La Pubblica Amministrazione nell'Ordinamento Costituzionale
La Costituzione italiana delinea i principi fondamentali che regolano l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione (P.A.), collocandone la disciplina nel Titolo Terzo della Parte Seconda, dedicato al Governo. Elementi cardine sono gli articoli 97 e 98, che stabiliscono i pilastri dell'azione amministrativa e del ruolo dei pubblici impiegati.
Principi Fondamentali e Responsabilità
- Principio di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.): Le P.A. devono operare in modo efficiente ed efficace, garantendo l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. L'organizzazione dei pubblici uffici è demandata alla legge, che ne determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari. L'accesso agli impieghi pubblici avviene tramite concorso, salvo eccezioni previste dalla legge. Questo principio è cruciale e spesso oggetto di quesiti.
- Principio di esclusività del servizio alla Nazione (art. 98 Cost.): I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Sono previste limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per alcune categorie:
- magistrati
- militari
- forze di polizia
- diplomatici
- Principio di responsabilità (art. 28 Cost.): Afferma la responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti, secondo le leggi penali, civili e amministrative. La responsabilità civile si estende anche allo Stato e agli enti pubblici, garantendo una maggiore tutela al danneggiato. La giurisprudenza, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, ha esteso la risarcibilità anche alla lesione degli interessi legittimi, non solo dei diritti soggettivi.
Sindacabilità degli Atti: Atti Politici e di Alta Amministrazione
Tradizionalmente si distingueva tra atti politici, insindacabili, e atti di alta amministrazione, sindacabili. La giurisprudenza più recente, in particolare il Consiglio di Stato con parere n. 2483 del 2019 (e Corte Cost. n. 52/2016, n. 81/2012, Cons. Stato n. 4502/2011, Cass. n. 18829/2019), ha superato questa distinzione basata sulla natura dell'atto o sull'organo di provenienza, focalizzandosi sulla presenza o meno di un parametro giuridico per il sindacato.
- Criterio attuale: Un atto è considerato "politico" e, quindi, sottratto al sindacato del giudice, solo se è impossibile individuare un parametro giuridico (norme di legge o principi dell'ordinamento) sulla cui base esercitare il controllo giurisdizionale. In sostanza, ciò che conta è l'assenza di un vincolo giuridico all'esercizio del potere discrezionale.
- Conseguenze: Questa impostazione, in linea con l'art. 31 T.U. Cons. St. e l'art. 7 D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), che esclude l'impugnabilità degli atti del Governo nell'esercizio del potere politico, e soprattutto con l'art. 113 Cost. (che garantisce la tutela giurisdizionale contro tutti gli atti della P.A.), ha di fatto ampliato l'area degli atti di alta amministrazione sindacabili e circoscritto quella degli atti politici. Questo è un punto chiave per i quiz, che spesso testano la comprensione della sindacabilità.
Decentramento e Autonomie Locali
L'art. 5 Cost. sancisce il principio del più ampio decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato e promuove le autonomie locali. Questo principio è stato rafforzato dalla riforma costituzionale del Titolo V (L. Cost. 3/2001), in particolare dall'art. 118 Cost. novellato.
- Principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.): Le funzioni amministrative devono essere svolte dall'entità territoriale più vicina ai cittadini (sussidiarietà verticale) e possono essere attribuite a livelli superiori di governo solo se l'ente inferiore non è in grado di curare gli interessi affidatigli. Questo principio si applica anche orizzontalmente, valorizzando l'iniziativa dei cittadini.
Le Situazioni Giuridiche Soggettive
Le situazioni giuridiche soggettive rappresentano la valutazione che l'ordinamento giuridico compie sugli interessi meritevoli di tutela. Si distinguono in attive (vantaggio) e passive (svantaggio).
Situazioni Giuridiche Attive
- Diritto soggettivo: È il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse tutelato. Garantisce la tutela più completa.
- Diritti assoluti: Validi erga omnes (es. proprietà, vita, onore).
- Diritti relativi: Fatti valere verso persone determinate (es. crediti).
