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1. Che cos'e' il diritto amministrativo
Che cos'e' il diritto amministrativo e perche' esiste come disciplina autonoma? E' il ramo del diritto pubblico che regola l'organizzazione e l'attivita' della pubblica amministrazione, e in particolare i rapporti fra l'amministrazione e il cittadino. In termini pratici e' l'insieme delle regole che stabiliscono che cosa un ufficio pubblico puo' fare, con quali procedure deve farlo, entro quali limiti, e quali strumenti di difesa ha il privato che si ritiene leso da una decisione amministrativa.
La ragione per cui questa materia esiste separatamente sta in una asimmetria. Nel diritto privato due soggetti si trovano su un piano di parita': chi vende un'auto sceglie liberamente l'acquirente e il prezzo, e nessuno dei due puo' imporre all'altro un effetto giuridico contro la sua volonta'. Nel diritto amministrativo, invece, da un lato c'e' un soggetto che persegue un interesse della collettivita' ed e' munito di poteri autoritativi, cioe' della capacita' di modificare unilateralmente la situazione giuridica del destinatario; dall'altro c'e' il privato che quel potere subisce. Un'espropriazione per pubblica utilita' sottrae la proprieta' di un bene senza che il proprietario debba acconsentire: nessun contratto privato potrebbe produrre un effetto simile. Proprio perche' il potere e' unilaterale, l'ordinamento lo circonda di garanzie procedurali che nel diritto privato non servirebbero.
Rispetto alle discipline vicine, il diritto amministrativo si colloca dentro il diritto pubblico accanto al diritto costituzionale, al diritto penale e al diritto tributario. Il diritto costituzionale fissa i principi supremi e l'assetto degli organi dello Stato; il diritto amministrativo scende al livello operativo, cioe' a come quei principi si traducono in atti concreti di uffici concreti. Dal diritto penale lo separa la finalita': il penale punisce, l'amministrativo cura interessi pubblici anche quando incide sfavorevolmente sul privato. Va poi tenuto distinto il diritto processuale amministrativo, che riguarda il giudizio davanti al giudice amministrativo, dal diritto amministrativo sostanziale, che riguarda il potere e l'atto prima ancora che si arrivi in giudizio.
Il protagonista della materia e' la pubblica amministrazione, espressione che indica l'apparato attraverso cui lo Stato e gli altri enti pubblici curano concretamente gli interessi della collettivita'. Non solo i ministeri, dunque, ma anche le agenzie, gli enti previdenziali, le Regioni, i Comuni, le scuole, le aziende sanitarie. Sono soggetti diversissimi per dimensione e funzione, accomunati da un tratto essenziale: non perseguono un interesse proprio, ma un interesse pubblico che la legge affida loro. Un ufficio del Ministero della Difesa che dispone un trasferimento non tutela una convenienza personale, ma l'interesse dell'ordinamento al buon funzionamento del servizio. Da questo discende una conseguenza pesante: mentre il privato e' libero nei fini, l'amministrazione e' funzionalizzata, cioe' vincolata a perseguire lo scopo per cui il potere le e' stato attribuito. Usare un potere per un fine diverso da quello previsto e' un vizio dell'atto, non una scelta discrezionale legittima.
Un secondo protagonista, meno appariscente ma altrettanto importante, e' il cittadino nella veste di interessato. Il diritto amministrativo moderno non lo tratta come destinatario passivo: gli riconosce il diritto di sapere che un procedimento lo riguarda, di presentare documenti e memorie, di accedere agli atti, di essere informato dei motivi della decisione. La legge 7 agosto 1990, n. 241, che e' il testo centrale della materia, nasce esattamente da questa idea: rendere l'amministrazione trasparente e partecipata invece che segreta e inaccessibile.
Quanto al modo in cui la materia entra nella prova, il taglio del concorso e' nettamente normativo e applicativo. Le domande non chiedono ricostruzioni dottrinali, ma la conoscenza puntuale della legge 241/1990 - principi generali, termini, comunicazione di avvio, responsabile del procedimento, conferenza di servizi, accordi, accesso, invalidita', autotutela - integrata dalle regole sulla documentazione amministrativa del DPR 445/2000, dalla trasparenza del d.lgs. 33/2013, dalla prevenzione della corruzione della legge 190/2012 e dai ricorsi amministrativi. Chi conosce bene questi testi risponde correttamente alla grande maggioranza dei quesiti; chi li conosce a orecchio cade sui distrattori, che sono costruiti proprio scambiando un termine con un altro, la nullita' con l'annullabilita', o la facolta' con l'obbligo.
2. I principi che governano l'attivita' amministrativa
Prima ancora delle singole regole procedurali, la legge 241/1990 fissa all'articolo 1 i criteri a cui l'attivita' amministrativa deve conformarsi. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza, oltre che dai principi dell'ordinamento comunitario, espressione con cui la legge indica il diritto dell'Unione europea. Questa elencazione e' oggetto diretto di domande d'esame, quindi va memorizzata con precisione: e' frequente il quesito che, dato uno dei criteri, chiede quali siano gli altri.
