Sentenza Consiglio di Stato: annullati concorso Ministero della Difesa per 267 posti e concorso MASAF per 374 funzionari

sentenza, legge

In data 26 Novembre 2024 è stata resa nota la sentenza del Consiglio di Stato che annulla due concorsi pubblici per funzionari, coinvolgendo i bandi del Ministero della Difesa e del MASAF.

Le procedure interessate riguardano il Concorso del Ministero della Difesa per 267 funzionari e il Concorso del ministero dell’Agricoltura (MASAF) per 462 posti, ma per quest’ultimo solo in riferimento al bando per 374 funzionari.

Di seguito analizziamo quanto accaduto e rendiamo disponibile il testo della sentenza.

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ANNULLAMENTO CONCORSO MINISTERO DELLA DIFESA PER 267 POSTI E CONCORSO MASAF PER 374 FUNZIONARI

Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da alcuni concorrenti, determinando l’annullamento di due concorsi pubblici di rilievo per il 2024.

Un gruppo di candidati ha infatti contestato i bandi di concorso del dicembre 2023 per funzionari del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Agricoltura, sostenendo che le graduatorie precedenti fossero ancora valide.

I ricorrenti hanno proposto dinanzi al T.a.r. per il Lazio due azioni, precisamente:

a) un’azione di annullamento di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento l’uno di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione interministeriale Ripam in data 29 dicembre 2023, e l’altro (su base territoriale) di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’Area funzionari, pubblicato sul sito della Commissione interministeriale Ripam il 28 dicembre 2023, oltre che dell’ultimo avviso di scorrimento della graduatoria del concorso per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni;

b) un’azione di accertamento del permanere dell’efficacia di quest’ultima graduatoria.

In primo grado il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso.

Alcuni ricorrenti si sono rivolti quindi in appello al Consiglio di Stato.

Con la sentenza N. 09488/2024 pubblicata il 26 Novembre 2024 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello, annullando i bandi in quanto pubblicati durante il periodo di validità della graduatoria esistente, ritenendo illegittima la mancata motivazione della loro indizione.

È stata tuttavia dichiarata inammissibile la richiesta di accertamento sull’estensione temporale della graduatoria precedente.

Nella sentenza si legge:

In conclusione, l’appello deve essere, quindi, in parte accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado nella parte concernente l’impugnazione dei bandi di concorso pubblicati nelle date del 28 e del 29 dicembre 2023.

La domanda di accertamento dell’efficacia della graduatoria fino al 27 dicembre 2025 deve essere, invece, per le ragioni esposte, dichiarata inammissibile.

Per completezza informativa precisiamo che il ricorso non coinvolge il bando per 88 assistenti del MASAF indetto anch’esso lo scorso dicembre 2023 e le cui prove di selezione sono in corso di svolgimento.

IL TESTO DELLA SENTENZA

La sentenza del Consiglio in merito all’annullamento del concorso per Funzionari del Ministero della Difesa e del MASAF è stata pubblicata in questa pagina, che vi suggeriamo di consultare.

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GRUPPI DI CONFRONTO

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DOMANDE DAI LETTORI

Un nostro lettore ha scritto alla nostra redazione chiedendo: cosa si può fare dopo la sentenza del Consiglio di Stato? E’ possibile appellarsi?

La risposta si trova nell’art. 110 del codice del processo amministrativo il quale stabilisce che “il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. La disposizione legislativa riproduce l’ultimo comma dell’art. 111 della Costituzione, secondo il quale “Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

ALTRI CONCORSI E AGGIORNAMENTI

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