Riforma lavoro sportivo: cosa prevede in 16 punti

I dettagli sulle nuove norme sul lavoro sportivo, nonché le novità degli ultimi Decreti 2025 sul tema sport

Senato, Palazzo Madama, decreto, legge

La riforma del lavoro sportivo, modificata a più riprese, ha cambiato completamente le regole per coloro che lavorano nel settore, semplificando gli obblighi fiscali e contributivi per il comparto.

Entrata in vigore dal 2023, ha subito molti aggiornamenti e modifiche nel 2025, specie sulla durata dei contratti per i collaboratori sportivi.

In questo articolo vi spieghiamo cosa prevede la riforma aggiornata all’anno in corso.

adv

COSA PREVEDE LA RIFORMA LAVORO SPORTIVO

La riforma del lavoro sportivo è stata introdotta dal Decreto Legislativo del 5 Ottobre 2022 e,  con la pubblicazione del Decreto Legislativo 29 Agosto 2023, n. 120, è entrata in vigore dal 5 Settembre 2023 con numerosi correttivi. Nel 2025 però, ha subito nuove modifiche con la pubblicazione del Decreto 30 Giugno 2025, n.96 convertito in Legge.

Vediamo i dettagli su cosa prevede il testo comprensivo degli ultimi aggiornamenti.

adv

1) ESTESA LA DURATA DEI CONTRATTI PER I COLLABORATORI

Il Decreto 30 Giugno 2025, n.96 convertito in Legge estende durata massima dei contratti sportivi subordinati. Passa da 5 a 8 anni. Anche il settore dilettantistico deve adeguarsi.

Per i professionisti, restano valide le regole internazionali sulla sostenibilità finanziaria, in particolare quelle che limitano l’ammortamento dei costi di acquisizione a 5 esercizi. Le società sportive sono state chiamate quindi ad aggiornare i modelli contrattuali con l’aiuto di fiscalisti e consulenti del lavoro. Maggiori dettagli potete leggerli in questa guida.

adv

2) PIÙ RISORSE PER LE BORSE DI STUDIO AGLI ATLETI

Dal 2025 è stato istituito un fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per premiare gli studenti universitari che si distinguono per meriti sportivi. Questo fondo, chiamato “Fondo sport per studenti universitari”, ha una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2025.

Le borse di studio potranno coprire anche le spese di soggiorno nei collegi universitari di merito accreditati. I criteri e le modalità di assegnazione saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio o dell’autorità politica delegata, insieme al Ministro dell’università e della ricerca. I dettagli ve li spieghiamo in questo approfondimento.

adv

3) TUTELA DEGLI ARBITRI E DEI RESPONSABILI TECNICI NELLO SPORT

Col Decreto 30 Giugno 2025, n.96 convertito in Legge arrivano delle modifiche al Codice penale per proteggere meglio gli arbitri e altri soggetti che garantiscono la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Le lesioni personali commesse contro questi soggetti, durante o a causa del loro lavoro, sono ora equiparate a quelle contro agenti di polizia o personale sanitario. Questo significa pene più severe per chi aggredisce arbitri o tecnici durante eventi sportivi.

4) ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, CAMBIANO LE REGOLE

La riforma ha ampliato la categoria di interesse del comparto sport. Ossia, concede finalmente l’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

5) LE REGOLE SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI

È in vigore la norma che consente, in alcuni casi, alle società e associazioni sportive dilettantistiche di distribuire parte degli utili ai propri soci. Questa possibilità si chiama facoltà di auto destinazione degli utili. Ecco cosa prevede la regola:

  • distribuzione fino al 50% degli utili. Cioè, le associazioni possono destinare agli associati una parte degli utili, fino al 50%, ma solo entro un limite ben preciso. Questo limite è calcolato sull’interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali, e riferito al capitale effettivamente versato dai soci;

  • distribuzione fino all’80%. Ovvero, le associazioni che gestiscono impianti sportivi o piscine possono distribuire una quota maggiore degli utili, fino all’80%, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati;

  • divieto di distribuzione. Ossia, le associazioni che usufruiscono dell’agevolazione fiscale della “de-commercializzazione” (cioè non considerano commerciali i corrispettivi ricevuti da soci e tesserati) non possono distribuire utili. Questo divieto serve a evitare che si approfitti dei benefici fiscali per ottenere vantaggi economici personali.
adv

6) NOVITÀ PER I LAVORATORI SPORTIVI

La riforma, dalla sua entrata in vigore, ha ampliato la definizione di lavoratore sportivo includendo nuove figure come manager, segretari, osservatori e data scientists, purché svolgano attività necessarie allo sport. Restano escluse le figure con ruoli solo amministrativi.

Questi lavoratori possono essere assunti come subordinati, autonomi o con contratto di collaborazione. Nel dilettantismo, è previsto un massimo di 24 ore settimanali, escluse le ore dedicate alle gare. Questi collaboratori non devono versare INAIL, perché già coperti da altra assicurazione. Le associazioni e società sportive possono anche usare prestazioni occasionali.

