Capitoli completati: 0 su 9
Clicca sul titolo di un capitolo per chiuderlo o riaprirlo; spunta "fatto" quando lo hai completato (il segno resta salvato su questo dispositivo).
1. Principi generali e soggetti del nuovo codice dei contratti pubblici
Il d.lgs. 36/2023, denominato nuovo codice degli appalti, si fonda su quattro pilastri concettuali che guidano l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. L'articolo 1 enuncia il principio del risultato, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire, con la massima tempestivita' e il miglior rapporto qualità/prezzo, il risultato dell'affidamento e della sua esecuzione, nel rispetto dei principi di legalita', trasparenza e concorrenza. Tale principio traduce nel settore dei contratti pubblici il principio costituzionale del buon andamento, includendo efficienza, efficacia ed economicita' a beneficio della comunità e degli obiettivi dell'Unione europea. Esso costituisce anche criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per la valutazione della responsabilita' del personale amministrativo.
L'articolo 2 introduce il principio della fiducia. L'attribuzione e l'esercizio del potere si basano sulla reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. La fiducia valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari, soprattutto nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, e individua la colpa grave nella violazione di norme di diritto, di auto-vincoli amministrativi o di regole di prudenza, perizia e diligenza. Per promuovere tale fiducia, le stazioni appaltanti adottano azioni di copertura assicurativa dei rischi per il personale e piani di formazione (art. 2, comma 4).
Il principio dell'accesso al mercato, contenuto nell'articolo 3, impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire l'accesso degli operatori economici nel rispetto di concorrenza, imparzialita', non discriminazione, pubblicita' e trasparenza, nonche' di proporzionalita'. L'articolo 4 stabilisce che tutte le disposizioni del codice devono essere interpretate e applicate in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Nel contesto della procedura di gara, l'articolo 5 impone il rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Le parti devono comportarsi reciprocamente con buona fede; l'operatore economico, anche prima dell'aggiudicazione, si affida al legittimo esercizio del potere amministrativo. In caso di annullamento dell'aggiudicazione, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità era agevolmente rilevabile. Inoltre, la responsabilita' dell'operatore che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima resta ferma in caso di rivalsa della stazione appaltante.
L'articolo 6 prevede i principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale nei rapporti con gli enti del Terzo settore. Per attività a forte valenza sociale, la pubblica amministrazione può adottare modelli di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, purché questi contribuiscano al perseguimento delle finalita' sociali in condizioni di pari trattamento, effettivo e trasparente, e in base al principio del risultato.
Il codice riconosce la digitalizzazione come elemento strutturale. L'articolo 19 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, rispettando il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), garantendo i diritti di cittadinanza digitale, la neutralita' tecnologica, la trasparenza, la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica. Il principio dell'unicita' dell'invio prevede che ciascun dato sia fornito una sola volta a un solo sistema informativo, evitando richieste duplicate. Le attività amministrative devono essere svolte digitalmente, con dati gestiti in formato aperto e interoperabili.
L'articolo 21 descrive il ciclo di vita digitale articolato in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, gestito tramite piattaforme interoperabili. L'articolo 23 istituisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di competenza esclusiva dell'ANAC, che raccoglie, gestisce e rende disponibili i dati relativi a tutte le fasi del ciclo di vita, garantendo interoperabilita' con le piattaforme di e-procurement, con il portale dei soggetti aggregatori e con le banche dati di interesse nazionale. L'articolo 24 prevede il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ospitato nella Banca dati, contenente le certificazioni di esclusione, i requisiti di esecuzione e i documenti richiesti. Il fascicolo viene aggiornato automaticamente per tutte le procedure di affidamento.
Gli attori principali del nuovo codice sono:
Le stazioni appaltanti (amministrazioni centrali, regionali, provinciali e locali) e gli enti concedenti, che hanno la responsabilita' di programmare, progettare, pubblicare, affidare ed eseguire i contratti, rispettando i principi sopra descritti. Esse devono adottare piani di formazione, coperture assicurative e misure di sicurezza informatica (art. 2, comma 4).
Gli operatori economici, soggetti privati o pubblici che partecipano alle gare, sono tenuti a rispettare la buona fede, a fornire i dati richiesti nel fascicolo virtuale e a garantire la trasparenza delle proprie offerte. Il loro affidamento dipende dalla verifica dell'assenza di cause di esclusione (art. 94 e 95) e dal possesso dei requisiti di esecuzione (art. 103, 100).
L'ANAC (Autorita' nazionale anticorruzione) svolge funzioni di vigilanza, gestione della Banca dati, definizione delle sezioni e dei servizi, individuazione delle informazioni da trasmettere (art. 23, commi 1-5) e pubblicazione dei dati in formato aperto (art. 28). Essa garantisce anche l'accesso al fascicolo virtuale da parte delle stazioni appaltanti, degli enti concedenti e degli organismi di attestazione.
Il Terzo settore, rappresentato dagli enti di cui al d.lgs. 117/2017, entra in gioco nei modelli di amministrazione condivisa previsti dall'articolo 6, contribuendo al perseguimento di finalita' sociali.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l'ANAC, disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti all'estero (art. 13, comma 4), garantendo l'applicazione dei principi fondamentali del codice anche in ambito internazionale.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è chiamato a definire, tramite decreto, le clausole sociali e i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi (art. 57), promuovendo pari opportunita' generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita'.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con l'AGID, individua le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale (art. 24, comma 3) e garantisce l'interoperabilita' delle piattaforme digitali.
Il AGID (Agenzia per l'Italia digitale) fornisce le linee guida per l'interoperabilita' e la sicurezza informatica delle piattaforme coinvolte (art. 19, commi 4-5).
Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha il compito di gestire le modifiche contrattuali, le varianti in corso d'opera e le comunicazioni all'ANAC, secondo le disposizioni dell'articolo 120 e dell'allegato II.14.
Il cittadino, in quanto titolare dei diritti di cittadinanza digitale, beneficia della trasparenza garantita dalla pubblicazione dei dati nella Banca dati e nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali (art. 28).
Il codice prevede inoltre regole specifiche per le offerte anomale (art. 54). Nei contratti di importo inferiore alle soglie europee, se il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a cinque, le stazioni appaltanti devono prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale, indicando il metodo di individuazione tra quelli dell'allegato II.2.
Per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, l'articolo 48 stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, e che, in presenza di un interesse transfrontaliero certo, si applicano le procedure ordinarie.
