Indennità familiari dei sanitari vittime Covid: domanda 2023

Tutti i dettagli sul contributo per i familiari del personale sanitario e deceduto per Covid durante l’emergenza. Ecco le istruzioni per richiederlo

personale sanitario

Disponibile l’indennità per i familiari dei sanitari vittime di Covid. Dal 3 gennaio 2023 al via le domande per ottenere il contributo una tantum gestito dall’INAIL e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’indennità in questione spetta ai familiari dei medici e dei professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid 19.

In questo articolo vi spieghiamo cos’è l’indennità per i familiari del personale sanitario deceduti per il Covid, come richiederla e quali sono i requisiti per ottenerla.

COS’È L’INDENNITÀ FAMILIARI SANITARI VITTIME COVID

L’indennità destinata ai familiari del personale sanitario impiegato durante l’emergenza pandemica e deceduto per Covid è un contributo una tantum che spetta ai familiari superstiti di coloro che nel pieno dell’emergenza esercitavano professioni sanitarie, che lavoravano come assistenti sociali oppure come operatori socio sanitari. Si tratta di un aiuto economico che viene erogato ai familiari di chi ha perso un proprio caro contagiato in quanto impiegato in prima linea durante l’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Parliamo del periodo compreso dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022. Per richiedere il contributo, più precisamente, il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022. La misura, da quantificare con un apposito provvedimento su cui vi aggiorneremo, è finanziata da un fondo da 15 milioni di euro. L’aiuto è stato introdotto dal Decreto Cura Italia, poi confermato dalla Legge di Bilancio 2022 e renderlo operativo è stato il Decreto interministeriale 22 settembre 2022. Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2023, infine, l’INAIL ha dato il via alle domande che sono aperte dal 3 gennaio al 4 marzo 2023., oltre a offrire istruzioni e chiarimenti. Vediamo allora insieme quando spetta e chi sono i beneficiari, come funziona e come richiedere l’indennità per i familiari dei sanitari vittime dell’emergenza.

QUANDO SPETTA L’INDENNITÀ UNA TANTUM

L’indennità può essere riconosciuta ai familiari superstiti dei sanitari che hanno lavorato in prima linea contro il Covid nel periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022. Il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022 (data di pubblicazione del Decreto 22 settembre 2022) quale causa o concausa del contagio da Covid 19. Il contributo però vale sono per i familiari di chi esercitava:

  • le professioni sanitarie di questo elenco. Ad esempio, medici, farmacisti, tecnici sanitari e non solo;

  • la professione di assistente sociale;

  • la professione di operatore socio-sanitario.

CHI SONO I BENEFICIARI

L’indennità spetta ai familiari superstiti delle vittime e precisamente ai seguenti soggetti:

  • al coniuge o alla persona unita civilmente;

  • ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;

  • in mancanza dei superstiti citati, ai genitori naturali o adottivi.

Per ottenere lo speciale contributo non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento. Nel caso più superstiti facciano richiesta dell’indennità una tantum, l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti gli aventi diritto. Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime, l’indennità è cumulabile.

A QUANTO AMMONTA

L’entità del contributo destinato ai familiari dei sanitari vittime di Covid sarà stabilita da un provvedimento ad hoc del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alle domande pervenute. Si precisa, come anticipato, che le risorse complessive messe a disposizione per l’indennità ammontano a 15 milioni di euro e saranno suddivise equamente per il numero dei beneficiari aventi diritto. Vi aggiorneremo non appena sarà definito l’ammontare dell’indennità destinata a ogni familiare superstite.

COME FUNZIONA

Come accennato, l’indennità viene riconosciuta a richiesta. Una volta che l’INAIL ha ottenuto tutte le domande, alla scadenza fissata al 4 marzo 2023, dovrà eseguire i seguenti passaggi:

  • accertare il possesso dei requisiti dei richiedenti;

  • richiedere, in caso di informazioni mancanti, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione pervenuta. La documentazione integrativa dovrà essere inoltrata all’indirizzo dcra@postacert.inail.it entro il termine di 15 giorni, dal momento della richiesta, facendo riferimento alla richiesta e al nominativo della vittima.

Poi, al termine dell’istruttoria:

  • l’INAIL inoltrerà al Dipartimento Ministeriale un elenco contenente i nominativi delle vittime per le quali è previsto il riconoscimento del beneficio, completo del numero dei beneficiari per ciascuna vittima, e quelle per le quali, invece, non vi è stata ammissione al beneficio;

  • in base a questo elenco sarà quantificata, con un apposito provvedimento ministeriale, l’entità della misura. Non appena questa informazione sarà disponibile, vi aggiorneremo in questo stesso articolo;

  • successivamente, la prestazione verrà erogata dall’INAIL entro 60 giorni decorrenti dal Decreto che fissa la misura dell’indennità, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Le modalità di attuazione della misura sono state definite nel dettaglio da un accordo di collaborazione siglato il 29 dicembre 2022 fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’INAIL, che eroga l’indennità.

CUMULABILITÀ

L’INAIL corrisponde l’indennità per i familiari dei sanitari vittime di Covid in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo, ai sensi della normativa vigente. La misura, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’INAIL. Nel caso di istanze cumulative, il pagamento è disposto in favore del richiedente, il quale è tenuto a versare le quote spettanti agli altri beneficiari. Il Dipartimento e l’INAIL restano fuori da eventuali controversie tra i diversi beneficiari.

COME RICHIEDERE L’INDENNITÀ FAMILIARI SANITARI VITTIME COVID

La domanda deve essere presentata all’INAIL, dal 3 gennaio e fino al 4 marzo 2023, attraverso il servizio online “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” del portale istituzionale INAIL raggiungibile a questo indirizzo. Il percorso è Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con:

  • SPID (Sistema pubblico di identità digitale);
  • CIE (Carta d’identità elettronica);
  • CNS (Carta nazionale dei servizi).

Una volta effettuato l’accesso, il soggetto beneficiario, abilitato nel ruolo di “utente con credenziali dispositive”, potrà compilare e inviare l’istanza. L’istanza può essere presentata:

  • singolarmente da ciascun beneficiario;

  • nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, cumulativamente da uno dei beneficiari munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti beneficiari;

  • da soggetto diverso dal familiare avente diritto in qualità di rappresentante legale o delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.

La ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica dell’istanza rilasciata dal servizio vale come notifica per l’inizio del procedimento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

All’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

  • titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate in questo schema;

  • contratto di lavoro o prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022;

  • documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid 19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.

Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione citata dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari. Invece, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, va allegata la delega rilasciata da tutti gli altri familiari. È ammessa anche l’istanza presentata da un rappresentante legale di uno dei familiari.

ASSISTENZA ALLE DOMANDE

Eventuali richieste di informazioni e assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “INAIL risponde”, disponibile nella sezione “Supporto” del portale dell’Istituto. Per ogni opportuna informazione sulla compilazione e la trasmissione dell’istanza si rinvia a queste istruzioni riportate nella stessa sezione “Supporto” -> “Guide manuali operativi”, sottosezione “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19”.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Decreto Cura ItaliaDecreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Pdf 1 Mb) – Convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Pdf 619 Kb);
Testo integrale Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb), pubblicato in Gazzetta il 31 dicembre 2021, da consultare in questa pagina;
Circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023 (Pdf 62,9 Kb);
Accordo di collaborazione siglato il 29 dicembre 2022 fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’INAIL (Pdf 4 Mb);
Decreto interministeriale 22 settembre 2022 (Pdf 2 Mb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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