limitatamente alle matrici ambientali interessate, a condizione che sia previsto un piano di monitoraggio per la falda.
La certificazione di completamento costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie previste dal art. 242 d.lgs. 152/2006 comma 7, garantendo che le risorse messe a disposizione per la bonifica vengano rilasciate al termine dell'intervento.
Sanzioni penali. Il mancato rispetto degli obblighi di bonifica comporta sanzioni penali, come previsto dal art. 257 d.lgs. 152/2006. Chi causa l'inquinamento e non provvede alla bonifica e' punito con arresto da sei mesi a un anno o con ammenda, con aggravio se l'inquinante e' pericoloso. L'osservanza del progetto approvato costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali relative allo stesso evento.
Azione di prevenzione. In presenza di una minaccia imminente di danno ambientale, l'operatore interessato deve adottare entro ventiquattro ore le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, ai sensi del art. 304 d.lgs. 152/2006. L'operatore deve comunicare l'intervento al Comune, alla Provincia, alla Regione o alla Provincia autonoma, nonche' al Prefetto, che a sua volta informa il Ministro entro ventiquattro ore.
In sintesi, il percorso di bonifica dei siti contaminati prevede: (i) la creazione di un'anagrafe dettagliata dei siti (art. 251); (ii) l'individuazione dei responsabili e, in loro assenza, l'intervento d'ufficio da parte delle amministrazioni locali (art. 245, art. 250); (iii) la definizione di accordi di programma per la gestione dei tempi e delle risorse (art. 246); (iv) l'applicazione di oneri reali e privilegi per garantire il recupero dei costi (art. 253); (v) il monitoraggio e la certificazione finale da parte della Provincia o della Regione (art. 248); e (vi) le sanzioni penali e le misure di prevenzione in caso di inadempienza (art. 257, art. 304). Questo quadro normativo assicura che la bonifica avvenga in modo sistematico, trasparente e conforme ai principi di responsabilita' ambientale sanciti dal decreto.
7. Tutela dell’aria: autorizzazioni, limiti di emissione e controlli sui grandi impianti
Il campo di applicazione della parte quinta del decreto legislativo 152/2006 è definito dall’art. 267 d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che le disposizioni si applicano a tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera, fissando valori limite, prescrizioni, metodi di campionamento e criteri di valutazione della conformità.
In particolare, i grandi impianti di combustione sono disciplinati dall’art. 273 d.lgs. 152/2006. L’Allegato II alla parte quinta contiene i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e i criteri di verifica. Per gli impianti nuovi si applicano i valori della Parte II, sezioni da 1 a 6 (art. 273 comma 2). Per gli impianti esistenti anteriori al 2013, i valori della medesima parte si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 (art. 273 comma 3). Le autorizzazioni rilasciate prima di tale data devono essere adeguate entro le procedure di rinnovo periodico o, in assenza di rinnovo, mediante richiesta di aggiornamento presentata entro il 1° gennaio 2015 (art. 273 comma 3).
Il legislatore prevede, per gli impianti che rispettano le condizioni di cui all’art. 273 comma 4, la possibilità di operare per un numero di ore pari o inferiore a 17.500 tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, a condizione che il gestore dichiari l’impegno entro il 30 giugno 2014 e presenti annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2017, la registrazione delle ore operative (art. 273 comma 4). Per gli impianti con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati da combustibili solidi, gli ossidi di azoto devono comunque rispettare i valori limite dell’Allegato II (art. 273 comma 4-bis).
Gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW possono beneficiare di un regime di esenzione dal rispetto dei valori limite tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022, a patto che almeno il 50 per cento della produzione di calore utile sia destinata a una rete pubblica di teleriscaldamento (art. 273 comma 5). Anche in questo caso i valori limite non devono essere meno severi di quelli vigenti al 31 dicembre 2015.
Il principio di convogliamento delle emissioni è regolato dall’art. 270 d.lgs. 152/2006. L’autorità competente verifica, in sede di autorizzazione, la possibilità di convogliare le emissioni sulla base delle migliori tecniche disponibili (art. 270 comma 1). In presenza di situazioni di rischio sanitario o di zone particolarmente protette, il convogliamento può essere imposto anche se la tecnica non soddisfa il requisito di disponibilità (art. 270 comma 2). L’autorità può aggregare impianti con caratteristiche tecniche simili in un unico punto di emissione (art. 270 comma 4) e, in generale, ogni impianto deve avere un solo punto di emissione, salvo eccezioni previste nei commi 6 e 7 (art. 270 comma 5-7). Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino con una o più canne di scarico è considerato un punto di emissione (art. 273 comma 7).
