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Riassunto · Quiz Concorso Ministero della Difesa 1100 Assistenti Amministrativi

Dispensa - Contabilita di Stato ed enti pubblici - Ministero della Difesa 1100 Assistenti Amministrativi

Contenuto a fini di studio e autovalutazione, generato con il supporto dell'AI e revisionato dalla Redazione. Può contenere imprecisioni. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la normativa vigente né gli atti ufficiali cui occorre sempre fare riferimento.

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1. Che cos'e' la contabilita' pubblica e perche' pesa cosi' tanto nel concorso

La contabilita' pubblica e' il corpus normativo che governa la dimensione finanziaria e contabile dell'azione delle amministrazioni pubbliche. Comprende le regole sull'organizzazione finanziario-contabile, sulla gestione del patrimonio, sulle procedure di entrata e di spesa, sui controlli interni ed esterni e sulla responsabilita' dei funzionari pubblici. Originariamente denominata "contabilita' di Stato", la materia si e' progressivamente estesa fino a ricomprendere la disciplina contabile di tutte le amministrazioni pubbliche - enti territoriali, enti parastatali, camere di commercio, aziende sanitarie, atenei - e si parla percio' oggi di "contabilita' pubblica" in senso ampio. Su questo ampliamento ha inciso l'art. 103, comma 2 della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica, delineando un ambito che abbraccia tutti i fatti e i rapporti afferenti alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici.

Per il profilo amministrativo messo a concorso questa materia e' decisiva perche' descrive il modo concreto in cui una qualunque amministrazione - dal ministero al piccolo Comune - riceve, gestisce e spende risorse pubbliche, ed e' quindi il terreno su cui si misura la capacita' di orientarsi tra bilancio, impegni di spesa, mandati di pagamento, controlli e responsabilita'. Il taglio delle prove RIPAM su questa materia e' in larga parte nozionistico: si chiede di riconoscere la fase esatta del procedimento di entrata o di spesa, il numero dell'articolo che disciplina un istituto, il nome tecnico corretto di un documento contabile. Conviene percio' studiarla come un impianto coerente - un ciclo che si ripete ogni anno, con fasi identiche sia nel bilancio dello Stato sia in quello degli enti locali - piuttosto che come un elenco di norme scollegate.

Secondo la legge 196/2009 (art. 1, comma 2), le amministrazioni pubbliche sono identificate con gli enti e i soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, individuati dall'ISTAT sulla base dei regolamenti dell'Unione europea. Rientrano in questa nozione tutti i soggetti che producono prevalentemente servizi non destinabili alla vendita, indipendentemente dalla loro forma giuridica: non solo gli organismi pubblici tradizionali (Stato, enti territoriali, enti previdenziali), ma anche entita' che adottano una contabilita' civilistica d'impresa pur restando enti pubblici a tutti gli effetti classificatori. L'ISTAT, applicando i criteri del SEC 2010 (Sistema Europeo dei Conti), ripartisce le amministrazioni pubbliche in tre grandi sottosettori: le amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio, Ministeri, organi costituzionali, agenzie fiscali), le amministrazioni locali (Regioni, enti locali, enti del servizio sanitario, universita', camere di commercio) e gli enti di previdenza e assistenza sociale (INPS, INAIL e le altre casse previdenziali). Questa tripartizione, che ogni anno l'ISTAT pubblica in un apposito elenco, e' diversa dalla vecchia distinzione fra "settore statale" e "settore pubblico allargato" introdotta dalla legge 468/1978, poi abrogata proprio dalla legge 196/2009: un quesito che chieda "chi classifica le amministrazioni pubbliche ai fini della contabilita' pubblica" ha come risposta corretta l'ISTAT, non il Ministero dell'Economia.

2. I principi costituzionali della finanza pubblica

La Costituzione fissa i pilastri della contabilita' pubblica in una manciata di articoli che vanno tenuti a mente come blocco unico, perche' i quiz li usano spesso in combinazione. L'articolo 81 detta i principi fondamentali in materia di bilancio dello Stato; l'articolo 97, al primo comma, richiama il principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, esteso dalla riforma del 2012 anche all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico per tutte le pubbliche amministrazioni; gli articoli 100 e 103 riguardano rispettivamente i controlli e la giurisdizione della Corte dei conti; l'articolo 119 attribuisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.

L'articolo 81 e' stato profondamente riscritto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio (comunemente detto "pareggio di bilancio"), estendendolo - tramite modifiche collegate agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione - a tutte le pubbliche amministrazioni, con applicazione dall'esercizio finanziario 2014. Il testo vigente dell'articolo 81 stabilisce, al primo comma, che le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo: e' la norma che fonda l'annualita' del bilancio e la ripartizione dei ruoli fra Governo (che presenta i documenti contabili) e Parlamento (che li approva con legge). Segue il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico: e' un equilibrio "dinamico", non una mera uguaglianza contabile anno per anno, che ammette compensazioni tra fasi di deficit congiunturale e fasi di avanzo.

Il testo costituzionale vieta il ricorso all'indebitamento se non per considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. E' una regola che nei quiz genera spesso un tranello: l'indebitamento resta possibile per lo Stato in presenza di condizioni tassative, mentre per gli enti territoriali - in base all'articolo 119 - l'indebitamento e' consentito solo per finanziare spese di investimento, senza garanzie dello Stato sui prestiti contratti e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio complessivo del comparto degli enti di ciascuna Regione. Confondere le due discipline, applicando agli enti locali la stessa liberta' di indebitamento riconosciuta allo Stato, e' l'errore piu' frequente su questo punto.

Uno dei commi dell'articolo 81 riguarda la copertura finanziaria delle leggi: ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. Un altro comma disciplina proprio l'esercizio provvisorio: se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre, l'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (e' la formula testuale dell'articolo 81 della Costituzione). E' una regola con un numero preciso - quattro mesi, non tre, non sei - che i quiz interrogano quasi sempre in questa forma secca, e va ricordato che l'esercizio provvisorio si concede sempre con legge, mai con decreto legge o con atto amministrativo.

