Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), accogliendo le richieste dei sindacati, ha rivisto le tempistiche per l’apertura delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) valide per il biennio 2026 – 2028, che si potranno presentare dall’8 al 22 gennaio 2026.
Le nuove scadenze sostituiscono quelle inizialmente comunicate dal Ministero, che volevano l’avvio delle istanze il 15 dicembre 2025. Una data che aveva visto l’opposizione delle organizzazioni sindacali, dato che cadeva durante le festività natalizie.
Il MIM ha dunque deciso di posticipare le istanze dopo il periodo festivo. Ecco di seguito tutti i dettagli.
IL MINISTERO COMUNICA NUOVE SCADENZE PER LE DOMANDE PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GAE 2026 2028
A seguito delle forti rimostranze sollevate dai sindacati, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle OO.SS. le nuove tempistiche previste per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE).
Le domande si apriranno dalle ore 12.00 dell’8 gennaio 2026, data di pubblicazione del Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie sul portale inPA, alle ore 23.59 del 22 gennaio 2026, ossia del quattordicesimo giorno successivo alla data di apertura delle istanze.
Questa modifica è stata formalizzata nella bozza del Decreto ministeriale.
Gli aspiranti avranno dunque 15 giorni di tempo per inoltrare la domanda che, come per gli scorsi anni, andrà presentata con modalità telematica, vale a dire online.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Ricordiamo che le graduatorie GAE sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti, in quanto destinate ad esaurirsi.
Può chiedere l’aggiornamento il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia.
OPERAZIONI CONSENTITE
Presentando l’apposita domanda, è possibile richiedere:
- l’aggiornamento del punteggio – è possibile inserire i nuovi titoli e i servizi maturati nel periodo utile;
- il reinserimento in graduatoria – per chi era stato cancellato per mancata presentazione della domanda nei bienni/trienni precedenti, è possibile reinserirsi recuperando il punteggio posseduto al momento della cancellazione;
- la permanenza o lo scioglimento della riserva – gli aspiranti possono confermare la permanenza a pieno titolo o con riserva e, nei casi previsti, sciogliere la riserva;
- il trasferimento in altra provincia – gli aspiranti chiedere il passaggio ad altra provincia, per essere collocati nella corrispondente fascia con il punteggio spettante, aggiornabile contestualmente.
Si attende ora la pubblicazione del Decreto, su cui il CSPI ha già espresso il previsto parere, consultabile in questa pagina.
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