Ciascun criterio ha un contenuto proprio. L'economicita' impone di raggiungere il risultato con il minor dispendio possibile di risorse: non e' un invito generico al risparmio, ma il divieto di sprecare mezzi pubblici quando lo stesso obiettivo e' raggiungibile altrimenti. L'efficacia guarda al risultato: l'azione deve effettivamente conseguire lo scopo per cui e' intrapresa. L'imparzialita', che ha radici costituzionali insieme al buon andamento, impone di trattare situazioni uguali in modo uguale e di non favorire ne' penalizzare alcuno per ragioni estranee all'interesse pubblico. La pubblicita' e la trasparenza impongono che l'agire amministrativo sia conoscibile e verificabile dall'esterno: sono il fondamento tanto dell'accesso ai documenti quanto degli obblighi di pubblicazione online.
La stessa disposizione introduce un principio che, all'apparenza tecnico, e' invece decisivo: quando adotta atti di natura non autoritativa, la pubblica amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Questo significa che l'amministrazione non usa sempre il potere: quando stipula un contratto di fornitura o acquista un servizio senza incidere unilateralmente su nessuno, si muove sul terreno del codice civile come qualsiasi altro contraente. Il distrattore classico rovescia la regola, affermando che l'amministrazione agisce sempre con norme pubblicistiche: e' falso, e la parola chiave che discrimina e' proprio non autoritativa.
Un terzo principio di grande rilievo pratico e' il divieto di aggravamento del procedimento. L'amministrazione non puo' appesantire il procedimento con adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. La domanda tipica chiede se sia possibile aggravare il procedimento: la risposta corretta non e' un secco no, ma un no temperato dall'eccezione, che pero' e' stretta e va motivata. Chi risponde "mai" e chi risponde "liberamente" sbagliano entrambi.
A questi si affianca il principio del giusto procedimento, che non e' un'etichetta retorica: significa che prima di decidere l'amministrazione deve mettere l'interessato in condizione di partecipare, e che la decisione deve reggersi su un'istruttoria reale. Ne discendono, come vedremo, la comunicazione di avvio, l'obbligo di motivazione e la comunicazione dei motivi ostativi.
Va infine ricordato il principio di legalita', che non compare con questo nome nell'elenco dell'articolo 1 ma ne costituisce il presupposto: l'amministrazione puo' esercitare solo i poteri che una norma le attribuisce, e nei modi in cui glieli attribuisce. E' la ragione per cui un potere "inventato" produce un atto radicalmente invalido e non semplicemente illegittimo.
Sui principi i distrattori tipici sono di tre tipi. Il primo aggiunge all'elenco dell'articolo 1 criteri che non ci sono, per esempio la "celerita'" o la "gratuita'", contando sul fatto che suonino plausibili. Il secondo sostituisce l'imparzialita' con il "buon andamento", che e' principio costituzionale ma non figura in quella elencazione. Il terzo, come detto, capovolge la regola sugli atti non autoritativi. Conviene fissare l'elenco parola per parola invece che a senso.
3. Il procedimento amministrativo: fasi, termini, silenzio
Il procedimento amministrativo e' la sequenza ordinata di atti e attivita' attraverso cui l'amministrazione arriva a decidere. Non e' una formalita' burocratica: e' il luogo in cui il potere si esercita in modo controllabile, perche' obbliga a raccogliere i fatti, a sentire gli interessati e a rendere ragione della scelta. Per comodita' didattica il procedimento si articola in quattro fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria e integrativa dell'efficacia.
La fase di iniziativa apre il procedimento e puo' essere d'ufficio, quando e' l'amministrazione stessa ad attivarsi, oppure a istanza di parte, quando l'impulso viene dal privato. Esistono anche atti di impulso provenienti da un'altra amministrazione, che possono essere facoltativi od obbligatori. La fase istruttoria e' quella dell'accertamento dei fatti e dell'acquisizione degli interessi: qui si collocano i pareri, le valutazioni tecniche, gli apporti dei partecipanti. La fase decisoria e' il momento in cui l'amministrazione determina il contenuto del provvedimento e lo adotta: e' il cuore del procedimento, quello in cui la volonta' si forma e si esteriorizza. La fase integrativa dell'efficacia, infine, comprende gli adempimenti eventualmente necessari perche' l'atto gia' perfetto produca i suoi effetti, come controlli o comunicazioni: e' eventuale, non sempre presente.
Sui termini la regola generale e' netta. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il concetto da fissare e' questo: l'amministrazione non puo' semplicemente tacere. Se non e' diversamente stabilito da disposizioni di legge o dai provvedimenti che disciplinano i singoli procedimenti, il termine di conclusione e' di trenta giorni; termini piu' lunghi possono essere fissati, entro i limiti previsti dalla legge, quando lo giustifichino la sostenibilita' dei tempi e la complessita' del procedimento. Il termine decorre dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda.
