Con la conclusione dell’anno scolastico, emergono spesso dubbi sugli obblighi di servizio del personale scolastico e sulla gestione delle ferie.
Per rispondere alle domande frequenti sulle attività dei docenti dopo il termine delle lezioni e sulle ferie del personale della scuola, il sindacato Uil Scuola Rua ha elaborato una utile scheda con tutte le indicazioni, che rendiamo disponibili di seguito per fare chiarezza su diritti e doveri di docenti e personale ATA in questo particolare periodo dell’anno.
LE ATTIVITÀ DEI DOCENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI
Di cosa si occupano i docenti dopo il termine delle lezioni? La normativa contrattuale che disciplina le attività dei docenti è contenuta negli articoli 43 e 44 del CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019 2021 (Pdf 2Mb), che distinguono tra attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento.
- eventuali consigli di classe (impegno fino a 40 ore annue);
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del collegio dei docenti e attività di programmazione (fino a 40 ore annue);
- attività di aggiornamento e attività aggiuntive (su base volontaria).
È importante sottolineare che non è ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, o di una presunta “reperibilità” del docente non impegnato in alcuna attività, poiché ciò non trova corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.
GESTIONE DELLE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Il personale scolastico ha diritto, per ogni anno scolastico di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 giorni se l’anzianità di servizio non è superiore a 3 anni, e di 32 giorni se l’anzianità di servizio è superiore a 3 anni.
Per “anzianità di servizio” si intende il servizio prestato a qualunque titolo. Ad esempio, per il personale di ruolo va conteggiato nei tre anni anche l’eventuale servizio prestato come supplente.
Per usufruire delle ferie che, lo ricordiamo, costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente tutelato, docenti e ATA devono richiederle al dirigente scolastico.
COSA ACCADE PER LE FESTIVITÀ SOPPRESSE
In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto di ogni anno.
A differenza delle ferie, queste giornate non sono differibili all’anno scolastico successivo.
È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
IL CALCOLO DELLE FERIE PER IL PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO SU 5 O 6 GIORNI SETTIMANALI
Per il personale docente e ATA che presta servizio su 5 giorni (settimana corta o giorno libero per i docenti), il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.
Le ferie devono essere sempre rapportate, come base di calcolo, a 32 (o 30) giorni effettivi, anche se si lavora su 5 giorni settimanali.
Per il personale in part time verticale, il calcolo tiene conto dei giorni lavorativi (es. 3 giorni a settimana: 3:6=x:32, quindi 16 giorni). Invece, per il personale in part time orizzontale, non c’è riproporzionamento.
TIPOLOGIE DI ASSENZA CHE INCIDONO E NON INCIDONO SULLE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
il periodo di ferie non è riducibile per la fruizione di permessi e congedi retribuiti (ad esempio, i 3 giorni al mese previsti dalla Legge 104/92), assenze per malattia interamente o parzialmente retribuita, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
- permessi per motivi personali o familiari (e altri permessi retribuiti);
- malattia ordinaria, comprese le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio;
- periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50%;
- congedi parentali retribuiti al 30%.
Al contrario, riducono il numero complessivo delle ferie spettanti le seguenti tipologie di assenze:
- permessi non retribuiti (ad esempio, gli 8 giorni di permesso per concorsi o esami per il personale a tempo determinato);
- aspettativa non retribuita per motivi personali e di famiglia o altra tipologia di aspettativa non retribuita;
- congedo biennale per assistenza al familiare disabile (la norma prevede che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto).
QUANDO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE
I periodi di fruizione delle ferie del personale scolastico variano in base al ruolo.
Nel dettaglio, i docenti possono fruire delle ferie:
- dal 1° settembre all’inizio delle lezioni;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- dal termine delle lezioni al 30 giugno (esclusi giorni di scrutini ed esami);
- dal 1° luglio al 31 agosto (solo per docenti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8);
- durante l’anno scolastico: 6 giorni, subordinati alla possibilità di sostituzione senza oneri.
Invece, il personale ATA può fruire delle ferie:
- durante tutto l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° luglio – 31 agosto.
INTERRUZIONE DELLE FERIE
In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
La monetizzazione delle ferie non godute è prevista solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In questo caso, le ferie non godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente sono monetizzate.
Per il personale a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie non godute è prevista solo in caso di impossibilità di fruizione delle stesse per cause non imputabili al dipendente.
LA SCHEDA UIL SCUOLA RUA
Per completezza di informazione, rendiamo scaricabile la SCHEDA (Pdf 250Kb) sulle attività dei docenti dopo il termine delle lezioni e la gestione delle ferie del personale docente e ATA elaborata dalla Uil Scuola.
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