DPCM Draghi spiegato in 15 punti e testo pdf da scaricare

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM Draghi, contenente le nuove disposizioni nazionali di contrasto e prevenzione del contagio da covid-19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Si tratta del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che segue e integra le misure già introdotte con il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15.

Ecco le principali disposizioni spiegate in pochi semplici punti, cosa cambia con il DPCM Draghi, cosa si può e cosa non si può fare in zona rossa, arancione, gialla e bianca.

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NUOVO DPCM 2 MARZO

  1. Divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo – è confermato il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
  2. Obbligo di utilizzo delle mascherine – restano valide le disposizioni già in vigore relative all’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi, aperti o chiusi, in cui non è possibile l’isolamento continuativo da persone non conviventi, e le eccezioni già previste.
  3. Distanziamento di almeno un metro dalle altre persone – rimane in vigore l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri, con le relative eccezioni.
  4. Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 – è confermato il coprifuoco nei territori che rientrano in zona gialla, arancione e rossa.
  5. Sospensione degli eventi che comportano assembramenti – restano sospese su tutto il territorio nazionale (zona rossa, arancione, gialla e bianca) le attività che comportano assembramenti, quali fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi.
  6. Consentite le visite ad amici e parenti in zona gialla e arancione – tra le 5.00 e le 22.00 resta possibile recarsi presso una sola abitazione privata abitata, nella propria regione in zona gialla e nel proprio comune in zona arancione, nel limite di una volata al giorno e di 2 persone ulteriori rispetto a quelle che vi abitano, eventualmente accompagnate da figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  7. Sospensione delle attività scolastiche in zona rossa – dal 6 marzo sono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  8. Sospensione delle attività scolastiche in zona arancione e gialla – le attività in presenza possono essere disposte dai Presidenti delle regioni nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell’arco di 7 giorni o nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
  9. Chiusura dei negozi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi – è confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  10. Consentita l’attività di asporto fino alle 22.00 anche per i bar – in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
  11. Riapertura di teatri e cinema in zona gialla dal 27 marzo – potranno riaprire con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento e con una capienza che non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
  12. Chiusura di palestre, piscine e impianti sciistici – fino al 6 aprile restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
  13. Chiusura di parrucchieri, barbieri e centri estetici in zona rossa – restano chiusi i servizi alla persona.
  14. Apertura dei musei in zona gialla – è confermata l’apertura con accesso controllato nei giorni infrasettimanali e, dal 27 marzo, è consentita anche l’apertura il sabato e nei giorni festivi.
  15. Apertura di banche e assicurazioni – restano garanti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

NUOVO DPCM DRAGHI TESTO DA SCARICARE

Mettiamo a vostra disposizione il TESTO (Pdf 811Kb) in Pdf da scaricare del nuovo DPCM 2 marzo 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17.

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