Il criterio di aggiudicazione principale e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo o sul costo del ciclo di vita (art. 108, comma 1). Per specifici settori (servizi sociali, ingegneria, forniture tecnologiche, lavori innovativi) il codice prevede l'applicazione obbligatoria di questo criterio (art. 108, comma 2). Il criterio del minor prezzo puo' essere utilizzato per servizi standardizzati, salvo le eccezioni indicate.
Le modifiche contrattuali sono regolate dall'articolo 120. Esse possono avvenire senza nuova procedura se previste da clausole chiare (lettera a), per necessita' sopravvenuta di lavori, servizi o forniture supplementari (lettera b) o per varianti in corso d'opera dovute a cause imprevedibili (lettera c). Le modifiche di tipo b) e c) non possono superare il 50 per cent del valore iniziale del contratto; le modifiche di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 o al 10 per cent (servizi e forniture) o al 15 per cent (lavori) sono ammesse senza nuova procedura (art. 120, commi 2-3). Le modifiche non sostanziali sono sempre consentite (comma 5). La definizione di modifica sostanziale e' contenuta nei commi 6-7, includendo variazioni che alterano l'equilibrio economico, l'ambito di applicazione o la composizione dei candidati.
In caso di insolvenza o impedimento dell'esecutore, l'articolo 124 prevede la possibilità di interpellare gli operatori presenti nella graduatoria per stipulare un nuovo contratto, mantenendo le condizioni originarie (comma 1-2). Per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 216 (comma 2-3). Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale può stipulare il contratto entro i termini previsti (comma 4). Per le imprese in concordato preventivo si applicano le disposizioni dell'articolo 95 del codice della crisi di impresa (comma 5).
Infine, la trasparenza dei contratti pubblici e' garantita dalla trasmissione tempestiva delle informazioni alla Banca dati nazionale (art. 28, comma 1) e dal collegamento con la sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali (comma 2). L'ANAC pubblica i dati ricevuti in formato aperto, includendo struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento e somme liquidate (art. 28, comma 3).
2. Programmazione, progettazione e ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP)
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) si fonda sui principi di risultato, fiducia e accesso al mercato (art. 1, comma 1; art. 2, comma 1; art. 3, comma 1). Tali principi guidano l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla programmazione alla realizzazione, e costituiscono il quadro di riferimento per l'operato del Responsabile Unico del Progetto (RUP), figura introdotta dall'art. 15, comma 1.
Secondo l'art. 37, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare un programma triennale dei lavori pubblici e un programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il programma triennale individua le opere la cui stima supera le soglie di rilevanza europea (art. 14) e, per le opere di importo pari o superiore a tali soglie, prevede l'approvazione di un documento di fattibilità tecnico-economica (art. 37, comma 2). L'elenco annuale, approvato contestualmente, indica i lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ciascuna opera la fonte di finanziamento. Il programma e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 37, comma 4).
La fase di progettazione è disciplinata dall'art. 41, che prevede due livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Il primo livello deve garantire il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita', la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali, la qualità architettonica e tecnico-funzionale, il rispetto dei tempi e dei costi, l'efficientamento energetico e la sostenibilita' economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento (art. 41, comma 1, lettere a) a i)). Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilita', deve definire in modo dettagliato la funzione, i requisiti, la qualit e il prezzo di elenco, nonche' il piano di manutenzione per l'intero ciclo di vita (art. 41, comma 8, lettera a)). Quando si ricorre a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve contenere anche il capitolato informativo redatto dal coordinatore dei flussi informativi (art. 41, comma 3).
Il RUP viene nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico (art. 15, comma 1). La nomina deve avvenire tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, e deve rispettare i requisiti di cui all'allegato I.2 (art. 15, comma 2). Il nominativo del RUP deve comparire nel bando o nell'avviso di indizione della gara (art. 15, comma 3). La figura del RUP resta unica, ma le amministrazioni possono prevedere modelli organizzativi che distinguono un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, mantenendo comunque le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP (art. 15, comma 4).
Il RUP ha la responsabilita' di assicurare il completamento dell'intervento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attivita' indicate nell'allegato I.2 o comunque necessarie, salvo che siano di competenza di altri organi (art. 15, comma 5). Per favorire la realizzazione di tali compiti, le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto di incarichi di assistenza al medesimo (art. 15, comma 6). Inoltre, le amministrazioni devono adottare un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 15, comma 7).
Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, previsto dall'art. 21, comma 1, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Tali attività devono essere gestite attraverso piattaforme e servizi digitali interoperabili, conformi al codice dell'amministrazione digitale (art. 21, comma 2). La digitalizzazione garantisce trasparenza, semplicità e celerita' nella corretta applicazione delle regole (art. 1, comma 2; art. 2, comma 2).
Nel caso di appalto integrato, previsto dall'art. 44, la stazione appaltante può decidere che il contratto comprenda sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione dei lavori, a condizione che il progetto di fattibilita' tecnico-economica sia stato approvato. Tale scelta deve essere motivata con riferimento alle esigenze tecniche e al rischio di scostamenti di costo nella fase esecutiva (art. 44, comma 2). Gli operatori economici devono possedere i requisiti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, inclusa la capacità di utilizzare metodi e strumenti digitali per la gestione informativa (art. 44, comma 3).
Il principio della buona fede, sancito dall'art. 5, comma 1, impone che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto della correttezza e della tutela dell'affidamento. Il RUP, in quanto soggetto che coordina le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, deve garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e che le informazioni fornite agli operatori siano complete e veritiere, evitando qualsiasi forma di comportamento scorretto che possa ledere l'affidamento (art. 5, comma 2).
Il principio della fiducia (art. 2, comma 1) valorizza l'autonomia decisionale del RUP, che deve agire in maniera legittima, trasparente e corretta, tenendo conto del principio del risultato (art. 1, comma 3). La responsabilita' amministrativa del RUP è valutata in base alla presenza di colpa grave, definita come violazione di norme di diritto, auto-vincoli amministrativi o regole di prudenza, perizia e diligenza (art. 2, comma 3). La copertura assicurativa dei rischi per il personale, prevista dall'art. 2, comma 4, contribuisce a rafforzare la fiducia nell'azione dell'amministrazione.
Infine, il RUP non pu' assumere i compiti di responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore nei contratti di partenariato pubblico-privato, per evitare conflitti di interesse (art. 15, comma 8). Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le proprie attività, con compiti e funzioni determinati dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione (art. 15, comma 9).
3. Procedure di affidamento: tipologie, fasi e criteri di scelta del contraente
Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) si fonda sui principi di risultato (art. 1), di fiducia (art. 2) e di accesso al mercato (art. 3). Tali principi guidano l’intero iter di affidamento, dalla decisione di contrarre alla stipula e all’avvio dell’esecuzione del contratto.