- Diritto perfetto: Attribuito da una norma di relazione, con un obbligo corrispondente.
- Diritto condizionato: Il cui esercizio è subordinato a una condizione.
- Affievolimento: Il diritto, già pienamente esercitato, subisce limiti temporanei o definitivi imposti dall'autorità amministrativa (es. espropriazione).
- Aspettativa di diritto: Tutela una posizione di attesa quando la fattispecie attributiva di un diritto non è ancora completa. Conferisce poteri conservativi. Si distingue dall'aspettativa di fatto, che è una mera speranza e non è tutelata.
- Potestà: Potere di agire per un interesse altrui, non proprio, ma vincolato al perseguimento di tale interesse (es. responsabilità genitoriale).
- Diritto potestativo: Potere di modificare unilateralmente la sfera giuridica altrui, ponendo il soggetto passivo in una posizione di mera soggezione (es. recesso unilaterale, costituzione di servitù coattiva tramite sentenza).
- Facoltà: Contenuto di un diritto soggettivo, non autonomo, che consente al titolare di comportarsi in un certo modo (es. usare o vendere un bene di cui si è proprietari).
- Interesse legittimo: L'interesse a che la P.A. agisca nel rispetto della legalità. Non è una posizione autonomamente tutelabile come il diritto soggettivo, ma dipende dalla legittimità dell'azione amministrativa. È "differenziato" (distinguibile da altri soggetti) e "qualificato" (preso in considerazione dalla norma).
- Riconoscimento: Storicamente con la L. 5992/1889, costituzionalmente dagli artt. 24, 103, 113 Cost. La Cassazione n. 500/1999 ne ha ammesso la risarcibilità, avvicinandolo al diritto soggettivo sotto l'aspetto della tutela.
- Interessi pretensivi: Il privato chiede un ampliamento della propria sfera giuridica (es. rilascio di autorizzazione).
- Interessi oppositivi: Il privato si oppone a un provvedimento amministrativo che riduce la sua sfera giuridica (es. espropriazione). Questa distinzione è molto importante per i quiz.
- Interessi diffusi: Interessi comuni a una collettività non organizzata, privi di titolare individuale (es. ambiente salubre).
- Interessi collettivi: Interessi che fanno capo a un ente esponenziale di un gruppo stabile (es. associazioni). La giurisprudenza riconosce la legittimazione a ricorrere se l'ente ha finalità statutarie di protezione del bene, capacità organizzativa e un collegamento territoriale (vicinitas).
- Interessi semplici (o amministrativamente protetti): Interesse a che la P.A. operi nel rispetto di regole di opportunità e convenienza. Godono di tutela amministrativa (ricorsi amministrativi), solo eccezionalmente giurisdizionale per vizi di merito.
- Interessi di fatto: Privi di qualificazione giuridica e irrilevanti per il diritto (es. illuminazione stradale).
Situazioni Giuridiche Passive
Corrispondono alle situazioni attive:
- Dovere: Situazione di svantaggio generica, corrispondente a un diritto assoluto (es. dovere di rispettare la proprietà altrui).
- Obbligo: Situazione di svantaggio specifica, corrispondente a un diritto relativo (es. obbligo del debitore di restituire una somma).
- Soggezione: Situazione di chi è sottoposto all'altrui diritto potestativo.
- Onere: Comportamento che un soggetto deve tenere per realizzare un proprio interesse, la cui omissione comporta effetti negativi (es. onere della prova in giudizio).
L'Organizzazione Amministrativa: Enti, Uffici e Organi
L'organizzazione amministrativa si articola in enti, uffici e organi.
- Ente: Persona giuridica che agisce attraverso i suoi organi, cui sono imputati gli atti.
- Ufficio: Unità organizzativa minima, complesso di persone e mezzi coordinati per un compito.
- Organo amministrativo: Si distingue dall'ufficio per i compiti decisionali e deliberativi. È titolare di una specifica competenza. La teoria prevalente è quella "mista": l'organo è sia la persona o il collegio di persone (profilo soggettivo) sia il centro di imputazione della competenza (profilo oggettivo).
