Ricercatore unico: cosa cambia con la riforma del reclutamento universitario

La guida su cosa prevede il Decreto PNRR 2 convertito in Legge in merito alla figura del ricercatore unico e le novità sulla riforma del reclutamento universitario

studenti, università
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Istituita la figura del ricercatore unico, una novità molto importante per il mondo dell’Università arrivata con il Decreto PNRR 2 convertito in Legge.

Dopo 12 anni la distinzione tra ricercatori di tipo A o B stabilita dalla Legge Gelmini del 2010, lascia il posto a una figura unica di ricercatore con un contratto a tempo determinato della durata massima di 6 anni con l’aggiunta di maggiori tutele.

In questa guida vi spieghiamo cosa prevede il Decreto PNRR 2 e quali sono le novità relative alla figura del ricercatore unico.

RICERCATORE UNICO, COSA PREVEDE LA RIFORMA

Il Decreto PNRR 2 convertito in Legge, all’articolo 14 commi 6-decies, introduce la figura del ricercatore unico universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di 6 anni, non rinnovabile. Per l’avanzamento di carriera, previa istanza dello stesso ricercatore, si avvia la procedura di valutazione interna ad opera dell’Università in cui presta servizio, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore di 2° fascia (possibilità finora prevista solo per i ricercatori di tipo B). Così il Parlamento ha messo in campo il riordino della professione di ricercatore universitario rispetto a quanto stabilito dalla riforma Gelmini, la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contemplava due figure di ricercatori a tempo determinato:

  • quelli di tipo A, titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori 2 anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca;

  • di tipo B, titolari di contratto triennale non rinnovabile.

A partire dal 29 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Decreto PNRR 2 convertito in Legge) invece, le due figure vengono accorpate in una sola, quella del ricercatore unico, un’importante novità che si inserisce nell’ambito della riforma del reclutamento Università 2022 tanto attesa dagli addetti ai lavori. Riforma che comprende, tra l’atro, anche la sostituzione dell’assegno di ricerca con un contratto di lavoro vero e proprio – il contratto di ricerca- di cui parliamo in questo approfondimento dedicato. Ma vediamo tutti i dettagli e cosa cambia con l’istituzione di questa nuova figura.

CHI PUÒ DIVENTARE RICERCATORE UNICO

Possono diventare ricercatori universitari coloro che sono in possesso del titolo di:

  • dottore di ricerca o equivalente;

  • per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

Potrebbero anche esserci eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di Ateneo.

LA PROCEDURA DI SELEZIONE

I candidati che vogliono diventare ricercatori vengono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, ovvero concorsi, disciplinate dalle Università con regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e come definito dall’articolo 24 della Riforma Gelmini. Il Decreto PNRR 2  ha introdotto anche alcune novità sulla procedura concorsuale selezione. Si tratta, in particolare, di:

  • escludere da tali procedure coloro che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato;

  • modificare la fase finale della selezione, prevedendo una deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell’Università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Tale procedura viene a sostituirsi a quella invece prevista da quella disposta dall’articolo 24, comma 2, lettera d) della Riforma Gelmini 2010;

  • disciplinare la fase di stipula del contratto, prevedendo che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, pena, per l’Università, l’impossibilità di bandire, per i 3 anni successivi, nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

COSA FA IL RICERCATORE UNICO

Il ricercatore unico presso l’Università continuerà a svolgere:

  • attività di ricerca;

  • didattica e didattica integrativa;

  • attività di servizio agli studenti.

Nella fase di stipula del contratto, sulla base dei regolamenti di Ateneo, vengono definite le modalità di svolgimento di ogni singola attività. È bene precisare che i nuovi contratti di ricercatore a tempo determinato non determinano l’accesso ai ruoli, mentre costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni.

LO STIPENDIO

Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai titolari di contratto di ricercatore unico a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30%. Lo stipendio è pertanto analogo a quello degli ex ricercatori a tempo determinato di tipo B, cioè pari a circa 1800 – 1900 euro al mese.