La legge prevede anche una via d'uscita rapida per le domande manifestamente inconsistenti: se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Il distrattore tipico qui e' "archiviano senza provvedimento": e' sbagliato, il provvedimento c'e' comunque, e' solo semplificato.
Il termine puo' essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Attenzione alla parola sospensione: non e' una interruzione che azzera il conteggio, e non e' ripetibile a piacere.
Il mancato rispetto dei termini non e' privo di conseguenze. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Sul piano patrimoniale, le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La risposta corretta e' dunque affermativa, ma va colta la doppia condizione: il danno deve essere ingiusto e l'inosservanza deve essere dolosa o colposa. Chi risponde "no, non c'e' alcuna responsabilita'" e chi risponde "si', sempre e automaticamente" sbagliano entrambi.
Il silenzio-assenso e' l'istituto per cui, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il decorso del termine senza risposta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, salvo che entro quel termine l'amministrazione indica una conferenza di servizi oppure comunichi all'interessato un provvedimento di diniego. Non e' una regola universale: la legge esclude dall'ambito del silenzio-assenso alcuni settori sensibili, fra cui gli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', oltre ai casi in cui la normativa europea imponga l'adozione di provvedimenti espressi. Il distrattore piu' insidioso presenta il silenzio-assenso come principio generale valido ovunque, oppure lo confonde con il silenzio-rifiuto, che e' l'inerzia qualificata dall'ordinamento come diniego. Un terzo errore ricorrente e' confondere il silenzio-assenso fra amministrazione e privato con il silenzio-assenso fra amministrazioni, che opera nei rapporti interorganici quando un'amministrazione deve rendere assensi, concerti o nulla osta a un'altra.
4. Partecipazione, responsabile del procedimento, conferenza di servizi e accordi
La parte della legge 241/1990 dedicata alla partecipazione e' quella su cui il concorso insiste di piu'. Il punto di partenza e' la comunicazione di avvio del procedimento: l'avvio e' comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenirvi e, ove siano individuati o facilmente individuabili, ai soggetti diversi dai destinatari diretti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. Va colta la gradazione: per i destinatari diretti e per chi deve intervenire per legge la comunicazione e' dovuta senza condizioni; per i controinteressati di fatto opera il limite della facile individuabilita'. La comunicazione e' personale; solo quando per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede con forme di pubblicita' idonee stabilite di volta in volta.
Il contenuto della comunicazione e' tipizzato: l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia, la data di presentazione dell'istanza nei procedimenti a iniziativa di parte, l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. Questo elenco e' materia da domanda secca: i distrattori aggiungono elementi plausibili ma assenti, per esempio il nome del dirigente generale o l'indicazione dell'esito prevedibile.
Che cosa accade se la comunicazione manca? L'omessa comunicazione di avvio e' un vizio del procedimento, e come tale determina annullabilita' dell'atto per violazione di legge, non nullita'. Attenzione pero': la legge stabilisce che il provvedimento non e' annullabile per mancata comunicazione dell'avvio quando l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il difetto di comunicazione, dunque, e' un vizio ma non sempre travolge l'atto. Un ulteriore appiglio della legge riguarda l'omissione di taluna delle indicazioni prescritte: essa puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista, non da chiunque.
Chi partecipa puo' fare due cose: prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Hanno facolta' di intervenire nel procedimento anche i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. La formula da tenere a mente e' "costituiti in associazioni o comitati": non basta essere titolari di un interesse diffuso in quanto individui isolati, e questo e' esattamente il punto su cui giocano i distrattori.
Un istituto autonomo e molto interrogato e' il preavviso di rigetto, cioe' la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nei procedimenti a istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo il responsabile del procedimento o l'autorita' competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine. Nel provvedimento finale, se non accolte, le osservazioni vanno motivatamente respinte. Da notare due esclusioni tipiche: l'istituto non si applica alle procedure concorsuali ne' ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Il distrattore piu' frequente qualifica la comunicazione come sospensione anziche' interruzione dei termini.
Il responsabile del procedimento e' la figura che personalizza il rapporto fra ufficio e cittadino. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando l'assegnazione non sia effettuata, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unita' organizzativa. L'unita' organizzativa responsabile e il nominativo del responsabile devono essere comunicati ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Fra i compiti del responsabile rientrano la valutazione delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti; l'accertamento d'ufficio dei fatti, con l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; e in particolare il potere di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Puo' inoltre esperire accertamenti tecnici e ispezioni, ordinare esibizioni documentali, proporre l'indizione della conferenza di servizi o indirla se ne ha competenza. Il punto qualificante e' che l'organo competente ad adottare il provvedimento finale, se diverso dal responsabile, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. Non e' vincolato, ma deve spiegarsi.
