Contratti di lavoro a tempo determinato: novità su durata, rinnovi e limiti nel 2025 2026

Ecco quali sono le novità per i contratti di lavoro a tempo determinato e cosa cambia con le modifiche apportate dal Decreto Omnibus convertito in Legge

contratto

Sono diverse le novità che interessano la normativa relativa ai contratti a tempo determinato stipulati nel 2025 e nel 2026.

Le modifiche sono state apportate prima dal DDL Lavoro divenuto Legge e dal Decreto Milleproroghe e poi prorogate dal Decreto Omnibus 2025 convertito in legge.

In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio quali sono le regole e come cambiano i contratti di lavoro a tempo determinato nel 2025 e nel 2026.

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CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, NOVITÀ 2025 2026

Il DDL Lavoro 2024 approvato in Parlamento e il Decreto Milleproroghe 2025 hanno cambiato le regole dei contratti a tempo determinato, con:

  • l’approvazione di nuove regole che intervengono sulla durata dei contratti, sui limiti di attivazione per i datori di lavoro. Sono stati cioè ridefiniti i vincoli e le condizioni che i datori di lavoro devono rispettare per attivare un contratto a termine;

  • la durata del periodo di prova; 

  • la possibilità di ricorre anche nel 2025 alle causali flessibili, ma solo in determinati casi e settori.

Ma è con il decreto Omnibus 2025 convertito in Legge che è stato prorogato dal 31 Dicembre 2025 al 31 Dicembre 2026 il termine entro cui possono essere stipulati accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente che giustificano, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, la durata di un contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi. Ma, comunque, non oltre i 24 mesi. Questa possibilità è prevista solo se i contratti collettivi applicati in azienda non stabiliscono già le condizioni per derogare alla durata ordinaria.

Vediamo i dettagli.

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1) DURATA DEI CONTRATTI A TERMINE SUPERIORE A 12 MESI

Il decreto Omnibus 2025 convertito in Legge riconosce fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di stipulare contratti a termine superiori a 12 mesi, ma solo includendo una causale specifica che:

  • deve essere individuata dalle parti coinvolte;

  • deve riguardare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Le causali che permettono di superare i 12 mesi di contratto sono tre:

  • quelle previste dai contratti collettivi;
  • quelle legate alla sostituzione di altri lavoratori;
  • quelle transitorie definite da accordi individuali, oggetto della modifica.

Tale scelta permette alle aziende di giustificare l’utilizzo di un contratto a termine, previo accordo con l’altra parte coinvolta, senza dover ricorrere al contratto a tempo indeterminato.

Di fatto, la proroga conferma le regole già valide nel 2025. Mentre senza l’intervento del legislatore, non sarebbe stato più possibile stipulare contratti a termine superiori ai 12 mesi, salvo casi espressamente previsti dalla contrattazione collettiva (accordi sindacali o di categoria), come previsto dall’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.

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2) CAMBIA LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA

Nel 2025 e nel 2026 valgono invece le regole già stabilite dal DDL Lavoro 2024 approvato in Parlamento, che ha la durata del periodo di prova per i contratti di lavoro a tempo determinato del settore privato. La durata del periodo di prova è stata così fissata in un giorno di effettivo lavoro per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto, fatte salve eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

In sostanza, la norma modifica l’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 104 del 2022, confermando che nel lavoro a tempo determinato il periodo di prova deve essere proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere:

  • inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi;

  • inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Resta valido che:

  • il periodo di prova non può superare i 6 mesi, salvo durate inferiori previste dalla contrattazione collettiva;

  • in caso di rinnovo di un contratto per le stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova;

  • in caso di eventi come malattia, infortunio, o congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato per una durata corrispondente all’assenza.

Per le PA, la durata del periodo di prova invece, è definita dalla contrattazione collettiva.

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3) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE INFERIORI A 24 MESI

Quanto stabilito dal DDL Lavoro 2024 approvato in merito alla regolamentazione dei contratti di somministrazione, con particolare attenzione alla durata delle cosiddette “missioni”, vale anche nel 2025 e nel 2026.

Le “missioni” sono i periodi durante i quali un lavoratore assunto da un’agenzia di somministrazione (o interinale) viene inviato a lavorare presso un’altra azienda, chiamata “utilizzatore”. In pratica, il lavoratore ha un contratto con l’agenzia, ma lavora fisicamente presso un’altra azienda per un periodo definito.

Prima dell’approvazione del DDL, la normativa permetteva che le “missioni” a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore potessero superare il limite dei 24 mesi, anche non consecutivi, a condizione che il contratto del lavoratore fosse trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione.

Con le modifiche approvate, il limite dei 24 mesi per la durata complessiva delle missioni presso lo stesso utilizzatore diventa rigido. Non sarà più possibile superare questo limite, nemmeno nel caso in cui il contratto del lavoratore venga trasformato a tempo indeterminato.

4) NUOVI CASI DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI CAUSALI

Il DDL Lavoro 2024 approvato (all’articolo 10) interviene su alcune tipologie di contratti a tempo determinato stipulati tra agenzie di somministrazione e lavoratori stabilendo che, in alcuni casi, dal 2025 e anche nel 2026, non vi sarà più l’obbligo di avere causali.

Di norma, infatti, i contratti a tempo determinato devono includere una causale (ossia una motivazione specifica che giustifichi la durata limitata del contratto), a meno che non rientrino in deroghe previste dalla legge. A partire dal 2025, per alcune categorie di lavoratori, questa non sarà più obbligatoria per disoccupati che ricevono trattamenti di disoccupazione da almeno 6 mesi e i lavoratori svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Tra i lavoratori svantaggiati rientrano, ad esempio:

  • giovani sotto i 25 anni;
  • over 50 disoccupati da lungo tempo;
  • persone prive di un diploma di istruzione superiore;
  • lavoratori che hanno un basso livello di qualifiche o competenze professionali.

In questo modo le agenzie di somministrazione avranno maggiore libertà nella stipula di contratti a tempo determinato e si punta a favorire l’occupazione di persone che potrebbero trovare più difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, agevolando il loro inserimento temporaneo tramite contratti meno vincolati.

5) CAMBIANO I LIMITI QUANTITATIVI PER L’ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO

Il testo del DDL Lavoro 2024 approvato in Parlamento introduce nuove esenzioni dai limiti quantitativi per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, di cui si deve tenere conto anche nel 2025 e nel 2026.

Nel dettaglio, la norma stabilisce che il numero di lavoratori a tempo determinato, inclusi quelli in somministrazione, non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti presso l’utilizzatore al 1° Gennaio dell’anno in cui i contratti vengono stipulati.

Le categorie di lavoratori escluse dal calcolo di questi limiti sono i soggetti in mobilità, disoccupati che ricevono trattamenti di disoccupazione da almeno 6 mesi, e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

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6) OK AGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER I MEDICI

Il Decreto Milleproroghe 2025, permette di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino al 31 Dicembre 2025 a:

  • il personale delle professioni sanitarie;

  • gli operatori socio-sanitari.

Gli incarichi a tempo determinato nel settore sanitario sono generalmente soggetti a rigorose procedure, tra cui il ricorso a graduatorie, concorsi pubblici e specifiche modalità di assunzione in base alle necessità di ciascuna struttura. Con il Milleproroghe, invece, queste categorie del settore sanità potranno ottenere incarichi a tempo determinato con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore.

Inoltre, è possibile conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di 6 mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Per approfondire, vi consigliamo di leggere la guida al decreto Omnibus 2025 convertito in Legge, con tutte le novità introdotte e l’approfondimento sul Decreto Milleproroghe 2025.

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