Il tema del licenziamento dei docenti di ruolo genera spesso dubbi e convinzioni errate, non di rado che un insegnante di ruolo sia “inamovibile”.
Il posto di docente di ruolo nella scuola italiana è tradizionalmente considerato uno dei più stabili nel panorama del pubblico impiego. L’immissione in ruolo, infatti, garantisce un contratto a tempo indeterminato.
Tuttavia, contrariamente a quanto si pensa, il licenziamento di un docente a tempo indeterminato è possibile. Anche i docenti della scuola pubblica possono perdere il posto in presenza di comportamenti che violano in modo grave i doveri e la deontologia professionale.
La normativa disciplina in modo chiaro quando un insegnante può essere licenziato, quali sono le procedure e quali comportamenti possono portare alla cessazione del rapporto di lavoro.
Di seguito spieghiamo in modo semplice e chiaro quando si può licenziare un docente, quali sono le cause per il licenziamento disciplinare di un insegnante, chi decide il provvedimento e qual è l’iter previsto.
QUANDO UN INSEGNANTE DI RUOLO PUÒ ESSERE LICENZIATO
La disciplina del licenziamento per il personale docente è regolata principalmente dal TUPI – Testo Unico sul Pubblico Impiego (Decreto Legislativo 165/2001), dal Testo Unico in materia di Istruzione (D.Lgs. 297/94) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca (CCNL Istruzione e Ricerca 2019 2021).
Queste norme definiscono con precisione i casi in cui il licenziamento è non solo possibile, ma anche doveroso da parte dell’Amministrazione scolastica. Secondo la normativa vigente, il licenziamento può essere disposto quando il docente tiene comportamenti che:
- violano in maniera grave i doveri d’ufficio, morali o professionali;
- compromettono la fiducia dell’Amministrazione nella sua figura;
- arrecano un danno all’istituzione scolastica o agli studenti;
- risultano incompatibili con la funzione educativa.
In generale, il licenziamento può derivare da condotte dolose, inosservanza grave degli obblighi di servizio, uso improprio della funzione pubblica o violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
LE CAUSE DI LICENZIAMENTO DEI DOCENTI DI RUOLO
Le motivazioni che giustificano la cessazione definitiva del rapporto di lavoro di un docente a tempo indeterminato includono:
a) gravi violazioni dei doveri d’ufficio, ad esempio atti dolosi con danni all’Amministrazione, alla scuola, agli studenti o alle famiglie, comportamenti violenti, minacce, aggressioni o atti incompatibili con la funzione educativa;
b) comportamenti illeciti, come episodi di corruzione, uso illecito di fondi scolastici, abuso di autorità o uso della funzione per fini personali;
c) falsa attestazione di presenza in servizio o false dichiarazioni in autocertificazioni per il posto di lavoro o la carriera;
d) assenza senza giustificato motivo per più di 3 giorni nell’arco di due anni o per più di 7 giorni in un decennio;
e) insufficiente rendimento professionale o inidoneità allo svolgimento il servizio, anche per motivi di salute;
f) condanne penali definitive con interdizione perpetua dai pubblici uffici o che comportino la cessazione del rapporto di lavoro;
g) rifiuto ingiustificato di trasferimento disposto per esigenze di servizio;
h) mancato rientro in servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione.
A seconda della gravità del comportamento contestato, il licenziamento di un insegnante può avvenire con preavviso, come nei casi d), g) e h), o senza preavviso (in tutti gli altri casi).
DIFFERENZA TRA SOSPENSIONE E LICENZIAMENTO
È importante non confondere i termini sospensione e licenziamento degli insegnanti.
La sospensione è una misura temporanea e cautelare (da pochi giorni fino alla sospensione cautelare in attesa di giudizio), adottata quando c’è un fondato sospetto di grave violazione o quando la permanenza in servizio del docente può mettere a rischio la comunità scolastica, e può essere con o senza retribuzione. Ad esempio, nei casi di mancata vigilanza grave sugli alunni generalmente è applicata la sanzione della sospensione, non il licenziamento.
Il licenziamento, invece, è la cessazione definitiva del rapporto di lavoro a seguito di un accertamento formale della responsabilità.
CHI LICENZIA I DOCENTI
Il dirigente scolastico non può licenziare un docente, può infliggere solo sanzioni lievi, come l’avvertimento scritta o la censura.
Le misure più gravi, come la sospensione superiore a dieci giorni o il licenziamento disciplinare, spettano invece all’Ufficio Scolastico Regionale (USR), che agisce tramite un Ufficio per i procedimenti disciplinari.
LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA
Il procedimento disciplinare che può portare al licenziamento di un docente di ruolo è rigidamente regolato dalla normativa vigente e garantisce sempre il diritto di difesa dell’insegnante. Vediamo di seguito i passaggi principali della procedura.
1. Contestazione formale dell’addebito: l’insegnante riceve una comunicazione scritta che illustra con precisione il fatto contestato, avviando formalmente il procedimento disciplinare.
2. Diritto di difesa: al docente è garantita la possibilità di presentare memorie difensive, giustificazioni e documenti entro un termine prestabilito (di norma almeno cinque giorni lavorativi).
4. Valutazione e decisione: sulla base di tutti gli elementi raccolti, l’USR decide se archiviare il procedimento, applicare sanzioni conservative (es. sospensione) o, nei casi estremi, procedere con il licenziamento.
5. Impugnazione: la decisione di licenziamento può essere impugnata dal docente innanzi al giudice del lavoro.
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