Supplenze personale ATA 2025 2026: come funziona la procedura

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I posti di personale ATA che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato per l’a.s. 2025 – 2026, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

In sostanza, i posti rimasti vacanti dopo le ordinarie operazioni per le immissioni in ruolo ATA 2025/26 sono coperti mediante supplenze al 31 Agosto e al 30 Giugno. Fanno eccezione i posti per DSGA.

Con la CIRCOLARE n. 157048 del 9 luglio 2025 (Pdf 420Kb), il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha pubblicato le regole per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato al personale scolastico.

Il regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA per l’anno scolastico 2025/2026 è sostanzialmente lo stesso dello scorso anno. Vediamolo nel dettaglio di seguito.

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COME FUNZIONA LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

Ad eccezione dei posti nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), i posti per il personale ATA non assegnati mediante contratto a tempo indeterminato vengono coperti tramite contratti a tempo determinato annuali (fino al 31 Agosto) o sino al termine dell’attività didattica (fino al 30 Giugno).

Per l’assegnazione delle supplenze ATA si utilizzano le seguenti graduatorie:

Queste ultime vengono utilizzate solo dopo l’esaurimento delle precedenti. I Dirigenti scolastici possono scorrere le graduatorie ATA di III fascia per assegnare gli eventuali posti residui che non è stato possibile conferire tramite le graduatorie ATA 24 mesi e le graduatorie ATA a esaurimento.

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ACCETTAZIONE DI SUPPLENZE IN ALTRO PROFILO

Gli aspiranti che accettano una una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche possono accettare un’altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre con contratto al 31 Agosto o al 30 Giugno, purché intervenga prima della presa di servizio.

In sostanza solo chi ha già preso servizio per una supplenza ATA non può accettare altre supplenze per diversi profili.

E’ possibile svolgere supplenze al personale docente e ATA nello stesso anno scolastico? Si, è possibile svolgere i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Ricordiamo, inoltre, che l’articolo 70, comma 1, del Contratto Scuola firmato il 18 Gennaio 2024 – CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019 2021 (Pdf 2Mb) – stabilisce che: “Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

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SUPPLENZE SU SPEZZONE ORARIO

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
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SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ATA ASSENTE

Per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Permane – specifica la Circolare annuale sulle supplenze – il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto, non si possono conferire supplenze brevi al personale appartenente:
– al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti o per assenze superiori a 30 giorni;
– al profilo di assistente tecnico, salvo che per assenze superiori a 30 giorni;
– al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

SUPPLENZE AI FUNZIONARI EQ (DSGA)

Per il profilo di DSGA (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) si provvede secondo le modalità di cui all’articolo 14 del Contratto integrativo sulla mobilità annuale scuola firmato il 9 luglio 2025 – CCNI MOBILITÀ ANNUALE 2025 – 2028 (Pdf 1,6Mb) – relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028, nonché ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 3 del Contratto Scuola firmato il 18 Gennaio 2024.

Pertanto, le supplenze ai DSGA sono assegnate secondo il seguente ordine di priorità:


a) ai funzionari, con precedenza per quelli inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;


b) sui posti vacanti e disponibili, ai funzionari privi di incarico di DSGA;
b1) sui posti disponibili e non vacanti ad altro funzionario titolare di incarico DSGA, laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico ad interim;


c) al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (concorso per facenti funzione DSGA), secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;


d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;


e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;


f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.


Inoltre, nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari EQ o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti, per un periodo massimo di tre mesi continuativi, incluse proroghe.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

È prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da un proprio delegato in sede di conferimento della nomina.

Non sono applicate sanzioni in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per quanto riguarda eventuali posti per ex LSU ATA residuati dalla terza procedura assunzionale di cui all’articolo 58, comma 5 septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla successiva fase assunzionale dell’anno scolastico 2024/2025, possono essere conferite supplenze secondo le disposizioni generali.

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LA GUIDA SULLE SUPPLENZE SCUOLA 2025 2026

Per conoscere tutte le novità per le supplenze al personale educativo, docente e ATA vi invitiamo a leggere la nostra guida sulle supplenze a.s. 2025/2026.

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