Dal 2013 gli stage devono essere retribuiti per legge. La normativa in materia di tirocini è stata cambiata e ci sono numerose novità da sapere. Chi potrà svolgere stage? Quale sarà la retribuzione minima? Quale deve essere la durata dello stage? Quali tipologie di stage seguono la nuova legge? Oggi cercheremo di chiarire tutti questi aspetti.
Il 24 gennaio 2013 è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”. L’emanazione delle “Linee Guida”, prevista dalla legge n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia. La legge con le nuove linee guida si applica sia nel settore pubblico che in quello privato.
STAGE RETRIBUITI: NUOVI VINCOLI
– Per legge non è più possibile stipulare contratti di stage gratuiti, tutti i tirocinanti devono percepire una indennità di partecipazione non inferiore a 300 Euro;
– il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
– i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
TIPOLOGIA DI STAGE
Le tipologie di tirocini previste nelle linee guida che seguono la nuova legge sono:
1. Stage formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;
2. Stage di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;
3. Stage di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
DURATA STAGE
1. tirocini formativi e di orientamento: non potranno durare più di 6 mesi.
2. tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro: non potranno durare più di 12 mesi.
3. tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento persone svantaggiate: gli stage in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre i tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.
La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
SOSPENSIONE STAGE
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
ASSICURAZIONE STAGE
Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
ATTUAZIONE STAGE
– l’attivazione dello stage presuppone che sia stipulata una convenzione tra le parti nella quale siano indicate: anagrafica, descrizione tirocinio, progetto formativo, diritti e doveri delle parti;
– deve essere individuato un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
– deve essere prevista un’azione di monitoraggio e una attestazione dei risultati;
– al termine dello stage è deve essere realizzata una valutazione dell’esperienza e rilasciato attestato dell’attività svolta e delle competenze acquisite.
RETRIBUZIONE STAGE: INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Stage retribuiti secondo la normativa. Gli stage previsti dalle linee guida devono essere retribuiti: al tirocinante deve essere corrisposta una indennità per la partecipazione al tirocinio, ossia un compenso, uno stipendio. Si ritiene congrua una retribuzione di importo non inferiore a 300 EURO lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.
LIMITI AL NUMERO DI STAGISTI
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
– le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
– le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
– le unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10 per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
ESCLUSIONI
Non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida sugli stage:
– i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale ecc.
– i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
– i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
– i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
– i tirocini estivi.
Ricordiamo infine che l’accordo tra Governo e Regioni impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell’ambito del settore privato, anche le misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.
NORMATIVA, LEGGE
Per completezza, mettiamo a disposizione il testo dell’ Accordo e Linee guida sui tirocini (pdf 699Kb).
Soleria Taumann dice
Perché unl tirocininante viene pagato dopo 2 mesi e non subito?
wilma dice
nel veneto è posiibile fare tirocinio di psicologia clinica con laure magistrale retribuito
calogero dice
Ma in sicilia palermo anche vale questa legge?
magicsign dice
semplicemente oro !!
Sokkupat dice
Salve!
Davvero lodevole se c’é un pratico ed immediato riscontro…
Qualcuno saprebbe dirmi,ad esempio,quali sono i tirocini a cui é possibile accedere in questo momento in una determinata regione?Grazie