È stato firmato il nuovo CCNL ANINSEI, il Contratto Collettivo Nazionale applicabile al personale delle scuole non statali laiche.
Più precisamente, l’accordo riguarda le scuole private aderenti ad ANINSEI Confindustria, l’Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione, a cui hanno aderito le rappresentanze sindacali Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals Confsai.
In questa guida vi mettiamo a disposizione il testo del CCNL ANINSEI 2021 2023 e vi spieghiamo, punto per punto, cosa prevede, a chi si rivolge e quali sono le novità previste.
CCNL ANINSEI 2021 2023
Ecco il testo integrale del nuovo CCNL ANINSEI 2021 2023.
È stato siglato il 14 febbraio 2022 ed è applicabile al personale delle scuole non statali laiche aderenti ad all’associazione datoriale. I sindacati dei lavoratori che vi hanno aderito Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals Confsai, con CGIL grande assente.
COSA PREVEDE IL CCNL ANINSEI 2021 2023
Il nuovo accordo interviene sul vecchio testo del 2015 e, in estrema sintesi, conferma:
- gli aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021;
- il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale;
- copertura totale dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità;
- la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.);
- che a tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto, sarà corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15 euro.
DURATA DEL CCNL ANINSEI
Il contratto ha efficacia dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2023. In caso di disdetta il vigente CCNL resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo.
EFFICIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO ANINSEI
Il CCNL in questione disciplina e tutela, in maniera unitaria, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie private che svolgono attività in Italia e all’estero ed il relativo personale dipendente. Si tratta, in particolare di:
- accademie di arte drammatica e accademie di belle atti;
- asili nido, micro nidi, spazi baby, aule attrezzate per l’infanzia e ludoteche;
- conservatori di musica;
- convitti;
- corsi di aggiornamento e formazione continua;
- i corsi di cultura;
- vari corsi di doposcuola;
- corsi di preparazione universitaria;
- scuole dell’infanzia;
- le scuole di danza;
- scuole e corsi di italiano per stranieri;
- le scuole di musica;
- scuole e corsi a distanza;
- le scuole e corsi di attività integrative scolastiche;
- scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico;
- le scuole e corsi di istruzione professionale;
- scuole e corsi di libera arte;
- le scuole e corsi di lingue;
- scuole e corsi di preparazione agli esami;
- le scuole e corsi para universitari e accademie;
- scuole e corsi post-secondari;
- le scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici;
- scuole per corrispondenza;
- le scuole e corsi post universitari;
- scuole primarie;
- le scuole secondarie di I e II grado;
- scuole speciali per minori.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, ad esempio quella di convitti, studentati e colonie rientra nel campo di applicazione del contratto. Ovviamente, l’applicazione del CCNL da parte di Enti o privati gestori di attività educative, formative e scolastiche comporta l’adesione all’ANINSEI.
TIPOLOGIE DI CONTRATTO AMMESSE
Il nuovo contratto collettivo nazionale, come i precedenti, prevede che gli enti che rientrano nel suo campo di applicazione possano stipulare le seguenti specifiche tipologie di contratto:
- il contratto a tempo indeterminato, part time o full time, ai sensi del Decreto Legislativo 23 del 2015;
- contratto a tempo determinato, part time o full time, stipulato ai sensi del Decreto Legislativo 81 del 2015 e successive modifiche. Il limite massimo è di 36 mesi. Oltre tale termine può essere sottoscritto un contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti della durata massima di 12 mesi presso la direzione territoriale del lavoro competente.
Si precisa, poi, che non è permesso assumere personale in servizio a tempo indeterminato presso la scuola statale. In tal caso, personale assunto nella scuola statale è obbligato a scegliere dove restare.
Vediamo i dettagli.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
È possibile ricorrere al rapporto a tempo determinato solo nei seguenti casi:
- intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodo dell’anno (campi scuola, colonie, ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
- sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto stesso;
- la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;
- l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- personale docente non abilitato. Ai sensi della circolare MIUR prot. 2668 del 29 ottobre 2001 “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali”.
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 30% del personale in servizio presso l’Istituto.
Oltre questa percentuale, potrà essere consentito il ricorso al tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ma solo in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettativa in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Non è possibile l’assunzione di personale a tempo determinato:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- presso la scuola dove si è proceduto nei 12 mesi precedenti a licenziamenti collettivi o individuali e plurimi per la riduzione di personale dello stesso livello e mansione;
- negli istituti dove sono utilizzati i lavoratori con orario ridotto;
- presso gli istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e successive modifiche.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. Inoltre, vi è il limite per la proroga che può essere di massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi, a prescindere dal numero di contratti.