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DURATA CONTRATTO DEL RICERCATORE UNICO

Il nuovo ricercatore unico universitario a tempo determinato è titolare di un contratto di durata complessiva di 6 anni e non rinnovabile. Tra l’altro, il conferimento è incompatibile con:

  • qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;

  • la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;

  • le borse di dottorato;

  • qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Con riguardo al regime di incompatibilità, resta valido quanto previsto dal comma 9-bis dell’articolo 24 della Legge 240 del 2010: qualora i ricercatori a tempo determinato siano dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, è possibile un collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, per il periodo di durata dei contratti. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, non sono computati su richiesta del titolare del contratto.

DA RICERCATORE UNICO A PROFESSORE UNIVERSITARIO

Il ricercatore unico può diventare professore universitario? In che modo? Il Decreto PNRR 2 convertito applica alla nuova figura di ricercatore unico la procedura di valutazione interna finora destinata ai ricercatori di tipo B. Tale valutazione viene fatta da parte dell’Università in cui presta servizio ai fini della immissione nel ruolo di professore di 2° fascia. La procedura di valutazione interna per passare da ricercatore unico a professore di 2° fascia:

  • può essere espletata a partire dalla conclusione del 3° anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, fino al massimo dei 6 anni previsti;

  • viene effettuata su istanza dell’interessato e, all’esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di 2° fascia.

Restano invariate le ulteriori disposizioni sulla base delle quali:

  • l’Università procede alla valutazione nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione;
  • i candidati devono essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale;
  • la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministro;
  • alla procedura viene data pubblicità sul sito dell’Ateneo;
  • la programmazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

La procedura prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

OBBLIGHI DELL’UNIVERSITÀ

Il comma 6-decies dell’articolo 14 del Decreto PNRR 2 convertito in Legge dispone che ciascuna Università, nell’ambito della programmazione triennale, vincoli risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano:

  • frequentato corsi di dottorato di ricerca;
  • svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi.

Sono escluse le attività a titolo gratuito, presso Atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando. Inoltre, la nuova Legge introduce la disposizione sulla base della quale l’attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori a tempo determinato, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’Università e della ricerca (ANVUR). Tale valutazione è utile ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

PERCHÈ NASCE LA FIGURA DEL RICERCATORE UNICO

L’introduzione di un’unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell’ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”. Gli obiettivi di tale figura sono:

  • semplificare e riordinare le attività di reclutamento universitario;
  • potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall’approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese;
  • investire sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico – private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

Il Decreto PNRR 2 convertito in Legge, all’articolo 14, comma 6-terdecies, reca anche delle disposizioni transitorie sulla base delle quali:

  • per le procedure già bandite, restano validi i dettami della Riforma Gelmini;

  • fino al 30 giugno 2022, le Università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato secondo quanto previsto dalla Riforma Gelmini;

  • resta ferma la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca a valere sulle risorse del PNRR;

  • per l’assunzione dei ricercatori a tempo è possibile, fino al 30 giugno 2023, assumere secondo i dettami della riforma 240 del 2010, anche con i fondi del Piano straordinario ricercatori 2022 (DM 445 del 6 maggio 2022);

  • resta valido il limite temporale di 12 anni anche non continuativi, fissato come durata complessiva massima dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato. Vale anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con enti di ricerca. Tale limite continua ad applicarsi ai rapporti instaurati per gli assegnisti e i ricercatori di tipo A e di tipo B. Non rientrano nel computo del limite di 12 anni i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della Riforma Gelmini;

  • l’esclusione dalle procedure di selezione del ricercatore unico non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 24 della Legge Gelmini, nel testo vigente al 28 giugno 2022.

Inoltre, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto PNRR 2, ovvero fino al 29 giugno 2025:

  • le Università riservano una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai soggetti che sono, o sono stati nei 3 anni antecedenti al 29 giugno 2022, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato come da Riforma Gelmini o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a 3 anni, titolari di uno o più assegni di ricerca;

  • ai ricercatori di tipo A che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-decies della Legge PNRR 2, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni. Nei suddetti casi, la valutazione per l’inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

  • per i soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 240 del 2010 e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato secondo i nuovi dettami, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a 2 anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (PDF 153 Kb);
Testo coordinato del Decreto Legge PNRR 2 convertito in Legge (Pdf 926 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022.

AGGIORNAMENTI

Se volete conoscere i dettagli sul nuovo contratto di ricerca che sostituisce il vecchio assegno di ricerc3 vi consigliamo di leggere questo approfondimento. Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al Covid e al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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