Il decreto Agosto, il decreto Ristori e la legge di Bilancio prevedono la sospensione del versamento dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende nell’ambito delle misure di sostegno all’economia nazionale introdotte in risposta all’emergenza da covid-19.
I pagamenti sospesi non interessano tutti i datori di lavoro ma solamente alcune categorie, per le quali è previsto l’esonero dal versamento.
Facciamo chiarezza su chi può sospendere il pagamento dei contributi e su quali versamenti sono sospesi.
PER QUALI AZIENDE SONO SOSPESI I CONTRIBUTI?
La sospensione del versamento dei contributi previdenziali è prevista per le seguenti categorie di aziende:
- datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo, che hanno già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio;
- datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non hanno richiesto interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto Agosto;
- imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra;
- datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative ubicate nelle c.d. zone rosse individuate con Ordinanze del Ministro della Salute del 4, 10 e 13 novembre 2020, ovvero Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Campania e Toscana.
QUALI CONTRIBUTI SONO SOSPESI?
Le misure di sospensione versamento contributi previdenziali riguardano, a seconda delle aziende interessate, i seguenti periodi di contribuzione:
- contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata per le ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, per un massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021;
- contributi previdenziali da versare tra agosto e dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi, i sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.
Ricordiamo che il decreto Ristori ha previsto anche la sospensione di alcuni tributi. Per tutti i dettagli sui tributi sospesi potete visitare questa pagina.
RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO AGOSTO (Pdf 348 Kb).
DECRETO RISTORI (Pdf 342Kb).
DECRETO RISTORI BIS (Pdf 127Kb).
LEGGE BILANCIO (Pdf 4,04Mb).
CIRCOLARE INPS n. 105 (Pdf 295Kb) del 18-09-2020.
CIRCOLARE INPS n. 129 (Pdf 286Kb) del 13-11-2020.
CIRCOLARE INPS n. 30 (Pdf 245Kb) del 19-02-2021.
MESSAGGIO INPS n. 4254 (Pdf 104Kb) del 13-11-2020.
MESSAGGIO INPS n. 4272 (Pdf 163Kb) del 13-11-2020.
MESSAGGIO INPS n. 4361 (Pdf 85Kb) del 20-11-2020.
MESSAGGIO INPS n. 30 (Pdf 106Kb) del 05-01-2021.
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