Requisiti TFA Sostegno e come funziona fino al 2024

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La riforma del reclutamento dei docenti modifica i requisiti di accesso all’insegnamento e prevede una fase transitoria per il TFA per diventare insegnanti di sostegno fino al 2024. Inoltre, il piano straordinario di assunzioni per i docenti varato dal Ministro Valditara per l’a.s. 2023/2024 introduce delle modifiche nei requisiti valide per lo stesso periodo.

Durante questo periodo i docenti con 3 anni di servizio nel sostegno possono accedere ai corsi di specializzazione senza sostenere le prove d’accesso e senza abilitazione. Le misure sono rivolte sia ai precari che agli insegnanti di ruolo.

Vediamo nel dettaglio come funziona il TFA per il sostegno fino al 2024 e quali sono i requisiti per accedere.

TFA SOSTEGNO PERIODO TRANSITORIO FINO AL 2024

La riforma del reclutamento dei docenti, il cui testo è contenuto nella legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 prevede una fase transitoria per il TFA sostegno. Fino al 31 dicembre 2024, possono accedere direttamente ai corsi di specializzazione per il sostegno, cioè senza sostenere le prove, i docenti con almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni. Questo a patto che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento e il titolo di studio valido per l’insegnamento, requisito poi modificato dal piano straordinario di assunzioni per i docenti introdotto con il decreto assunzioni PA. In base a quest’ultimo, infatti, i docenti con almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni possono accedere senza abilitazione, è sufficiente il possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

In sostanza, dunque, fino al prossimo anno è prevista una doppia modalità di ingresso ai corsi di specializzazione sul sostegno. Una parte degli aspiranti dovrà sostenere le prove d’accesso mentre per una parte è previsto l’esonero. Ricordiamo che i test di ingresso consistono in una prova preselettiva, seguita da una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale.

COSA PREVEDE LA NORMA TRANSITORIA

Nello specifico, la legge 79/2022 e il decreto per le assunzioni nelle PA (Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44) stabiliscono che, fino al termine del periodo transitorio, «ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento».

Quindi possono accedere senza prove al TFA sostegno non solo i docenti precari, ma anche quelli assunti a tempo indeterminato. Ai fini delle tre annualità di servizio, è valido anche il servizio svolto nelle scuole paritarie o nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale modalità di accesso è subordinata al possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, mentre non è specificato se il servizio debba essere svolto nello stesso grado per il quale si vuole ottenere l’abilitazione. Inoltre, è riservata ad un numero ristretto di insegnanti. La riserva di posti dev’essere stabilita da un apposito decreto MUR.

Vediamo con quali requisiti si può accedere al TFA sostegno senza prove d’accesso o con le prove d’accesso nel periodo transitorio. Queste modalità dovrebbero essere valide anche per accedere al TFA sostegno XI ciclo.

CHI ACCEDE AL TFA SENZA PROVE

Fino al 31 dicembre 2024, accedono al TFA sostegno senza sostenere le prove d’esame i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni;

  • titolo di studio valido per l’insegnamento.

Ricordiamo, inoltre, che, in base alla normativa vigente, sono esonerati dalle prove per il TFA:

  • i beneficiari della legge 104/92;

  • gli aspiranti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;

  • i sovrannumerari, cioè gli aspiranti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione, abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso, oppure siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni, oppure siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

CHI DEVE SOSTENERE LE PROVE

Devono sostenere le prove d’accesso i candidati che non si trovino in una delle condizioni per le quali è previsto l’esonero, in possesso dei requisiti di accesso al TFA sostegno indicati di seguito:

1. per la scuola dell’infanzia e primaria

  • abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

OPPURE:

  • diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

2. per la scuola secondaria di primo e secondo grado

  • abilitazione alla classe di concorso, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e
    riconosciuti in Italia;

OPPURE:

  • laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, insieme a 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA;

3. per i posti di insegnante tecnico pratico – ITP

  • diploma di tipo tecnico o professionale che dà accesso alla classe di concorso (non sono richiesti i 24 CFU).

I requisiti resteranno tali fino al termine della fase transitoria.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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Un Commento

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  1. Ho conseguito l’abilitazione tfa sostegno giugno 2023, insegno da 4 anni. Mi sono passati avanti nel ruolo docenti che hanno conseguito l’abilitazione anno 2022 mai insegnato.

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