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Riassunto · Quiz Concorso Istruttori Tecnici Geometri - Enti Locali

Dispensa - Trasparenza e accesso civico - Istruttori tecnici geometri

Contenuto a fini di studio e autovalutazione, generato con il supporto dell'AI e revisionato dalla Redazione. Può contenere imprecisioni. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la normativa vigente né gli atti ufficiali cui occorre sempre fare riferimento.

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1. Principi generali di trasparenza e accessibilita' totale

Il principio generale di trasparenza e' sancito dal art. 1 d.lgs. 33/2013, che definisce la trasparenza come "accessibilita' totale" dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo e' tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il principio si colloca nel rispetto delle norme sul segreto di Stato, sul segreto d'ufficio, sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali, contribuendo al rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza.

Il art. 2 d.lgs. 33/2013 individua l'oggetto della disciplina: la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, garantita nei limiti della tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. L'accesso avviene mediante l'accesso civico e mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali, i quali devono essere consultabili direttamente ed immediatamente, senza autenticazione o identificazione, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

Il art. 3 d.lgs. 33/2013 stabilisce che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici. Chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi del art. 7 d.lgs. 33/2013, che prevede la pubblicazione in formato aperto e il riutilizzo senza restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.

L'accesso civico si articola in due forme: l'accesso civico semplice (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 1) e l'accesso civico generalizzato (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 2). Il primo consente di richiedere i documenti oggetto di obbligo di pubblicazione qualora la pubblicazione sia stata omessa. Il secondo estende il diritto a tutti i dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 5-bis d.lgs. 33/2013, che elenca le esclusioni (segreto di Stato, dati personali, segreto d'ufficio, ecc.).

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita di motivazione (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 3). Può essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e presentata a uno degli uffici indicati nei commi 3 e 4 (ufficio competente, ufficio relazioni con il pubblico, sezione "Amministrazione trasparente" o responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza). Il rilascio e' gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 4).

Qualora l'amministrazione individui soggetti controinteressati, deve darne comunicazione mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per chi ha acconsentito (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5). I controinteressati hanno dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione, anche per via telematica (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5). Il termine per la decisione dell'amministrazione resta sospeso fino all'eventuale opposizione; decorso il termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). In caso di accoglimento, i dati o i documenti sono trasmessi tempestivamente o, se oggetto di pubblicazione obbligatoria, pubblicati sul sito con indicazione del collegamento ipertestuale. Se vi sono opposizioni, l'amministrazione deve attendere quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato prima di trasmettere i dati (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). Il rifiuto, il differimento o la limitazione devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis d.lgs. 33/2013.

In caso di diniego totale o parziale, o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Il responsabile decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Se il diniego e' motivato da tutela dei dati personali, il responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e' possibile contro la decisione dell'amministrazione o del responsabile (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7).

La qualita' delle informazioni e' disciplinata dal art. 6 d.lgs. 33/2013, che impone alle amministrazioni di garantire integrita', costante aggiornamento, completezza, tempestivita', semplicità di consultazione, comprensibilita', omogeneita', facile accessibilita' e conformita' ai documenti originali. L'adempimento di questi obblighi non puo' costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione.

Il art. 8 d.lgs. 33/2013 stabilisce la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione: i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo, salvo i termini diversi previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali. La durata puo' essere ridotta a discrezione dell'Autorita' nazionale anticorruzione, su proposta del Garante per la protezione dei dati personali (art. 8 d.lgs. 33/2013, comma 3-bis).

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere collocata nella home page dei siti istituzionali (art. 9 d.lgs. 33/2013, comma 1). Le amministrazioni non possono impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

Il responsabile per la trasparenza e' individuato dal art. 43 d.lgs. 33/2013. Il responsabile, di norma il responsabile per la prevenzione della corruzione, controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnala eventuali inadempimenti all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'Autorita' nazionale anticorruzione, e collabora con i dirigenti responsabili degli uffici per garantire il flusso tempestivo delle informazioni.

L'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi (art. 45 d.lgs. 33/2013) e può richiedere la pubblicazione di dati entro trenta giorni, ordinare l'adozione di atti o provvedimenti e segnalare gli illeciti disciplinari. Le sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle previste dal art. 47 d.lgs. 33/2013, sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione.

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013) deve indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. Le amministrazioni devono pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", il piano triennale, il piano di performance, i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione e altri documenti di carattere normativo e amministrativo (art. 12, art. 13, art. 14 d.lgs. 33/2013).

Il bilancio e il piano degli indicatori sono oggetto di pubblicazione entro trenta giorni dall'adozione (art. 29 d.lgs. 33/2013). I dati di entrate e spese devono essere disponibili in formato tabellare aperto per consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Nel settore sanitario, le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti a pubblicare tutti gli obblighi di trasparenza, comprese le spese per tipologia di lavoro, bene o servizio, e le informazioni sui bandi di conferimento incarichi dirigenziali (art. 41 d.lgs. 33/2013).

Le disposizioni transitorie (art. 49 d.lgs. 33/2013) fissano il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per l'avvio dell'obbligo di pubblicazione e stabiliscono che le sanzioni si applicano a partire dal centottantesimo giorno successivo.

Le controversie relative agli obblighi di trasparenza sono regolate dal art. 50 d.lgs. 33/2013, che rimanda al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la tutela giurisdizionale.

