Procedura selettiva ad evidenza pubblica ex art. 22 del D.Lgs 367/1996: cos’è e come funziona

Procedura selettiva ad evidenza pubblica, lirica

La procedura selettiva ad evidenza pubblica ex art. 22 del D.Lgs 367/1996 è una modalità di reclutamento del personale che trova applicazione in contesti specifici, in particolare per le Fondazioni lirico-sinfoniche.

Questa procedura di selezione viene utilizzata per l’assunzione di personale, di natura artistica, tecnica o amministrativa, all’interno di Fondazioni lirico sinfoniche.

Il concetto di “evidenza pubblica” significa che la procedura deve essere trasparente e accessibile a tutti i potenziali candidati che possiedono i requisiti, garantendo parità di trattamento e pubblicità.

Non è una “chiamata diretta”, ma segue regole specifiche che ora vediamo nel dettaglio. Andiamo a chiarire anche le differenze tra questo tipo di selezione e il classico concorso pubblico.

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COME FUNZIONA UNA PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 22 D.LGS 367/1996

La procedura selettiva ad evidenza pubblica per le Fondazioni lirico – sinfoniche segue passaggi ben definiti, volti a garantire trasparenza e a individuare i profili più idonei. Vediamo tutte le fasi.

1) Pubblicazione dell’Avviso
Tutto inizia con un avviso pubblico (bando) che dettaglia la posizione aperta, i requisiti specifici (spesso molto elevati per ruoli artistici), le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. L’avviso è generalmente disponibile sul sito ufficiale della Fondazione e, talvolta, su portali specialistici del settore.

2) Presentazione delle domande
I candidati interessati devono inviare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando. Generalmente vengono richiesti i dati personali, il titolo di studio, eventuali certificazioni e portfolio artistici o professionali. Può essere necessario allegare anche: carta d’identità, fototessera e copia del titolo di studio (es. diploma o laurea).

3) Valutazione preliminare e selezione
Una commissione, composta da esperti del settore e/o membri della Fondazione, valuta i titoli e le esperienze presentate. Questa fase può portare a una prima scrematura dei candidati ammessi alle prove successive.

4) Prove selettive
Qui la specificità è massima. Per i ruoli artistici, si tratta quasi sempre di audizioni o prove pratiche che richiedono l’esecuzione di brani specifici, dimostrazioni tecniche o l’improvvisazione. Per ruoli tecnici o amministrativi, potrebbero esserci colloqui mirati a valutare competenze specifiche, soft skills e motivazione, oltre a eventuali prove pratiche.

5) Definizione degli esiti
Al termine delle prove, la commissione individua il candidato o i candidati ritenuti idonei o più adatti alla posizione. Gli esiti vengono poi pubblicati secondo le modalità previste dall’avviso.

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DIFFERENZE TRA PROCEDURA SELETTIVA AD EVIDENZA PUBBLICA E CONCORSO PUBBLICO

Sebbene entrambe siano finalizzate all’assunzione nel settore pubblico o in enti che operano con logiche pubblicistiche, esistono differenze sostanziali tra una procedura selettiva ad evidenza pubblica ex art. 22 D.Lgs 367/1996 e il concorso pubblico tradizionale.

Vediamo le principali distinzioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA GIURIDICA

Concorso pubblico: è la modalità ordinaria di accesso al pubblico impiego nella Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Regioni, ecc.). È disciplinato da una normativa più stringente e generale che ne garantisce l’imparzialità e l’accesso su base concorsuale.

Procedura Selettiva ex art. 22 D.Lgs 367/1996: si applica specificamente alle Fondazioni lirico-sinfoniche, che sono enti di diritto privato, seppur con un rilevante interesse pubblico e finanziamento statale. Questo le rende un caso particolare, dove le procedure di assunzione possono avere peculiarità legate alla specificità artistica e organizzativa.

MODALITÀ DI SELEZIONE E PROVE

Concorso pubblico: prevede generalmente prove scritte e/o orali e/o pratiche volte a valutare le competenze tecniche, culturali e professionali dei candidati. Si conclude con una graduatoria di merito in base ai punteggi ottenuti. L’idoneità è un prerequisito, ma la posizione in graduatoria determina l’assunzione.

Procedura Selettiva ad evidenza pubblica (Art. 22 D.Lgs 367/1996): le modalità possono essere più flessibili e orientate alla valutazione di titoli specifici, esperienze pregresse e prove tecnico-pratiche molto settoriali, soprattutto per le figure artistiche (es. audizioni per musicisti o cantanti). Potrebbe non sempre portare a una graduatoria di merito in senso stretto, ma a una valutazione di idoneità o una selezione del profilo più adatto alle esigenze specifiche. L’obiettivo può essere l’individuazione del candidato più idoneo per quella specifica posizione, più che una competizione meramente numerica.

RUOLI E TIPOLOGIE DI PERSONALE

Concorso pubblico: tipicamente utilizzato per coprire una vasta gamma di ruoli, dai funzionari amministrativi ai tecnici, spesso con posizioni stabili e di carriera.

Procedura Selettiva (Art. 22 D.Lgs 367/1996): impiegata per ruoli altamente specializzati nel settore artistico (es. orchestrali, artisti del coro) oppure per figure tecniche e amministrative che supportano l’attività artistica, con requisiti specifici legati al mondo della produzione culturale.

REGIME GIURIDICO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Concorso pubblico: porta all’instaurazione di un rapporto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato con la Pubblica Amministrazione.

Procedura Selettiva (Art. 22 D.Lgs 367/1996): nonostante l’evidenza pubblica nella selezione, il rapporto di lavoro che si instaura è generalmente di diritto privato, regolato dal Codice Civile e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro specifici per il settore dello spettacolo.


In sintesi, la procedura selettiva ex art. 22 del D.Lgs 367/1996 è una forma di reclutamento specifica per le Fondazioni lirico-sinfoniche, che adotta principi di trasparenza (evidenza pubblica) ma con modalità e finalità più adattate alle peculiarità del settore artistico-culturale rispetto al concorso pubblico tradizionale, che è la via maestra per l’accesso al ben più ampio universo della Pubblica Amministrazione.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

L’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 367 del 1996 (che riguarda la trasformazione degli enti lirici e sinfonici in fondazioni di diritto privato), disciplina le procedure per l’assunzione di personale nelle Fondazioni lirico-sinfoniche.

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