L'articolo 97, primo comma, nella versione riformata, richiede che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico: e' la disposizione che estende l'obbligo di equilibrio anche alle amministrazioni diverse dallo Stato e dagli enti territoriali, comprese quelle non dotate di contabilita' finanziaria. Gli articoli 100 e 103 riguardano invece la Corte dei conti nelle sue due funzioni cardine. L'articolo 100 attribuisce alla Corte il controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, oltre alla partecipazione, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; su questa attivita' la Corte riferisce direttamente alle Camere. L'articolo 103, al comma 2, e' invece il fondamento costituzionale della giurisdizione contabile: la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Su questi due articoli i quiz distinguono con cura la funzione di controllo (art. 100) dalla funzione giurisdizionale (art. 103): la prima e' un'attivita' amministrativa di vigilanza e referto al Parlamento, la seconda e' l'esercizio di una vera e propria giurisdizione, con sentenze impugnabili secondo le regole del processo contabile.

3. Il ciclo della programmazione finanziaria: DEF, Nota di aggiornamento, legge di bilancio

La legge 196/2009, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica", e' la norma fondamentale della materia per lo Stato: ha riformato in modo organico la programmazione finanziaria e la struttura del bilancio, e resta la fonte di riferimento anche dopo le numerose modifiche successive (fra cui, in particolare, la legge 163/2016). Il ciclo di programmazione che essa disegna si articola oggi attorno a pochi documenti cardine, ciascuno con una funzione precisa nel calendario annuale.

Il Documento di Economia e Finanza (DEF), presentato dal Governo alle Camere di norma entro il mese di aprile, e' il documento cardine della programmazione economico-finanziaria: definisce gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'evoluzione economica e di finanza pubblica a legislazione vigente e programmatica, e i contenuti del Programma di Stabilita' e del Programma Nazionale di Riforma richiesti dal ciclo del semestre europeo. Il DEF ha sostituito il previgente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), assorbendo anche i contenuti della soppressa Decisione di Finanza Pubblica: la riforma che ha condotto a questo assetto risponde all'esigenza di allineare la programmazione italiana al calendario del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.

La Nota di aggiornamento del DEF viene presentata al Parlamento nella seconda parte dell'anno, tipicamente entro il 27 settembre, per aggiornare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica alla luce degli sviluppi intervenuti dopo la presentazione del DEF di aprile e per definire gli obiettivi programmatici in vista della manovra di bilancio. E' su questa base che il Governo predispone il disegno di legge di bilancio, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ciascun anno.

Il disegno di legge di bilancio, dal 2017 - a seguito della legge 163/2016, che ha unificato i previgenti disegni di legge di stabilita' e di bilancio - si riferisce a un periodo triennale e si compone di due sezioni: la prima, di natura piu' normativa, reca le misure quantitative necessarie per realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione, agendo sulle grandezze finanziarie che concorrono alla determinazione dei saldi; la seconda, di natura contabile, espone le previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base della legislazione vigente, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. La distinzione fra le due sezioni e' un punto che i quiz chiedono spesso in forma diretta: non esistono piu', dal 2017, una legge di stabilita' e una legge di bilancio separate, ma un'unica legge di bilancio in due sezioni.

Chiude il ciclo l'esercizio provvisorio, gia' incontrato all'articolo 81 della Costituzione: se le Camere non approvano la legge di bilancio entro il 31 dicembre, il ricorso all'esercizio provvisorio, concedibile solo con legge e per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi, consente all'amministrazione di continuare a operare gestendo, di regola, in dodicesimi le spese autorizzate dall'ultimo bilancio approvato, in attesa dell'approvazione definitiva. E' un istituto eccezionale, pensato per assicurare la continuita' dell'azione amministrativa senza mai sospendere il principio dell'autorizzazione parlamentare della spesa.

Il quadro della programmazione italiana si inserisce, dalla riforma della governance economica europea del 30 aprile 2024, in un ciclo pluriennale imperniato sul Piano Strutturale di Bilancio (PSB), un documento che ogni Stato membro presenta alle istituzioni europee per definire la politica di bilancio e le politiche fiscali, comprensive di riforme e investimenti, per un orizzonte di quattro o cinque anni. Il PSB contiene il percorso di aggiustamento di bilancio, cioe' l'andamento programmato della spesa netta per almeno quattro anni, le riforme e gli investimenti previsti, le previsioni macroeconomiche di riferimento e la complementarita' con i fondi di coesione europei. Il processo di elaborazione si articola in quattro fasi scandite da un calendario preciso: entro il 15 gennaio la Commissione trasmette agli Stati con debito superiore al 60 per cento del PIL o deficit superiore al 3 per cento del PIL le proprie proiezioni e la traiettoria di riferimento per la spesa netta; entro il 30 aprile gli Stati membri presentano il proprio Piano, dopo un dialogo tecnico con la Commissione; entro sei settimane la Commissione valuta il Piano e formula una raccomandazione al Consiglio; entro ulteriori sei settimane il Consiglio approva il PSB con propria raccomandazione. Il monitoraggio successivo avviene con cadenza annuale, attraverso una relazione sui progressi da presentare entro il 30 aprile, nell'ambito del piu' ampio ciclo del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.

4. La struttura del bilancio dello Stato: missioni, programmi, competenza e cassa, residui

Il bilancio dello Stato e' un documento contabile che autorizza la riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese in un determinato periodo di riferimento. Si presenta oggi in una struttura articolata per missioni e programmi: la legge 196/2009 richiede l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti dell'Unione europea in materia di contabilita' nazionale (e' la formula testuale della legge, che impone questa articolazione come regola di sistema condivisa fra i diversi livelli di governo). Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, e si ripartiscono in programmi, che a loro volta aggregano le azioni omogenee dirette a perseguire risultati definiti nell'ambito delle finalita' proprie della missione. I programmi costituiscono le unita' di voto parlamentare, cioe' il livello a cui il Parlamento approva concretamente gli stanziamenti: e' su questo livello, e non sui singoli capitoli, che si esercita il potere di autorizzazione delle Camere, mentre la ripartizione in capitoli avviene per fini gestionali e di rendicontazione.