In sintesi, il quadro normativo del d.lgs. 33/2013 definisce un sistema di trasparenza basato su tre pilastri: la pubblicazione obbligatoria, l'accesso civico (sia semplice che generalizzato) e il controllo da parte di autorita' indipendenti. Il rispetto di questi obblighi garantisce la massima accessibilita' dei dati pubblici, promuove la partecipazione dei cittadini e rafforza la lotta alla corruzione.

2. Obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3‑44)

Il quadro normativo di cui al d.lgs. 33/2013 stabilisce un sistema articolato di obblighi di pubblicazione che parte dal principio generale di trasparenza (art. 1 d.lgs. 33/2013) e si declina in una serie di disposizioni operative (art. 2‑44 d.lgs. 33/2013). L’obiettivo è garantire che tutti i dati, le informazioni e i documenti detenuti dalle amministrazioni siano accessibili, completi e aggiornati, favorendo il controllo democratico e la partecipazione dei cittadini.

Principio di pubblicita' e diritto alla conoscibilita' (art. 3 d.lgs. 33/2013) dichiara che tutti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e che chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente e riutilizzarli secondo le regole di riuso (art. 7 d.lgs. 33/2013). La pubblicazione deve avvenire nei siti istituzionali, senza necessita' di autenticazione (art. 2 d.lgs. 33/2013).

Qualita' delle informazioni (art. 6 d.lgs. 33/2013) impone alle amministrazioni di assicurare integrita', costante aggiornamento, completezza, tempestivita', semplicità di consultazione, comprensibilita', omogeneita' e facile accessibilita'. L’inosservanza di questi criteri non puo' giustificare omissioni o ritardi nella pubblicazione.

Dati aperti e riutilizzo (art. 7 d.lgs. 33/2013) prevede che i dati pubblicati siano in formato aperto, riutilizzabili senza restrizioni oltre l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrita'.

Tempistica e durata (art. 8 d.lgs. 33/2013) stabilisce che i documenti soggetti a obbligo di pubblicazione devono essere pubblicati tempestivamente e mantenuti aggiornati. La pubblicazione ha durata di cinque anni, decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza dell’obbligo, salvo i termini specifici previsti per il trattamento dei dati personali.

Struttura del sito istituzionale (art. 9 d.lgs. 33/2013) richiede la presenza, nella home page, della sezione «Amministrazione trasparente» dove sono collocati tutti i dati, le informazioni e i documenti obbligatori. I motori di ricerca non possono essere ostacolati da filtri tecnici.

L’articolo 4 d.lgs. 33/2013 è stato abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97; pertanto non vi sono obblighi residui collegati a tale disposizione.

Obblighi di pubblicazione di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 d.lgs. 33/2013) prevedono la pubblicazione, sui siti istituzionali, dei riferimenti normativi con link a Normattiva, nonché di direttive, circolari, programmi e istruzioni che disciplinano l’organizzazione e le funzioni dell’amministrazione.

Organizzazione amministrativa (art. 13 d.lgs. 33/2013) richiede la pubblicazione di informazioni sull’organigramma, le competenze degli organi politici e dirigenziali, i nominativi dei dirigenti responsabili e i recapiti telefonici ed email istituzionali.

Titolari di incarichi politici e dirigenziali (art. 14 d.lgs. 33/2013) impone la pubblicazione, entro tre mesi dalla nomina, di atto di nomina, curriculum, compensi, viaggi di servizio, altri incarichi e dichiarazioni di interesse. Tali dati restano pubblici per tre anni dal termine dell’incarico, salvo le informazioni patrimoniali che rimangono pubbliche fino alla cessazione dell’incarico.

Incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15 d.lgs. 33/2013) prevede la pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento, del curriculum, dei compensi (con eventuali componenti variabili) e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La mancata pubblicazione comporta responsabilita' disciplinare del dirigente e sanzione pari all’importo erogato.

Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato (art. 16 d.lgs. 33/2013) richiede la pubblicazione del conto annuale del personale, con indicazione della dotazione organica, del costo per qualifiche e aree professionali, e dei tassi di assenza dei dirigenti, su base trimestrale.

Personale non a tempo indeterminato (art. 17 d.lgs. 33/2013) prevedeva la pubblicazione annuale dei dati relativi a tale personale, ma la disposizione è stata soppressa dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Valutazione della performance e premi (art. 20 d.lgs. 33/2013) impone la pubblicazione dell’ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti, nonché dei criteri di valutazione, in forma aggregata.

Dati sulla contrattazione collettiva (art. 21 d.lgs. 33/2013) richiede la pubblicazione dei riferimenti per la consultazione dei contratti collettivi nazionali e degli atti integrativi, con relazione tecnico‑finanziaria certificata.

Enti pubblici vigilati e partecipazioni (art. 22 d.lgs. 33/2013) prevede la pubblicazione annuale di elenchi di enti vigilati, società partecipate e enti di diritto privato in controllo pubblico, con indicazione di funzioni, attività, quote di partecipazione e oneri di bilancio. Vengono inoltre pubblicate rappresentazioni grafiche dei rapporti tra l’amministrazione e gli enti.

Provvedimenti amministrativi (art. 23 d.lgs. 33/2013) stabilisce la pubblicazione semestrale, in partizioni distinte della sezione «Amministrazione trasparente», degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi politici e dai dirigenti, con particolare riferimento alle scelte di affidamento di lavori, forniture e servizi.

