Srl a capitale ridotto: azienda con un euro per chi ha più di 35 anni

Oltre alle Srl semplificate rivolte a persone fisiche con meno di 35 anni, il Governo Monti ha introdotto anche le Società a Responsabilità Limitata con capitale ridotto – Srlcr – che possono essere aperte da persone con più di 35 anni, versando solo un euro di capitale.

Non bisogna confondere le tue tipologie di aziende in quanto esistono alcune differenze sostanziali. La Srl a capitale ridotto è stata introdotta dal Decreto Sviluppo n. 83/2012 e definita dall’articolo 44 dello stesso.

VINCOLI E DIFFERENZE
La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione (quindi over 35). Come per la Srls, il capitale sociale deve essere di almeno un Euro, e comunque non superiore a 10mila euro. Il capitale sociale non deve essere versato in banca ma rimane in mano agli amministratori.

L’azienda non deve essere per forza amministrata da uno (o più) dei soci, come previsto per la Srl semplificata, ma l’amministratore potrà essere anche un persona fisica terza estranea alla compagine sociale. Altra differenza riguarda la trasferibilità delle quote: mentre nella Srls non si possono cedere quote a soci che abbiano più di 35 anni, in questo caso non sono previsti vincoli.

CONTRATTO
Il contratto o l’atto unilaterale di costituzione della s.r.l.c.r. deve rivestire la forma dell’atto pubblico e deve contenere gli stessi elementi previsti dall’art. 2463 bis, co. 2, c.c. per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata. Tuttavia, a differenza di quest’ultima non è necessario utilizzare il modello di statuto predisposto del Ministero della giustizia.

NOTAIO E COSTI
La costituzione della società a capitale ridotto deve avvenire presso un notaio ma non sono previste esenzioni tributarie e non è previsto che il notaio presti la propria attività gratuitamente. Infatti l’art. 44 non precisa alcuna esenzione dal pagamento delle spese per diritti di bollo e di segreteria o degli oneri notarili, ai fini della redazione dell’atto costitutivo della società e della successiva iscrizione nel registro delle imprese, così come invece sancito per la s.r.l.s.

Sottoliniamo infine che questa forma giuridica di azienda è stata introdotta per consentire una continuità alle Srl Semplificate, nel momento in cui l’età dei soci dovesse superare la soglia prevista dalla normativa, anche se nulla vieta che possa essere costituita ex novo da persone con più di 35 anni che desiderano sfruttare il vantaggio di versare un capitale sociale di un euro.

Ecco il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83. Per tutto ciò che non è previsto dall’art. 44, si rinvia al libro V, titolo V, capo VII del Codice Civile. Per informazioni sulla Srl semplificata, leggete come aprire una azienda con un euro.

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