Il bilancio dello Stato viene redatto sia in termini di competenza sia in termini di cassa: la legge 196/2009 (nella sua articolazione sul contenuto del bilancio di previsione) richiede entrambe le versioni. Il bilancio di competenza registra le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, indipendentemente dal fatto che la relativa riscossione o il relativo pagamento avvengano nello stesso anno; il bilancio di cassa registra invece le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, comprese quelle relative a competenze di esercizi precedenti. Il bilancio di competenza e' quello che vincola giuridicamente l'organo esecutivo, perche' fissa il limite delle obbligazioni che possono essere assunte; il bilancio di cassa offre invece un quadro piu' realistico dei flussi finanziari effettivi e ha assunto negli anni un peso crescente proprio per rafforzare il controllo sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione.

Dalla distinzione fra competenza e cassa discende la nozione di residui. I residui attivi sono le entrate accertate ma non ancora riscosse (o riscosse ma non ancora versate) entro la chiusura dell'esercizio; i residui passivi sono le spese impegnate ma non ancora pagate entro la stessa data. I residui si riportano nell'esercizio successivo e confluiscono nel conto del bilancio a consuntivo: un ammontare eccessivo di residui, specie passivi, e' storicamente uno dei sintomi di un bilancio poco realistico o di una gestione della spesa poco efficiente, ed e' un tema che ricorre nelle domande sul rendiconto. Il bilancio pluriennale, infine, ha funzione conoscitiva e di programmazione a medio termine: dal 2017 il bilancio di previsione dello Stato si riferisce a un periodo triennale, in coerenza con l'unificazione disposta dalla legge 163/2016, ma resta un bilancio a legislazione vigente e a carattere autorizzatorio solo per il primo anno, mentre le annualita' successive hanno prevalente valore programmatico.

5. Le fasi dell'entrata e della spesa: il cuore della materia

Questo e' il nucleo piu' interrogato in assoluto in qualunque prova di contabilita' pubblica, perche' le sequenze sono fisse, i nomi tecnici sono precisi e ogni fase produce effetti giuridici distinti da quelli della fase precedente e di quella successiva. Vanno imparate come una sequenza obbligata, in entrambe le direzioni: sia riconoscendo la definizione di una singola fase isolata, sia ricostruendo l'ordine corretto quando il quiz elenca le fasi mescolate. Per gli enti locali il TUEL dedica un capo separato alle entrate e uno alle spese, con un'architettura simmetrica che aiuta a fissare la sequenza: l'articolo 178 apre il capo delle entrate enunciando le "fasi dell'entrata", mentre l'articolo 182 apre, in modo speculare, il capo delle spese enunciando le "fasi della spesa". E' proprio questo doppio impianto a capitoli paralleli a rendere la materia riconoscibile, ed e' cio' che i quiz sfruttano quando chiedono di individuare a quale fase, dell'entrata o della spesa, appartenga una determinata definizione isolata dal contesto.

Il procedimento di entrata si articola in tre fasi, disciplinate per gli enti locali dagli articoli 179, 180 e 181 del TUEL, con un impianto concettuale identico anche per il bilancio dello Stato. L'accertamento (articolo 179) e' l'atto con cui l'amministrazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e ne fissa la relativa scadenza. E' con l'accertamento che l'entrata diventa giuridicamente certa nell'an e determinata, o quantomeno determinabile, nel quantum, ed e' il presupposto perche' quella somma possa essere iscritta come credito nel bilancio dell'ente: senza accertamento non esiste ancora, dal punto di vista contabile, un'entrata da riscuotere, per quanto il fatto generatore del credito (un contratto, una sentenza, un tributo dovuto) possa gia' essersi verificato nella realta'. La riscossione (articolo 180) e' la fase successiva: e' l'introito, da parte del tesoriere o di altro agente incaricato, delle somme dovute all'ente, che avviene di regola tramite ordinativo di incasso, detto anche reversale d'incasso, emesso dall'amministrazione e diretto al tesoriere, con cui si dispone che una determinata somma, gia' accertata, venga incassata a un titolo specifico. Il versamento (articolo 181), infine, e' l'operazione con cui l'agente che ha riscosso trasferisce definitivamente le somme incassate nelle casse dell'ente, chiudendo cosi' il ciclo dell'entrata. E' un errore frequente confondere riscossione e versamento come se fossero sinonimi: la riscossione e' l'incasso presso il debitore o tramite il sistema bancario e postale, il versamento e' il successivo trasferimento di quelle somme nella cassa dell'ente titolare dell'entrata, e puo' essere compiuto da un soggetto diverso da quello che materialmente ha riscosso, con uno sfasamento temporale che e' spesso proprio l'oggetto della domanda, quando si chiede quale delle due fasi sia gia' avvenuta a una certa data mentre l'altra non lo e' ancora.

Il procedimento di spesa si articola in quattro fasi, disciplinate dagli articoli 183, 184, 185 e 186 del TUEL, e su questa sequenza si concentra la parte piu' cospicua delle domande dell'intera materia, sia allo scritto sia nei quiz di banca dati. L'impegno (articolo 183) e' l'atto con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata: e' l'atto che "prenota" la spesa e la sottrae alla libera disponibilita' dello stanziamento, riducendo l'importo residuo ancora impegnabile su quel capitolo. L'impegno e' condizionato dall'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario: senza tale attestazione l'atto che comporta spesa non e' pienamente efficace, proprio a garanzia del rispetto degli equilibri di bilancio, ed e' questo il meccanismo con cui il TUEL impedisce che un responsabile di servizio impegni risorse che l'ente non ha effettivamente stanziato o disponibile.