Fasi della procedura di affidamento (art. 17). Prima di avviare qualsiasi procedura, la stazione appaltante o l’ente concedente adotta, con atto motivato, la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (comma 1). L’atto deve contenere l’oggetto, l’importo e, in caso di affidamento diretto, le ragioni della scelta e i requisiti richiesti (comma 2).
Successivamente, la stazione appaltante pubblica i documenti iniziali di gara e avvia la procedura di selezione entro i termini fissati dall’allegato I.3 (comma 3). Il rispetto dei termini è requisito di buona fede e la loro violazione costituisce silenzio inadempimento. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, vincolante per il periodo indicato nel bando; in assenza di indicazione, la validità è di centottanta giorni dalla scadenza (comma 4).
L’organo preposto alla valutazione delle offerte elabora la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala (comma 5). L’organo competente verifica la conformità dell’offerta all’interesse pubblico e, se ritiene legittima la proposta, dispone l’aggiudicazione, che diviene immediatamente efficace. L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta; l’offerta dell’aggiudicatario resta irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto (comma 6).
Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo le disposizioni dell’art. 18 (comma 7). L’esecuzione del contratto può essere avviata prima della stipula per motivate ragioni (comma 8) e, in presenza di urgenza, anche senza attesa della stipula (comma 9). L’urgenza è riconosciuta quando si verificano eventi imprevedibili che minacciano persone, beni, salute pubblica o patrimonio culturale, o quando la mancata esecuzione immediata comporterebbe un grave danno all’interesse pubblico.
Tipologie di procedura di affidamento (art. 50). Per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee (art. 14) si applicano le seguenti modalità:
a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori, purché il soggetto scelto abbia esperienze documentate idonee (comma 1, lettera a).
b) Affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 140.000 euro, con le medesime garanzie di capacità (comma 1, lettera b).
c) Procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori (comma 1, lettera c).
d) Procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 14, con consultazione di almeno dieci operatori (comma 1, lettera d).
e) Procedura negoziata senza bando per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 14, con consultazione di almeno cinque operatori (comma 1, lettera e).
Le liste di operatori e le indagini di mercato sono gestite secondo l’allegato II.1 (comma 2). La selezione non può avvenire mediante sorteggio, salvo casi particolari debitamente motivati. I nominativi degli operatori consultati devono essere pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante (comma 2). Per le procedure di cui alle lettere c), d) ed e) l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEP) o del prezzo più basso, salvo le eccezioni previste dall’art. 108, comma 2 (comma 4).
Criteri di aggiudicazione (art. 108). Il criterio predefinito è l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo o sul costo del ciclo di vita, secondo l’allegato II.8. Sono obbligatori per:
- Servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e servizi ad alta intensità di manodopera.
- Servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000 euro.
- Forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro con contenuto tecnologico notevole o carattere innovativo.
- Affidamenti in caso di dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, appalto integrato, lavori con contenuto tecnologico notevole o innovativo.
Il criterio del minor prezzo è ammesso per forniture e servizi standardizzati o con condizioni di mercato ben definite, esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera (comma 3). I documenti di gara devono specificare i criteri di valutazione e la loro ponderazione, prevedendo eventualmente sub‑criteri e sub‑pesi (comma 7). È possibile introdurre criteri premiali a favore delle PMI o per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (comma 7).
Il principio di rotazione (art. 49) impone che, salvo motivata eccezione, non si possa affidare o aggiudicare un appalto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi. La rotazione può essere modulata in fasce di valore (comma 3) e derogata in presenza di assenza di alternative, previa verifica della corretta esecuzione del contratto precedente (comma 4). Per le procedure di negoziazione senza bando (art. 50, lettere c), d) ed e)) il principio di rotazione non si applica se l’indagine di mercato è stata condotta senza limiti al numero di operatori (comma 5). È consentita la deroga per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (comma 6).
Nel rispetto del principio di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5), le stazioni appaltanti devono garantire che le procedure siano trasparenti, che gli operatori possano affidarsi al legittimo esercizio del potere e che eventuali annullamenti non penalizzino ingiustificatamente gli operatori che hanno partecipato in buona fede.
Infine, la garanzia di buon adempimento (art. 118) è prevista per gli affidamenti di importo superiore a 100 milioni di euro o per i contraenti generali, con una cauzione pari al 5 per cento dell’importo contrattuale, e una garanzia per la risoluzione pari al 10 per cento, limitata a 100 milioni di euro. Tali garanzie assicurano la copertura dei danni derivanti da inadempimento e i costi di eventuale riaffidamento.
In sintesi, il nuovo codice organizza le procedure di affidamento in un percorso articolato – decisione di contrarre, pubblicazione, presentazione delle offerte, valutazione, aggiudicazione, stipula e avvio dell’esecuzione – con tipologie di affidamento differenziate in base all’importo e alla natura dell’intervento, criteri di aggiudicazione orientati al miglior rapporto qualità/prezzo e meccanismi di rotazione e garanzia volti a garantire concorrenza, trasparenza e affidabilità del sistema.
4. Requisiti di partecipazione, esclusioni e garanzie per gli operatori economici
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) si fonda sui principi di risultato, fiducia e accesso al mercato (art. 1, 2, 3). Questi principi guidano la definizione dei requisiti di partecipazione, le cause di esclusione e le garanzie richieste agli operatori economici, con l’obiettivo di garantire concorrenza leale, trasparenza e la massima efficacia nella spesa pubblica.
1. Requisiti di ordine speciale (art. 100). Le stazioni appaltanti possono richiedere, in modo proporzionato e attinente all’oggetto del contratto, i seguenti requisiti:
a) idoneita' professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro è obbligatoria la qualificazione rilasciata da organismi di diritto privato (art. 100, comma 4). Per i servizi e le forniture, l’iscrizione al registro della camera di commercio o agli albi professionali richiesti costituisce requisito di ordine speciale (art. 100, comma 3).
2. Fascicolo virtuale dell’operatore economico (art. 24). Il fascicolo, custodito nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contiene le certificazioni relative alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e i dati sui requisiti di cui all’articolo 100. La consultazione del fascicolo è obbligatoria per verificare l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti (art. 99, comma 1-2). Qualora le informazioni siano già presenti nel fascicolo, la stazione appaltante non può richiedere ulteriori documenti (art. 99, comma 3).