Elementi e Tipologie di Organi
- Elementi strutturali: Il titolare (funzionario) con rapporto di immedesimazione organica (esprime direttamente la volontà dell'ente) e i poteri per lo svolgimento dell'attività.
- Classificazione:
- Monocratici (una persona: Sindaco, Ministro) o Collegiali (più persone, decisione a maggioranza: Giunta, Consiglio dei Ministri).
- Centrali (competenza estesa all'intero territorio: Governo) o Periferici (competenza limitata: Prefetti).
- Attivi (potestà decisionale), Consultivi (pareri: Consiglio di Stato) o di Controllo (sindacato: Corte dei conti).
La Competenza
La competenza è il complesso dei poteri esercitabili da un organo, la sua capacità di esercitare un potere e di emanare un atto. L'incompetenza vizia gli atti.
- Tipi di competenza:
- Per materia: In relazione all'oggetto dell'attività (es. Ministro dell'Istruzione). Può essere esclusiva o concorrente.
- Per territorio: Delimita l'ambito spaziale di azione (es. Ufficio scolastico regionale).
- Per grado: In relazione alla scala gerarchica (organo superiore/subordinato).
- Conflitti di competenza: Quando due o più organi affermano (positivo) o negano (negativo) contemporaneamente la propria competenza. Possono essere interni o esterni.
- Spostamento della competenza:
- Delega: Derivazione della competenza a un altro organo o soggetto, che non ne assume la titolarità. Atto discrezionale, ampliamento delle attribuzioni del delegato. Il delegante può impartire direttive, sostituirsi e revocare.
- Avocazione: Un organo sovraordinato attrae a sé la competenza di un organo subordinato, in casi previsti dalla legge.
- Sostituzione: Simile all'avocazione, ma presuppone l'inerzia ingiustificata dell'organo sostituito e il carattere vincolato dell'atto da emanare.
Attenzione: Le distinzioni tra delega, avocazione e sostituzione sono frequenti nei quiz.
L'Incompetenza e Figure Affini
- Incompetenza assoluta: L'organo emana un atto in materia riservata ad altro potere dello Stato (straripamento di potere), a un settore amministrativo completamente diverso (difetto di attribuzione) o fuori dalla propria circoscrizione territoriale.
- Incompetenza relativa: L'organo appartiene allo stesso settore amministrativo, ma non è competente per materia o per territorio.
- Acompetenza: L'atto è posto in essere da un soggetto privo della qualifica di organo amministrativo (es. funzionario di fatto).
- Funzionario di fatto: Esercita funzioni in assenza di un atto formale di assunzione o con investitura invalida. I suoi atti sono ritenuti validi ed efficaci per esigenze di urgenza, indifferibilità o tutela della buona fede dei privati.
- Prorogatio: Assicura la continuità delle funzioni in caso di scadenza del titolare, fino all'insediamento del successore. Tuttavia, l'art. 3 D.L. 293/1994, convertito dalla L. 444/1994, ha introdotto il divieto di prorogatio per gli organi amministrativi statali e degli enti pubblici, limitando la proroga a un massimo di 45 giorni per atti di ordinaria amministrazione o urgenti/indifferibili. Atti adottati oltre tale termine o eccedenti tali limiti sono nulli.
Il Decentramento Amministrativo e gli Enti Pubblici
Il decentramento amministrativo, sancito dall'art. 5 Cost., consiste nella dislocazione di attribuzioni e competenze tra più figure soggettive.
Forme di Decentramento
- Decentramento burocratico: Traslazione di competenze dagli uffici centrali a quelli periferici della stessa organizzazione (es. Prefetture). Le funzioni restano in capo all'apparato statale.
- Decentramento istituzionale, funzionale o per servizi: Ripartizione orizzontale di funzioni a enti diversi dallo Stato, dotati di personalità giuridica autonoma (es. INPS).
