Esenzione IMU case occupate 2024 confermata: come funziona e novità

Tutti i dettagli sull’esenzione IMU prevista dalla Legge di Bilancio in favore dei proprietari di immobili occupati da terzi, confermata dalla Corte Costituzionale

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Confermata dalla Corte Costituzionale l’esenzione IMU per case occupate nel 2024. 

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, l’agevolazione è operativa in favore dei proprietari di case non disponibili o inutilizzabili perché occupate da terzi.

Anche se il Decreto attuativo non è mai stato emesso, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 ha stabilito che per i contribuenti che sono tenuti a saldare l’IMU, l’imposta non è comunque dovuta per gli immobili occupati abusivamente, ma a condizione che sia stata presentata denuncia alle autorità giudiziarie.

In questo articolo vi spieghiamo cosa significa l’esenzione IMU sulle case occupate prevista nel 2024, quando si applica, chi può usufruirne e come funziona.

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ESENZIONE IMU CASE OCCUPATE 2024, COSA VUOL DIRE

Cosa si intende per esenzione IMU per le case occupate? A partire dal 1° gennaio 2023, i proprietari che hanno denunciato l’inutilizzabilità e l’indisponibilità di un proprio immobile in quanto occupato abusivamente, non devono pagare l’Imposta Municipale Unica (IMU).

L’esonero totale è riconosciuto, però, se gli interessati presentato una specifica denuncia all’autorità giudiziaria. Si ricorda che, l’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Nello specifico si introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

L’agevolazione era stata inserita nella Legge di Bilancio 2023, che vi illustriamo in questa guida, è operativa a dall’anno 2023 ed è stata confermata anche nel 2024. Infatti, anche se non è stato emesso alcun Decreto attuativo della misura, Le Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 ne ha confermato la legittimità. Le regole per procedere e come comportarsi nel caso si abbia diritto a questa esenzione sono invece quelle chiarite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nella nota stampa del 12 dicembre 2023.

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COME FUNZIONA L’ESENZIONE IMU CASE OCCUPATE 2024

Per ottenere l’esenzione IMU per le case occupate i contribuenti devono prima aver presentato denuncia alle autorità giudiziarie per i reati specificati di Violazione di domicilio (articolo 614, comma secondo, Codice Penale) o Invasione di terreni o edifici (articolo 633 Codice Penale).

Dopo essersi assicurati che la denuncia sia stata accettata dalle autorità competenti o che sia stata avviata un’azione giudiziaria penale in merito alla situazione di occupazione abusiva dell’immobile, una volta avviata l’azione giudiziaria, i contribuenti possono non versare l’IMU per l’immobile occupato abusivamente, rivolgersi all’ufficio competente per le imposte locali (ad esempio, l’ufficio comunale) e – se richiesta – presentare la documentazione necessaria come chiarito in questa nota stampa del MEF.

Dopo di che, i contribuenti che usufruiscono dell’esenzione dovranno presentare in via telematica il modello dichiarativo, non ancora disponibile. Vi aggiorneremo appena sarà rilasciato. 

Vediamo ora a chi spetta l’esenzione IMU sulle case occupate.

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A CHI SPETTA

L’esenzione IMU per le case occupate dal 1° gennaio 2023 si rivolge ai proprietari di immobili inutilizzabili, indisponibili o occupati, ma solo in presenza di due condizioni:


  • il proprietario deve comunicare al Comune in cui è presente l’immobile, il possesso dei requisiti e l’eventuale cambiamento circa lo stato di indisponibilità della struttura.
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ALTRI CASI DI ESENZIONE

Si ricorda che sono già esenti da imposta gli immobili che rispettano le seguenti condizioni:

  • si tratta di immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

  • sono fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

  • sono fabbricati con destinazione ad usi culturali;

  • sono fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

  • sono fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

  • sono fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  • sono immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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