Anche quest’anno vale l’esenzione IMU per le case che risultano occupate.
L’agevolazione è operativa in favore dei proprietari di case non disponibili o inutilizzabili perché occupate da terzi.
In questo articolo vi spieghiamo come funziona questo esonero, quando si applica, chi può usufruirne e come funziona.
Indice:
COSA SI INTENDE PER ESENZIONE IMU CASE OCCUPATE
Anche nel 2025 proprietari che hanno denunciato l’inutilizzabilità e l’indisponibilità di un proprio immobile in quanto occupato abusivamente, non devono pagare l’Imposta Municipale Unica (IMU).
L’esonero totale è riconosciuto, però, se gli interessati presentato una specifica denuncia all’autorità giudiziaria. Si ricorda che, l’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
L’agevolazione è stata inserita nella Legge di Bilancio 2023 e risulta tuttora in vigore. A dar man forte alla misura è stata anche la Corte Costituzionale. I giudici, infatti, con la sentenza n. 60 del 18 Aprile 2024 ne hanno confermato la legittimità. Scopriamo insieme chi può ottenere l’esonero dal pagamento del tributo.
A CHI SPETTA
L’esenzione spetta ai proprietari di immobili inutilizzabili, indisponibili o occupati, ma solo in presenza di due condizioni:
- il proprietario deve presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui all’articolo 614, comma secondo, Codice Penale (violazione di domicilio) e all’articolo 633 Codice Penale (invasione di terreni o edifici) o iniziata azione penale per i medesimi reati;
- il proprietario deve comunicare al Comune in cui è presente l’immobile, il possesso dei requisiti e l’eventuale cambiamento circa lo stato di indisponibilità della struttura.
Ora vediamo i dettagli su come funziona.
COME FUNZIONA
L’esenzione funziona “a domanda”. Ovvero, il contribuente, innanzitutto deve presentare sul caso dell’abitazione in questione una denuncia alle autorità giudiziarie per specifici reati, come:
- violazione di domicilio (articolo 614, comma secondo, Codice Penale);
- invasione di terreni o edifici (articolo 633 Codice Penale);
- occupazione abusiva (articolo 633 Codice Penale).
Dopo aver denunciato il caso, il proprietario deve verificare che la denuncia sia stata accettata oppure che sia stata avviata un’azione giudiziaria penale. Una volta che il procedimento è in corso, il contribuente può sospendere il pagamento dell’IMU relativo all’immobile occupato.
COME RICHIEDERE L’ESENZIONE
Per formalizzare l’esenzione, è necessario rivolgersi all’ufficio competente per le imposte locali (come l’ufficio comunale) e, se richiesto, fornire la documentazione necessaria aggiuntiva.
I proprietari possono anche richiedere il rimborso dell’IMU pagato per gli immobili occupati, rispettando i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di cinque anni dal pagamento. Questo significa che nel 2025 è possibile richiedere il rimborso dell’IMU versato a partire dal 2019.
ALTRI CASI DI ESENZIONE
Si ricorda che sono già esenti da IMU gli immobili che rispettano le seguenti condizioni:
- sono posseduti dallo Stato, dai Comuni. Stesso discorso anche per gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- sono fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- rientrano tra i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- sono fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- sono fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 Maggio 1929, n. 810;
- sono fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- sono immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto. Ossia, i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 60 del 18 Aprile 2024 (Pdf 338 Kb).
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