Concessioni di sovvenzioni, contributi e sussidi (art. 26 d.lgs. 33/2013) impone la pubblicazione dei criteri e delle modalità di concessione, nonché degli atti di concessione per importi superiori a mille euro, con obbligo di pubblicare dati consolidati di gruppo quando i beneficiari sono controllati da medesima persona giuridica.

Bilancio e piano degli indicatori (art. 29 d.lgs. 33/2013) richiede la pubblicazione dei documenti di bilancio preventivo e consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, con dati sintetici e rappresentazioni grafiche per garantirne la comprensibilita'. Inoltre, i dati di entrata e spesa devono essere resi disponibili in formato tabellare aperto.

Servizi erogati (art. 32 d.lgs. 33/2013) prevede la pubblicazione della carta dei servizi o degli standard di qualità, con indicazione dei costi contabilizzati e del loro andamento nel tempo.

Tempi di pagamento (art. 33 d.lgs. 33/2013) impone la pubblicazione annuale, e a partire dal 2015 anche trimestrale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 d.lgs. 33/2013) stabilisce che le amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni previsti dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, inviandoli anche alla banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC.

Opere pubbliche (art. 38 d.lgs. 33/2013) richiede la pubblicazione delle informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nonché degli atti di programmazione, tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere in corso o completate.

Servizio sanitario nazionale (art. 41 d.lgs. 33/2013) estende tutti gli obblighi di pubblicazione alle amministrazioni sanitarie, includendo dati di spesa per tipologia di lavoro, i bandi di selezione per incarichi dirigenziali e l’elenco delle strutture private accreditate.

Controllo e sanzioni (art. 45 d.lgs. 33/2013) attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, potendo richiedere informazioni, ordinare la pubblicazione entro trenta giorni e segnalare gli illeciti disciplinari.

In sintesi, il d.lgs. 33/2013 definisce un sistema di obblighi di pubblicazione che copre tutti gli aspetti dell’attività amministrativa: dalla normativa di riferimento, all’organizzazione interna, ai dati sul personale, ai contratti, ai bilanci e ai servizi. Il rispetto di questi obblighi è monitorato da autorità indipendenti e, in caso di inadempienza, comporta sanzioni amministrative e disciplinari. La disciplina, così articolata, garantisce che i cittadini possano esercitare il diritto di accesso civico e generalizzato in modo efficace e trasparente.

3. Accesso civico semplice: disciplina, soggetti e procedura (art. 5)

L’art. 5 d.lgs. 33/2013 istituisce il cosiddetto accesso civico semplice, ovvero il diritto di chiunque di richiedere alla Pubblica Amministrazione i documenti, le informazioni o i dati che essa ha l’obbligo di pubblicare ai sensi del medesimo decreto, qualora tali atti non siano stati effettivamente resi disponibili sul sito istituzionale. L’accesso non è subordinato a motivazioni del richiedente (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 3) e non è richiesto alcun requisito di legittimazione soggettiva.

La domanda di accesso deve contenere una chiara identificazione del dato, dell’informazione o del documento richiesto, ma non necessita di alcuna motivazione (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 3). Essa può essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve essere indirizzata a uno degli uffici indicati dal comma 3, ovvero: l’ufficio che detiene i dati richiesti; l’Ufficio relazioni con il pubblico; un altro ufficio segnalato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; o, qualora la richiesta riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 3).

Il rilascio dei dati o dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 4). Se la richiesta riguarda atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione può scegliere di pubblicarli sul proprio sito, comunicando al richiedente il collegamento ipertestuale (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6).

Qualora l’amministrazione, nell’esame della domanda, individui dei controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, comma 2, è tenuta a inviare loro copia della richiesta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, per i soggetti che hanno acconsentito, per via telematica (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5). I controinteressati hanno dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare una opposizione motivata, anche per via telematica (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5). Durante il periodo di opposizione il termine di trenta giorni previsto per la decisione dell’amministrazione è sospeso; decorso tale termine, l’amministrazione provvede a decidere, previa accertata ricezione della comunicazione (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5).

Il provvedimento finale deve essere espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e, se presenti, ai controinteressati (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). In caso di accoglimento, l’amministrazione trasmette tempestivamente i dati o i documenti richiesti, oppure provvede alla loro pubblicazione sul sito con indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se la richiesta viene accolta nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione deve comunicare la decisione al controinteressato e attendere quindici giorni prima di trasmettere i dati al richiedente (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6).

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono essere motivati facendo riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013 (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). Qualora l’accesso sia negato o differito o non venga fornita risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare ricorso per riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’art. 43 d.lgs. 33/2013 (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Il responsabile decide con provvedimento motivato entro venti giorni (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7).

Se il diniego si basa sulla tutela dei dati personali, il responsabile deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Il termine per il provvedimento del responsabile è sospeso fino al parere del Garante, ma non può superare i dieci giorni successivi alla ricezione del parere (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7).

Contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Per le amministrazioni regionali ed enti locali, la normativa prevede ulteriori forme di impugnazione, sebbene il testo specifico non sia riportato integralmente nel presente estratto (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 8).