La conferenza di servizi serve a far dialogare piu' amministrazioni in un unico luogo procedimentale. Esiste in forma istruttoria e in forma decisoria. La conferenza istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per un esame contestuale di piu' interessi pubblici coinvolti; puo' essere convocata anche con riferimento a piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati, e in tal caso e' indetta dall'amministrazione o da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. La conferenza decisoria e' invece obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.
Nella forma semplificata in modalita' asincrona le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni entro un termine perentorio fissato dall'amministrazione procedente, non superiore a quarantacinque giorni. Tali determinazioni devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. La mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni, salvo che disposizioni di diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di un provvedimento espresso. Nella forma simultanea in modalita' sincrona i lavori si svolgono in una riunione, anche telematica, con la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni: ciascun ente e' rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza. L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti: non si vota per teste e non conta la maggioranza numerica pura, e questo e' il punto che i distrattori rovesciano piu' spesso.
Infine gli accordi. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate da chi partecipa al procedimento, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti, e a essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. La stipulazione e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. Da ricordare che l'amministrazione puo' recedere unilateralmente dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Due errori tipici: pensare che gli accordi possano riguardare anche il contenuto vincolato del provvedimento, e credere che la forma scritta sia una raccomandazione anziche' un requisito la cui mancanza produce nullita'.
5. Il provvedimento amministrativo: struttura, motivazione, efficacia
Il provvedimento amministrativo e' l'atto con cui l'amministrazione, esercitando un potere autoritativo, dispone unilateralmente sulla situazione giuridica del destinatario, concludendo il procedimento. Non tutti gli atti amministrativi sono provvedimenti: i pareri, le proposte, le valutazioni tecniche sono atti endoprocedimentali, cioe' atti interni alla sequenza che preparano la decisione ma non la contengono. Fra questi si distinguono gli atti propulsivi, che sollecitano l'emanazione di un provvedimento: e' il caso della richiesta, atto diretto da un'amministrazione a un'altra per provocare l'adozione di un provvedimento, che puo' essere facoltativa od obbligatoria.
I caratteri tipici del provvedimento sono l'autoritativita', cioe' l'idoneita' a incidere unilateralmente; l'imperativita', per cui l'effetto si produce indipendentemente dal consenso del destinatario; la tipicita', per cui gli effetti che il provvedimento puo' produrre sono predeterminati dalla legge e non liberamente configurabili; la nominativita', per cui l'amministrazione puo' emanare soltanto i provvedimenti che la legge prevede per nome, e per gli scopi previsti; e la esecutorieta', di cui si dira' fra poco.
La motivazione e' il requisito che rende il potere controllabile. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, salvo che si tratti di atti normativi e di atti a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, si ha motivazione per relationem: in tal caso l'atto richiamato deve essere reso disponibile insieme alla comunicazione, altrimenti il rinvio e' inutile. Ogni provvedimento notificato al destinatario deve inoltre indicare il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. I distrattori qui sono facili da smascherare se si tiene ferma l'eccezione: chi risponde "tutti gli atti senza eccezione" e chi esclude dalla motivazione gli atti sul personale sbaglia in due direzioni opposte.
Sul piano dell'attuazione la legge distingue tre profili spesso confusi. L'efficacia: il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili. L'esecutorieta': nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti; il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato, e solo se l'interessato non ottempera l'amministrazione puo' procedere all'esecuzione coattiva, previa diffida. Il punto capitale, oggetto di domande ricorrenti, e' che l'esecutorieta' non e' un carattere generale e implicito di ogni provvedimento: opera nei casi e nei modi previsti dalla legge. Chi la presenta come attributo automatico di qualunque atto amministrativo cade nel distrattore piu' diffuso della materia.
Il terzo profilo e' l'esecutivita': i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. Da tenere distinta la sospensione: l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; il termine di sospensione e' espressamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito, ma la sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio. Attenzione a non confondere questa sospensione dell'efficacia con la sospensione dei termini del procedimento, che invece e' ammessa una sola volta e per non piu' di trenta giorni: sono istituti diversi e i quesiti li accostano volentieri.
Una nozione trasversale che il concorso richiede e' la distinzione fra attivita' vincolata e attivita' discrezionale. L'attivita' e' vincolata quando la norma predetermina integralmente il contenuto della decisione: accertato il presupposto, l'amministrazione non ha scelta. E' discrezionale quando l'amministrazione deve ponderare l'interesse pubblico primario con gli interessi secondari, pubblici e privati, coinvolti, per individuare la soluzione piu' adeguata al caso concreto. Da entrambe si distingue la discrezionalita' tecnica: qui l'amministrazione non compara interessi, ma valuta fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici, applicando regole specialistiche a risultato non garantito per verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma. La frase che compare nei quesiti - "non tende a operare una comparazione fra interesse pubblico primario e interessi secondari, ma a compiere una valutazione di fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici" - identifica sempre la discrezionalita' tecnica. Il distrattore la chiama "merito amministrativo" o "attivita' vincolata": la prima e' l'area di opportunita' insindacabile dal giudice di legittimita', la seconda esclude ogni valutazione.