Il monitoraggio e la trasmissione dei dati sono disciplinati dall’art. 274 d.lgs. 152/2006. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione sulle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione, distinguendo le raffinerie (art. 274 comma 1). Inoltre, a partire dal 2017, il Ministero comunica alla Commissione europea le ore operative degli impianti soggetti a deroghe (art. 274 comma 3) e i dati annuali di emissione (art. 274 comma 4). I gestori sono tenuti a comunicare all’ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni relative al tipo di impianto, alla data di messa in esercizio, alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, alla quantità annua di energia prodotta per tipo di combustibile, alle ore operative e alla caratterizzazione dei sistemi di abbattimento (art. 274 comma 4). L’ISPRA elabora una relazione che viene trasmessa al Ministero almeno due mesi prima della scadenza prevista per la trasmissione alla Commissione europea (art. 274 comma 5).
Per quanto riguarda le emissioni di composti organici volatili (COV), l’art. 276 d.lgs. 152/2006 stabilisce le prescrizioni per i depositi di benzina presso i terminali, gli impianti di caricamento, i depositi temporanei di vapori, le cisterne mobili, gli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione e le attrezzature di trasferimento. Le prescrizioni dell’Allegato VII alla parte quinta costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai sensi dell’art. 269 comma 10 (art. 276 comma 1-3).
Il controllo delle emissioni e le relative sanzioni sono previsti dall’art. 296 d.lgs. 152/2006. Chi effettua la combustione in difformità alle prescrizioni del titolo I è punito con arresto fino a due anni o con ammenda da 258 a 1.212 euro (art. 296 comma 1 a). Per gli impianti del titolo II la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 200 a 1.000 euro (art. 296 comma 1 b). I controlli sul rispetto delle disposizioni sono effettuati dall’autorità di cui all’art. 268 comma 1, lettera p) per gli impianti del titolo I e dall’autorità di cui all’art. 283 comma 1, lettera i) per gli impianti del titolo II (art. 296 comma 2). In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all’art. 298 comma 3, il Ministro dell’ambiente ordina al soggetto inadempiente di provvedere (art. 296 comma 4).
Qualora le autorità regionali non effettuino i controlli previsti, l’art. 132 d.lgs. 152/2006 prevede che il Ministro dell’ambiente diffida la regione a provvedere entro 180 giorni; in caso di persistenza dell’inadempienza, il Ministro può intervenire in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta (art. 132 comma 1-2).
In sintesi, la disciplina dell’aria contenuta nella parte quinta del decreto legislativo 152/2006 prevede:
- un campo di applicazione chiaro (art. 267);
- l’obbligo di autorizzazione ambientale integrata per i grandi impianti di combustione, con valori limite stabiliti nell’Allegato II (art. 273);
- regole precise per il convogliamento delle emissioni e la definizione di punti di emissione (art. 270, art. 273);
- obblighi di monitoraggio, raccolta e trasmissione dei dati alle autorità nazionali e alla Commissione europea (art. 274);
- norme specifiche per il controllo dei COV nei terminali di benzina (art. 276);
- un sistema di controlli e sanzioni amministrative e penali per le violazioni (art. 296);
- meccanismi di intervento sostitutivo in caso di inadempienza regionale (art. 132).
Il rispetto di questi obblighi garantisce la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela della salute pubblica e il rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia in materia ambientale.
8. Danno ambientale e responsabilita' : principio di precauzione, risarcimento e azioni correttive
Il Codice dell'ambiente, nella parte sesta del d.lgs. 152/2006, disciplina in maniera organica il trattamento del danno ambientale, partendo dal principio di precauzione fino alla realizzazione di misure di ripristino e al risarcimento. Il quadro normativo si articola in diverse disposizioni che, connesse tra loro, costituiscono il percorso obbligatorio per l'individuazione, la prevenzione, la correzione e la compensazione dei danni all'ambiente.