La liquidazione (articolo 184) e' la fase successiva, ed e' quella su cui i quiz costruiscono i distrattori piu' insidiosi, perche' il suo contenuto tecnico si presta a essere confuso sia con l'impegno sia con l'ordinazione. Consiste nella determinazione della precisa somma da pagare, nei limiti dell'impegno assunto, sulla base dei titoli e dei documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore e previo riscontro della regolarita' della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Se un brano dice "la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, verificata la regolarita' della prestazione", la parola tecnica giusta e' sempre liquidazione, mai "pagamento" ne' "ordinazione": sono tre concetti distinti e la liquidazione e' quello che, cronologicamente e concettualmente, li precede entrambi. La liquidazione presuppone dunque due condizioni cumulative: che esista gia' un impegno regolarmente assunto, perche' non si liquida una spesa mai impegnata, e che la prestazione sia stata eseguita ed effettivamente controllata nella sua regolarita', perche' non si liquida una prestazione ancora da verificare.

Segue l'ordinazione (articolo 185), che consiste nella disposizione impartita, mediante l'emissione di un mandato di pagamento, al tesoriere di provvedere al pagamento delle spese gia' liquidate: e' un atto interno all'ente, rivolto al tesoriere, non ancora l'estinzione materiale del debito verso il creditore. Il TUEL richiede che il mandato di pagamento sia sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilita', nel rispetto delle leggi vigenti, e sia controllato dal servizio finanziario per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa: e' un controllo interno di regolarita' contabile che precede l'invio del mandato al tesoriere, e serve proprio a impedire che venga ordinato un pagamento privo, a monte, di un impegno o di una liquidazione regolari. Il TUEL prevede inoltre, in modo speculare a quanto visto per gli ordinativi di incasso, che gli ordinativi di pagamento siano disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo alcune eccezioni tassative (fra cui il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e i pagamenti relativi ai servizi per conto terzi e alle partite di giro), e che nessun mandato di pagamento possa essere estinto dal tesoriere se privo delle codifiche richieste, compresa la codifica SIOPE prevista dall'articolo 14 della legge 196/2009: e' un vincolo formale, non meramente burocratico, che serve a garantire la tracciabilita' dei pagamenti pubblici ai fini del monitoraggio della finanza pubblica.

Il pagamento, ultima fase, e' l'estinzione effettiva dell'obbligazione, e coincide con la materiale erogazione della somma al creditore da parte del tesoriere: e' solo a questo punto, e non prima, che il debito dell'ente verso il fornitore o il dipendente si estingue giuridicamente. L'articolo 186 del TUEL, che chiude il capo dedicato alle spese, disciplina il risultato contabile di amministrazione e i residui, cioe' la sintesi con cui, a fine esercizio, si fotografa quanto e' stato accertato ma non ancora riscosso (i residui attivi) e quanto e' stato impegnato ma non ancora pagato (i residui passivi), collegando cosi' la sequenza delle fasi di entrata e di spesa al risultato complessivo della gestione annuale.

Due punti concentrano storicamente la maggior parte degli errori su questo blocco. Il primo e' proprio la distinzione fra liquidazione e ordinazione: la liquidazione accerta quanto e' dovuto e verifica la prestazione, l'ordinazione dispone materialmente il pagamento al tesoriere tramite mandato, e sono atti compiuti in momenti diversi e con contenuti diversi, per quanto ravvicinati nel tempo. Il secondo riguarda gli elementi minimi che devono figurare nell'ordinativo di incasso e nel mandato di pagamento: soggetto, causale, imputazione contabile, importo e le codifiche richieste dai sistemi di rilevazione, la cui assenza rende l'ordinativo o il mandato non regolare e ne puo' impedire l'esecuzione da parte del tesoriere, tenuto a controllare la presenza di questi elementi prima di dare corso all'operazione. Un ultimo elemento da fissare con chiarezza, gia' incontrato ma da ribadire perche' spesso oggetto di domanda isolata, e' che l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario e' condizione di efficacia dell'atto che comporta la spesa: un impegno privo di questa attestazione non e' pienamente efficace, a garanzia del rispetto degli equilibri di bilancio, e questo vale sia per gli enti locali sia, con impianto analogo, per le amministrazioni statali.

6. Il bilancio degli enti locali secondo il TUEL: DUP, PEG, equilibri, debiti fuori bilancio

Il decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali, TUEL), nella sua Parte II, disciplina l'ordinamento finanziario e contabile di Comuni, Province e Citta' metropolitane, e ne costituisce oggi la fonte primaria di riferimento, integrata dal decreto legislativo 118/2011 sull'armonizzazione contabile. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione: a tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale, con le previsioni di bilancio elaborate sulla base delle linee strategiche contenute proprio nel DUP - questa e' la sequenza testuale con cui il TUEL disciplina la programmazione degli enti locali, disciplinata all'articolo 170. Il Documento unico di programmazione si compone della Sezione strategica e della Sezione operativa, e costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione dell'ente: e' quindi un errore considerarlo un allegato facoltativo o meramente informativo, perche' la sua approvazione precede e condiziona quella del bilancio di previsione.

Il Piano esecutivo di gestione (PEG), disciplinato all'articolo 169 del TUEL, e' l'atto con cui l'organo esecutivo, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio, determina gli obiettivi di gestione affidando ciascuno di essi a un responsabile di servizio, unitamente alle dotazioni necessarie. Il PEG traduce quindi gli indirizzi politico-amministrativi contenuti nel bilancio in obiettivi operativi assegnati ai dirigenti o responsabili, ed e' lo snodo attraverso cui si passa dalla programmazione politica alla gestione tecnica: ai fini della gestione, nel PEG le tipologie di entrata sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, e i programmi di spesa sono a loro volta articolati in capitoli, secondo l'articolazione richiesta dal TUEL per rendere l'atto uno strumento realmente operativo per i responsabili di servizio.

