Trasporti: tutte le regole del Decreto green pass e sicurezza

Tutte le novità del nuovo Decreto Green Pass per l’uso dei mezzi pubblici: ecco dove è obbligatorio e dove no a partire da Settembre 2021

trasporti pubblici, autobus

Il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 ha stabilito le regole di base per garantire la ripresa delle attività in piena sicurezza relativamente al settore trasporti valide dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

In particolare viene introdotto l’obbligo del green pass per chi vuole usare alcuni mezzi di trasporto. Inoltre il Governo ha inserito in questo decreto nuovi usi del passaporto vaccinale che vanno ad aggiungersi alle misure introdotte per l’uso del Green Pass in Italia già attive da agosto.

Ecco cosa prevede il nuovo Decreto con la spiegazione semplice e chiara in punti di tutte le misure introdotte relativamente ai trasporti pubblici.

1. TRASPORTI, GREEN PASS DOV’È OBBLIGATORIO

A partire dal 1° settembre 2021, è obbligatorio essere muniti di Green Pass per accedere ai seguenti mezzi di trasporto:

  • aerei per servizi commerciali di trasporto di persone,
  • navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, tranne quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina;
  • autobus per il trasporto persone a offerta indifferenziata effettuata su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenza e prezzi prestabiliti;
  • treni per trasporto passeggeri tipo Intercity, Alta velocità e Intercity notte;
  • autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente tranne quelli impiegati nei servizi aggiuntivi e trasporto pubblico locale regionale.

2. QUANDO NON È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

Il Decreto stabilisce che il Green Pass non è obbligatorio nei trasporti a breve percorrenza come quelli pubblici locali, regionali e questo vale sia per quelli marittimi, che per quelli ferroviari. Quando invece, il collegamento è tra due o più Regioni, allora il Green Pass diventa obbligatorio. Quindi fatta esclusione per i casi citati precedentemente, tutti gli altri mezzi di trasporto (es. automobile, taxi, tram) possono essere utilizzati anche senza Green Pass, purché vengano rispettate le misure anti contagio.

L’obbligo di Green Pass non si applica a coloro che sono stati esclusi dalla campagna vaccinale per età e chi per motivi di salute, in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, non può vaccinarsi.

Inoltre, sono esclusi i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino che già sono stati sottoposti a un ciclo vaccinale: non dovranno seguire le disposizioni relative al Green Pass fino al prossimo 15 ottobre. Successivamente sarà adottata la circolare per il loro nuovo percorso vaccinale compatibile, in coerenza con quanto indicato dall’Agenzia Europea per i Medicinali.

3. CONTROLLI

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

4. EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO

Per quanto concerne gli eventi sportivi, il Decreto stabilisce un innalzamento nel limite dei posti all’interno delle strutture al chiuso. Il limite è innalzato il 35%. Per gli eventi all’aperto invece, si può prevedere la modalità di assegnazione dei posti, alternativi al distanziamento interpersonale di almeno un metro per garantire una maggiore capienza e far tornare in sicurezza il pubblico agli eventi sportivi nazionali.

5. PROROGA CONTROLLI PER RISPETTO DELLE NORME ANTI CONTAGIO

Il Decreto stabilisce anche di prorogare l’impegno delle forze dell’ordine addette ai controlli sul rispetto alle norme anti contagio sulla strada nel progetto “Strade Sicure”. Infatti, questa operazione prevede anche l’impiego dell’Esercito Italiano per attività in contrasto alla diffusione del Covid-19, così come stabilito nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Attualmente sulle strade italiane sono impegnate 7.050 unità fino a fine 2021, 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e 5.000 dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, così come stabilito nella Legge di Bilancio 2021.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 187 del 6.8 2021 il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 7 agosto e dovrà essere convertito in legge entro il 6 ottobre 2021.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (817 Kb)
Legge di Bilancio 2021 (4 Mb)
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (115 Kb)

ALTRE MISURE E AGGIORNAMENTI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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