Principio di precauzione
Il principio di precauzione si traduce, nella prassi normativa, nell'obbligo per l'operatore di individuare tempestivamente le misure necessarie a evitare o limitare un danno ambientale. L'art. 306 d.lgs. 152/2006 stabilisce che gli operatori devono "identificare le possibili misure per il ripristino ambientale" e presentarle "senza indugio" al Ministro dell'ambiente. La stessa disposizione prevede che, qualora l'operatore abbia già adottato misure urgenti, queste siano tenute in considerazione ai sensi dell'art. 305 (non riportato integralmente ma richiamato). L'esigenza di rapidita' nella segnalazione e nella proposta di interventi è dunque il fondamento pratico del principio di precauzione.
Monitoraggio e individuazione precoce degli impatti
Il monitoraggio, previsto dall'art. 18 d.lgs. 152/2006, assicura il controllo sugli impatti significativi derivanti dall'attuazione di piani e programmi. Il comma 1 indica che il monitoraggio "identifica tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adotta le opportune misure correttive". Il piano o programma deve inoltre "individuare le responsabilita' e la sussistenza delle risorse necessarie" (comma 2). Il risultato del monitoraggio viene trasmesso all'autorita' competente (comma 2-bis) e quest'ultima si esprime entro trenta giorni (comma 2-ter). Tale iter garantisce che le informazioni sullo stato ambientale siano rese pubbliche (comma 3) e che possano influire su eventuali modifiche al piano (comma 4).
Misure di ripristino ambientale
L'art. 306 d.lgs. 152/2006, oltre a richiedere l'individuazione delle misure, attribuisce al Ministro della tutela del territorio il potere di decidere quali misure attuare per garantire, "ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale". Il medesimo articolo prevede che, in presenza di molteplici casi di danno, l'autorita' competente possa stabilire una priorita' di intervento, tenendo conto della "natura, entita' e gravita'" dei danni e della possibilità di un ripristino naturale (comma 3). Inoltre, il comma 4 ribadisce che "nei rischi per la salute umana" hanno la priorita' su altre considerazioni.
Ripartizione dei costi
L'art. 308 d.lgs. 152/2006 disciplina la sostenibilita' finanziaria delle azioni di prevenzione e di ripristino. Il comma 1 stabilisce che "l'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino". Il comma 2 prevede che il Ministro possa "recuperare, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a prima richiesta", le spese sostenute dallo Stato dall'operatore responsabile, escludendo il beneficio della preventiva escussione. Il comma 4 elenca le ipotesi di esonero dal pagamento, ad esempio quando il danno sia stato causato da un terzo o da un ordine pubblico. Il comma 5 estende l'esonero anche quando l'operatore dimostra che l'evento non era prevedibile secondo lo stato delle conoscenze scientifiche al momento dell'emissione.
Richiesta di intervento statale
L'art. 309 d.lgs. 152/2006 consente a regioni, province autonome, enti locali, persone fisiche o giuridiche interessate dal danno di presentare al Ministro denunce e osservazioni, corredate da documenti, per chiedere "l'intervento statale a tutela dell'ambiente". Il comma 3 impone al Ministro di valutare le richieste e di informare i richiedenti dei provvedimenti assunti. In caso di minaccia imminente, il Ministro, "nell'urgenza estrema", può intervenire prima di fornire risposta (comma 4).
Ordinanza di ripristino e risarcimento in forma specifica
Quando l'istruttoria (art. 312, non riportato integralmente) accerta un danno e il responsabile non ha avviato le procedure di ripristino, l'art. 313 d.lgs. 152/2006 prevede che il Ministro adotti "un'ordinanza immediatamente esecutiva" che ingiunge il responsabile a effettuare il ripristino entro un termine fissato (comma 1). Se il responsabile non ottempera, il Ministro determina i costi delle attività necessarie (comma 2) e ingiunge il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica. L'ordinanza si estende anche al soggetto che ha tratto vantaggio dal danno (comma 3). Il termine per l'adozione dell'ordinanza è di centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'istruttoria, ma non oltre due anni dalla notizia del fatto (comma 4). L'art. 315 d.lgs. 152/2006 stabilisce che, una volta adottata l'ordinanza, il Ministro "non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale", salvo l'intervento in qualità di parte offesa nel giudizio penale (comma 1).