Quanto alle categorie di provvedimenti, conviene tenere presente che le autorizzazioni rimuovono un limite all'esercizio di un diritto o di una facolta' gia' esistente in capo al privato, mentre le concessioni attribuiscono ex novo una posizione che il privato non aveva. Il termine approvazione designa invece un atto di controllo successivo che interviene sull'operativita' di un atto gia' formato, verificandone la rispondenza alle disposizioni di legge e consentendogli di produrre effetti: il quesito che descrive "un atto di controllo che verifica la rispondenza dell'atto alle disposizioni di legge" e interviene sull'operativita' punta all'approvazione, non all'autorizzazione in senso proprio. L'espropriazione per pubblica utilita' e', a sua volta, il provvedimento ablatorio reale per eccellenza: estingue coattivamente il diritto di proprieta' del privato trasferendone la titolarita' per una finalita' di pubblico interesse, contro corresponsione di un indennizzo. E' ablatorio perche' sottrae, reale perche' incide su un bene.
Merita infine un cenno l'attivita' di controllo, che puo' avere a oggetto atti, attivita' od organi, e che si distingue in controlli di legittimita', che verificano la conformita' a norme, e controlli di merito, che valutano l'opportunita'. I controlli possono essere preventivi o successivi. Il distrattore ricorrente restringe l'oggetto ai soli atti.
6. L'invalidita' del provvedimento e i poteri di autotutela
Un provvedimento puo' essere difforme dal modello legale in due gradi molto diversi di gravita': la nullita' e l'annullabilita'. Tenerli distinti e' la competenza piu' redditizia dell'intera materia, perche' i quesiti li mettono continuamente uno al posto dell'altro.
E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Il difetto assoluto di attribuzione, spesso chiamato carenza di potere, ricorre quando l'amministrazione esercita un potere che l'ordinamento non le attribuisce affatto: non e' un uso scorretto del potere, e' l'assenza del potere. La nullita' e' la patologia piu' grave: l'atto nullo e' improduttivo di effetti fin dall'origine e non ha bisogno di essere annullato per essere privato di efficacia.
E' invece annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge, viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Questi tre sono i vizi di legittimita', e vanno saputi a memoria nell'esatta terminologia. La violazione di legge e' la categoria residuale e piu' ampia: comprende ogni contrasto con una norma che non si traduca in incompetenza o eccesso di potere, e vi rientrano tipicamente i vizi del procedimento, come l'omessa comunicazione di avvio o il difetto di motivazione. L'incompetenza rilevante come vizio di annullabilita' e' quella relativa, cioe' l'atto adottato da un organo diverso da quello competente ma appartenente allo stesso plesso: se l'incompetenza e' assoluta si ricade nel difetto di attribuzione e quindi nella nullita'. L'eccesso di potere e' il vizio della funzione: ricorre quando il potere e' formalmente esistente ma viene usato in modo distorto rispetto al fine per cui e' attribuito. Si desume da indici sintomatici quali il travisamento dei fatti, l'illogicita' manifesta, la contraddittorieta', la disparita' di trattamento, il difetto di istruttoria, lo sviamento di potere.
La differenza pratica fra le due categorie e' netta. L'atto annullabile e' efficace fino a quando non viene annullato: produce effetti, va eseguito, e va impugnato nei termini di decadenza previsti, altrimenti si consolida. L'atto nullo, al contrario, non produce effetti. Chi risponde che l'atto annullabile e' "privo di effetti" o "improduttivo fin dall'origine" sta descrivendo la nullita'. La legge prevede poi due ipotesi di non annullabilita' nonostante il vizio: il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non e' annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; e il provvedimento non e' annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Sono i cosiddetti vizi non invalidanti, o formali.
Con autotutela si intende il potere dell'amministrazione di riesaminare i propri atti e di intervenire su di essi senza dover ricorrere al giudice. E' un tratto distintivo della posizione dell'amministrazione: mentre il privato che voglia caducare un proprio atto deve rivolgersi a un giudice o accordarsi con la controparte, l'amministrazione provvede da se'. L'autotutela si articola in due strumenti principali.
L'annullamento d'ufficio riguarda l'atto illegittimo. Il provvedimento amministrativo illegittimo puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici e per le autorizzazioni la legge fissa inoltre un limite temporale massimo, decorso il quale il potere di annullamento non e' piu' esercitabile in via ordinaria; poiche' quel termine e' stato piu' volte modificato dal legislatore, conviene ricordare la regola e verificare la cifra sul testo vigente. L'annullamento ha efficacia retroattiva: elimina l'atto e i suoi effetti fin dall'origine. Se un quesito descrive l'eliminazione di un atto illegittimo con efficacia retroattiva, la risposta e' annullamento, non revoca.