7) OK AL VOLONTARIO SPORTIVO

La norma ha definito la figura del volontario sportivo, che può essere impiegato da enti come CONI, CIP e Sport e Salute, con rimborso delle spese documentate e entro limiti precisi. È stata esclusa la figura dell’amatore sportivo, superata dai nuovi lavoratori e dai volontari.

Inoltre, le federazioni e gli enti sportivi possono utilizzare i dipendenti pubblici come volontari fuori dall’orario di lavoro. Se l’attività prevede un compenso, sarà necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

adv

8) LAVORO SPORTIVO, VIA ALLA DIGITALIZZAZIONE

Il testo in GU prevede anche la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo. Tali adempimenti andranno eseguiti attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

adv

9) OK ALL’APPRENDISTATO DAI 15 ANNI IN SU

La norma consente la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni e fino ai 23 anni. Le retribuzioni riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di 15.000 euro.

In caso di superamento di tale limite, l’importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Per il comparto sportivo, quindi, si tratta di regole speciali. Se volete conoscere i dettagli su cos’è e come funziona l’apprendistato professionalizzante, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul tema.

10) AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL COMPARTO SPORT

La riforma ha introdotto importanti agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi dilettanti, in particolare per chi ha contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ecco i dettagli:

  • contributi ridotti al 25%, calcolati solo sul 50% dei compensi fino al 31 Dicembre 2027;

  • esenzione totale da tasse e contributi fino a 5.000 euro di reddito per lavoratori autonomi dilettanti. Poi tra 5.000 e 15.000 euro vi è l’esenzione IRPEF, ma obbligo di versare contributi INPS. Infine, da oltre 15.000 euro, si pagano sia IRPEF che contributi, anche per atleti under 23 nel professionismo;

  • per i premi sportivi ai dilettanti, prevista una ritenuta del 20%, ma esenti fino a 300 euro se non considerati reddito da lavoro dipendente;

  • esenzione IRAP per redditi fino a 85.000 euro.

11) ABOLITO IL VINCOLO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto l’abolizione del vincolo sportivo nell’area del dilettantismo. Dal punto di vista giuridico, il vincolo sportivo altro non è che quel particolare “limite” che assume il giovane calciatore al momento della firma del tesseramento. Vale presso una qualsiasi squadra di calcio, sia essa associata alle leghe professionistiche o dilettantistiche.

12) REGOLE SUI COMPENSI AI DIRETTORI DI GARA

È cambiata la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara. La norma stabilisce che è sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro.

Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Sono, comunque, sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il 90° giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.

13) RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA ATLETI E SOCIETÀ

I correttivi fatti dal Governo alla riforma dello sport integrano la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

In particolare, il testo prevede che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con due soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria.

14) REGOLE SULLE ATTIVITÀ SECONDARIE

Con la norma, le società sportive dilettantistiche possono svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” solo se esplicitamente previste dallo statuto. Tali attività si possono svolgere solo entro limiti quantitativi identificati dal Dipartimento. Ad esempio, per il terzo settore è il 30% delle entrate o il 66% dei costi complessivi. La riforma però, ha chiarito che non vanno considerate ai fini della determinazione dei limiti, le attività secondarie e strumentali delle SSD e ASD. Ovvero quelle derivanti da:

  • rapporti di sponsorizzazione e promo pubblicitari;

  • cessione di diritti;

  • indennità legate alla formazione degli atleti;

  • la gestione di impianti e strutture sportive.

15) NUOVE MISURE CONTRO LA MANIPOLAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE

Per combattere le frodi negli eventi sportivi, il Decreto 30 Giugno 2025, n.96 convertito in Legge ha introdotto nuove regole sulle scommesse. Se vengono rilevati flussi sospetti di scommesse, le autorità devono informare la Procura Generale dello Sport del CONI, che coordina le indagini delle procure federali. Questa Procura può chiedere alle amministrazioni competenti i dati dei conti di gioco legati a tesserati o affiliati, per capire chi è coinvolto.

I dati raccolti vengono poi inviati alla procura federale per proseguire le indagini. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha il compito di attuare queste misure, ricevendo l’elenco dei soggetti coinvolti. Inoltre, per individuare meglio i flussi anomali, le autorità possono usare sistemi di intelligenza artificiale, rispettando le leggi italiane ed europee.

IL TESTO DELLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere il testo integrale del Decreto Legislativo 5 Ottobre 2022, n. 163 (Pdf 119 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 2-11-2022. Da consultare, anche il Decreto Legislativo 29 Agosto 2023, n. 120 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 4-9-2023, dunque in vigore dal 5 Settembre 2023. A integrare la norma è anche il Decreto 30 Giugno 2025, n.96 convertito in Legge pubblicata sulla GU n.184 del 9-8-2025. Le sue novità sono in vigore dal 10 Agosto 2025.

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere anche le novità introdotte sullo sport in questo articolo o conoscere le agevolazioni attive, consultando l’elenco dei bonus tasse. Interessante anche la riforma fiscale 2025, che ha introdotto delle nuove regole per i lavoratori del comparto e non solo. Utile anche il focus su cos’è e come funziona il bonus sport.