Condizionamento della sospensione condizionale della pena
L'art. 139 d.lgs. 152/2006 prevede che, per i reati della parte terza del decreto, la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata al "risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino". Questo meccanismo collega la responsabilita' penale alla concreta riparazione ambientale, rafforzando l'efficacia del principio di precauzione.
Esclusioni dal regime di responsabilita'
L'art. 303 d.lgs. 152/2006 elenca le ipotesi di esclusione. Non riguarda, ad esempio, danni derivanti da conflitti armati, fenomeni naturali eccezionali, incidenti coperti da convenzioni internazionali, rischi nucleari, attività di difesa nazionale, danni antecedenti l'entrata in vigore della parte sesta, danni più vecchi di trent'anni, o inquinamenti diffusi senza nesso causale identificabile (comma a, b, c, d, e, f, g, h). Queste esclusioni delimitano il campo di applicazione del regime di responsabilita' ambientale.
Iter complessivo di gestione del danno
Il percorso normativo parte dalla prevenzione (art. 306), passa per il monitoraggio (art. 18) e la richiesta di intervento (art. 309), prosegue con l'adozione di misure di ripristino (art. 306, comma 1-5) e la determinazione dei costi (art. 308). Qualora l'operatore non adempia, il Ministro emette un'ordinanza di ripristino (art. 313) che, se non eseguita, comporta il pagamento forzato dei costi (art. 313, comma 2) e l'esclusione da ulteriori azioni giudiziarie (art. 315). La responsabilita' penale resta collegata al risarcimento tramite l'art. 139. Le esclusioni (art. 303) definiscono i limiti del regime.
In sintesi, il Codice dell'ambiente traduce il principio di precauzione in obblighi concreti di individuazione rapida delle misure, di monitoraggio continuo e di ripristino efficace, attribuendo i costi all'operatore responsabile, prevedendo meccanismi di intervento statale e di ordinanza esecutiva, e collegando la responsabilita' penale al risarcimento. Tale struttura garantisce che il danno ambientale sia gestito in modo sistematico, trasparente e finalizzato al ripristino integrale dell'ambiente.
9. Ripasso operativo: trappole dei quiz, casi pratici e strategie di risposta.
Il d.lgs. 152/2006 contiene una struttura articolata di competenze, termini e procedure che, se non ben compresi, costituiscono le tipiche trappole dei quiz di diritto ambientale. Questo capitolo fornisce una guida pratica per riconoscere le insidie più frequenti, affrontare casi concreti e adottare una strategia di risposta efficace, facendo riferimento esclusivo al testo normativo indicato.
1. Identificare correttamente l’autorità competente. Spesso gli esaminandi confondono le competenze statali con quelle regionali. L’art. 7 d.lgs. 152/2006, comma 5, stabilisce che, in sede statale, la VAS e l’AIA sono di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l’art. 7, comma 6, riserva alle pubbliche amministrazioni regionali la competenza per VAS e AIA in ambito regionale. Un errore tipico è attribuire al Comune la responsabilità di una valutazione strategica di un piano di bacino; la risposta corretta è che il Comune può partecipare alla consultazione, ma la decisione finale spetta all’Autorità di bacino o alla Regione, come previsto dall’art. 65 d.lgs. 152/2006.
2. Distinguere le fasi della VAS. L’art. 11 d.lgs. 152/2006 elenca le attività (a) verifica di assoggettabilità, (b) elaborazione del rapporto ambientale, (c) consultazioni, (d) valutazione del rapporto e delle consultazioni, (e) decisione, (f) informazione sulla decisione, (g) monitoraggio. Nei quiz, una risposta che omette una di queste lettere è automaticamente errata. Inoltre, l’art. 11, comma 3, sottolinea che la fase di valutazione deve avvenire prima dell’approvazione del piano; dunque, se una domanda suggerisce che la VAS possa essere effettuata dopo l’adozione del piano, la risposta è sbagliata.
3. Il principio di precauzione e l’obbligo di informazione. Sebbene l’art. 301 non sia riportato nella fonte fornita, il principio di precauzione è implicitamente richiamato dall’art. 2, comma 1, che prevede la salvaguardia dell’ambiente. Nei quesiti, è frequente l’errore di attribuire al soggetto privato l’obbligo di informare il Prefetto entro ventiquattro ore; la norma corretta è che l’informazione deve avvenire "senza indugio" alle autorità competenti, come indicato nell’art. 9, comma 4, che prevede la valutazione del rischio di segreto industriale ma non impone un termine preciso.
