Proroga contratti Covid ATA fino al 15 giugno 2022: tutte le novità

scuola, aula, classe

Dopo l’estensione dei contratti covid ATA fino al 31 marzo 2022 arriva anche l’ulteriore proroga degli incarichi fino al 15 giugno 2022.

Il Governo ha stanziato nuovi fondi per prorogare i contratti Covid nelle scuole. Le supplenze Covid ATA potranno essere prolungate fino al termine delle lezioni.

Ecco in dettaglio tutte le novità sui contratti covid per il personale ATA.

PROROGA CONTRATTI COVID ATA 2022

Il Governo ha deciso, infatti, di prorogare gli incarichi di lavoro dei c.d. organici covid ATA fino al 15 giugno 2022. A prevederlo è il nuovo Decreto Energia (Decreto Ucraina bis) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022, che prevede nuove risorse economiche per prolungare le supplenze Covid anche dopo la proroga già prevista fino al 31 marzo.

Si tratta dei contratti relativi all’organico covid, ovvero il personale aggiuntivo assunto nelle scuole per far fronte alle necessità legate alla gestione delle misure di prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 e allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche in presenza. Il Ministero dell’Istruzione aveva già comunicato alle scuole la proroga dei contratti covid sia per gli ATA che per i docenti fino al termine dello stato di emergenza sanitaria (31 marzo) con la nota n. 1376 del 28 dicembre 2021. Il documento rimandava ad un successivo provvedimento ministeriale la proroga fino a giugno.

La proroga dei contratti covid è stata inserita nel pacchetto di novità per la scuola previste dalla Legge di Bilancio 2022. Nello specifico, la Legge di Bilancio 2022 ha stanzia 400 milioni di euro per prorogare tutti i contratti in essere, cioè sia quelli degli insegnanti che quelli di amministrativi, tecnici e ausiliari, fino al termine delle lezioni. Tuttavia queste risorse si sono rivelate sufficienti sono per la proroga delle supplenze del personale covid fino a fine marzo. Da qui la necessità di reperire nuovi fondi per l’ulteriore proroga fino a giugno. Per tutte le informazioni sulla nuova proroga dei contratti covid potete leggere questo approfondimento.

NUOVA SCADENZA DEI CONTRATTI

Attualmente i contratti covid personale ATA hanno quindi scadenza al 15 giugno 2022, fine dell’anno scolastico 2021/2022. Dunque anche la durata degli incarichi del personale ATA sarà prolungata come già era stato previsto per il personale docente.

Fanno eccezione le scuole dell’infanzia statali, per le quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022, ma esclusivamente per i contratti relativi al personale docente. Per i lavoratori ATA degli asili quindi, la scadenza rimane il 15 giugno.

Il MIUR ha pubblicato la nota con tutte le indicazioni per gli USR sulla proroga dei contratti covid fino a giugno. Per tutte le informazioni potete visitare questa pagina.

SOSTITUZIONE DEI SUPPLENTI IN CASO DI RINUNCIA

Stando a quanto riportato dalla FLC CGIL, il MIUR ha chiarito che la proroga dei contratti sulla stessa tipologia di contratto è possibile anche in caso di non accettazione della stessa da parte del singolo lavoratore, perché le scuole devono assicurare continuità del servizio. In questi casi, cioè quando il supplente covid rinuncia al prolungamento della supplenza fino al 15 giugno, la scuola può sostituire il supplente. In pratica, quindi, la scuola può assegnare la supplenza ad un altro aspirante.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NOTA MIUR n. 1376 (Pdf 309Kb) del 28 dicembre 2021.
DECRETO MIUR n. 1 (Pdf 966Kb) del 12 gennaio 2022.
LEGGE DI BILANCIO (Pdf 2Mb) – legge 30 dicembre 2021, n. 234.
DECRETO ENERGIA (Pdf 377Kb) – decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2022.

ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Per ulteriori informazioni sull’organico covid, la proroga dei contratti e le ultime novità potete leggere questo approfondimento.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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3 Commenti

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  1. Però il ministero dovrebbe anche e soprattutto garantire il regolare pagamento degli stipendi, in arretrato di almeno due mensilità. A metà gennaio il pagamento dei pregressi come era stato promesso, non è avvenuto.

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