Durante l'esercizio, l'ente locale deve verificare costantemente il permanere degli equilibri di bilancio: l'istituto che presidia questo obbligo e' la salvaguardia degli equilibri di bilancio, disciplinata dall'articolo 193 del TUEL, che impone all'organo consiliare di dare atto, con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, del permanere degli equilibri generali di bilancio, adottando contestualmente le misure necessarie per il ripiano di eventuali debiti e per il ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione. Strettamente collegato e' l'istituto del riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio, disciplinato dall'articolo 194 del TUEL: sono le obbligazioni assunte dall'ente senza il rispetto delle ordinarie procedure contabili di impegno e di copertura finanziaria, che il Consiglio puo' riconoscere come legittime solo nei casi tassativamente elencati dalla norma (fra cui sentenze esecutive, coperture di disavanzi di consorzi e istituzioni, ricapitalizzazioni, procedure espropriative o di occupazione d'urgenza, acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di programmazione ma nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' e arricchimento per l'ente). Il riconoscimento di un debito fuori bilancio non regolarizza automaticamente qualunque spesa priva di impegno: resta un istituto eccezionale, riservato ai casi previsti dalla norma, proprio perche' la regola generale e' che nessuna obbligazione puo' essere assunta senza previo impegno di spesa e attestazione di copertura.

Quando gli squilibri non vengono ricondotti a sanita' con gli strumenti ordinari, il TUEL prevede due istituti di crisi finanziaria distinti per gravita'. Il primo e' la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dall'articolo 243-bis del TUEL: e' una procedura "preventiva", attivabile su iniziativa dell'ente stesso quando sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, e consente all'ente di predisporre un piano di rientro pluriennale, sottoposto a verifica ed esame secondo le procedure previste dagli articoli successivi. Il secondo, piu' grave, e' il dissesto finanziario vero e proprio, disciplinato dall'articolo 244 del TUEL, che si determina quando l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte. La dichiarazione di dissesto apre la procedura affidata all'organo straordinario di liquidazione, che gestisce la massa passiva pregressa separatamente dalla gestione corrente dell'ente, la quale prosegue nel frattempo sotto la guida degli organi ordinari secondo un bilancio stabilmente riequilibrato. La differenza fra i due istituti e' un classico oggetto di quiz: il riequilibrio finanziario pluriennale e' una procedura di risanamento assistita, il dissesto e' la dichiarazione formale di una situazione di insolvenza strutturale dell'ente, con conseguenze ben piu' invasive sulla gestione e sugli organi.

Accanto alle grandi cadenze della programmazione, il TUEL disciplina alcuni istituti piu' tecnici che nei quiz compaiono spesso come quesiti isolati, proprio perche' portano con se' numeri precisi e agevoli da verificare. Il fondo di riserva, disciplinato dall'articolo 176 del TUEL, e' lo stanziamento che l'ente locale iscrive nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", per fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio non prevedibili in sede di previsione. La misura non e' lasciata alla discrezionalita' dell'ente: il fondo di riserva deve essere non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, ed e' precisamente questa la forbice - 0,30-2 per cento - che i quiz chiedono in forma diretta. Il fondo, quando utilizzato, viene attinto con apposite deliberazioni dell'organo esecutivo (la Giunta), che dispongono il prelevamento e la contestuale destinazione della somma allo stanziamento di spesa che ne ha necessita': non e' quindi una spesa libera, ma un trasferimento di risorse fra capitoli, sempre soggetto a deliberazione formale e a successiva comunicazione agli organi competenti.

I servizi per conto di terzi (detti anche partite di giro) sono operazioni contabili in cui l'ente locale funge da mero intermediario finanziario fra due soggetti esterni, senza che l'operazione incida sui propri equilibri economici: l'entrata e la spesa si iscrivono per importi identici, in perfetta corrispondenza, e l'ente non ne trae alcun risultato di gestione, positivo o negativo che sia. Il TUEL richiede che questa categoria resti circoscritta ai casi effettivamente previsti dall'ordinamento, e chiarisce espressamente che le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle Regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali: e' un punto sottile ma verificabile, perche' la delega di funzioni regionali comporta risorse e oneri che restano imputabili alla gestione ordinaria dell'ente delegato, non a una semplice partita di giro. Un uso anomalo o dilatato dei servizi per conto terzi, del resto, e' espressamente elencato dal TUEL fra i sintomi di una gestione finanziaria in difficolta', insieme al ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria, al disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio e all'aumento ingiustificato della spesa degli organi politici istituzionali: sono gli indicatori che la norma individua come segnali di allarme in vista di un possibile dissesto.

Sul fronte dei controlli materiali sulla cassa, il TUEL distingue le verifiche ordinarie di cassa, disciplinate dall'articolo 223, dalle verifiche straordinarie di cassa, disciplinate dall'articolo 224. Le prime sono verifiche periodiche, condotte con cadenza regolare nel corso dell'esercizio dall'organo di revisione, che riscontrano la corrispondenza fra le scritture contabili dell'ente e la giacenza di cassa effettiva presso il tesoriere; le seconde intervengono invece in occasioni puntuali e straordinarie - tipicamente in caso di cambio dell'organo di revisione, del tesoriere, o di eventi che richiedano un accertamento immediato della situazione di cassa - e sono affidate a un accertamento non periodico ma mirato. Anche qui la distinzione fra "ordinario" e "straordinario" e' costruita sulla periodicita' e sull'occasione del controllo, non sulla sua gravita' intrinseca, ed e' un aggancio terminologico che i quiz possono ribaltare facilmente scambiando i due aggettivi.

