La rinuncia a una supplenza, la mancata accettazione dell’incarico e l’abbandono comportano delle sanzioni sia per il personale docente che per il personale ATA, che possono incidere in modo significativo sulle possibilità di lavoro per l’anno scolastico 2025 – 2026.
È dunque importante conoscere con precisione le regole per evitare penalizzazioni e valutare attentamente le scelte prima di accettare o rifiutare un incarico.
In questa guida chiara e aggiornata spieghiamo le disposizioni valide nel 2025 e quali sono le conseguenze previste per chi rinuncia, non prende servizio o abbandona una supplenza.
SANZIONI PER RINUNCIA, MANCATA PRESA DI SERVIZIO O ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA AI DOCENTI
Quali sono le sanzioni previste in caso di rinuncia, mancata accettazione o abbandono delle supplenze ai docenti? Le disposizioni valide nel 2025 sono quelle contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e nella Circolare n. 157048 del 9 luglio 2025 del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), che regolano l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato al personale docente, educativo e ATA. Ecco le regole previste in base ai diversi casi:
- Rinuncia per mancata presentazione della domanda o mancata indicazione di sedi – chi non presenta l’istanza tramite la procedura informatizzata per le supplenze al 31 Agosto o al 30 Giugno viene considerato rinunciatario per tutte le graduatorie di riferimento. Lo stesso vale se non vengono indicate alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto: in questo caso la rinuncia si applica solo a quelle specifiche scelte non inserite.
Il docente viene escluso per l’anno scolastico in corso dalla procedura provinciale e non è riconvocato nei turni successivi, ma può comunque accettare incarichi da graduatoria di istituto (GI), comprese le supplenze annuali restituite alle scuole per esaurimento delle GPS.
- Rinuncia dopo l’assegnazione della supplenza – se, ricevuta la nomina tramite procedura informatizzata, il docente non prende servizio entro la data fissata, perde il diritto a conseguire supplenze al 30 Giugno e al 31 Agosto per l’intero anno scolastico, da tutte le graduatorie, quindi sia dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) che dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle GI.
Resta possibile ottenere incarichi temporanei e brevi, ad esempio per sostituzioni in caso di maternità o malattia.
- Abbandono del posto dopo la presa di servizio – l’abbandono comporta una sanzione più grave, ossia la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 30 Giugno e al 31 Agosto da tutte le graduatorie per l’intera durata di vigenza delle stesse.
Non sono previste sanzioni solo nel caso di rinuncia a una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto per accettarne una al 30 Giugno o al 31 Agosto. In caso contrario scattano limitazioni sulle successive convocazioni da quella stessa graduatoria di istituto, anche su posti di sostegno.
Per tutti i dettagli sulle sanzioni per docenti in caso di rinuncia, mancata accettazione o abbandono di una supplenza vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
SANZIONI PER RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE O ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA ATA
Le sanzioni per il personale ATA sono disciplinate dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 430/2000 e dalla Circolare n. 157048 del 9 luglio 2025, e variano in base alle graduatorie di riferimento. Ecco le regole previste in base ai diversi casi:
- Rinuncia a una nomina, proroga o conferma, o mancata presa di servizio
– da graduatorie permanenti (c.d. graduatorie ATA 24 mesi) – si perde la possibilità di ulteriori convocazioni a livello provinciale per quell’anno scolastico in corso, ma restano accessibili le supplenze da graduatorie di istituto;
– da graduatorie d’istituto (graduatorie ATA di terza fascia) – non sono previste sanzioni.
- Abbandono della supplenza – l’abbandono dell’incarico comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze per tutto l’anno scolastico in corso, sia dalle graduatorie permanenti provinciali (prima fascia) che dalle graduatorie di III fascia ATA.
Ricordiamo che non si applicano sanzioni se la rinuncia o il mancato servizio avvengono per giustificato motivo documentato. Inoltre è sempre consentito lasciare una supplenza breve per accettarne una annuale (31 Agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno).
Non è mai possibile invece lasciare un incarico annuale o fino al 30 Giugno per accettarne uno breve. In caso di spezzone orario, è ammesso lasciare l’incarico per un posto intero, se al momento della convocazione non erano disponibili cattedre complete.
Per tutti i dettagli sulle sanzioni per personale ATA in caso di rinuncia, mancata accettazione o abbandono di una supplenza vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
LA GUIDA SULLE SUPPLENZE SCUOLA 2025 2026
Per conoscere come funzionano le supplenze al personale educativo, docente e ATA vi invitiamo a leggere la nostra guida sulle supplenze a.s. 2025/2026, dove trovate anche la Circolare annuale sulle supplenze da scaricare per la consultazione, con tutte le indicazioni del Ministero.
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