Quali sono le conseguenze per un docente che rifiuta una supplenza? Cosa succede se si rinuncia a un incarico da GPS? L’abbandono di una supplenza per giustificato motivo ha delle conseguenze? Queste sono alcune delle domande più frequenti tra gli aspiranti supplenti.
Inoltre, i docenti disponibili ad effettuare supplenze si trovano spesso nella condizione di dover scegliere tra più contratti o di dover rinunciare ad un incarico, ed è importante evitare di commettere errori che potrebbero comportare penalizzazioni per future convocazioni.
Infatti, il regolamento delle supplenze prevede delle sanzioni in caso di rinuncia alle supplenze docenti, mancata presa di servizio o abbandono dell’incarico di supplenza.
Le sanzioni per chi rinuncia, non prende servizio o abbandona una supplenza sono indicate nella Circolare n. 157048 del 9 luglio 2025 del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) e nell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che regola le supplenze ai docenti e al personale educativo, in particolare nell’Articolo 14 – Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Dato che per l’attribuzione delle supplenze ai docenti vengono utilizzate diverse graduatorie, ossia le graduatorie ad esaurimento (GAE), le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie d’istituto (GI), le penalità variano in base alle graduatorie utilizzate per le convocazioni.
Per aiutare gli aspiranti supplenti a fare chiarezza sulle norme previste, dato che non è semplice, in questa utile guida spieghiamo nel dettaglio quali sono le conseguenze della mancata accettazione, mancata presa di servizio e abbandono di una supplenza al personale docente nell’anno scolastico 2025 – 2026.
SANZIONI PER RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE O ABBANDONO DI SUPPLENZE DOCENTI DA GAE E GPS
- La rinuncia all’assegnazione della supplenza docente o mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali (al 31 Agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 Giugno) sia sulla base delle GAE e delle GPS che, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Resta comunque possibile ottenere supplenze brevi e temporanee.
- L’abbandono del servizio dopo aver accettato la nomina comporta l’impossibilità di conseguire altre supplenze sia sulla base delle GAE e delle GPS che, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle GI, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
- La mancata presentazione della domanda o la mancata indicazione di talune sedi nell’istanza per le supplenze al 31 Agosto o al 30 Giugno viene considerata rinuncia a tutti gli effetti alle supplenze nel primo caso, per cui il docente viene escluso per l’anno scolastico in corso e non è riconvocato nei turni successivi, ma può comunque accettare incarichi da graduatoria di istituto, o alle specifiche sedi nel secondo, pertanto il docente viene escluso dalla procedura solo le le specifiche scelte non inserite.
SANZIONI PER RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE O ABBANDONO DI SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
- Per la rinuncia alla proposta contrattuale, alla proroga della supplenza o alla sua conferma anche a titolo di completamento è prevista la sanzione per i soli aspiranti che non abbiano già accettato un’altra supplenza, che non possono più conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
- Per la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già accettato altra supplenza, è prevista la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
- La mancata presa di servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta ad una proposta di contratto, se la comunicazione effettuata dalla scuola è effettivamente pervenuta al destinatario, è considerata equivalente alla rinuncia esplicita all’incarico.
- Per l’abbandono del servizio l’aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA RINUNCIA E ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA
La rinuncia a una supplenza consiste nella non accettazione dell’incarico prima della presa di servizio. Invece l’abbandono si verifica dopo aver accettato l’incarico e aver preso servizio.
La mancata presa di servizio si pone a metà strada tra la rinuncia e l’abbandono, in quanto si verifica dopo l’accettazione dell’incarico ma prima dell’assunzione di servizio.
QUANDO LASCIARE UNA SUPPLENZA NON PREVEDE SANZIONI
Quando si può rinunciare ad una supplenza per un’altra? In base a quanto indicato nell’OM 88/2024, è sempre possibile lasciare una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto per accettare un’altra supplenza annuale (al 31 Agosto) o temporanea fino al termine delle attività didattiche (al 30 Giugno).
Per scoprire quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra e quando non è possibile vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
CASI PARTICOLARI
L’Ordinanza Ministeriale n. 88, inoltre, specifica che:
- gli aspiranti destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, licenziati o destituiti, o dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto;
- coloro che sono stati stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio, sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle GI unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.
SUPPLENZE DOCENTI TRAMITE INTERPELLI
Il Ministero dell’istruzione, nella Circolare annuale sulle supplenze per l’a.s. 2025/26, specifica che le supplenze assegnate tramite gli interpelli scuola sono soggette alle medesime sanzioni in caso di rinuncia, rifiuto o abbandono, come già avvenuto negli scorsi anni per le supplenze tramite messa a disposizione (MAD).
Per tutti i dettagli è disponibile questo approfondimento.
LA GUIDA SULLE SUPPLENZE SCUOLA 2025 2026
Per conoscere come funzionano le supplenze al personale educativo, docente e ATA vi invitiamo a leggere la nostra guida sulle supplenze a.s. 2025/2026, dove trovate anche la Circolare annuale sulle supplenze da scaricare per la consultazione, con tutte le indicazioni del Ministero.
Rendiamo disponibili inoltre le FAQ sulle supplenze ai docenti, ossia le risposte ufficiali del Ministero alle domande frequenti degli aspiranti, utili per rispondere a dubbi e problemi comuni.
Per scoprire quali sono le sanzioni previste per la rinuncia, la mancata presa di servizio o l’abbandono di una supplenza per il personale ATA vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
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