La revoca riguarda invece l'atto inopportuno, non necessariamente illegittimo. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione, o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento a efficacia durevole puo' essere revocato dall'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina l'inidoneita' del provvedimento a produrre ulteriori effetti: opera dunque per il futuro, non retroattivamente. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. La coppia da fissare e' quindi: annullamento - illegittimita' - effetti retroattivi; revoca - opportunita' sopravvenuta - effetti non retroattivi - indennizzo.
Accanto a questi si collocano la convalida, con cui l'amministrazione sana un vizio dell'atto conservandolo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, e la ratifica, con cui l'organo competente fa proprio un atto adottato da organo incompetente. Sono strumenti conservativi: eliminano il vizio, non l'atto.
I distrattori tipici di questo capitolo sono tre e vanno riconosciuti a colpo d'occhio. Il primo elenca fra le cause di nullita' l'eccesso di potere o la violazione di legge, che invece producono annullabilita'. Il secondo attribuisce alla revoca efficacia retroattiva o all'annullamento efficacia solo futura. Il terzo presenta l'autotutela come un potere del cittadino o come un ricorso: l'autotutela e' esercizio di potere amministrativo da parte dell'amministrazione, non un rimedio del privato.
7. Accesso ai documenti, trasparenza e prevenzione della corruzione
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990 e' lo strumento con cui il privato conosce gli atti che lo riguardano per tutelare le proprie posizioni giuridiche. La legge lo definisce come il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, e chiarisce chi sono gli interessati: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso. I tre aggettivi vanno tenuti tutti: un interesse generico alla conoscenza non basta, e la legge esclude espressamente che l'accesso possa essere usato per un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.
I controinteressati sono i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. La definizione va colta parola per parola, perche' e' oggetto di quesiti diretti: non e' controinteressato chiunque sia menzionato nel documento, ma chi subirebbe una lesione della riservatezza ed e' identificabile dalla natura dell'atto.
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Sono dunque accessibili anche gli atti interni e quelli di diritto privato relativi ad attivita' di pubblico interesse. Non sono invece accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento: l'accesso non obbliga a elaborare dati.
La richiesta va rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L'amministrazione puo' rifiutare, limitare o differire l'accesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, con provvedimento motivato: il diniego, dunque, e' possibile ma non e' mai libero. Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza risposta, questa si intende respinta - e' l'ipotesi di silenzio-rifiuto, non di silenzio-assenso. Contro il diniego, espresso o tacito, o il differimento, l'interessato puo' ricorrere al giudice amministrativo oppure, alternativamente e nei termini di legge, chiedere il riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ovvero, per gli atti degli enti locali, al difensore civico competente.
Un punto molto interrogato e' il rapporto fra accesso e riservatezza. La legge stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Quando pero' i documenti contengono dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per la tutela di quelle posizioni. La progressione da tenere a mente e' quindi graduata: dati comuni, accesso se necessario; dati sensibili e giudiziari, accesso se strettamente indispensabile; per le categorie di dati piu' delicate la legge richiede un ulteriore rafforzamento della posizione da tutelare. Il distrattore afferma o che l'accesso ai dati sensibili sia sempre precluso, o che sia consentito alle stesse condizioni degli altri documenti: sono entrambe deformazioni.
Distinto dall'accesso documentale e' il sistema della trasparenza del d.lgs. 33/2013. Qui il baricentro si sposta: non piu' la tutela di un interesse individuale, ma la conoscibilita' diffusa dell'organizzazione e dell'attivita' amministrativa. L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta, come conseguenza legalmente prevista, il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione: e' il cosiddetto accesso civico semplice, che non richiede motivazione ne' dimostrazione di un interesse. Accanto a esso opera l'accesso civico generalizzato, con cui chiunque puo' chiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il tratto distintivo da non perdere e' che nell'accesso civico non serve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale: quello e' il requisito dell'accesso documentale della legge 241/1990.
Sul fronte della prevenzione della corruzione, la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione di dotarsi di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione, poi confluito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il piano e' adottato dall'organo di indirizzo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e va adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe disposte in via generale. Il piano definisce la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio, gli interventi organizzativi per prevenirlo, le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti nei settori piu' esposti, e il monitoraggio dei termini procedimentali. La ripartizione dei ruoli e' l'elemento su cui insistono i quesiti: la proposta e' del responsabile, l'adozione e' dell'organo di indirizzo. Chi inverte i due ruoli, o attribuisce l'adozione al dirigente dell'ufficio, sbaglia.
Il capitolo si chiude con l'errore piu' costoso: confondere l'accesso documentale con l'accesso civico. Se il quesito parla di interesse diretto, concreto e attuale, di controinteressati alla riservatezza e di documenti collegati a una situazione tutelata, si tratta della legge 241/1990. Se parla di chiunque, senza motivazione, e di obblighi di pubblicazione, si tratta del d.lgs. 33/2013.