Per scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. In questa sezione, trovate le novità sugli aiuti a famiglie e lavoratori.

Se volete restare sempre aggiornati vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita, al nostro canale Whatsapp e al canale Telegram.

Potete anche seguire il canale TikTok @ticonsigliounlavoro e l’account Instagram.

Seguiteci inoltre su Google News cliccando sul bottone “segui” presente in alto.

Scritto da Valeria Cozzolino - Giornalista, esperta di leggi, politica, Pubblica Amministrazione, previdenza e lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

16 Commenti

Scrivi un commento
  1. Scrivo questo messaggio per ringraziarvi, avete fatto un lavoro fantastico, in questo testo ci sono tutte el informazioni utili con i riferimenti di legge e finalmente con la nostra attività siamo riusciti a capirci qualcosa.

  2. buongiorno
    sono pensionato con quota 100 e fino a ottobre 2026 rischio la pensione
    vorrei sapere se e quali contratti sono previsti dalla nuova legge che non vadano in contrasto con quota 100 dato che unico previsto dalla stessa è contratto di lavoro autonomo occasionale con max euro 5000 ?
    grazie

    • Salve, purtroppo non è stata modificata questa norma. Il reddito derivante dalle pensioni quota 100, 102 e 103 non può essere cumulato con alcun reddito di lavoro, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222, c.c.), nel limite di 5.000 euro di compensi lordi annui. Le specifichiamo solo che la pensione Quota 103 può essere inoltre cumulata con i redditi derivanti da lavoro agricolo occasionale, nel limite di 45 giornate annue. Dunque, i contratti validi sono quelli di collaborazione e con pagamento mediante ritenuta per prestazione occasionale.

  3. Buongiorno, se ho capito correttamente per contratti di collaborazione sportiva inferiori ai 5.000€/annui, la società sportiva ha “l’esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi” e quindi non deve versare neanche i contributi INPS ed INAIL, corretto?
    Grazie anticipatamente

    • Per i lavoratori sportivi autonomi contrattualizzati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, fino a un compenso annuo di 5.000 Euro non sono previsti obblighi contributivi. La legge dice questo, quidni salvo precisazioni successive che potranno uscire, dovrebbe essere un’esenzione totale.

    • Buongiorno io ho ricevuto un compenso anche nel primo semestre ma pur sommando il compenso del secondo non supero i 15000€ . Se ho capito bene per IRPEF non sono soggetti (non supero i 5000 nel secondo sem.) Ma per l’INPS? Grazie

  4. Buongiorno
    Sono una segretaria di un centro sportivo
    La direzione mi sta chiedendo di firmare in fretta e furia un contratto per 2 mesi estivi (luglio e agosto) in regime di collaborazione
    (Lavoro per loro da 6 anni, 100 ore mensili a euro 750, che include anche le domeniche e turni serali fino alle 21:30)
    Poi però da settembre non si sa se potrò rimanere perché non riescono a pagare 4 segretarie con regolare contratto (come previsto dalla riforma)..visto la fine che farò’..ho diritto a richiedere una sorta di liquidazione se vado via??

    • Buongiorno, se per liquidazione intende il TFR, il trattamento di fine rapporto è previsto per i contratti di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato.
      Se si tratta di un lavoro autonomo non è previsto.

    • Salve, se le hanno fatto un contratto di collaborazione sportiva amministrativo gestionale e le forniscono loro i turni, per capirsi le danno direttive ed orari da rispettare, quindi in realtà è un contratto subordinato, può fare vertenza sindacale. Ovviamente può richiedere le differenze eventuali retributive e contributive. L’inquadramento di una receptionist che non effettua vendite di abbonamenti e non ha ruoli di coordinazione ne di responsabilità è il 5 livello ccnl sportivo. Può rivolgersi ai sindacati o ad un caf per farsi fare i conteggi e poi eventualmente richiedere le spettanze. Ovviamente poi dipende in che rapporti è con i datori di lavoro.

  5. Volevo chiedere se tale normatoiva si applica solo al Calcio o anche agli altri Sport ? tipo Basket e Volley?

  6. Buongiorno. A mio figlio di anni 22 è stato proposto un contratto cococo da una asd per la stagione 23.24 per un importo di 1800 euro mensili da agosto ad aprile (9 mensilità) come atleta.
    Sapete indicarmi l importo che andrebbe a percepire al netto di tasse contributi e previdenza? È l unica sua fonte di reddito.

    • Le consigliamo di rivolgersi ad un consulente del lavoro a cui potrà fornire tutta la documentazione e saprà darle una stima.

    • Buonasera,
      Sono assunto con contratto a tempo indeterminato e fino a giugno lavoravo come allenatore calcio per una ASD.. volevo chiedere se dal 1/07 i redditi percepiti come allenatore si sommeranno ai redditi da dipendente e se avrò rischio di pagare più tasse a fine anno.. grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *