Riserva Servizio Civile concorsi pubblici: 15% dei posti, come funziona

Ecco come funziona la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per i volontari che hanno concluso il Servizio Civile

Riserva servizio civile concorsi pubblici

Chi ha concluso il Servizio Civile Universale senza demerito ha diritto a una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per ruoli non dirigenziali.

Dal 2025 la platea dei beneficiari si è ampliata: la riserva spetta anche a chi ha concluso il Servizio Civile Nazionale (il percorso in vigore fino al 2017).

In particolare gli operatori volontari che hanno completato il Servizio Civile (sia quello precedente chiamato “nazionale” che l’attuale Servizio Civile Universale) possono beneficiare della riserva dei posti nei concorsi pubblici per ruoli non dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

In questa guida vi spieghiamo come funziona la riserva nei concorsi pubblici per chi ha concluso il Servizio Civile, quali enti sono coinvolti, da quando è operativa e – punto su cui riceviamo molte domande – come vengono gestite le “frazioni” di posto quando il 15% non corrisponde a un numero intero.

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SERVIZIO CIVILE, RISERVA DEL 15% NEI CONCORSI PUBBLICI

Chi ha concluso il Servizio Civile Universale o il vecchio Servizio Civile Nazionale, nei concorsi pubblici ha diritto a dei posti riservati per il 15%.

La norma di riferimento è l’articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo 40 del 2017. Per ricostruire con precisione la sua evoluzione:

  • la riserva del 15% è stata introdotta dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto PA 2023 convertito (D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74), in vigore dal 22 Giugno 2023;
  • è stata poi estesa al Servizio Civile Nazionale dall’articolo 4, comma 4, del Decreto PA del 2025 (D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69).

La riserva da prevedere (cioè obbligatoria) vale per le Pubbliche Amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli Enti locali.

Insieme alle altre modifiche previste dalla riforma concorsi pubblici, questa novità è in vigore dal 22 Giugno 2023 per il Servizio Civile Universale.

Attenzione alla decorrenza per il Servizio Civile Nazionale. Secondo il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’estensione del beneficio ai volontari del Servizio Civile Nazionale si applica ai concorsi i cui bandi sono pubblicati dopo l’entrata in vigore del Decreto PA 2025, cioè a decorrere dal 15 marzo 2025, in ossequio al principio di irretroattività delle leggi.

Sul punto, però, esiste un orientamento giurisprudenziale di segno opposto. Con la sentenza del 18 giugno 2025, n. 12019, il TAR Lazio (Sezione IV ter) ha riconosciuto natura ricognitiva — e non innovativa — alla norma del Decreto PA 2025, ritenendo che il Servizio Civile Universale costituisca la prosecuzione coerente del Servizio Civile Nazionale e che il beneficio del 15% spetti anche a chi ha svolto quest’ultimo, pur in relazione a concorsi banditi prima della modifica del 2025.

Si tratta quindi di una questione ancora aperta: chi ha svolto il Servizio Civile Nazionale e si vede escluso da un bando anteriore al 15 marzo 2025 può valutare, con il supporto di un legale, le tutele del caso.

Vediamo, nel dettaglio, a chi si rivolge questa riserva e chi resta escluso.

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A CHI SPETTA LA RISERVA

La riserva di posti per il Servizio Civile Universale o Servizio Civile Nazionale nei concorsi pubblici spetta a coloro che hanno concluso uno di questi due percorsi di volontariato senza demerito.

Non vale, quindi, per chi sta ancora svolgendo il Servizio Civile Universale o per chi è stato “congedato” con demerito. Allo stesso modo, non dà diritto alla riserva l’interruzione anticipata del servizio: il beneficio presuppone la conclusione del percorso senza demerito.

Come si dimostra il requisito. Il documento ufficiale è l’attestato di svolgimento del servizio civile (nazionale o universale) rilasciato dal Dipartimento, che certifica la conclusione del periodo senza demerito.

In sede di domanda di partecipazione al concorso, tuttavia, è sufficiente autocertificare di aver concluso il servizio civile senza demerito: non è necessario allegare l’attestato.

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DIFFERENZA TRA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO

Non bisogna confondere il Servizio Civile Universale o il Servizio Civile Nazionale con il Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria.

Ovvero:

  • Il Servizio Civile Universale è un programma finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che permette ai giovani tra 18 e i 28 anni di svolgere un’attività di volontariato in Italia o all’estero, in un periodo di tempo compreso tra 8 e 12 mesi. Chi ha concluso questo tipo di percorso, ha diritto alla riserva del 15% dei posti.

  • Il Servizio Civile Nazionale è stato introdotto dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64 ed era accessibile ai volontari di entrambi i sessi. È stato attivo fino al 2017, quando è stato gradualmente sostituito dal Servizio Civile Universale. Anche chi ha concluso positivamente un progetto di Servizio Civile Nazionale ha diritto alla riserva del 15% nei concorsi pubblici (per i bandi pubblicati dal 15 marzo 2025, salvo il diverso orientamento giurisprudenziale sopra richiamato).

  • Il Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria è quello istituito nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare. Si trattava di una misura alternativa alla leva e in quanto tale obbligatoria. L’aver svolto questo tipo di Servizio Civile, non dà diritto alla riserva di posti nei concorsi pubblici.

  • Il Servizio Civile svolto con la misura “Garanzia Giovani”. Anche questa tipologia è esclusa: secondo il Dipartimento, allo stato attuale non è prevista alcuna equiparazione, ai fini della riserva del 15%, tra il servizio civile svolto con “Garanzia Giovani” e il servizio civile ordinario (universale o nazionale).

È bene specificare, quindi, che né il Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria né la misura “Garanzia Giovani” possono essere equiparati al Servizio Civile Universale o Servizio Civile Nazionale. Una volta chiarito questo aspetto, vediamo in quali concorsi si prevede la riserva.

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QUALI CONCORSI DEVONO PREVEDERE LA RISERVA

La riserva per chi ha concluso il Servizio Civile Universale o Nazionale deve essere prevista nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale, banditi dalle PA di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165 del 2001.

Ovvero, per tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi:

  • gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, è da prevede anche nei concorsi pubblici delle aziende speciali e istituzioni strumentali all’attività degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 267 del 2000.

La riserva opera in tutti i concorsi pubblici per posti non dirigenziali, compreso il comparto scuola. Vi rientrano, ad esempio, i concorsi per docenti (come il PNRR 3, il cui bando richiama espressamente l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 40/2017), le graduatorie permanenti del personale ATA (24 mesi) e il conferimento delle supplenze da GAE e GPS. Una precisazione utile: per le supplenze la riserva opera per le nomine da GAE e GPS, ma non per quelle conferite tramite le graduatorie d’istituto, dove non è previsto alcun meccanismo di riserva.

Restano in ogni caso esclusi i concorsi per il personale dirigenziale, trattandosi di una riserva riferita per legge al solo personale non dirigenziale.

Scopriamo insieme come funziona.

COME FUNZIONA LA RISERVA PER IL SERVIZIO CIVILE NEI CONCORSI PUBBLICI

La riserva di posti nei concorsi pubblici per chi ha svolto il Servizio Civile Universale o Nazionale deve essere pari al 15% dei posti disponibili.

Un primo aspetto da chiarire è che la riserva non è automatica. Opera soltanto a favore del candidato riservatario che abbia superato tutte le prove concorsuali e sia risultato idoneo, collocandosi utilmente in graduatoria. La riserva, in altre parole, consente di accedere ai posti riservati nell’ambito della graduatoria di merito, ma non comporta l’assunzione di chi non supera la selezione.

Tale riserva è obbligatoria per le PA citate e si aggiunge alle altre riserve previste per i concorsi. Ossia:


  • le quote di riserva previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono complessivamente superare la metà dei posti banditi nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto (ex articolo 5, comma 1, DPR 3 del 1957);

  • la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno nell’ambito delle procedure comparative finalizzate alle progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse (ex articolo 52, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 165 del 2001).

IL TETTO COMPLESSIVO DEL 50%

In ogni caso le riserve complessivamente previste in un concorso non possono superare il 50% dei posti messi a bando.

Se la somma delle riserve eccede tale soglia, le percentuali vengono ridotte proporzionalmente, fermi restando i diritti delle categorie protette.

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LA GESTIONE DELLE FRAZIONI DI POSTO E L’ESEMPIO PRATICO

Il 15% raramente corrisponde a un numero intero di posti.

La legge (art. 18, comma 4, del D.Lgs. 40/2017, fin dalla formulazione del 2023) stabilisce che, se la riserva non può operare integralmente o parzialmente perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima Amministrazione, azienda o istituzione.

In alternativa, la riserva è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni, attingendo alla graduatoria degli idonei.

Vediamo cosa significa tradotto in pratica, con un esempio concreto.

In un concorso per 11 posti il 15% vale 1,65. Ciò significa che:

  • viene riservato 1 posto (la parte intera);
  • la frazione residua di 0,65 non si trasforma automaticamente in un secondo posto riservato all’interno dello stesso concorso (la legge non arrotonda per eccesso, ma “conserva” la frazione).

Quella frazione di 0,65 ha due possibili destinazioni:

1) si cumula con le riserve dei successivi concorsi banditi dalla stessa amministrazione, fino a raggiungere l’unità (un meccanismo analogo a quello già previsto, per i volontari delle Forze armate, dall’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010);


2) oppure si “attiva” quando l’amministrazione procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei (ad esempio in caso di scorrimento): è in questa fase che la frazione può tradursi nell’assunzione di un’ulteriore unità riservata.

Lo stesso principio vale quando il 15% è inferiore a un’unità: in un concorso per 5 posti, ad esempio, il 15% è pari a 0,75 e nessun posto può essere riservato in quel concorso. L’intera frazione viene cumulata sui concorsi successivi della stessa amministrazione.

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Scritto da Erika Verzaro - Responsabile editoriale con 20 anni di esperienza nel campo dei concorsi pubblici e del mondo del lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8 Commenti

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  1. chi è in servizio presso i vigili del fuoco come volontari rientra in quello del posto riservato agli operator volontari del servizio civile universale? grazie

  2. Si accede alla riserva anche avendo fatto il servizio civile “nazionale” e non “universale”? La legge parla di servizio civile “universale”, ma si chiama così solo dal 2017.

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