Sanzioni per rinuncia supplenze Docenti, mancata accettazione o abbandono

personale ATA, ATA, scuola

Tutte le informazioni sulle sanzioni previste per la rinuncia alle supplenze docenti, la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di supplenza.

In questa utile guida ti spieghiamo quali sono le conseguenze della mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono di una supplenza al personale docente, nell’ambito delle convocazioni per le supplenze ai docenti per l’anno scolastico 2023/2024.

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SUPPLENZE DOCENTI SANZIONI PER RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE, ABBANDONO

Se si rifiuta una supplenza cosa succede? La rinuncia a una supplenza GPS cosa comporta? L’abbandono di una supplenza per giustificato motivo ha delle conseguenze?

In base a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 emanata dal Ministero dell’istruzione e del merito – MIM (ex MIUR) che, insieme alla Circolare n. 43440 del 19 luglio 2023, contiene il regolamento per le supplenze ai docenti, al personale educativo e al personale ATA, sono previste delle sanzioni per chi rinuncia, rifiuta o abbandona una supplenza.

Le penalità variano in base alle graduatorie di riferimento per le convocazioni, ossia graduatorie a esaurimento (GAE), graduatorie provinciali (GPS) o graduatorie d’istituto.

Nello specifico, l’articolo 14 dell’OM 112/2022 prevede le seguenti sanzioni per rinuncia supplenze docenti, mancata accettazione o abbandono:

SUPPLENZE DA GAE E GPS

  • Per la rinuncia all’assegnazione della supplenza docente o mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione – perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie ad esaurimento (GAE) che, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto (GI), per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

  • Per l’abbandono del servizio dopo aver accettato la nomina – non si possono conseguire altre supplenze sia sulla base delle GAE e delle GPS che, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle GI, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
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SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO

  • Per la rinuncia alla proposta contrattuale, alla proroga della supplenza o alla sua conferma anche a titolo di completamento – è prevista la sanzione per i soli aspiranti che non abbiano già accettato un’altra supplenza, che non possono più conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

  • Per la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno – esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già accettato altra supplenza, è prevista la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

  • Per la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta ad una proposta di contratto – se la comunicazione effettuata dalla scuola è effettivamente pervenuta al destinatario, la mancata presa di servizio o la mancata risposta si considera equivalente alla rinuncia esplicita.

  • Per l’abbandono del servizio – l’aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
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CASI PARTICOLARI

L’Ordinanza Ministeriale n. 112 specifica che:

  • gli insegnanti supplenti assunti sulla base delle graduatorie di istituto possono comunque lasciare l’incarico di supplenza per accettare un’altra supplenza annuale (al 31 agosto) o temporanea fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno);

  • gli aspiranti destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, licenziati o destituiti, o dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto;

  • coloro che sono stati stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio, sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle GI unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.

SUPPLENZE DOCENTI DA MESSA A DISPOSIZIONE

Il Ministero dell’istruzione, attraverso la Circolare n. 43440 del 19 luglio 2023, che contiene le indicazioni sulle modalità di assegnazione delle supplenze a insegnanti, personale educativo e ATA per l’a.s. 2022/23, specifica che le supplenze assegnate tramite la messa a disposizione (MAD) docenti sono soggette alle medesime sanzioni in caso di rinuncia, rifiuto o abbandono.

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LA GUIDA COMPLETA CON TUTTE LE INFORMAZIONI

Per tutte le informazioni sulle supplenze agli insegnanti per l’a.s. 2023/24 potete leggere la nostra guida sul regolamento per le supplenze ai docenti e l’approfondimento sull’ordine di convocazione dei supplenti dalle graduatorie GPS, GAE, GI e tramite MAD.

Mettiamo a vostra disposizione anche questo approfondimento sulla circolare annuale per le supplenze al personale docente, educativo e ATA, dove trovate anche il testo della circolare ministeriale da scaricare e consultare, e tutte le novità. Per tutte le informazioni sulle supplenze al personale ATA potete invece visitare questa pagina.

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