Contratto Smart Working Pubblica Amministrazione: ecco le linee guida

Le linee guida del Ministero per la Pubblica Amministrazione sul contratto Smart Working per tutti i dipendenti. Ecco il testo integrale delle direttive del Governo

Brunetta, Pubblica Amministrazione, PA
Photo credit: Stocked House Studio / Shutterstock.com

Contratto Smart Working PA, il Ministero per la Pubblica Amministrazione emana le linee guida per la disciplina del lavoro agile.

Dopo mesi e mesi di confronto con le organizzazioni sindacali, finalmente sono state chiarite le linee guida per lo Smart Working nella Pubblica Amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l’anno nei contratti di lavoro.

Scopriamo insieme quali sono le norme sul lavoro agile e le indicazioni ufficiali per il nuovo contratto Smart Working nelle PA.

CHI HA DIRITTO ALLO SMART WORKING NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Secondo le linee guida per il contratto Smart Working PA, l’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori. Vale per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. Ciò indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Con il confronto con le organizzazioni sindacali attraverso gli istituti di partecipazione previsti dai CCNL, la Pubblica Amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

DOVE È POSSIBILE APPLICARE IL CONTRATTO SMART WORKING NELLA PA

Le linee guida che serviranno alla stesura del contratto Smart Working PA per il triennio 2019 – 2021 disciplineranno a regime il lavoro agile. Sono rivolte alle Pubbliche Amministrazioni e agli altri Enti a esse assimilati, tenuti a prevedere misure in tale materia. In particolare, si riferisce alle PA previste nell’articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Esse hanno l’obiettivo di:

  • fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti;

  • favorire la produttività e l’orientamento ai risultati;

  • conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata.

CONTRATTO SMART WORKING PA, COSA PREVEDONO LE LINEE GUIDA

Le linee guida del contratto per lo Smart Working prevedono profili che dovranno essere garantiti dalla PA per i lavoratori e viceversa. Nello specifico vi sono delle precise indicazioni su:

  • condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza;
  • accesso al lavoro agile;
  • accordo individuale di Smart Working;
  • articolazione delle ore di lavoro;
  • diritto alla disconnessione;
  • formazione;
  • lavoro da remoto.

1) CONDIZIONI TECNOLOGICHE, PRIVACY E SICUREZZA

In primis, nelle linee guida sul contratto Smart Working PA si specifica che l’Ente deve fornire al lavoratore l’idonea dotazione tecnologica, in grado di garantire la protezione delle risorse aziendali. L’amministrazione deve assicurare il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio. In alternativa, previo accordo con il datore di lavoro, possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore che rispettino i requisiti di sicurezza. Se il dipendente è in possesso di un cellulare di servizio, deve essere prevista o consentita la possibilità d’inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio.

Poi, l’accesso alle risorse digitali e alle applicazioni dell’amministrazione raggiungibili tramite la rete internet deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell’identità digitale (sistemi Multi factor authentication, tra i quali, ad esempio, CIE e SPID), in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato. Dovranno essere usati i sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro in dotazione in grado di assicurare la protezione da qualsiasi minaccia proveniente dalla rete (zero trust network).

Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e una sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.

2) ACCESSO AL LAVORO AGILE

La PA dovrà individuare le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, previo confronto con le organizzazioni sindacali, fermo restando che sono comunque esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. In ogni caso, la PA dovrà conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico. Bisognerà tener conto anche delle specifiche necessità tecniche delle attività.

3) ACCORDO INDIVIDUALE DI SMART WORKING

Le linee guida prevedono anche che vi sia un accordo individuale stipulato per iscritto per lo Smart Working. L’accordo deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

  • durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;

  • modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;

  • la modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’articolo 19 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;

  • ipotesi di giustificato motivo di recesso;

  • i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

  • le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

4) DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Lo Smart Working dovrà essere svolto senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL. Il testo sancisce il cosiddetto “diritto alla disconnessione”. Ovvero, devono essere individuati periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tali periodi comprendono la fascia d’inoperabilità (disconnessione), nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende in ogni caso il periodo di 11 ore di riposo consecutivo (di cui all’articolo 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 del CCNL Funzioni Centrali e alle analoghe disposizioni degli altri CCNL vigenti).