In sintesi, l’accesso civico semplice consente a chiunque di ottenere gratuitamente i documenti che la Pubblica Amministrazione dovrebbe pubblicare, mediante una procedura snella, con termini certi (dieci giorni per l’opposizione dei controinteressati, trenta giorni per la decisione amministrativa, venti giorni per il riesame, dieci giorni per il parere del Garante). La disciplina prevede garanzie di trasparenza, la possibilità di coinvolgere il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e un iter di ricorso finalizzato a tutelare il diritto di accesso senza oneri ingiustificati.

4. Accesso civico generalizzato (FOIA): ambito, requisiti e differenze (art. 5‑bis)

L’art. 5 d.lgs. 33/2013 introduce due tipologie di accesso civico. Il comma 1 disciplina l’accesso civico semplice, cioè il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare e che, per una eventuale omissione, il cittadino può domandare. Il comma 2, invece, istituisce l’accesso civico generalizzato, ovvero il diritto di chiunque di accedere a tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se non soggetti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013.

Come previsto dal comma 3 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, l’istanza di accesso civico non è soggetta a alcuna limitazione sulla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può presentare la domanda, senza dover fornire motivazioni. L’istanza deve però identificare in modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti richiesti, indicando almeno la loro natura e l’oggetto, altrimenti l’amministrazione può chiedere integrazioni entro un termine congruo.

La trasmissione dell’istanza avviene per via telematica secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e può essere indirizzata a:

a) l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) l’Ufficio relazioni con il pubblico;

c) altro ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando l’istanza riguarda dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 4).

Il rilascio dei dati o dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 4).

Se l’amministrazione, nella fase di istruttoria, individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, deve inviare loro copia dell’istanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, per chi ha acconsentito, per via telematica (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5). I controinteressati hanno dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare una opposizione motivata, anche per via telematica (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5). Durante il periodo di opposizione il termine di trenta giorni previsto dal comma 6 è sospeso; decorso il termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). In caso di accoglimento, l’amministrazione trasmette i dati o i documenti richiesti o, se si tratta di dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, provvede alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, comunicando al richiedente il collegamento ipertestuale (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). Se l’accesso viene concesso nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione deve attendere quindici giorni dalla ricezione della comunicazione al controinteressato prima di fornire i dati, salvo i casi di comprovata indifferibilita' (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6).

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013 (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). L’art. 5-bis elenca le esclusioni, tra cui il segreto di Stato, il segreto d’ufficio, il segreto statistico e la tutela dei dati personali, nonché altri interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti. Quando il diniego si fonda sulla protezione dei dati personali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il cui parere viene espresso entro dieci giorni (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7).

Qualora il richiedente non riceva risposta o subisca un diniego totale o parziale, può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro venti giorni (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Il ricorso al riesame è l’ultimo grado interno prima di adire il Tribunale amministrativo regionale, come previsto dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo (riferimento normativo citato nella disciplina di cui all’art. 5 d.lgs. 33/2013).

Le principali differenze tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato sono:

1. Ambito: il semplice (art. 5 comma 1) si limita ai documenti oggetto di obbligo di pubblicazione; il generalizzato (art. 5 comma 2) comprende tutti i dati e i documenti detenuti dalla PA, anche quelli non soggetti a pubblicazione obbligatoria.

2. Legittimazione: entrambi i diritti sono esercitabili da chiunque, ma il generalizzato non richiede alcuna motivazione e non prevede la necessità di dimostrare la violazione di un obbligo di pubblicazione.

3. Procedura: per il semplice l’amministrazione risponde direttamente con i documenti richiesti; per il generalizzato, se vi sono controinteressati, si attiva la procedura di comunicazione e opposizione prevista dal comma 5, con sospensione del termine di trenta giorni.

4. Limiti: il semplice è soggetto solo alle esclusioni previste dall’art. 5-bis; il generalizzato, oltre a tali esclusioni, può essere limitato da ulteriori interessi giuridicamente rilevanti individuati dall’amministrazione, sempre nel rispetto dell’art. 5-bis.

In sintesi, l’accesso civico generalizzato, introdotto dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, costituisce lo strumento italiano ispirato al modello anglosassone FOIA, garantendo a tutti i cittadini la possibilita' di accedere a qualsiasi informazione detenuta dalla pubblica amministrazione, salvo le specifiche esclusioni di legge. La disciplina prevede una procedura chiara, termini definiti (dieci giorni per l’opposizione dei controinteressati, trenta giorni per il provvedimento finale) e meccanismi di controllo (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, riesame, ricorso al TAR), al fine di assicurare la massima trasparenza e la tutela degli interessi legittimi sia pubblici che privati.

5. Limiti, esclusioni e tutela dei controinteressati (art. 5‑bis)

Il diritto di accesso civico, disciplinato dall'art. 5 d.lgs. 33/2013, consente a chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione. Tuttavia, tale diritto non e' assoluto: l'art. 5-bis d.lgs. 33/2013 individua le ipotesi in cui l'accesso puo' essere limitato o escluso per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Le esclusioni di cui all'art. 5-bis comprendono, in ordine di priorita', il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, il segreto statistico e la protezione dei dati personali. In questi casi, l'amministrazione deve valutare se la divulgazione possa arrecare un pregiudizio concreto alla sicurezza nazionale, alla difesa, alla pubblica sicurezza o alla riservatezza delle persone. L'esclusione si estende anche a interessi commerciali o industriali tutelati da segreto d'impresa, nonché a qualsiasi altro interesse privato che, secondo la normativa, richieda la tutela della riservatezza.

