Proroga divieto licenziamenti e NASpI: circolare INPS

Tutto quello che c’è da sapere sulla proroga del divieto di licenziamento, sull’accesso alla NASpI e sulle categorie interessate dalle ultime leggi emergenziali

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Photo credit: Delbo Andrea / Shutterstock.com

L’INPS riepiloga i termini della proroga del divieto licenziamenti e specifica quali sono i criteri per avere accesso alla NASpI.

La Circolare INPS del 1° dicembre 2021 conferma che per ottenere la NASpI dedicata ai lavoratori usciti con accordo di esodo durante i divieti di licenziamento, è necessario che l’accordo si sia realizzato durante il periodo di divieto e non dopo.

In questa guida spiegheremo dunque, quali sono gli attuali termini della proroga del divieto licenziamenti, quali sono i requisiti per ottenere la NASpI e cosa fare per avere accesso al sussidio.

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PROROGA DEL DIVIETO LICENZIAMENTI

L’INPS, con la Circolare n. 180 del 1° dicembre 2021 chiarisce i termini per della proroga per il divieto licenziamento ora in vigore per specifiche categorie e condizioni dal 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Nello specifico la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista in due scadenze:

  • fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Inoltre, per le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del Decreto Sostegni.
  • fino alla data del 31 dicembre 2021 per alcune specifiche casistiche.

In particolare, fino alla data del 31 dicembre 2021 vale per:

  • i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6, del Decreto Legge n. 146 del 2021, ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;

  • i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO Covid ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni Bis;

  • per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale d’interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario d’integrazione salariale Covid per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (come da Decreto Legge n. 103 del 2021);

  • per i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legge n. 41 del 2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati – previa domanda – ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale (articolo 40 del Decreto Sostegni Bis);

  • per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (articolo 40 bis, comma 2, del Decreto Sostegni Bis);

  • per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del Decreto Sostegni Bis.

Se volete sapere quali sono i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, vi consigliamo di leggere questo approfondimento.

ACCESSO ALLA NASPI

Nella Circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, l’INPS definisce anche i termini finali di accesso alla NASpI dopo la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali.

Viene chiarito che:

  • per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato fino (e non oltre) il 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI è ammesso solo se l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo è intervenuta entro il termine del 30 giugno 2021;

  • per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale dal 1° luglio 2021, la possibilità di accedere alla NASpI è ammessa esclusivamente se la cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale risulta vigente il divieto di licenziamento. In questi casi, trovano applicazione tutte le indicazioni fornite nel corso degli ultimi mesi dall’INPS (ovvero la Circolare n. 111 del 2020, Messaggi n. 4464 del 2020, n. 528 e n. 689 del 2021).

SCADENZA DIVIETO DI LICENZIAMENTO E ACCESSO ALLA NASPI

Allo scadere del periodo di proroga del divieto di licenziamento (quello in vigore dal 1° luglio 2021 e dal 31 dicembre 2021), si tornerà al regime ordinario. Pertanto, alla NASpI si potrà accedere secondo quanto spieghiamo in questa guida, ovvero in caso di:

  • licenziamento;

  • scadenza del contratto a tempo determinato;

  • dimissioni per giusta causa;




  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare INPS n. 180 del 01 dicembre 2021 (Pdf 114 Kb).

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di Valeria Cozzolino
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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