3. Cause di esclusione. Le cause di esclusione tassative sono quelle previste dagli articoli 94 e 95 e sono integrate di diritto nei bandi (art. 10, comma 2). Le cause di esclusione non automatica sono elencate all’art. 95 e includono, tra gli altri, gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conflitti di interesse, distorsioni della concorrenza, accordi collusivi e illeciti professionali gravi. L’esclusione per violazioni fiscali o previdenziali è prevista dal medesimo articolo (comma 2), con la possibilità di rimuovere l’esclusione se l’operatore adempie agli obblighi prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
4. Verifica del possesso dei requisiti (art. 99). La verifica avviene mediante consultazione del fascicolo virtuale, dell’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati (art. 24) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Per le procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro (art. 52) gli operatori attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva; la stazione appaltante può effettuare controlli a campione e, in caso di mancata conferma, procedere alla risoluzione del contratto e alla sospensione dell’operatore per un periodo da uno a dodici mesi (art. 52, comma 2).
5. Avvalimento (art. 104). L’avvalimento consente a un operatore di utilizzare le dotazioni tecniche e le risorse umane di un’impresa ausiliaria per soddisfare i requisiti di partecipazione o per migliorare l’offerta. Il contratto di avvalimento deve essere stipulato in forma scritta e allegato alla domanda di partecipazione (art. 104, comma 1-4). L’impresa ausiliaria deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale (art. 104, comma 4). In caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante può concedere all’operatore un termine di dieci giorni per sostituire l’impresa ausiliaria; decorso inutilmente il termine, l’operatore viene escluso (art. 104, comma 5).
6. Garanzie per la partecipazione (art. 106). L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura (art. 106, comma 1). L’importo può essere ridotto al 1 per cento o aumentato al 4 per cento in base al grado di rischio (art. 106, comma 1). La garanzia può essere costituita mediante cauzione o fideiussione (comma 2-3). La cauzione deve essere versata tramite bonifico o strumenti di pagamento elettronico (comma 2). La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, gestita su piattaforme basate su registri distribuiti o su registri elettronici qualificati (comma 3). La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile (comma 4). La validità minima della garanzia è di centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta (comma 5); può essere prorogata in base alla durata del procedimento. La garanzia copre la mancata aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’offerente (comma 6) ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (comma 7).
Le riduzioni dell’importo della garanzia sono previste per:
- certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee (riduzione del 30 per cento);
- micro, piccole e medie imprese o raggruppamenti costituiti esclusivamente da tali imprese (riduzione del 50 per cento, non cumulabile con la precedente);
- utilizzo di fideiussioni digitali gestite su piattaforme basate su registri distribuiti (riduzione del 10 per cento, cumulabile con le precedenti);
- possesso di certificazioni o marchi indicati nell’allegato II.13 (riduzione fino al 20 per cento, cumulabile con le altre riduzioni) (art. 106, comma 8).
7. Requisiti per l’esecuzione del contratto (art. 113). Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione, purché siano compatibili con il diritto europeo e i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita' e innovazione. Tali requisiti, ad esempio, possono riguardare esigenze sociali o ambientali e devono essere indicati nel bando o nel capitolato d’oneri. Gli operatori dichiarano di accettare tali requisiti al momento della presentazione dell’offerta (art. 113, comma 1-2).
8. Procedura di affidamento e ruolo dei requisiti. Le procedure di affidamento (art. 50) prevedono, per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 14, l’affidamento diretto per lavori sotto i 150.000 euro e per servizi e forniture sotto i 140.000 euro (art. 50, comma 1, lettere a) e b)). Per importi superiori, le procedure negoziate senza bando richiedono la consultazione di almeno cinque operatori (per lavori tra 150.000 euro e 1 milione) o dieci operatori (per lavori oltre 1 milione) (art. 50, comma 1, lettere c) e d)). Nelle procedure competitive con negoziazione (art. 73) gli operatori devono presentare domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste (comma 1) e rispettare i termini minimi di trenta giorni per la presentazione delle domande e venticinque giorni per le offerte iniziali (comma 4-5).
9. Interoperabilità e digitalizzazione. L’art. 12 prevede il rinvio alle disposizioni di legge 241/1990 per le procedure amministrative e al codice civile per la stipula e l’esecuzione del contratto. L’art. 24 e l’art. 99 stabiliscono l’uso della piattaforma digitale nazionale per la verifica dei requisiti, garantendo l’aggiornamento automatico dei dati e l’accesso in tempo reale da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori e degli organismi di attestazione.
In sintesi, il d.lgs. 36/2023 organizza un sistema integrato in cui i requisiti di ordine speciale, il fascicolo virtuale, le cause di esclusione, l’avvalimento e le garanzie provvisorie si combinano per assicurare che solo gli operatori economici idonei, affidabili e capaci possano partecipare alle gare, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.
5. Aggiudicazione, contratti e garanzie: forme, contenuti e obblighi contrattuali
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) si fonda sui principi di risultato (art. 1), di fiducia (art. 2) e di accesso al mercato (art. 3). Tali principi guidano l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla programmazione alla conclusione dell'esecuzione, e costituiscono il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale (art. 4). In particolare, il principio del risultato impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto di legalita', trasparenza e concorrenza.
Prima di avviare una procedura di affidamento, le autorita' devono adottare, con atto formale, la decisione di contrarre (art. 17 comma 1). Tale atto individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nei casi di affidamento diretto, l'atto deve indicare oggetto, importo, contraente e le ragioni della scelta (art. 17 comma 2). La pubblicazione dei documenti iniziali di gara avviene tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25) entro i termini stabiliti dall'allegato I.3; il mancato rispetto di tali termini costituisce silenzio inadempimento (art. 17 comma 3).
Le offerte devono essere presentate una sola volta per concorrente e rimangono vincolanti per il periodo indicato nel bando o, in assenza di indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza (art. 17 comma 4). L'organo preposto alla valutazione predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala (art. 17 comma 5). L'aggiudicazione, pur essendo un atto amministrativo, non equivale all'accettazione dell'offerta; l'offerta dell'aggiudicatario resta irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto (art. 17 comma 6).
Il criterio di aggiudicazione principale e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del costo del ciclo di vita (art. 108 comma 1). Per specifici settori - ad esempio servizi sociali, ingegneria, forniture con alto contenuto tecnologico, lavori innovativi o appalti integrati - il codice prevede l'applicazione obbligatoria di questo criterio (art. 108 comma 2). Il criterio del minor prezzo puo' essere utilizzato solo per forniture standardizzate o per servizi le cui condizioni sono definite dal mercato, ad eccezione dei servizi ad alta intensita' di manodopera (art. 108 comma 3).