8. Documentazione amministrativa e rimedi contro i provvedimenti
Il DPR 445/2000, testo unico sulla documentazione amministrativa, entra nella prova con un numero contenuto ma costante di quesiti, quasi sempre sulle dichiarazioni sostitutive e sui documenti di riconoscimento. La logica dell'istituto e' semplice: sostituire i certificati con dichiarazioni del privato, spostando il controllo dal momento della presentazione a quello successivo della verifica, e liberando cosi' il cittadino dall'onere di procurarsi carte che l'amministrazione gia' possiede.
Le dichiarazioni sono di due tipi. La dichiarazione sostitutiva di certificazione riguarda stati, qualita' personali e fatti che risultano da registri o albi pubblici, e che percio' l'amministrazione puo' controllare consultando i propri archivi: fra questi rientrano, per esempio, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, lo stato civile, la situazione di famiglia, il titolo di studio, la qualita' di studente, la qualita' di pensionato e la categoria di pensione, la situazione di disoccupazione, la posizione agli effetti degli obblighi militari, l'iscrizione ad albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' riguarda invece stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non rientrino nell'elenco delle certificazioni; puo' inoltre riguardare, nell'interesse proprio del dichiarante, stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Questa estensione ad altri soggetti e' il punto che i quesiti verificano piu' spesso, e la risposta corretta non e' "solo fatti propri".
Quanto ai documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identita', il testo unico ne fornisce un elenco che comprende il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi e le tessere di riconoscimento. Per queste ultime - e solo per queste - la legge aggiunge una condizione: devono essere munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, e devono essere rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Il quesito tipico chiede quale documento non sia equipollente e inserisce nell'elenco una tessera associativa o un badge aziendale: sono entrambi privi dei requisiti richiesti, perche' non provengono da un'amministrazione statale. Il criterio da usare e' duplice: o il documento e' uno di quelli espressamente nominati dal testo unico, oppure e' una tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un'amministrazione dello Stato.
Un secondo blocco riguarda i rimedi contro i provvedimenti. Il privato che si ritenga leso da un atto amministrativo dispone di due vie: i ricorsi amministrativi, rivolti alla stessa amministrazione o a un'autorita' amministrativa superiore, e la tutela giurisdizionale davanti al giudice.
Fra i ricorsi amministrativi, disciplinati dal DPR 1199/1971, il ricorso gerarchico si propone all'organo sovraordinato rispetto a quello che ha emanato l'atto, entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, e puo' essere fondato tanto su motivi di legittimita' quanto su motivi di merito. Il ricorso in opposizione, ammesso nei soli casi previsti dalla legge, si propone allo stesso organo che ha emanato l'atto. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e' ammesso, per soli motivi di legittimita', contro atti amministrativi definitivi, e deve essere proposto entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Le due cifre - trenta giorni per il gerarchico, centoventi per lo straordinario - sono la coppia di dati piu' interrogata dell'argomento. Va inoltre ricordato il carattere alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale: chi sceglie la via straordinaria rinuncia a quella davanti al giudice amministrativo per lo stesso atto, e i controinteressati possono chiedere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Sul piano giurisdizionale il criterio generale di riparto e' quello fondato sulla natura della posizione soggettiva: le controversie in cui si fa valere un interesse legittimo nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo appartengono al giudice amministrativo, quelle in cui si fa valere un diritto soggettivo appartengono di regola al giudice ordinario, salvo le materie che la legge devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dove questi conosce anche dei diritti soggettivi. L'interesse legittimo e' la posizione di chi vanta una pretesa qualificata rispetto al corretto esercizio del potere: non la garanzia del risultato, ma la garanzia che il potere sia esercitato legittimamente.
Fra le azioni esperibili rileva, in collegamento con quanto visto sui termini, l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione inadempiente, che consente di far accertare l'obbligo di provvedere, e l'azione risarcitoria per il danno da ritardo. Il distrattore ricorrente in questo ambito e' presentare il ricorso straordinario come esperibile anche per motivi di merito - non lo e', solo legittimita' - oppure come cumulabile con il ricorso al giudice amministrativo, mentre e' alternativo.
9. Ripasso operativo e trappole ricorrenti
Questo capitolo non introduce nozioni nuove: rimette in fila i punti su cui, nella banca dati di questo concorso, si concentra la maggior parte degli errori. Conviene rileggerlo dopo aver studiato i precedenti e prima di ogni simulazione.
Il primo nucleo riguarda i principi dell'articolo 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza. Chi memorizza l'elenco a senso finisce per accettare distrattori che aggiungono criteri inesistenti. Va inoltre ricordato che nell'adozione di atti di natura non autoritativa l'amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato, salvo diversa previsione di legge; e che il procedimento non puo' essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Il secondo nucleo riguarda termini e silenzio. Se il procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza o deve iniziare d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo con provvedimento espresso; in mancanza di diversa previsione il termine e' di trenta giorni; la sospensione per acquisire informazioni non gia' in possesso della pubblica amministrazione e' consentita una sola volta e per non piu' di trenta giorni; le domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate si definiscono con provvedimento espresso in forma semplificata. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento e' elemento di valutazione della performance individuale e fonte di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile; il risarcimento del danno ingiusto e' dovuto in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine. La trappola classica: negare qualunque responsabilita' per il ritardo, oppure affermarla in modo automatico e incondizionato.