- Decentramento autonomistico, autarchico o territoriale: Affida la cura degli interessi locali a enti esponenziali di collettività locali, con organi di governo elettivi (es. Comuni, Regioni).
Gli Enti Pubblici
Sono persone giuridiche che perseguono fini rilevanti per l'ordinamento statale. Costituiscono una categoria eterogenea, unita dal regime giuridico pubblico.
- Indici di riconoscimento: Istituzione statale, potestà pubbliche, autonomia (politica, giuridica, ecc.), ingerenza statale nella nomina, finanziamenti pubblici, poteri di direzione e controllo, integrazione nell'organizzazione statale.
- Autarchia: Potestà di emanare atti amministrativi con la stessa efficacia di quelli statali, avvalendosi di mezzi amministrativi (autotutela).
- Privatizzazione: Tendenza a ridurre il numero di enti pubblici, trasformando molti di essi in società di capitali. Non vanno confusi con le S.p.A. a partecipazione pubblica, che pur avendo forma societaria, sono strumentali a fini pubblici.
Tipologie di Enti Pubblici
- Enti pubblici territoriali: Il territorio è elemento costitutivo e limite di competenza. Hanno autonomia politica, normativa, statutaria, amministrativa e finanziaria (es. Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane).
- Enti pubblici non territoriali (o istituzionali/strumentali): Il territorio è solo ambito spaziale. Creati per fini specifici dello Stato o enti territoriali (es. INPS, INAIL, CNR, Camere di commercio, Ordini professionali).
- Enti pubblici economici: Svolgono attività imprenditoriale nel pubblico interesse, operando con regole di diritto privato.
- Enti pubblici di erogazione: Forniscono servizi alla comunità.
- Enti pubblici indipendenti: Hanno autonomia politica per darsi un indirizzo diverso dal governo centrale (es. Regioni, enti locali minori).
- Enti privati di interesse pubblico: Enti privati soggetti a vigilanza statale, che beneficiano di sovvenzioni per funzioni di interesse sociale o tutela di interessi diffusi/collettivi (es. IPAB, patronati, associazioni ambientaliste).
Rapporti tra Enti
Relazioni stabili per un esercizio efficace dell'attività amministrativa:
- Strumentalità: Poteri di ingerenza, direttiva, indirizzo, vigilanza, approvazione su un ente subordinato.
- Vigilanza: Poteri di ingerenza, informazione, indirizzo e controlli di legittimità.
- Tutela: Controlli di merito.
- Direzione: Rapporto di sovraordinazione con direttive e indirizzi, nel rispetto dell'autonomia dell'ente subordinato.
- Avvalimento: Un ente si serve degli uffici di un altro ente per compiti preparatori/esecutivi, senza trasferimento di funzioni.
- Sostituzione: Un ente esercita diritti o attribuzioni altrui in nome proprio e sotto propria responsabilità, di solito per sopperire all'inerzia del titolare.
- Delega di funzioni: Manifestazione del principio di sussidiarietà, opera tra Stato e Regioni, e tra Regioni ed enti locali.
- Federazioni: Forme associative con funzioni di coordinamento e rappresentanza.
- Consorzi: Strutture stabili per obiettivi comuni a più enti (facoltativi o obbligatori).
Organismi di Diritto Pubblico e Imprese Pubbliche
Queste nozioni sono fondamentali nel contesto della normativa europea sui contratti pubblici e degli appalti (D.Lgs. 36/2023).
- Organismo di diritto pubblico (art. 1, co. 1, lett. e), Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023): Un organismo, anche in forma societaria, che:
- È istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.
- È dotato di personalità giuridica.
- La cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito da membri designati per più della metà da tali soggetti pubblici.
Questa definizione supera quella di ente pubblico, includendo soggetti sia pubblici che privati che gestiscono attività con significativa partecipazione o controllo pubblico. Tali organismi sono tenuti alle procedure di evidenza pubblica.