Quando l'amministrazione, esaminata la richiesta, individua uno o piu' soggetti che possono risultare controinteressati, deve attivare una procedura di tutela specifica prevista dal comma 5 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013. La comunicazione al controinteressato avviene mediante invio di copia dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica se il soggetto ha acconsentito a tale forma. Il controinteressato ha dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare una opposizione motivata, anche per via telematica.

Il termine di trenta giorni previsto dal comma 6 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico resta sospeso finche' non decorra il periodo di opposizione dei controinteressati. Se l'opposizione viene presentata, l'amministrazione deve valutare la fondatezza dell'istanza alla luce delle ragioni addotte. Qualora l'accesso venga comunque accettato, l'amministrazione deve comunicare al controinteressato la decisione e, salvo casi di comprovata indifferibilita', trasmettere i dati o i documenti al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione al controinteressato.

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis d.lgs. 33/2013. La motivazione deve indicare quale specifico interesse tutelato (es. segreto di Stato, protezione dei dati personali) giustifica la decisione e deve essere contenuta nel provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni. In caso di diniego totale o parziale, il richiedente ha diritto di presentare ricorso di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come previsto dal comma 7 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013. Il responsabile decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

Se il diniego si fonda sulla tutela dei dati personali, il responsabile deve, prima di adottare il provvedimento, consultare il Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile resta sospeso fino alla ricezione del parere del Garante, ma non puo' superare i dieci giorni di sospensione.

L'art. 6 d.lgs. 33/2013 impone alle amministrazioni di garantire la qualità delle informazioni pubblicate, ma specifica che tale obbligo non puo' giustificare omissioni o ritardi nella pubblicazione. Pertanto, la valutazione dei limiti di accesso non puo' basarsi su una presunta scarsa qualità dei dati, ma deve fare riferimento esclusivamente alle cause di esclusione elencate nell'art. 5-bis.

Il principio di trasparenza, sancito dall'art. 1 d.lgs. 33/2013, prevede che la limitazione dell'accesso debba essere interpretata restrittivamente. La tutela dei controinteressati, quindi, non deve essere invocata in maniera generica, ma solo quando sussistono i presupposti specifici previsti dalla legge. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la valutazione dell'interesse tutelato deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della natura del dato, della sua rilevanza per la difesa dell'interesse pubblico o privato e dell'eventuale danno concreto derivante dalla divulgazione.

Nel contesto dell'accesso civico generalizzato, l'amministrazione non e' tenuta a produrre o raccogliere informazioni non già in suo possesso. Come indicato dal comma 2 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, la richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; l'amministrazione deve limitarsi a fornire quanto detenuto, salvo che la divulgazione sia esclusa per le cause di cui all'art. 5-bis.

Il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsto dal comma 6 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, comprende anche la verifica dell'esito delle istanze di accesso. Tale figura pu' richiedere agli uffici competenti informazioni sull'applicazione delle esclusioni e sulla gestione delle opposizioni dei controinteressati, garantendo così il rispetto dei limiti previsti e la coerenza dell'intero iter procedimentale.

Infine, la tutela giurisdizionale, disciplinata dall'art. 50 d.lgs. 33/2013, consente al richiedente di impugnare le decisioni amministrative relative all'accesso civico dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, secondo le norme del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Tale ricorso rappresenta l'ultima garanzia per il rispetto del diritto di accesso, nonche' un meccanismo di controllo sull'applicazione corretta delle esclusioni previste dall'art. 5-bis.

6. Procedimento di accesso, termini, riesame e responsabilita' (art. 5 d.lgs. 33/2013, art. 46‑50 d.lgs. 33/2013)

Il diritto di accesso civico e' disciplinato dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013. Il primo comma riconosce il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto pubblicare per obbligo di legge; il secondo comma estende il diritto a tutti i dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, anche se non soggetti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis d.lgs. 33/2013.

L'istanza di accesso civico deve contenere l'indicazione precisa del dato, dell'informazione o del documento richiesto e non necessita di motivazione (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 3). Essa puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e presentata alternativamente all'ufficio che detiene i dati, all'Ufficio relazioni con il pubblico, a un altro ufficio indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, oppure al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza qualora l'istanza riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 3).

Una volta ricevuta l'istanza, l'amministrazione deve verificare se vi siano soggetti "controinteressati" ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. 33/2013, comma 2. Qualora ne vengano individuati, l'amministrazione e' tenuta a dare comunicazione a tali soggetti mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica se il soggetto ha acconsentito a tale forma (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5). I controinteressati hanno a disposizione dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare una opposizione motivata, anche per via telematica (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 5).

Il termine per concludere il procedimento di accesso civico e' di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento espresso e motivato, che deve essere comunicato sia al richiedente sia agli eventuali controinteressati (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). Se l'istanza e' accolta, l'amministrazione trasmette tempestivamente i dati o i documenti richiesti; qualora i dati siano oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione provvede a pubblicarli sul sito istituzionale e comunica al richiedente il collegamento ipertestuale (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). Se l'accesso e' accettato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione deve attendere quindici giorni dalla ricezione della comunicazione al controinteressato prima di fornire i dati, salvo i casi di comprovata indifferibilita' (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6).

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Il responsabile decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Se il diniego e' fondato su una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 5-bis d.lgs. 33/2013, il responsabile deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile resta sospeso fino alla ricezione del parere del Garante, ma comunque non puo' superare i dieci giorni successivi alla comunicazione al Garante.

Contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 7). Per le amministrazioni regionali e locali, la normativa prevede ulteriori forme di impugnazione, sebbene il testo fornito non ne specifichi i dettagli.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha anche il compito di monitorare l'esito delle istanze di accesso civico, potendo richiedere agli uffici competenti informazioni sull'esito delle richieste (art. 5 d.lgs. 33/2013, comma 6). Tale ruolo e' rafforzato dall'art. 43 d.lgs. 33/2013, che individua il responsabile per la trasparenza e ne attribuisce la funzione di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e sull'applicazione dell'accesso civico.

Le conseguenze per le amministrazioni e per i dirigenti che non ottemperano agli obblighi di pubblicazione o che rifiutano, differiscono o limitano l'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis d.lgs. 33/2013 costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 33/2013, comma 1. Tale valutazione puo' comportare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 47 d.lgs. 33/2013, nonche' la responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione, con eventuali ripercussioni sulla retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46 d.lgs. 33/2013, comma 1).

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra che la violazione e' dipesa da causa non imputabile a lui (art. 46 d.lgs. 33/2013, comma 2). Inoltre, l'art. 45 d.lgs. 33/2013 attribuisce alla Commissione per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) il potere di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e di richiedere alle amministrazioni le informazioni necessarie, con la possibilita' di ordinare la pubblicazione entro trenta giorni o di segnalare gli illeciti disciplinari.

In sintesi, il procedimento di accesso civico prevede: (i) la presentazione di un'istanza priva di motivazione ma con chiara identificazione del dato richiesto; (ii) la verifica della presenza di controinteressati e la loro comunicazione, con termine di dieci giorni per l'opposizione; (iii) la decisione entro trenta giorni, con obbligo di motivazione e di comunicazione a tutte le parti; (iv) la possibilità di riesame entro venti giorni, con eventuale consultazione del Garante per i dati personali; (v) il ricorso al TAR contro la decisione di riesame; (vi) la responsabilita' dirigenziale per inadempimenti, disciplinata dagli articoli 46 e 47 d.lgs. 33/2013, con il ruolo di controllo del responsabile per la trasparenza (art. 43) e della Commissione CIVIT (art. 45). Questo quadro garantisce la trasparenza, la tempestivita' e la tutela dei diritti dei cittadini nell'accesso ai dati della pubblica amministrazione.

7. Il ruolo del Responsabile della Trasparenza e della vigilanza ANAC (art. 43‑48)

Il Responsabile per la trasparenza nasce dall’art. 43 d.lgs. 33/2013, che prevede che all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, svolga, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il nominativo del responsabile deve comparire nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, così da garantire la massima visibilita' del soggetto incaricato.

Le principali attribuzioni del Responsabile, così come delineate dall’art. 43, sono:

1. Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile verifica che l’amministrazione pubblichi tutti i documenti, le informazioni e i dati richiesti dal decreto, assicurando la completezza, la chiarezza, l’aggiornamento e la conformita' con gli standard tecnici definiti dall’art. 48. In caso di ritardi o omissioni, egli segnala al vertice politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) i casi di inadempimento, nonche' all’ufficio di disciplina per l’eventuale attivazione di un procedimento disciplinare.

2. Gestione dell’accesso civico. Conformemente al comma 4 dell’art. 43, il Responsabile, insieme ai dirigenti responsabili dell’amministrazione, controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico, sia nella sua forma semplice (art. 5, comma 1) sia nella forma generalizzata (art. 5, comma 2). Egli verifica che le istanze siano trattate entro i termini fissati (30 giorni dal ricevimento dell’istanza, art. 5, comma 6) e che, qualora vi siano soggetti controinteressati, la comunicazione avvenga mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, concedendo loro 10 giorni per presentare opposizione (art. 5, comma 5).

3. Segnalazione di casi gravi. Nei casi di mancato o ritardato adempimento particolarmente rilevanti, il Responsabile deve informare l’ANAC, che esercita i poteri ispettivi previsti dall’art. 45. L’ANAC, a sua volta, può richiedere al Responsabile il rendiconto dei risultati del controllo (art. 45, comma 2) e può segnalare gli inadempimenti anche alla Corte dei conti.

4. Coordinamento con gli organi di vigilanza. L’art. 44 stabilisce che l’OIV utilizzi le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza per valutare la coerenza tra il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Piano della performance. Il Responsabile, pertanto, collabora strettamente con l’OIV fornendo dati e documentazione utili alla valutazione della performance organizzativa e individuale.

5. Responsabilita' disciplinare e sanzionatoria. L’art. 46 prevede che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto o la limitazione ingiustificata dell’accesso civico costituiscano elemento di valutazione negativa della responsabilita' dirigenziale, con possibile applicazione della sanzione prevista dall’art. 47. Il Responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra che la causa non gli è imputabile (art. 46, comma 2).

L’ANAC, attraverso l’art. 45, esercita un ruolo di vigilanza centrale. Essa controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, può richiedere alle amministrazioni la pubblicazione di dati entro un termine non superiore a 30 giorni e può ordinare la rimozione di comportamenti contrari ai piani di trasparenza. Inoltre, l’ANAC può chiedere al Responsabile il rendiconto dei controlli effettuati (art. 45, comma 2) e, in caso di violazioni, irrogare le sanzioni amministrative indicate nell’art. 47, che prevedono decurtazioni dalla percentuale dell’indennita' di risultato o accessoria (30‑60 per cento) e, per le violazioni più gravi, sanzioni pecuniarie comprese tra 500 e 10 000 euro (art. 47, comma 1).