4. Costi della valutazione d’impatto. L’art. 22 d.lgs. 152/2006 (non riportato integralmente ma richiamato dall’art. 11) stabilisce che i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale sono a carico del proponente. Nei quiz, la trappola è spesso rappresentata da risposte che attribuiscono tali costi al soggetto pubblico o al Ministero. La risposta corretta è sempre "a carico del proponente".
5. Tempi di risposta delle autorità. L’art. 18 d.lgs. 152/2006, comma 2-ter, prevede che l’autorità competente si esprima entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio. L’art. 248 d.lgs. 152/2006, comma 2, stabilisce che la certificazione di completamento degli interventi di bonifica è rilasciata dalla Provincia, mentre l’art. 245 d.lgs. 152/2006, comma 2, impone al proprietario o gestore di comunicare il superamento delle concentrazioni soglia entro sei mesi. Questi termini sono spesso oggetto di domande che chiedono di indicare il periodo di prescrizione o di validità di un provvedimento; la risposta deve citare esattamente i termini previsti.
6. Procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. L’art. 19 (non riportato integralmente) prevede che l’autorità competente verifichi la completezza della documentazione entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale. Nei quiz, una risposta che indica un termine più lungo è errata. Inoltre, l’art. 10, comma 1, specifica che l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo la verifica di non assoggettabilità a VIA.
7. Monitoraggio e cadenza. L’art. 34, comma 7, richiede che il sistema di monitoraggio sia effettuato con cadenza almeno triennale per le sostanze nei sedimenti e nel biota. L’art. 78, comma 7, prevede cadenze annuali o triennali a seconda della sostanza. Nei quesiti, è frequente l’errore di indicare una cadenza mensile o settimanale; la risposta corretta deve riflettere le cadenze previste dal testo.
8. Piano di bacino e vincoli. L’art. 65 d.lgs. 152/2006 definisce il Piano di bacino come strumento di pianificazione con valore di piano territoriale di settore. L’art. 65, comma 4, stabilisce che le disposizioni del Piano di bacino sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati quando dichiarate di tale efficacia. Una trappola comune è confondere il ruolo del Comune nella redazione del Piano di bacino con quello dell’Autorità di bacino; la risposta corretta è che il Comune deve adeguare i propri strumenti urbanistici entro i termini indicati dall’art. 65, comma 5, ma non è l’ente che redige il Piano.
9. Strategie di risposta.
- Leggi la domanda attentamente. Identifica la parola chiave (es. "competenza", "termine", "costo") e cerca il riferimento corrispondente negli articoli citati.
- Ricerca il numero dell’articolo. Se la domanda menziona una procedura (es. VAS, VIA, AIA), verifica subito l’art. 7, 9, 10, 11 o 18 per individuare l’autorità o i termini di risposta.
- Escludi le risposte che introducono dati non presenti. Qualsiasi risposta che contiene un valore numerico non presente nella fonte (es. "45 giorni", "15%", "100 euro") è automaticamente errata.
- Usa il principio di gerarchia. Quando la domanda riguarda la validità di un provvedimento, ricorda l’art. 5 (non riportato) ma anche l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 241/1990, richiamato dall’art. 9, comma 1, che prevede la compatibilità con le norme di legge.
- Focalizzati sui termini temporali espliciti. Solo i termini "sei mesi", "trenta giorni", "sessanta giorni", "un anno", "cadenza triennale" sono ammessi. Qualsiasi altra durata è una trappola.
- Ricorda le responsabilità di comunicazione. L’art. 245, comma 2, impone al proprietario o gestore di comunicare il superamento delle concentrazioni soglia; l’art. 9, comma 4, regola la riservatezza ma non prevede un obbligo di comunicazione entro un termine preciso.
- Distinguere tra obblighi di certificazione e di monitoraggio. L’art. 248, comma 2, riguarda la certificazione provinciale; l’art. 18, comma 2-ter, riguarda l’espressione entro trenta giorni dell’autorità competente sul monitoraggio.
Applicando questi criteri, lo studente potrà navigare con sicurezza tra le numerose domande di esame, evitando le insidie più comuni e fornendo risposte precise, fondate esclusivamente sul testo normativo del d.lgs. 152/2006.