Il lavoratore può richiedere con i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge come ad esempio i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali ecc. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario. Stesso discorso per trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

In caso di problematiche di natura tecnica o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine dell’orario di lavoro. Per sopravvenute esigenze di servizio, il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

5) FORMAZIONE

Secondo le linee guida del contratto Smart Working PA saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisce di tale modalità. L’obiettivo è di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile. Sarà necessario diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. I percorsi formativi potranno, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e la sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente di lavoro.

6) LAVORO DA REMOTO

Diversamente dallo Smart Working, le linee guida prevedono anche il lavoro da remoto. Il lavoro da remoto può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza. Il lavoro da remoto può essere svolto nelle forme seguenti:

  • telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;

  • altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.

Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo, il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio. Ciò vale con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Le PA possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo anche nel caso di attività previamente individuate nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale previsto dai CCNL. Tale modalità deve avvenire sempre con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio. Prima di avviare il lavoro da remoto la PA dovrà verificare i requisiti della sede.

L’ITER LEGISLATIVO PER IL CONTRATTO SMART WORKING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il testo delle linee guida per lo Smart Working nella Pubblica Amministrazione sarà inviato alla Conferenza Unificata. Dopo il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida, un ponte rispetto ai contratti. Alla fine del percorso, così come concordato nel Patto tra Governo e Sindacati del 10 marzo 2021, il lavoro agile sarà contrattualizzato. Le PA dovranno prevedere i necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzare il lavoro agile per obiettivi. L’obiettivo è garantire la soddisfazione di cittadini e imprese, l’efficienza e la produttività.

SMART WORKING, L’ATTUALE NORMATIVA

In Italia, lo Smart Working o cosiddetto “lavoro agile” è stato introdotto dall’articolo 18, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Con tale norma il legislatore ha previsto una specifica modalità di svolgimento del lavoro subordinato da remoto conferendogli. Da un lato, autonoma disciplina e, dall’altro, differenziando tale nuova modalità di prestazione dal telelavoro. Sulla situazione normativa attuale dello Smart Working in Italia, vi consigliamo di leggere questa guida.

SMART WORKING, LA COMMISSIONE TECNICA

L’8 marzo 2022 il Ministero della Pubblica Amministrazione ha nominato la Commissione tecnica dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile, con lo scopo di trovare soluzioni utili alla fase di transizione della PA verso il nuovo modello dello Smart Working post pandemia. In particolare, questa Commissione, composta da 14 esperti della materia, ha il compito di definire e implementare l’attuazione e le modalità del lavoro agile anche attraverso gli investimenti nello sviluppo delle competenze del personale previsti dal Piano strategico “Riformare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, consultabile su questa pagina.

SMART WORKING ED EMERGENZA COVID

Durante le fasi più acute dell’emergenza Covid il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nel privato e nelle PA, grazie ai diversi Decreti emanati. Poi a partire dal 15 novembre 2021, come spiegato in questo articolo, su disposizione del Governo, si è deciso di dire addio allo Smart Working nella Pubblica Amministrazione. Con un DPCM la modalità ordinaria di lavoro nelle PA dal 15 ottobre 2021 è tornata a essere quella in presenza, se non per i lavoratori fragili, su cui vi consigliamo di leggere questo approfondimento. Il lavoro agile per tutti gli altri sarà volontario e seguirà le linee guida alla base del contratto Smart Working per le PA.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Linee guida sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche (Pdf 133 Kb).

APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere la situazione normativa attualmente in vigore relativa allo Smart Working in Italia, sia nel settore privato che in quello pubblico, vi consigliamo di leggere questa guida. Per restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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