Il quadro normativo di riferimento per la definizione di standard tecnici e schemi di rappresentazione dei dati è contenuto nell’art. 48. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT, definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti da pubblicare. Tali standard garantiscono la uniformita' informatica, la qualità delle informazioni (art. 6) e la riutilizzabilita' dei dati in formato aperto (art. 7).

In sintesi, il Responsabile per la trasparenza svolge un ruolo poliedrico:

- Controllo interno: verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e dell’accesso civico;

- Segnalazione esterna: comunicazione di inadempimenti all’ANAC, all’OIV e all’ufficio di disciplina;

- Coordinamento operativo: interfaccia con i dirigenti responsabili degli uffici per garantire il flusso tempestivo delle informazioni;

- Responsabilita' disciplinare: possibile attivazione di procedimenti disciplinari e sanzioni amministrative in caso di violazioni;

- Attuazione di standard tecnici: applicazione delle linee guida definite dall’art. 48 per assicurare la qualità, l’accessibilita' e il riutilizzo dei dati.

Il corretto esercizio di queste funzioni è fondamentale per realizzare il principio generale di trasparenza sancito dall’art. 1 d.lgs. 33/2013, favorire il controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse pubbliche e garantire ai cittadini il diritto di conoscere, fruire e riutilizzare le informazioni della pubblica amministrazione.

8. Sanzioni, responsabilita' amministrative e contenzioso (art. 46‑50)

Il decreto legislativo 33/2013 prevede un sistema articolato di responsabilita' e sanzioni finalizzato a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di accesso civico. La disciplina si concentra, a partire dall'articolo 46, sulla valutazione della responsabilita' dirigenziale, sulle sanzioni pecuniarie e patrimoniali, sul ruolo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e sui termini di decorrenza delle misure sanzionatorie.

Responsabilita' per inadempimento (art. 46 d.lgs. 33/2013). L'articolo stabilisce che la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione, nonche' il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono un elemento di valutazione negativa della responsabilita' dirigenziale. Tale valutazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 47, comma 1-bis, e puo' dar luogo a una causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile dell'adempimento, tuttavia, non risponde se dimostra che l'inadempimento e' dipeso da una causa non imputabile (art. 46, comma 2).

Sanzioni pecuniarie e patrimoniali (art. 47 d.lgs. 33/2013). L'articolo individua diverse fattispecie di violazione e le relative sanzioni:

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni patrimoniali richieste dall'articolo 14 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato.

1-bis. La stessa sanzione si estende al dirigente che non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Inoltre, il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo e il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2, sono soggetti a una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato o dell'indennita' accessoria percepita.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, comporta una sanzione amministrativa analoga, consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato o dell'indennita' accessoria del responsabile della pubblicazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

L'articolo 47 stabilisce che le sanzioni sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione, la quale disciplina, con proprio regolamento, il procedimento di irrogazione nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981.

Decorrenza delle sanzioni (art. 49 d.lgs. 33/2013). Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dall'adozione del primo aggiornamento annuale del piano triennale della trasparenza e comunque non prima del centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Tale disposizione garantisce un periodo di transizione entro il quale le amministrazioni devono adeguare i propri sistemi di pubblicazione e di gestione delle richieste di accesso civico.

L'articolo 49 prevede inoltre che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possano individuare forme e modalita' di applicazione del decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti, assicurando comunque il rispetto dei principi di trasparenza e di accesso.

Procedimento di riesame e contenzioso. Quando l'amministrazione rifiuta, differisce o limita l'accesso civico al di fuori delle ipotesi di esclusione previste dall'articolo 5-bis, il richiedente ha la facolta' di presentare una richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 5, comma 7). Il responsabile decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Se il diniego e' motivato dalla tutela dei dati personali, il responsabile deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni. Il termine per l'adozione del provvedimento resta sospeso fino al parere del Garante, ma non puo' superare i dieci giorni di sospensione.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). Questo meccanismo garantisce un percorso giudiziale per la tutela del diritto di accesso civico, assicurando che le decisioni amministrative siano sottoposte a controllo giurisdizionale.

In sintesi, gli articoli 46‑49 del decreto legislativo 33/2013 costituiscono il nucleo della disciplina sanzionatoria e della responsabilita' amministrativa in materia di trasparenza. L'articolo 46 individua la responsabilita' dirigenziale per l'inadempimento, l'articolo 47 definisce le sanzioni pecuniarie e patrimoniali, l'articolo 49 ne regola la decorrenza e le eventuali deroghe territoriali, mentre le disposizioni di cui all'articolo 5, richiamate nel contesto del riesame, forniscono il percorso di contenzioso per il cittadino che ritenga violato il proprio diritto di accesso. Il complesso di queste norme, unitamente al ruolo di controllo dell'ANAC, mira a garantire che la trasparenza sia un principio effettivo, sostenuto da meccanismi di responsabilita' e di sanzione capaci di prevenire la corruzione e di tutelare l'interesse pubblico.