Sono ammessi dal CCNL i contratti a termine di lavoro somministrato, di apprendistato ma solo del tipo “professionalizzante”, nonché le attività di stage e tirocinio.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Nel CCNL ANINSEI è prevista la possibilità di sottoscrivere il contratto di apprendistato solo di tipo “professionalizzante”, per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Viene stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale. I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica regionale.
Gli Istituti aderenti all’ANINSEI possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Nonché, i lavoratoti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.
L’apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di apprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori de qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Il trattamento retributivo sarà così parametrato:
- primo anno: 85% della retribuzione tabellare del livello di inquadramento;
- secondo anno: 90% della retribuzione tabellare;
- terzo anno: 100% della retribuzione tabellare.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell’Accordo interconfederale del 16 aprile 1998 e successivi rinnovi.
COLLABORAZIONI
In ragione delle particolati esigenze produttive ed organizzative del settore nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del Decreto Legislativo 81 del 2015 e in coerenza con la Legge 62 del 2000 e successive modifiche, gli istituti aderenti all’ANINSEI possono stipulare, nell’ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto di specifici limiti.
DIPENDENTI PART TIME
Al personale educativo di asilo nido e al personale docente di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie impegnato in attività o discipline curriculari si applica esclusivamente il part time di tipo orizzontale su base settimanale. È dunque escluso il part time limitato ad alcuni periodi dell’anno. Può essere prevista la trasformazione del contratto da part time a full time. Diritti, tutele e retribuzioni sono le stesse dei contratti full time.
L’eventuale trasformazione dell’orario da part time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Per il personale assunto part time poi, è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre l’orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore.
È ammesso nella misura massima del 25% dell’orario part time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario. Possono essere applicate clausole elastiche con una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%.
MANSIONI E QUALIFICHE
Il personale del CCNL ANINSEI 2021 2023 è classificato secondo i profili professionali in tre aree:
- area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) dal 1° al 5° livello specificati nell’articolo 5 del CCNL;
- seconda area: servizi di istruzione, di formazione ed educazione dal 3° al 7° livello specificati nell’articolo 5 del CCNL;
- area terza: servizi direttivi di 8° livello A e B, specificati nell’articolo 5 del CCNL .
PERIODO DI PROVA
La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall’atto scritto di assunzione, non può superare:
- 1° e 2° livello: 30 giorni;
- 3° livello: 60 giorni;
- dal 4° al 7° livello: 4 mesi;
- 8° livello A e B: 6 mesi.
Invece, il periodo di prova per il personale a tempo determinato è di 1 mese, per tutti i livelli. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.
RETRIBUZIONE
La retribuzione mensile lorda prevista dal CCNL ANINSEI 2021 2023 è composta dai seguenti elementi:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- salario di anzianità;
- eventuale super-minimo e salario accessorio;
- elemento perequativo di garanzia retributiva.
La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga. A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure per tutte le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola tra cui:
- riunioni del collegio docenti;
- le riunioni dei consigli di classe;
- scrutini periodici e finali, programmati.
Nelle tabelle che potete consultare in questa pagina, è possibile verificare quali sono le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021 2023 e l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione.
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro va distinto in base alle fasce di personale. Per la prima area:
- 38 ore settimanali per personale ATA dal 1° al 5° livello e personale direttivo dell’area terza 8° livello A e B;
- 34 ore settimanali convenzionali, pari a un monte ore annuo di 1767 ore per coordinatori e tutor (4° livello);
- 32 ore settimanali per modelli viventi;
Per la seconda area:
- 36 ore settimanali per educatori di asilo nido, operatori di ludoteca, educatori di convitto, istruttori in attività para scolastiche sportive e colonie, assistenti sociali. L’orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione;
- 34 ore settimanali per i docenti di scuola dell’infanzia di 4° livello e 24 ore settimanali per i docenti di scuola primaria (5° livello), lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti;
- 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per i docenti inquadrati al 4° livello e al 5° livello impegnati in corsi liberi e di preparazione agli esami, corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura, in doposcuola, in attività integrative scolastiche, corsi per corrispondenza, corsi a distanza, corsi di istruzione professionale, corsi di lingue;
- 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per docenti inquadrati al 7° livello impegnati in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, Istituti para universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica;
- 18 ore settimanali per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l’abilitazione all’insegnamento (6° livello). Stesso discorso per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (6° livello), per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 100 nell’anno. Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime pet i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell’orario contrattuale.
