Sanzioni per rinuncia supplenze ATA, mancata accettazione o abbandono

personale scuola

In questa guida utile ti spieghiamo quali sono le sanzioni previste per la rinuncia alle supplenze ATA, la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di lavoro.

Facciamo chiarezza, inoltre, su quali sono i casi in cui non è prevista sanzione nell’ambito delle convocazioni dei supplenti ATA per l’a.s. 2020-2021.

SUPPLENZE ATA SANZIONI PER RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE, ABBANDONO

Se si rifiuta una supplenza ATA cosa succede? E se si abbandona l’incarico di supplente dopo averlo accettato? Il Decreto MIUR 13 dicembre 2000, n. 430, contenente il regolamento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, prevede delle penalità per chi rinuncia, rifiuta o abbandona una supplenza ATA. Le stesse variano in base alla graduatoria utilizzata per le convocazioni dei supplenti ATA, con effetti diversi per le graduatorie permanenti (graduatorie ATA 24 mesi) e per le graduatorie d’istituto (graduatorie ATA terza fascia).

Nello specifico, l’articolo 7 del DM 430 del 2000 prevede le seguenti sanzioni per rinuncia supplenze ATA, mancata accettazione o abbandono:

SUPPLENZE DA GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI E AD ESAURIMENTO

  • Per la rinuncia alla supplenza ATA: perdita della possibilità di convocazione a livello provinciale per la stessa graduatoria.
  • Per la mancata presa in servizio dopo aver accettato la nomina: non si viene più convocati a livello provinciale per la medesima graduatoria.
  • Per l’abbandono della supplenza: si perde la possibilità di convocazione per qualsiasi supplenza sia dalla stessa graduatoria che dalle altre graduatorie per l’anno scolastico in corso.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO

  • Per la rinuncia all’incarico di supplenza, alla sua proroga o alla sua conferma: non sono previste sanzioni.
  • Per l’abbandono della supplenza: non si viene più convocati per effettuare supplenze al personale ATA, a valere sia sulle graduatorie permanenti che sulle graduatorie d’istituto, per l’anno scolastico in corso.

SUPPLENZE TRAMITE MAD

In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 26841 del 5 settembre 2020, contenente le istruzioni operative per l’assegnazione delle supplenze al personale ATA, docente ed educativo per l’anno scolastico 2020-2021, sono previste sanzioni anche per l’abbandono di supplenze assegnate mediante la Messa a disposizione ATA. I supplenti che abbandonano l’incarico ottenuto da MAD non possono più ottenere supplenze per l’anno scolastico in corso.

IN QUALI CASI NON SI APPLICANO LE SANZIONI?

Le sanzioni per rinuncia, mancata accettazione o abbandono delle supplenze ATA non si applicano nei seguenti casi:

  1. rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio, se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000;
  2. mancata accettazione o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato;
  3. abbandono di una supplenza su spezzone orario al fine di accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero;
  4. mancata accettazione, proroga o conferma della supplenza da parte di personale già in servizio o che ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto, in quanto le sanzioni previste per queste circostanze si applicano solo al personale totalmente inoccupato.

Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento MIUR per le supplenze e dalla nota n. 26841 del 2020, occorre specificare che:

  1. il personale che non è già in servizio per supplenze di durata fino al termine delle attività scolastiche può risolvere in anticipo il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al termine delle attività scolastiche;
  2. il personale in servizio per supplenze conferite in base alle graduatorie d’istituto può lasciare l’incarico di supplenza per accettare un’altra supplenza attribuita sulla base delle graduatorie permanenti;
  3. l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude al supplente di accettare altre supplenze per diversi profili professionali, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI UTILI

Per ulteriori informazioni mettiamo a tua disposizione i seguenti documenti:

DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430 (Pdf 152Kb);
NOTA MIUR n. 26841 (Pdf 583Kb) del 5 settembre 2020. 

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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