Da ultimo, il bilancio consolidato, disciplinato dall'articolo 233-bis del TUEL, e' il documento contabile con cui l'ente locale rappresenta in modo unitario, oltre ai propri risultati, anche quelli dei propri organismi ed enti strumentali e delle societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' e i principi previsti dal decreto legislativo 118/2011. Il bilancio consolidato non sostituisce il rendiconto della gestione dell'ente, che resta il documento contabile autonomo relativo alla sola gestione diretta: e' un documento aggiuntivo, che risponde a un'esigenza di trasparenza sull'intero perimetro del "gruppo pubblico locale", comprensivo delle partecipazioni societarie e degli organismi gestionali esterni di cui l'ente si avvale.

Nel corso dell'esercizio l'ente locale puo' avere necessita' di modificare il bilancio approvato o il PEG gia' assegnato ai responsabili di servizio: lo strumento e' quello delle variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione, disciplinato dall'articolo 175 del TUEL. La disciplina distingue le variazioni ordinarie, di competenza del Consiglio quando incidono sugli stanziamenti autorizzati dall'organo consiliare, dalle variazioni che la Giunta puo' adottare in via d'urgenza nei casi tassativamente previsti, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio entro un termine stabilito dalla legge, a pena di decadenza delle variazioni stesse: e' un meccanismo che replica, su scala locale, la stessa logica di riparto fra organo di indirizzo politico e organo esecutivo che regge il bilancio dello Stato, con la differenza che qui l'urgenza consente all'esecutivo di anticipare una decisione che resta pero' provvisoria fino alla ratifica.

Quando la cassa dell'ente non e' temporaneamente sufficiente a fronteggiare i pagamenti in scadenza, il TUEL consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, disciplinata dall'articolo 222: e' un'apertura di credito a breve termine concessa dal tesoriere, destinata a colmare sfasature temporanee fra incassi e pagamenti, non a finanziare stabilmente il bilancio. Proprio per questo il TUEL colloca il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria fra gli indicatori tipizzati di una gestione finanziaria in difficolta', insieme al disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio, alle anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi e all'aumento ingiustificato della spesa degli organi politici istituzionali: un ricorso occasionale e limitato all'anticipazione e' fisiologico, un ricorso ripetuto e strutturale e' invece un sintomo di crisi che puo' precedere l'attivazione degli istituti di riequilibrio o, nei casi piu' gravi, del dissesto.

Accanto alla contabilita' finanziaria, che resta il sistema autorizzatorio principale, gli enti locali affiancano, nei casi previsti dal TUEL, anche la contabilita' economico-patrimoniale, disciplinata dall'articolo 232. Non tutti gli enti la tengono in modo identico: il TUEL prevede che l'ente locale possa avvalersi della facolta' di non tenere la contabilita' economico-patrimoniale per le proprie istituzioni, nei casi e alle condizioni ivi indicate, ferma restando la possibilita' per l'ente di imporre comunque alle proprie istituzioni l'adozione di quella contabilita': e' un margine di flessibilita' organizzativa che i quiz possono tradurre in un'affermazione secca, ad esempio presentando la contabilita' economico-patrimoniale come sempre e comunque obbligatoria per ogni istituzione dell'ente, il che non e' esatto nei termini in cui la norma la disciplina.

7. I controlli: Corte dei conti e revisori degli enti locali

Il sistema dei controlli sulla finanza pubblica si articola su due livelli distinti, che vanno tenuti separati con precisione: i controlli esterni esercitati dalla Corte dei conti e i controlli interni, fra cui quello demandato all'organo di revisione economico-finanziario negli enti locali.

La Corte dei conti esercita, in base agli articoli 100 e 103 della Costituzione, sia funzioni di controllo sia funzioni giurisdizionali. Sul versante del controllo, distingue tradizionalmente un controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo - che si esercita, nei casi previsti dalla legge, prima che l'atto produca i suoi effetti, ed e' volto a verificarne la conformita' alla legge - e un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, che si svolge invece dopo che la gestione si e' svolta, ed e' orientato non alla sola legittimita' formale ma alla verifica della corretta gestione finanziaria, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi, alla legittimita' e alla regolarita' delle gestioni, al funzionamento dei controlli interni. Sui risultati di questo controllo la Corte riferisce direttamente al Parlamento, come previsto dall'articolo 100 della Costituzione.

Per gli enti locali, il TUEL prevede espressamente il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria: l'articolo 148 del TUEL disciplina il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, e l'articolo 148-bis, introdotto successivamente, ne rafforza la portata prevedendo verifiche periodiche sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti, finalizzate ad accertare il rispetto degli obiettivi annuali di finanza pubblica e la sostenibilita' dell'indebitamento. La Corte dei conti, inoltre, e' titolare di un ulteriore istituto di controllo tipico dei bilanci statali e regionali, il giudizio di parificazione, con cui verifica la corrispondenza tra le risultanze contabili del rendiconto e la gestione effettivamente svolta, dando il proprio assenso - o motivando il dissenso - sulla veridicita' dei dati esposti prima che il rendiconto sia sottoposto all'approvazione parlamentare o consiliare: e' un controllo distinto sia dal controllo preventivo di legittimita' sia dal controllo successivo sulla gestione, perche' ha per oggetto specifico l'attendibilita' del documento contabile consuntivo.

All'interno dell'ente locale opera poi l'organo di revisione economico-finanziario, disciplinato dall'articolo 234 e seguenti del TUEL. E' un organo di controllo interno, collegiale o monocratico a seconda della dimensione dell'ente, che vigila sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione, esprime pareri obbligatori sugli atti fondamentali di programmazione e di bilancio, e riferisce con un apposito referto all'organo consiliare. Va tenuto distinto dal controllo della Corte dei conti: l'organo di revisione e' un organo dell'ente, che opera dall'interno con funzioni essenzialmente collaborative e di garanzia nei confronti del Consiglio, mentre la Corte dei conti e' un organo esterno all'ente, titolare di un potere di controllo - e, nei casi previsti, giurisdizionale - che prescinde dalla volonta' dell'ente controllato.