Tutti i dettagli e casi specifici sulle variazioni dell’orario di lavoro sono specificati dall’articolo 29 all’articolo 33 del CCNL ANINSEI.
LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, STRAORDINARIO
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 6 antimeridiane. Per gli istituti che svolgono corsi serali protraentisi oltre le ore 22.00, sono considerate notturne le ore a partire dall’ora in cui terminano usualmente le lezioni.
È considerato lavoro festivo, quello prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali. È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro.
Lo straordinario va espressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto o dal preside, se delegato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 120 ore all’anno.
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne, ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione:
- lavoro notturno: 25%;
- per il lavoro festivo: 40%.
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, determinata moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- lavoro straordinario diurno feriale: 1,25;
- per il lavoro straordinario notturno feriale: 1,45;
- lavoro straordinario festivo: 1,50;
- per il lavoro straordinario notturno festivo: 1,65.
FERIE, FESTIVITÀ SOPPRESSE E RIPOSO SETTIMANALE
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
I dipendenti hanno poi diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali per ciascun anno scolastico. I 4 giorni per recupero di festività soppresse possono essere goduti solo in periodi di sospensione dell’attività didattica. Al personale non docente, le festività non godute verranno retribuite in 26esimi della retribuzione mensile al termine dell’anno solare.
Infine, tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.
VITTO E ALLOGGIO
L’Istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere nell’istituto. Il vitto sarà quello stabilito per la comunità. Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.
Tali servizi verranno pagati dagli interessati secondo i valori stabiliti all’atto dell’assunzione e aggiornati all’inizio di ogni anno scolastico in relazione all’aumento del costo della vita.
Inoltre, l’istituto può concedere, con facoltà di revoca, motivata con preavviso di 15 giorni per il vitto e due mesi per l’alloggio, vitto o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Tale servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
PERMESSI E ASPETTATIVA
Il lavoratore ha diritto a fruire:
- di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari corsi di studio, articolo 10, Legge 300 del 1970;
- di permessi retribuiti fino ad un massimo di 6 giorni per ciascun anno scolastico per la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e seri motivi familiari anche se autocertificati. Ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge e i parenti del lavoratore entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale, non più di 3 giorni per evento salvo casi eccezionali;
- fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili esigenze;
- permessi elettorali.
I permessi se non goduti nell’anno, non sono recuperabili. In caso di eccezionali motivi, presentati per iscritto, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell’anno previa autorizzazione dell’istituto.
Infine, dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di un anno. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto. Terminato tale periodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova aspettativa se non dopo che siano trascorsi 2 anni di servizio.
MALATTIE E INFORTUNIO
In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato dal contratto ANINSEI il seguente trattamento:
- mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
- integrazione delle indennità a carico dell’ente competente da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno ed il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno.
Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni, sarà prolungata, a richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione, non superiore a 6 mesi.
Invece, in presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore.
Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, infine, per i quali vi è una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
ALTRE TUTELE E DIRITTI DEL CCNL ANINSEI
Tra le altre tutele del CCNL ANINSEI 2021 2023 vi sono quelle relative a congedo matrimoniale, maternità o paternità. Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, non frazionabili in occasione dell’evento.
Il CCNL prevede anche tutele per la maternità, la paternità e congedo parentale come previsto dalla normativa vigente e specificati nell’articolo 44 del testo del contratto stesso. In particolare, è garantita la copertura totale dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità. Previsti anche permessi per cause particolari e aspettative per cariche elettive o sindacali.
Il contratto disciplina anche i termini per garantire il diritto allo studio e alla crescita professionale dei dipendenti. In particolare, vi è il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale.
LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo specifici casi. Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie. I termini di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti nei seguenti modi:
- 1° livello e 2° livello: un mese fino a 10 anni di servizio, 2 mesi oltre 10 anni di servizio;
- 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello: 3 mesi;
- 8° livello A e B: 4 mesi.
Il periodo è di un mese per i contratti a tempo determinato e di apprendistato. Stesso discorso per le dimissioni.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR) che si calcola in base al tempo in cui si è stati impiegati. Garantita anche la facoltà di chiedere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto secondo la normativa vigente.
IL TESTO DEL CCNL ANINSEI 2021 2023
Per maggiori informazioni tecniche e specifiche sul CCNL ANINSEI 2021 2023, si consiglia di leggere il testo integrale del contratto (Pdf 1,8 Mb).
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