Il terzo nucleo riguarda la partecipazione. La comunicazione di avvio e' personale e deve indicare amministrazione competente, oggetto, ufficio e persona responsabile, termine di conclusione e rimedi contro l'inerzia, data di presentazione dell'istanza, ufficio dove prendere visione degli atti. La sua omissione produce annullabilita' per violazione di legge, non nullita', e non travolge l'atto se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L'omissione di una delle indicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista. I portatori di interessi diffusi intervengono se costituiti in associazioni o comitati. Il preavviso di rigetto assegna dieci giorni per le osservazioni e interrompe i termini, non li sospende.
Il quarto nucleo riguarda il responsabile del procedimento: e' assegnato dal dirigente dell'unita' organizzativa, che puo' designare se stesso o altro dipendente addetto all'unita'; fino all'assegnazione risponde il funzionario preposto all'unita'; spetta a lui chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di istanze erronee o incomplete; l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, se diverso, puo' discostarsi dalle risultanze istruttorie solo motivando nel provvedimento.
Il quinto nucleo riguarda conferenza di servizi e accordi. La conferenza istruttoria e' facoltativa e puo' abbracciare piu' procedimenti connessi; la decisoria e' obbligatoria quando servono piu' assensi. Nella forma semplificata asincrona il termine perentorio non supera i quarantacinque giorni, le determinazioni devono essere congruamente motivate e indicare le modifiche necessarie all'assenso, e il silenzio vale assenso senza condizioni. Nella forma simultanea sincrona ogni amministrazione ha un rappresentante unico abilitato a esprimerne in modo vincolante la volonta', e la conclusione avviene sulla base delle posizioni prevalenti. Gli accordi determinano il contenuto discrezionale del provvedimento o lo sostituiscono, richiedono forma scritta a pena di nullita', sono preceduti da una determinazione dell'organo competente e ammettono recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con indennizzo.
Il sesto nucleo riguarda invalidita' e autotutela, ed e' quello dove si vincono o si perdono piu' punti. Nullita': mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato, altri casi previsti dalla legge. Annullabilita': violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza. L'atto annullabile e' efficace finche' non viene annullato. L'annullamento d'ufficio colpisce l'illegittimita' e opera retroattivamente; la revoca colpisce l'inopportunita' sopravvenuta, opera per il futuro e comporta indennizzo se pregiudica gli interessati. L'esecutorieta' non e' automatica: opera nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, previa diffida quando l'obbligato non ottempera. I provvedimenti efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo diversa previsione. Attenzione a non confondere la sospensione dell'efficacia del provvedimento, che dura per il tempo strettamente necessario e non oltre i termini per l'annullamento d'ufficio, con la sospensione dei termini del procedimento, ammessa una sola volta e per non piu' di trenta giorni.
Il settimo nucleo riguarda accesso e trasparenza. Accesso documentale: serve un interesse diretto, concreto e attuale, non e' ammesso il controllo generalizzato, il silenzio di trenta giorni vale rifiuto, il diniego deve essere motivato, i controinteressati sono individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento e vedrebbero compromessa la riservatezza. Accesso civico: chiunque, senza motivazione, provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. Piano triennale per la prevenzione della corruzione: proposto dal responsabile, adottato dall'organo di indirizzo, entro il 31 gennaio.
L'ottavo nucleo riguarda documentazione e ricorsi. Disoccupazione, qualita' di pensionato e qualita' di studente si comprovano con dichiarazione sostitutiva di certificazione; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' puo' riguardare, nell'interesse proprio del dichiarante, anche fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza; fra i documenti equipollenti alla carta d'identita' le tessere di riconoscimento valgono solo se munite di fotografia e rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Ricorso gerarchico: trenta giorni, legittimita' e merito. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: centoventi giorni, soli motivi di legittimita', contro atti definitivi, alternativo al ricorso giurisdizionale.
Un'ultima avvertenza di metodo. I quesiti di questa materia sono quasi sempre costruiti su una singola parola che cambia il significato dell'intera proposizione: puo' contro deve, sospende contro interrompe, nullo contro annullabile, necessario contro strettamente indispensabile, discrezionale contro vincolato. Conviene abituarsi a leggere l'enunciato cercando prima quella parola, e solo dopo valutare la plausibilita' complessiva della risposta. Quando compare la formula "quale delle seguenti affermazioni e' falsa" o "NON e' corretta", il rischio piu' concreto e' rispondere alla domanda opposta: rileggere sempre la richiesta prima di segnare.