- Impresa pubblica (art. 1, co. 1, lett. f), Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023): Un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante (es. detenzione della maggioranza del capitale, controllo della maggioranza dei voti, designazione di più della metà dei membri degli organi di gestione). Rientrano le aziende autonome, gli enti pubblici economici e le società di capitali a prevalente capitale pubblico. Anche queste devono rispettare le procedure di evidenza pubblica.
L'Articolazione Burocratica dello Stato
Il Governo è il vertice dell'apparato amministrativo, responsabile dell'indirizzo politico.
Il Governo e i Ministri
- Governo: Organo complesso, esercita poteri normativi e di nomina.
- Presidente del Consiglio dei Ministri: Dirige la politica generale del Governo, mantiene l'unità di indirizzo, promuove e coordina l'attività dei Ministri (art. 8 L. 400/1988). Non determina unilateralmente la politica generale.
- Ministri: Componenti del Governo, responsabili di un ramo di amministrazione. Dirigono l'azione amministrativa.
- Ministri senza portafoglio: Fanno parte del Governo ma non sono a capo di un Ministero, esercitano funzioni delegate dal Presidente del Consiglio.
- Sottosegretari: Organi ausiliari del Ministro, non vicari, con deleghe specifiche. Se le deleghe coprono un'intera area dipartimentale, possono assumere il titolo di Vice-ministro.
- Segretario generale: Presente in alcuni Ministeri, con compiti di coordinamento.
- Gabinetto del Ministro: Uffici di diretta collaborazione (Capo di Gabinetto, Ufficio legislativo, Ufficio stampa, Segreteria particolare).
I Ministeri e le Agenzie
- Ministeri (o Dicasteri): Svolgono le funzioni statali nelle materie di competenza (art. 2 D.Lgs. 300/1999). Possono avere una macrostruttura polifunzionale (Direzioni generali) o multidivisionale (Dipartimenti).
- Dipartimento: Struttura di primo livello per l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero.
- Direzione generale: Struttura di primo livello in assenza di Dipartimenti, o di secondo livello.
- Divisione (o Servizio): Struttura di base.
- Agenzie: Strutture pubbliche con compiti tecnico-operativi di rilievo nazionale, dotate di autonomia organizzativa e contabile. I rapporti con l'Amministrazione di riferimento sono regolati da convenzioni. Il Ministro competente esercita poteri di indirizzo e vigilanza (es. Agenzie fiscali, ARPA).
Amministrazione Statale Periferica e Enti Locali
- Prefetto e Ufficio Territoriale del Governo (UTG): Il Prefetto, istituito con D.P.R. 287/2001, è il rappresentante unitario dello Stato in provincia, preposto all'UTG. Svolge funzioni di ordine e sicurezza pubblica, partecipa all'espropriazione, sovrintende al riconoscimento delle persone giuridiche private e presiede la conferenza permanente dei responsabili degli uffici statali provinciali.
Gli Enti Locali nel Sistema Costituzionale Italiano
Il sistema degli enti locali in Italia è un pilastro fondamentale dell'organizzazione della Repubblica, come chiaramente enunciato dall'articolo 114 della Costituzione. Tale disposizione, nella sua formulazione attuale, elenca in modo esplicito gli enti costitutivi della Repubblica:
- i Comuni
- le Province
- le Città metropolitane
- le Regioni
- lo Stato
Questa elencazione sottolinea la pluralità dei livelli di governo e l'autonomia che caratterizza ciascuno di essi, non solo in termini statutari, ma anche regolamentari, organizzativi e finanziari, garantendo a ciascun ente la capacità di darsi proprie regole e di gestire le proprie risorse.
La Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha profondamente riformato il Titolo V della Costituzione, rafforzando il ruolo e le competenze degli enti territoriali e introducendo in modo esplicito il principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della Costituzione. Questo principio rappresenta una vera e propria bussola per l'allocazione delle funzioni amministrative, prevedendo che le funzioni siano attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini, salvo che esigenze di unitarietà o efficienza richiedano un'attribuzione a un livello superiore.
Oltre agli enti territoriali di cui all'art. 114 Cost., il panorama degli enti locali è arricchito da altre forme associative e istituzionali, disciplinate in particolare dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali). Tra queste, si annoverano:
- le Comunità montane
- le Unioni di Comuni
- i Consorzi tra Comuni
Questi strumenti sono volti a favorire la gestione associata di funzioni e servizi, specialmente in contesti territoriali specifici o per ottimizzare le risorse.
Esistono poi enti che, pur non avendo una base territoriale diretta nel senso stretto del termine, svolgono funzioni di rilevanza locale o settoriale e sono spesso ricondotti alla categoria degli enti locali non territoriali. Esempi significativi sono:
- le Camere di commercio
- le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- gli Ordini professionali
Questi operano su specifici settori o categorie. A questi si aggiungono ulteriori enti che possono essere istituiti da leggi regionali, in virtù della competenza legislativa delle Regioni.
In sintesi, il principio di sussidiarietà, nelle sue declinazioni verticale e orizzontale, guida l'allocazione delle funzioni amministrative dal basso verso l'alto, promuovendo la prossimità dell'azione pubblica ai cittadini e valorizzando le autonomie locali come espressione della democrazia e dell'efficienza amministrativa.
Punti Critici per i Quiz a Risposta Multipla
Nel vasto e complesso campo del diritto amministrativo, alcuni concetti e distinzioni rappresentano veri e propri banchi di prova nei quiz a risposta multipla. È fondamentale padroneggiare queste "trappole" per evitare errori comuni.
- Art. 97 Cost.: Ricordate che il principio del buon andamento e quello di imparzialità sono entrambi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Non è solo uno dei due, ma la loro congiunta applicazione a guidare l'azione amministrativa. Inoltre, l'organizzazione dei pubblici uffici è riservata alla legge, non a fonti secondarie o regolamentari.
- Atto politico vs atto di alta amministrazione: La distinzione cruciale non risiede nella natura formale dell'atto o nell'organo che lo emana, bensì nella presenza o assenza di un parametro giuridico per il sindacato giurisdizionale. Gli atti politici sono insindacabili nel merito, mentre quelli di alta amministrazione, pur connotati da ampia discrezionalità, sono soggetti al sindacato di legittimità.
- Delega vs Avocazione vs Sostituzione: La delega è il trasferimento di una funzione da un organo superiore a uno inferiore, con il delegante che mantiene la titolarità. L'avocazione è l'attrazione di una competenza da parte di un organo superiore che la esercita in luogo di quello inferiore, generalmente per inerzia o grave irregolarità. La sostituzione, infine, implica l'intervento di un organo superiore che si sostituisce a quello inferiore in caso di inerzia o inadempienza, esercitando direttamente la funzione.
- Funzionario di fatto: Gli atti compiuti da un funzionario di fatto, ovvero da chi esercita pubbliche funzioni senza averne il titolo legittimo, sono considerati validi. Questo principio è volto a tutelare la buona fede dei terzi che hanno riposto affidamento nell'apparente legittimità dell'azione amministrativa.
- Prorogatio: La prorogatio degli organi amministrativi, ovvero la continuazione nell'esercizio delle funzioni oltre la scadenza del mandato in attesa della nomina dei successori, è limitata a 45 giorni (D.L. 293/1994 convertito con L. 444/1994). Gli atti compiuti oltre tale termine sono considerati NULLI, non annullabili.
- Organismo di diritto pubblico: Per essere qualificato come organismo di diritto pubblico, un ente deve soddisfare tre requisiti CUMULATIVI: deve essere istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale; deve possedere personalità giuridica; e deve essere finanziato in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici, o il cui controllo di gestione sia soggetto a tali enti, o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia composto da membri designati in maggioranza dallo Stato o da altri enti pubblici.
- Interesse legittimo: L'interesse legittimo è una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata, che si distingue dall'interesse di fatto. È risarcibile a seguito della storica sentenza della Cassazione n. 500 del 1999. Si distingue inoltre tra interesse legittimo pretensivo (volto a ottenere un provvedimento favorevole) e oppositivo (volto a conservare un bene o una situazione giuridica).