Riforma Scuola 2022: novità reclutamento e formazione docenti

scuola, docenti

Il decreto PNRR 2 convertito in legge introduce delle importanti novità nel pacchetto per la riforma della scuola per il reclutamento e la formazione dei docenti.

Il provvedimento modifica il testo della riforma del reclutamento dei docenti approvata con il decreto-legge n. 36/2022. Tra le principali modifiche torna il vincolo di permanenza triennale per i docenti neoassunti e sono eliminati i quiz a crocetta per i concorsi a cattedra.

Di seguito vi spieghiamo in maniera semplice e chiara cosa cambia con la nuova riforma scuola 2022 e mettiamo a vostra disposizione il testo da scaricare per la consultazione.

RIFORMA SCUOLA TESTO

Rendiamo disponibile il TESTO (Pdf 118Kb) della riforma del reclutamento docenti 2022, modificato in base alla legge di conversione del decreto PNRR 2.

NOVITÀ RIFORMA SCUOLA 2022

Il decreto PNRR 2 convertito in legge (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), introduce nuove disposizioni nel pacchetto scuola contenuto nel DL. Con la conversione in legge del decreto, infatti, è stato approvato un maxi emendamento che cambia le regole sulla formazione iniziale e continua e il reclutamento degli insegnanti, e le altre disposizioni per la scuola contenute nel provvedimento. Le modifiche riguardano, nello specifico, l’art. 44 – Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie, l’art. 45 – Valorizzazione del personale docente, l’art. 46 – Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti e l’art. 47 – Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione del DL n. 36/2022. Questi sono stati di fatto sostituiti dal nuovo testo emendato. In parte accolgono alcune delle richieste di modifica del testo pubblicato sulla GU n.100 del 30-04-2022 da parte delle organizzazioni sindacali di settore.

La legge di conversione del DL 36 del 30 aprile 2022 e del testo della riforma della scuola è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 ed è in vigore dal giorno successivo. Dunque, la nuova riforma della scuola è ufficialmente in vigore a partire dal 30 giugno 2022.

Vediamo in dettaglio le novità introdotte.

COSA CAMBIA CON LA NUOVA RIFORMA RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

Ecco le principali modifiche apportate alla riforma del reclutamento docenti:

  • sono riconosciuti i 24 CFU (crediti formativi universitari) nei percorsi di formazione iniziale per docenti;

  • accorpamento delle classi di concorso, tramite un apposito decreto da emanare entro 12 mesi;

  • cessano i concorsi a crocette, i test a risposta multipla sono sostituiti da domande aperte;

  • fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;

  • possono partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno, fino al 31 dicembre 2024, gli aspiranti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni, in possesso di abilitazione all’insegnamento. I percorsi si svolgono in presenza e possono prevedere fino ad un massimo del 20% di attività con modalità a distanza (telematiche) se diverse da quelle di tirocinio e laboratorio;

  • i docenti in formazione sono valutati anche in base agli esiti formativi degli alunni;

  • nuovo concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica, rivolto agli aspiranti in possesso dell’idoneità diocesana e di almeno 36 mesi di servizio;

  • per conseguire l’abilitazione all’insegnamento serve superare l’esame finale dell’anno di formazione universitaria, che consiste in una tesina più un esame orale (attività simulata);

  • riserva di posti per i primi 3 cicli dell’anno di formazione universitaria a favore di precari e docenti di ruolo. Possono iscriversi chi ha completato la triennale ed il personale di ruolo;

  • formazione retribuita per i docenti che partecipano a percorsi di formazione volontaria in base al raggiungimento di determinati indicatori di performance, consistente in un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, variabile dal 10% al 20% del trattamento stipendiale;

  • entrano in graduatoria gli idonei dei concorsi scuola per insegnare nella secondaria;

  • vincolo di permanenza per 3 anni nella sede di prima assegnazione per i docenti neoassunti.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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