I documenti di gara devono indicare in modo chiaro i criteri di valutazione e la loro ponderazione (art. 108 comma 7). Quando la ponderazione risulta difficilmente applicabile per ragioni oggettive, la stazione appaltante deve indicare l'ordine decrescente di importanza dei criteri (art. 108 comma 8). La valutazione dell'elemento qualitativo deve tenere conto di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, nonche' di specifici requisiti di cybersicurezza per beni e servizi informatici (art. 108 comma 4). Per le offerte economiche, l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi a salute e sicurezza (art. 108 comma 9).
Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto viene stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18 (non riportato integralmente nel testo ma richiamato dal comma 7 dell'art. 17). L'esecuzione del contratto puo' iniziare prima della stipula per ragioni motivate, e in caso di urgenza anche senza ulteriori motivazioni (art. 17 comma 8 e 9). La pendenza di un contenzioso non sospende la procedura, salvo i poteri cautelari del giudice amministrativo o dell'autotutela della stazione appaltante (art. 17 comma 10).
Il codice prevede una disciplina comune per i contratti di importo inferiore alle soglie europee (art. 48). Tali contratti devono comunque rispettare i principi di buona fede, trasparenza e concorrenza (art. 5). In caso di aggiudicazione annullata, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimita' era agevolmente rilevabile (art. 5 comma 3).
Per garantire la trasparenza e la tracciabilita' delle operazioni, le informazioni relative a programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione sono trasmesse alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23). La Banca dati, gestita dall'ANAC, rende disponibili i dati in formato aperto e li interconnette con le piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 28). Il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ospitato nella stessa banca dati, consente la verifica automatica dell'assenza di cause di esclusione e dei requisiti di qualificazione (art. 24).
Le piattaforme di approvvigionamento digitale, definite dall'art. 25, devono garantire la parita' di accesso, la non discriminazione e la continuita' operativa; in caso di malfunzionamento temporaneo, la stazione appaltante puo' sospendere il termine per la ricezione delle offerte e prorogare il periodo in misura proporzionale (art. 25 comma 2). Le piattaforme devono essere certificate secondo i criteri stabiliti dall'AGID in intesa con l'ANAC (art. 26), e la certificazione garantisce l'interoperabilita' con la Banca dati nazionale (art. 26 comma 3).
Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione e' disciplinato dall'art. 115. Per i lavori, il direttore dei lavori utilizza le piattaforme digitali per la direzione, il controllo e la contabilita' (art. 115 comma 1). Le riserve devono essere iscritte nei termini previsti, a pena di decadenza (art. 115 comma 2). Per i contratti di servizi e forniture, il RUP o il direttore dell'esecuzione adotta le stesse modalità, garantendo l'uso delle piattaforme digitali (art. 115 comma 3).
Il rispetto delle garanzie contrattuali e la gestione delle eventuali varianti sono soggetti alle disposizioni transitorie del codice (art. 225). Fino al 31 dicembre 2023, le pubblicazioni degli avvisi avvengono nella Gazzetta Ufficiale, mentre a partire dal 1 gennaio 2024 le informazioni sono trasmesse esclusivamente in via telematica (art. 225 comma 1). Tali disposizioni assicurano una progressiva digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, in linea con il principio di risultato e con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi (art. 21, art. 28).
In sintesi, il nuovo codice degli appalti stabilisce un quadro organico in cui l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione dei contratti sono guidate da principi di risultato, fiducia e accesso al mercato; i criteri di aggiudicazione privilegiano il miglior rapporto qualità/prezzo, con particolare attenzione a fattori di innovazione, sostenibilita' e cybersicurezza; la trasparenza e la tracciabilita' sono garantite dalla Banca dati nazionale, dal fascicolo virtuale dell'operatore e dalle piattaforme digitali certificate; infine, il controllo tecnico-contabile e le disposizioni transitorie assicurano la coerenza dell'intero processo con le nuove regole digitali e con gli obiettivi di efficienza ed economicita' richiesti dal codice.
6. Esecuzione del contratto: direzione lavori, controlli e collaudo
Il principio del risultato (art. 1) impone alla stazione appaltante e all’ente concedente di perseguire la massima tempestivita' e il miglior rapporto qualità-prezzo nella fase di esecuzione. Tale principio si traduce, nella pratica, nella necessita' di una direzione efficace dei lavori, di controlli continui e di un collaudo puntuale, al fine di garantire che le prestazioni siano realizzate a regola d’arte e in conformita' con il progetto e il capitolato.
La responsabilita' della direzione dell’esecuzione spetta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale, ai sensi dell’art. 114, controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Nella fase di esecuzione il RUP si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o, per i lavori, del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (previsto dal d.lgs. 81/2008) e del collaudatore o della commissione di collaudo. Il RUP accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidategli a ciascuna figura.
Per i contratti di lavori, la stazione appaltante deve nominare, prima dell’avvio della procedura di affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori (art. 114, comma 2). Nei casi di interventi complessi il direttore può essere coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o piú direttori operativi e da ispettori di cantiere, nonche' dalle figure indicate nell’allegato I.9. Il direttore dei lavori, con l’ufficio, ha il compito di controllare gli aspetti tecnici, contabili e amministrativi dell’esecuzione, anche mediante strumenti di gestione informativa digitale, per assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita' con il progetto e il contratto (art. 114, comma 3).
Nel caso di contratti di importo non superiore a un milione di euro e in assenza di lavori complessi o di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 114, comma 4). Qualora il direttore non potesse ricoprire tale ruolo, la stazione appaltante deve designare almeno un direttore operativo qualificato; il coordinatore per la sicurezza opera in piena autonomia e assume la responsabilita' per le funzioni a lui assegnate.
Per i contratti di servizi e forniture, le funzioni di direzione dell’esecuzione sono generalmente svolte dal RUP, che può avvalersi di uno o piú direttori operativi in relazione alla complessita' dell’appalto (art. 114, comma 7). L’allegato II.14 individua i contratti di particolare importanza per i quali il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.
Il collaudo e la verifica di conformita' sono disciplinati dall’art. 116. Tutti i contratti sono soggetti a collaudo (per i lavori) o a verifica di conformita' (per i servizi e le forniture) al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonche' degli obiettivi e dei tempi contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformita' devono essere completati non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo i casi di particolare complessita' individuati nell’allegato II.14, per i quali il termine può essere elevato sino a un anno (art. 116, comma 2). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo dopo due anni dalla sua emissione; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non fosse stato emesso entro due mesi dalla scadenza (art. 116, comma 2).
La nomina dei collaudatori e dei verificatori segue precise regole. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni, con qualificazione adeguata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e professionalita' (art. 116, comma 4, lett. a). Le amministrazioni non pubbliche devono nominare da uno a tre collaudatori, almeno uno dei quali proveniente da amministrazioni pubbliche, con gli stessi requisiti (art. 116, comma 4, lett. b). Il compenso per i collaudatori dipendenti della stessa amministrazione e per quelli di altre amministrazioni e' disciplinato dagli articoli 45 e 29 dell’allegato II.14.
Le attività di collaudo non possono essere affidate a magistrati, avvocati, procuratori dello Stato, dipendenti pubblici in conflitto di interesse, soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro con gli operatori economici negli ultimi tre anni, né a chi ha partecipato alla procedura di gara (art. 116, comma 6). Le modalita' tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di collaudo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, sono stabiliti dall’allegato II.14 (art. 116, comma 7).
Nel caso di sospensione dell’esecuzione, l’art. 121 prevede che il direttore dei lavori possa disporre la sospensione per circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto, compilando un verbale di sospensione da inoltrare entro cinque giorni al RUP (comma 1). Il RUP può altresi' disporre la sospensione per ragioni di necessita' o di pubblico interesse (comma 2). Per lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14, la sospensione deve essere preceduta dal parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito (comma 3). La sospensione deve durare solo per il tempo strettamente necessario; al cessare delle cause, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (comma 4). Se la sospensione supera un quarto della durata complessiva prevista o sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennita' (comma 5). In caso di sospensione parziale, l’esecutore prosegue le parti eseguibili e sospende le parti non eseguibili, redigendo apposito verbale (comma 6).
Le penali per ritardo e i premi di accelerazione sono disciplinati dall’art. 126. Le penali devono essere commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all’importo netto contrattuale, con una percentuale giornaliera compresa tra 0,5 per mille e 1,5 per mille, senza superare il 10 per cento dell’importo netto (comma 1). Per i lavori, la stazione appaltante può prevedere, nel bando, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale, calcolato in base a criteri definiti nei documenti di gara e limitato al 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta (comma 2). Anche per i contratti di servizi e forniture, la stazione appaltante può prevedere premi di accelerazione, stabilendo i criteri nel bando (comma 2-bis).
Le garanzie di buon adempimento e di risoluzione sono richieste per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e, quando previsto dal bando, per gli appalti superiori a 100 milioni di euro (art. 118, comma 1). La garanzia di buon adempimento ammonta al 5 per cento fisso dell’importo contrattuale e resta valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (comma 3). La garanzia per la risoluzione ammonta al 10 per cento dell’importo contrattuale, con un tetto massimo di 100 milioni di euro, e copre i costi per le procedure di riaffidamento e l’eventuale maggior costo tra l’importo originario e quello del riaffidamento (commi 4-5). La garanzia per la risoluzione cessa automaticamente al termine dell’esecuzione o tre mesi dopo il riaffidamento (comma 6).
Il rispetto dei principi di fiducia (art. 2) e di buona fede (art. 5) costituisce il fondamento dell’intero iter esecutivo. Il RUP, il direttore dei lavori e gli altri soggetti coinvolti devono agire con trasparenza, diligenza e perizia, evitando omissioni di cautele o verifiche preventive, altrimenti configurano colpa grave ai sensi dell’art. 2, comma 3. La normativa prevede inoltre, per favorire la fiducia, azioni di copertura assicurativa dei rischi per il personale e piani di formazione (art. 2, comma 4).
In sintesi, l’esecuzione del contratto, secondo il d.lgs. 36/2023, si articola in tre fasi fondamentali: la direzione operativa affidata al RUP, al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione, con il supporto del coordinatore per la sicurezza; i controlli continui, mediante verifiche tecniche, contabili e amministrative, nonche' l’uso di strumenti digitali di gestione informativa; e il collaudo o la verifica di conformita', con termini precisi, certificati provvisori e definitivi, e con regole stringenti per la nomina dei collaudatori. Il rispetto di questi obblighi, unitamente all’osservanza di penali, premi, garanzie e disposizioni in materia di sospensione, garantisce che le opere, i servizi e le forniture siano realizzati nel rispetto del principio del risultato, della trasparenza e della massima qualità-prezzo, a beneficio della comunità.
7. Subappalto, varianti, sospensione, risoluzione e modifiche contrattuali
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) si fonda sui principi di risultato (art. 1), fiducia (art. 2) e accesso al mercato (art. 3). Tali principi guidano l'intera disciplina del subappalto, delle varianti, della sospensione, della risoluzione e delle modifiche contrattuali, garantendo trasparenza, concorrenza e il miglior rapporto qualità prezzo per la collettività.
Il subappalto è disciplinato dall'art. 119. L'appaltatore può affidare a terzi parte delle prestazioni solo mediante contratto di subappalto, che deve prevedere l'organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Il subappalto è nullo se l'importo della singola fornitura con posa in opera o del nolo a caldo supera il 2 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni affidate, oppure se supera 100.000 euro e l'incidenza della manodopera supera il 50 per cento del valore contrattuale. L'art. 119, comma 4, impone che l'appaltatore indichi preventivamente le prestazioni che intende subappaltare e ottenga l'autorizzazione della stazione appaltante. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, con la possibilità di proroga una sola volta; se non rilasciata entro il termine, si intende concessa. Per subappalti inferiori al 2 per cento o a 100.000 euro i termini sono dimezzati.
Le comunicazioni relative al subappalto sono obbligatorie: l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione, il contratto di subappalto, la dichiarazione del subappaltatore sull'assenza di cause di esclusione (art. 119, comma 5) e la documentazione tecnica. Qualsiasi variazione dell'oggetto o dell'importo del subappalto richiede una nuova autorizzazione integrativa (art. 119, comma 2). Il subappaltatore deve rispettare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'appaltatore o un contratto equivalente che garantisca le stesse tutele economiche e normative (art. 119, comma 12). L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido verso la stazione appaltante per le prestazioni oggetto del subappalto (art. 119, comma 6).
Le varianti in corso d'opera sono regolate dall'art. 120, lettere b) e c). Esse possono essere introdotte per lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, purché la modifica non comporti un aumento di prezzo superiore al 50 per cento del valore contrattuale iniziale. Inoltre, le varianti possono derivare da cause imprevedibili, quali nuove disposizioni legislative, eventi naturali straordinari, rinvenimenti progettuali non prevedibili o difficoltà geologiche (art. 120, comma 1, lettera c). Quando il valore della modifica è inferiore al 10 per cento (servizi e forniture) o al 15 per cento (lavori) del valore iniziale, la modifica può avvenire senza nuova procedura di affidamento (art. 120, comma 3). Le modifiche non sostanziali sono sempre consentite (art. 120, comma 5). Una modifica è considerata sostanziale se altera la struttura del contratto, l'operazione economica sottesa o l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario, oppure se estende notevolmente l'ambito di applicazione (art. 120, comma 6).