9. Ripasso operativo: quiz, trappole frequenti e strategie di risposta.

Il presente capitolo raccoglie gli elementi essenziali per affrontare con sicurezza le prove scritte o orali relative alla disciplina della trasparenza e dell’accesso civico. Si parte da una serie di quesiti tipici, si evidenziano le insidie piu' comuni e si propongono delle linee guida per una risposta corretta, sempre basata sul testo normativo indicato.

Quiz di verifica

1. Secondo l’art. 5 d.lgs. 33/2013, se l’amministrazione individua soggetti controinteressati, come deve procedere?
Risposta: deve dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. Quale termine di legge regola la presentazione dell’opposizione da parte dei controinteressati?
Risposta: entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro quale termine?
Risposta: con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

4. Chi può presentare la richiesta di riesame in caso di diniego totale o parziale?
Risposta: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Quale differenza sostanziale esiste tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato?
Risposta: l’accesso civico generalizzato consente l’accesso a tutti i dati e documenti detenuti dalla PA, nei limiti di legge, mentre l’accesso civico semplice riguarda solo i documenti oggetto di obbligo di pubblicazione.

6. Quali sono le modalità ammesse per la trasmissione dell’istanza di accesso civico?
Risposta: per via telematica secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e presentata a uno degli uffici indicati nell’art. 5 d.lgs. 33/2013 (ufficio detentore, ufficio relazioni con il pubblico, sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza).

7. Quali sono i limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013?
Risposta: l’accesso può essere rifiutato per tutelare interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti, tra cui la protezione dei dati personali, il segreto di Stato, il segreto d’ufficio, il segreto statistico e altre ragioni espressamente indicate nella norma.

Trappole frequenti

1. Confondere l’art. 5 con l’art. 3. L’art. 3 stabilisce il diritto di conoscibilita' dei documenti pubblici, ma non disciplina le procedure di richiesta. L’art. 5, invece, regola la procedura di accesso civico e i relativi termini.

2. Attribuire al cittadino un obbligo di motivazione della richiesta. L’art. 5 comma 3 prevede che l’istanza non richieda motivazione; il richiedente deve solo identificare il dato, l’informazione o il documento.

3. Ritenere che l’amministrazione debba produrre dati non in suo possesso. L’art. 5 comma 2 esplicita che l’amministrazione non e' tenuta a formare, raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

4. Ignorare la possibilità di opposizione dei controinteressati. L’art. 5 comma 5 prevede la comunicazione ai controinteressati e la sospensione del termine di risposta fino a eventuale opposizione; dimenticare questo passaggio porta a violare il principio di correttezza procedurale.

5. Confondere i termini di pubblicazione obbligatoria con quelli di durata. L’art. 8 stabilisce che i dati pubblicati rimangono disponibili per un periodo di cinque anni, salvo diverse disposizioni; non si deve introdurre un termine diverso da quello previsto.

Strategie di risposta

1. Identificare sempre la fonte normativa. Quando si cita un principio, indicare la sigla completa (es. “art. 5 d.lgs. 33/2013”). Questo evita ambiguita' e dimostra padronanza del testo.

2. Strutturare la risposta in tre blocchi: (i) riferimento normativo, (ii) contenuto della norma, (iii) conseguenza pratica. Per esempio, per una domanda sul termine di risposta, si parte dall’art. 5 comma 6, si riporta il termine di trenta giorni, e si conclude indicando che l’amministrazione deve comunicare sia al richiedente sia ai controinteressati.

3. Utilizzare le parole chiave del testo. Termini come “gratuitamente”, “senza limitazione della legittimazione soggettiva”, “motivazione” sono presenti nella normativa e devono comparire nella risposta per dimostrare precisione.

4. Non introdurre numeri non previsti. Se la domanda richiede un valore numerico, verificare che sia presente nel testo (es. “dieci giorni” per l’opposizione, “trenta giorni” per il provvedimento). Qualsiasi altra cifra costituisce errore.

5. Gestire le eccezioni con riferimento all’art. 5-bis. Quando si chiede se un dato può essere negato, citare l’art. 5-bis e specificare le categorie di esclusione (segreto di Stato, dati personali, ecc.).

6. Ricordare la gratuità del rilascio. L’art. 5 comma 4 prevede che il rilascio sia gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali.

7. Distinguere tra pubblicazione obbligatoria e accesso civico generalizzato. L’art. 5 comma 1 riguarda l’obbligo di pubblicazione; l’art. 5 comma 2 introduce il diritto di accesso generalizzato a tutti i dati detenuti dalla PA.

8. Verificare la presenza di eventuali comunicazioni al Garante. In caso di diniego per motivi di protezione dei dati, l’art. 5 comma 7 prevede il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, con termini di dieci giorni per il parere.

9. Utilizzare la terminologia corretta per i soggetti coinvolti. Si parla di “richiedente”, “amministrazione”, “controinteressato” e “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”; mantenere questi termini evita confusioni.

10. Concludere con una sintesi pratica. Dopo aver risposto, riassumere brevemente il risultato: ad esempio, “L’amministrazione ha 30 giorni per decidere, deve comunicare al richiedente e ai controinteressati, e il richiedente può ricorrere al responsabile della prevenzione della corruzione in caso di diniego”.

Seguendo questi punti, lo studente potra' affrontare con sicurezza le domande sull’accesso civico, dimostrando non solo la conoscenza della normativa, ma anche la capacità di applicarla in modo puntuale e coerente.

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