8. La responsabilita' amministrativo-contabile e l'agente contabile

Chi gestisce denaro o beni pubblici puo' incorrere, in presenza di un danno arrecato all'erario, in responsabilita' amministrativo-contabile, che si aziona davanti alla Corte dei conti in base alla giurisdizione contabile prevista dall'articolo 103 della Costituzione. E' una responsabilita' che si affianca, senza sovrapporsi, alle altre forme di responsabilita' del pubblico dipendente (disciplinare, civile verso terzi, penale): riguarda specificamente il rapporto interno fra l'agente pubblico e l'amministrazione danneggiata, ed e' percio' anche detta responsabilita' "di risultato", perche' presuppone che dalla condotta sia derivato un pregiudizio economico effettivo, non la sola violazione formale di una regola procedurale.

Il danno erariale e' il pregiudizio economico subito dall'amministrazione a causa di una condotta illecita, commissiva od omissiva, tenuta da un dipendente o da un amministratore pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione dei doveri d'ufficio. Elemento decisivo, sotto il profilo soggettivo, e' che la responsabilita' amministrativo-contabile richiede il dolo o la colpa grave: la mera colpa lieve non e' sufficiente a fondarla, ed e' proprio questa graduazione dell'elemento soggettivo, rispetto alla responsabilita' civile ordinaria che si accontenta della colpa in qualunque grado, a rendere la responsabilita' amministrativo-contabile una figura autonoma, pensata anche per non paralizzare l'azione amministrativa con il timore di rispondere per ogni minimo errore. Un quiz che presenti la responsabilita' amministrativo-contabile come "oggettiva", cioe' svincolata da qualunque accertamento dell'elemento soggettivo, o come configurabile anche per colpa lieve, sta descrivendo un regime diverso da quello effettivamente vigente: il dolo o la colpa grave restano il presupposto imprescindibile, salvo le ipotesi in cui la legge preveda diversamente per specifiche fattispecie.

Il danno erariale puo' assumere forme diverse: puo' essere un danno patrimoniale diretto (la sottrazione o la dispersione di somme o beni pubblici), un danno da disservizio (il pregiudizio derivante dal mancato funzionamento di un ufficio o di un servizio a causa della condotta dell'agente), oppure un danno all'immagine dell'amministrazione, quest'ultimo configurabile in presenza di condizioni specifiche individuate dall'ordinamento. In tutti i casi, l'azione di responsabilita' e' promossa dal pubblico ministero contabile, che agisce davanti alla Corte dei conti nell'esercizio di una funzione requirente distinta da quella giudicante: e' un tratto peculiare del processo contabile, che replica, con specificita' proprie, lo schema accusatorio del processo penale, pur restando un giudizio di natura civile-amministrativa.

Il codice della giustizia contabile (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) definisce l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti includendovi i giudizi di conto, i giudizi di responsabilita' amministrativa per danno erariale e gli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica, compresi quelli pensionistici. I giudizi di conto sono strettamente collegati alla figura dell'agente contabile: il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, questa e' la formula con cui il TUEL individua la platea dei soggetti tenuti alla resa del conto, deve rendere periodicamente il conto della propria gestione, sottoponendolo al giudizio della Corte dei conti attraverso il conto giudiziale. La resa del conto e' un adempimento distinto dalla responsabilita' per danno erariale: il conto giudiziale serve a verificare la regolarita' contabile della gestione del denaro e dei valori affidati all'agente, mentre il giudizio di responsabilita' accerta l'esistenza di un danno e la sua imputabilita' soggettiva. Un agente contabile puo' quindi essere soggetto a entrambi i procedimenti, ma restano concettualmente e processualmente distinti: si puo' rendere un conto perfettamente regolare e restare comunque esposti a un giudizio di responsabilita' per un fatto diverso, cosi' come si puo' essere chiamati a rendere un conto irregolare senza che cio' implichi automaticamente un danno erariale accertato.

Il conto del tesoriere, disciplinato dall'articolo 226 del TUEL, e' l'atto con cui il tesoriere dell'ente locale rende conto della gestione delle entrate e delle uscite affidategli nel corso dell'esercizio, allegando la relativa documentazione: e' su questo conto che si esercita, in prima battuta, la verifica di regolarita' interna e, in seconda battuta, il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti. Un principio che vale trasversalmente per tutta la responsabilita' amministrativo-contabile e' quello della personalita': ciascun agente, funzionario o amministratore risponde soltanto per la parte di danno a lui direttamente imputabile secondo il grado di partecipazione alla condotta, salvo i casi di responsabilita' solidale espressamente previsti dalla legge per chi abbia agito con dolo. Nelle ipotesi di concorso di piu' soggetti nella medesima condotta dannosa, la regola generale e' che, se non e' contestato il dolo, ciascuno risponde per la parte che gli e' effettivamente imputabile e non e' tenuto in solido per l'intero, salvo i casi tipizzati dall'ordinamento in cui la solidarieta' e' espressamente prevista: e' un tratto che distingue la responsabilita' amministrativo-contabile dalla responsabilita' solidale, tipica invece della disciplina civilistica generale dell'illecito plurisoggettivo.

9. Ripasso operativo e trappole ricorrenti

Questo capitolo non aggiunge contenuti nuovi: riprende, nell'ordine in cui vengono chiesti, i punti su cui le risposte sbagliate si concentrano. Conviene ripassarlo a ridosso della prova.

Le fasi dell'entrata e della spesa. E' il blocco piu' redditizio dell'intera materia, perche' meccanico e sempre uguale a se stesso: entrata in tre fasi (accertamento, riscossione, versamento), spesa in quattro fasi (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento). Il tranello piu' frequente e' scambiare liquidazione e ordinazione: la liquidazione determina l'esatto importo dovuto e verifica la regolarita' della prestazione, l'ordinazione dispone il pagamento al tesoriere tramite mandato. Un secondo tranello e' confondere riscossione (incasso da parte del tesoriere) e versamento (trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente): sono due momenti distinti, non sinonimi.