La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 121. Il direttore dei lavori può disporre la sospensione per cause imprevedibili che impediscano la prosecuzione a regola d'arte (comma 1). Il RUP può sospendere per ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2). Per opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14, la sospensione deve essere preceduta dal parere del collegio consultivo tecnico, se costituito (comma 3). La sospensione è limitata al tempo strettamente necessario; al termine delle cause, il RUP dispone la ripresa e fissa il nuovo termine contrattuale (comma 4). Se la sospensione supera un quarto della durata complessiva o sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della stazione appaltante, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento (comma 5). Le contestazioni dell'esecutore devono essere iscritte nei verbali di sospensione e di ripresa a pena di decadenza (comma 7). In caso di sospensione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni secondo l'art. 1382 c.c. (comma 10).
La risoluzione del contratto può derivare da una delle ipotesi di cui all'art. 120, comma d), ovvero dalla sostituzione dell'aggiudicatario per morte, insolvenza o ristrutturazioni societarie, a condizione che il nuovo contraente soddisfi i criteri di selezione originari e che la modifica non sia sostanziale (art. 120, comma d, 2). Inoltre, la garanzia per la risoluzione prevista dall'art. 118, comma 2, copre i costi del riaffidamento e l'eventuale maggior costo rispetto al contratto originario, fino al 10 per cento dell'importo contrattuale, con un tetto massimo di 100 milioni di euro.
Le penali per ritardo e i premi di accelerazione sono disciplinati dall'art. 126. Le penali sono calcolate giornalmente tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare il 10 per cento del medesimo importo. Il premio di accelerazione, previsto per i lavori, viene riconosciuto per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale originario o prorogato, entro i limiti delle somme disponibili nel quadro economico e non oltre il 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta (art. 126, comma 2). Anche per servizi e forniture la stazione appaltante può prevedere premi di accelerazione, definendo i criteri nel bando (art. 126, comma 2-bis).
In sintesi, il d.lgs. 36/2023 fornisce un quadro organico che regola il subappalto, le varianti, la sospensione, la risoluzione e le modifiche contrattuali, sempre nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. La disciplina prevede autorizzazioni preventive, soglie quantitative, responsabilità solidali, meccanismi di comunicazione e garanzie adeguate, garantendo al contempo flessibilità operativa per fronteggiare circostanze impreviste senza compromettere la trasparenza e la concorrenza.
8. Contratti di concessione, servizi alla persona e disposizioni speciali
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) si fonda sui principi di risultato (art. 1), di fiducia (art. 2) e di accesso al mercato (art. 3). Tali principi guidano sia la disciplina delle concessioni sia quella dei servizi alla persona, garantendo che le scelte amministrative perseguano la massima efficacia, la trasparenza e la concorrenza leale.
Nel caso delle concessioni, l’art. 177 stabilisce che l’aggiudicazione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo, sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta. Il rischio dal lato della domanda riguarda la reale domanda di lavori o servizi oggetto del contratto; quello dal lato dell’offerta riguarda la capacità del concessionario di fornire il livello qualitativo e quantitativo previsto. Il rischio operativo si configura quando, in condizioni operative normali, non e’ garantito il recupero degli investimenti o dei costi sostenuti. Per valutare tale rischio, il codice richiede di considerare il valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
L’art. 177, comma 3, precisa che il rischio operativo rilevante per la qualificazione dell’operazione come concessione deve derivare da fattori esterni non soggetti al controllo delle parti. Non sono pertanto considerati rischi legati a cattiva gestione, inadempimenti contrattuali o forza maggiore. Quando il contratto prevede un corrispettivo nullo in denaro, ma il recupero degli investimenti dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o dalla fornitura, il rapporto si configura come concessione (art. 177, comma 4). In tali ipotesi, il contratto deve prevedere meccanismi di penali che riducano o annullino il corrispettivo in caso di ridotta disponibilita' dell’opera o del servizio.
L’equilibrio economico-finanziario della concessione, richiesto dall’art. 177, comma 5, si intende garantito quando i ricavi attesi coprono i costi operativi e di investimento, remunerano il capitale di debito e quello di rischio. Se l’operazione non riesce a garantire tale equilibrio, il codice ammette un intervento pubblico di sostegno (art. 177, comma 6), che può consistere in contributi finanziari, garanzie o cessione di beni immobili. Tuttavia, se l’intervento pubblico elimina il rischio per l’operatore, il rapporto non si configura piu' come concessione ma come appalto.
La durata delle concessioni e' disciplinata dall’art. 178. Essa e' limitata e determinata in funzione dei lavori o servizi richiesti. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima non supera il periodo necessario al concessionario per recuperare gli investimenti, includendo anche il ritorno sul capitale e gli investimenti necessari a garantire standard qualitativi, di prezzo per gli utenti e di sostenibilita' ambientale. Gli investimenti considerati comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione (art. 178, comma 3). La durata massima deve essere indicata nei documenti di gara, salvo che non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione (art. 178, comma 4). Le concessioni non sono prorogabili, eccetto per la revisione prevista dall’art. 192, comma 1; i contratti aggiudicati senza gara (art. 186, comma 2) non sono in nessun caso prorogabili.
I servizi alla persona sono trattati dall’art. 128. Il codice individua come tali i servizi sanitari, sociali, le prestazioni sociali e altri servizi pubblici forniti da associazioni sindacali, politiche, giovanili o associative. L’affidamento di questi servizi deve garantire qualità, continuita', accessibilita', disponibilita' e completezza, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, inclusi i gruppi svantaggiati, e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti (art. 128, comma 3).
Per i servizi alla persona, le stazioni appaltanti applicano le procedure di aggiudicazione previste dagli articoli da 32 a 34, dall’art. 59 e dagli articoli da 71 a 76 (art. 128, comma 6). Inoltre, si applicano le disposizioni degli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo (art. 128, comma 7). Quando l’importo del servizio alla persona e' inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
Il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa e' dettagliato nell’art. 108. Per i servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' per i servizi ad alta intensita' di manodopera, il criterio di aggiudicazione e' obbligatoriamente basato sul miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108, comma 2, lettera a). Per i servizi con contenuto tecnologico o innovativo, il criterio puo' essere il minor prezzo, salvo le eccezioni indicate (art. 108, comma 3). I documenti di gara devono indicare i criteri di valutazione, la loro ponderazione e, se necessario, le forcelle di scarto (art. 108, comma 7).
Il principio di risultato (art. 1) costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, anche nella valutazione delle concessioni e dei servizi alla persona (art. 1, comma 4). Il principio della fiducia (art. 2) valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici nella programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, favorendo scelte coerenti con il risultato atteso.