L'esercizio provvisorio. Si concede solo con legge, mai con decreto legge, e per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi: e' la formula testuale dell'articolo 81 della Costituzione, e il numero "quattro mesi" e' uno dei dati piu' richiesti in assoluto. Attenzione a non confonderlo con il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, che e' il 31 dicembre, mentre il DUP va presentato entro il 31 luglio.

Competenza e cassa. Il bilancio di competenza vincola giuridicamente l'organo esecutivo e registra cio' che si prevede di accertare e impegnare; il bilancio di cassa registra cio' che si prevede di riscuotere e pagare, comprese le competenze di esercizi precedenti. Lo Stato redige il bilancio in entrambe le versioni; un'affermazione che descriva il bilancio pluriennale come redatto "solo per cassa" e' quasi sempre una trappola, perche' il bilancio pluriennale ha funzione conoscitiva e programmatica su base di competenza.

Riequilibrio pluriennale e dissesto. Non sono sinonimi ne' gradi diversi della stessa procedura: il riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis TUEL) e' una procedura di risanamento assistita, attivabile su iniziativa dell'ente prima che la situazione precipiti; il dissesto finanziario (articolo 244 TUEL) e' la dichiarazione formale di una crisi finanziaria conclamata, che apre la gestione straordinaria della massa passiva pregressa a opera dell'organo straordinario di liquidazione, distinta dalla gestione corrente che prosegue con gli organi ordinari.

Debiti fuori bilancio. Il riconoscimento di legittimita' (articolo 194 TUEL) e' un istituto eccezionale, riservato ai casi tassativamente previsti dalla norma: non e' uno strumento per sanare qualunque spesa priva di previo impegno, e un quiz che lo presenti come rimedio generale sta proponendo un'affermazione falsa.

Controllo della Corte dei conti e organo di revisione. Sono due controlli diversi per natura e collocazione. Il controllo della Corte dei conti (articoli 100 e 103 Cost., articoli 148 e 148-bis TUEL per gli enti locali) e' un controllo esterno all'ente, esercitato da un organo di rilievo costituzionale con funzioni sia di controllo sia giurisdizionali. L'organo di revisione economico-finanziario (articolo 234 e seguenti TUEL) e' un organo interno dell'ente, che vigila sulla regolarita' contabile e riferisce al Consiglio: non ha poteri giurisdizionali e non sostituisce in alcun modo il controllo della Corte dei conti.

Responsabilita' amministrativo-contabile. Presuppone dolo o colpa grave, mai la sola colpa lieve: e' il punto su cui i distrattori insistono di piu', proponendo una responsabilita' "oggettiva" o fondata su qualunque grado di colpa. La giurisdizione appartiene alla Corte dei conti in base all'articolo 103 della Costituzione. L'agente contabile che ha maneggio di denaro pubblico e' tenuto alla resa del conto giudiziale, un adempimento distinto dal giudizio di responsabilita' per danno erariale: il primo verifica la regolarita' della gestione contabile, il secondo accerta l'esistenza e l'imputabilita' di un danno.

Missioni, programmi e unita' di voto. Le missioni rappresentano le funzioni principali della spesa, i programmi le aggregazioni omogenee di azioni al loro interno, e sono i programmi - non i capitoli, non le missioni - a costituire l'unita' di voto parlamentare: e' su questo livello che il Parlamento esercita concretamente il potere di autorizzazione della spesa.

DEF e Nota di aggiornamento. Il DEF si presenta in primavera (di norma entro aprile) e definisce gli obiettivi programmatici; la Nota di aggiornamento arriva in autunno per rivedere quelle previsioni prima della manovra di bilancio. Dal 2017 esiste un'unica legge di bilancio in due sezioni (misure quantitative la prima, previsioni di entrata e spesa la seconda): non esistono piu' legge di stabilita' e legge di bilancio come atti separati, e un quiz che le presenti ancora distinte sta descrivendo un assetto superato dalla legge 163/2016.

Il fondo di riserva. La misura corretta e' 0,30-2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste, non una percentuale unica ne' un valore assoluto: attenzione ai quiz che invertono i due estremi della forbice o che sostituiscono "spese correnti" con "spese totali".

Servizi per conto terzi. Sono partite di giro con corrispondenza esatta fra entrata e spesa, e le funzioni delegate dalle Regioni non vi rientrano mai: un quiz che le collochi fra i servizi per conto terzi sta descrivendo un'ipotesi espressamente esclusa dal TUEL. Un loro uso anomalo e' fra i sintomi tipizzati di una gestione finanziaria in difficolta', insieme al ricorso ripetuto all'anticipazione di tesoreria.

Verifiche di cassa. Quelle ordinarie sono periodiche e condotte dall'organo di revisione con cadenza regolare; quelle straordinarie intervengono in occasioni puntuali (cambio di tesoriere o di revisore, eventi specifici): la differenza sta nella periodicita' e nell'occasione, non nella gravita' del controllo.

Bilancio consolidato. Rappresenta insieme ai risultati dell'ente anche quelli di organismi ed enti strumentali e delle societa' partecipate: non sostituisce il rendiconto della gestione, che resta autonomo e riferito alla sola gestione diretta dell'ente.

Il metodo di studio piu' efficace per questa materia resta la lettura ripetuta delle sequenze fisse - le fasi dell'entrata, le fasi della spesa, le date di programmazione degli enti locali - accompagnata dal confronto puntuale fra gli articoli del TUEL richiamati in questa dispensa: quasi tutti i quesiti riproducono la formula normativa con variazioni minime, e riconoscere il termine tecnico esatto e' spesso l'unico modo per distinguere la risposta corretta da due distrattori costruiti bene.

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