Il principio di accesso al mercato (art. 3) impone che le stazioni appaltanti favoriscano la concorrenza, l’imparzialita' e la non discriminazione anche nella fase di qualificazione degli operatori per le concessioni e per i servizi alla persona. Tale principio si concretizza nella possibilità di prevedere criteri premiali per le piccole e medie imprese, nonche' per le imprese che operano nel territorio di riferimento, al fine di promuovere la parita' di trattamento e la pluralita' del mercato.
Le disposizioni in materia di digitalizzazione (art. 19) e di trasparenza (art. 28) si applicano anche ai contratti di concessione e ai servizi alla persona. Le informazioni relative alla programmazione, alle procedure di gara e all’esecuzione dei contratti devono essere trasmesse tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 28, comma 1) e rese disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali (art. 28, comma 2). La Banca dati, gestita dall’ANAC (art. 23), garantisce l’interoperabilita' con le piattaforme di e-procurement e con le banche dati di interesse nazionale, assicurando la tracciabilita' e la pubblicazione dei dati in formato aperto.
Infine, le disposizioni di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5) si applicano a tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, includendo le concessioni e i servizi alla persona. L’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo deve essere rispettato, e in caso di annullamento dell’aggiudicazione l’illegittimità deve essere agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta (art. 5, comma 3).
9. Ripasso operativo: trappole dei quiz, casi pratici e consigli per l’esame.
Il primo ostacolo che gli esaminandi incontrano spesso riguarda la lettura superficiale dei principi fondamentali del codice. L’articolo 1 stabilisce il principio del risultato come criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale. Molti quiz propongono risposte che confondono il principio del risultato con il principio della trasparenza (art. 1, comma 2) o con il principio della fiducia (art. 2). Per evitare l’errore, occorre ricordare che il risultato riguarda la massima tempestivita' e il miglior rapporto qualità/prezzo, mentre la fiducia (art. 2) riguarda la correttezza dell’azione amministrativa e la copertura assicurativa dei rischi per il personale. Un quesito che chiede quale principio guida la valutazione della responsabilita' del personale nella fase di progettazione trovera' la risposta corretta nell’articolo 1, comma 4, lettera a).
Un’altra trappola frequente riguarda le cause di esclusione. L’articolo 10 dispone che le cause di esclusione sono tassative e integrate di diritto nei bandi; qualsiasi clausola che ne preveda di ulteriori e' nulla. Alcuni quesiti suggeriscono che la stazione appaltante possa aggiungere requisiti di esclusione per motivi di ordine pubblico o per ragioni di sicurezza. La risposta corretta, tuttavia, deve richiamare l’articolo 10, comma 2, e l’articolo 95, che elenca le cause di esclusione non automatiche, ma solo se accertate con mezzi adeguati. Pertanto, se una domanda propone l’esclusione per un semplice ritardo nella presentazione della documentazione, la risposta e' sbagliata: il ritardo non costituisce causa di esclusione tassativa.
Le offerte anormalmente basse rappresentano un ulteriore punto insidioso. L’articolo 110 prevede che la stazione appaltante debba richiedere spiegazioni scritte entro quindici giorni, ma non ammette giustificazioni relative a salari minimi o a costi di sicurezza (art. 110, comma 4). Un tipico errore consiste nel ritenere che la stazione possa accettare un prezzo basso se l’operatore dimostra di avere una tecnologia particolarmente efficiente. La normativa, invece, limita le giustificazioni agli elementi elencati nei commi 3 e 4 dell’articolo 110. Quindi, in un caso pratico, se l’operatore sostiene che il prezzo ridotto deriva da un accordo di fornitura a prezzo fisso con un terzo, la risposta corretta e' che la stazione deve valutare la congruità sulla base dei criteri specifici indicati nel bando, altrimenti l’offerta può essere esclusa.
Il rispetto dei termini di stipula del contratto e la gestione delle situazioni di contenzioso sono spesso oggetto di domande insidiose. L’articolo 18 stabilisce che il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e che, salvo eccezioni, la stipula deve avvenire entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. Inoltre, il comma 3 impone un termine dilatorio di trentadue giorni prima della stipula, non applicabile in caso di sola offerta o di appalto sotto soglia europea (art. 18, comma 3). Un quesito che chiede se la stazione possa attendere oltre sessanta giorni per motivi tecnici senza incorrere in nullità trovera' la risposta sbagliata: la normativa prevede solo le eccezioni elencate nei commi 2 e 3. Se, inoltre, viene proposto un ricorso cautelare, l’articolo 18, comma 4, indica che la stipula resta sospesa fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare.
La trasparenza nella fase di accesso ai documenti di gara costituisce un altro ambito di insidiosita'. L’articolo 36 obbliga la pubblicazione digitale dei documenti a tutti i candidati e offerenti, in forma gratuita, illimitata e diretta. L’articolo 88, pur non contenendo il testo completo, ribadisce che i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale. Un errore comune nei quiz consiste nell’affermare che la stazione possa richiedere il pagamento di una quota per l’accesso ai documenti; la risposta corretta, invece, richiama l’articolo 36, che esclude qualsiasi onere.
Infine, la qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63) e la gestione dei contratti misti (art. 14) sono spesso oggetto di domande che confondono i livelli di qualificazione con i limiti di importo. L’articolo 63, comma 2, descrive tre fasce di qualificazione, ma non fornisce soglie numeriche; pertanto, un quesito che richieda di indicare un importo preciso per la qualificazione avanzata e' errato. Allo stesso modo, l’articolo 14, comma 18, stabilisce che il tipo di contratto principale si determina in base all’importo stimato piu' elevato, ma non specifica soglie numeriche per i contratti misti. Per superare queste trappole, lo studente deve concentrarsi sulla logica della norma: verificare quale criterio di determinazione dell’oggetto principale e' previsto e applicare il principio del risultato (art. 1) per valutare la congruità delle scelte procedurali.
Consigli pratici per l’esame: leggere attentamente ogni comma citato, verificare che la risposta richiami esattamente il contenuto dell’articolo indicato, evitare di introdurre numeri o soglie non presenti nel testo normativo, e ricordare che i principi di buona fede (art. 5) e di fiducia (art. 2) si applicano in tutte le fasi, dalla programmazione alla esecuzione. In caso di dubbio, tornare al principio fondamentale del risultato (art. 1) e chiedersi se la risposta contribuisce a garantire la massima efficienza, efficacia ed economicita' dell’affidamento. Con questa metodologia, le trappole dei quiz diventano gestibili e le casistiche pratiche possono essere risolte con sicurezza.