Congedo di 24 mesi per patologie gravi, arriva l’ok: cos’è, come funziona

Ecco cos’è e come funziona il congedo di 24 mesi introdotto per tutelare i lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi e invalidanti

Camera dei Deputati
Photo Credit: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DDL che introduce il congedo di 24 mesi per patologie gravi.

Questo strumento offre nuove garanzie per la conservazione del posto di lavoro e introduce ulteriori diritti per i lavoratori dipendenti che devono affrontare patologie oncologiche, croniche e invalidanti.

In questo articolo vi spieghiamo cos’è, come funziona e come ottenerlo.

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COS’È IL CONGEDO DI 24 MESI PER PATOLOGIE GRAVI

Il congedo di 24 mesi per patologie gravi è un nuovo diritto introdotto per tutelare i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti.

Questo congedo permette ai lavoratori di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 2 anni, durante il quale potranno affrontare cure mediche, esami e altre necessità legate alla gestione della malattia, mantenendo il posto di lavoro.

Il periodo di congedo, senza retribuzione, può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata ed è stato introdotto dal Disegno di Legge unificato n. 1430 sulla “Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Luglio 2025 (GU Serie Generale n.171 del 25-07-2025)

Quello che cambia, sostanzialmente, è che i lavoratori affetti da patologie gravi come malattie oncologiche, croniche o invalidanti avranno il diritto a un periodo maggiore di congedo rispetto ai 18 mesi previsti dalla normativa vigente. 

Scopriamo insieme a chi spetta questo congedo.

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A CHI SPETTA

La misura spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da tumori, malattie croniche o invalidanti (anche rare) con un’invalidità pari o superiore al 74% possono chiedere fino a 24 mesi di congedo.

Per gli autonomi, invece, non esiste un congedo simile, ma il nuovo DDL prevede l’estensione del periodo di sospensione delle attività. In caso di malattie gravi, potranno interrompere il lavoro fino a 300 giorni all’anno, il doppio rispetto ai 150 giorni concessi finora.

Durante questo periodo, non ci saranno penalizzazioni fiscali o previdenziali. Potranno sospendere il pagamento dei contributi e riprendere i versamenti entro due anni dalla fine della malattia.

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COME RICHIEDERLO

Per richiedere il congedo, il lavoratore dipendente pubblico o privato deve presentare al proprio datore di lavoro una certificazione medica ufficiale che attesti la patologia e il grado di invalidità.

La patologia, cioè, deve essere certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria, relative al certificato elettronico di malattia (di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26 Febbraio 2010).

Le modalità specifiche per questo nuovo congedo di 24 mesi saranno rese note nel dettaglio attraverso Decreti e disposizioni attuative, una volta che la Legge sarà pubblicata. Vi faremo sapere appena ci sono novità. Per restare informati, vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti, al canale Whatsapp e al canale Telegram.

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COME FUNZIONA

Il congedo funziona mediante il riconoscimento di un periodo di sospensione della propria attività ai lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi, fino a un massimo di 24 mesi. Durante questo periodo il lavoratore conserva il diritto al posto di lavoro, ma non percepisce retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative.

Il periodo di congedo non contribuisce al calcolo dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Però, il lavoratore può riscattare il periodo di congedo versando i relativi contributi secondo le regole della prosecuzione volontaria.

Il congedo può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata, secondo le esigenze personali e terapeutiche. Al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto prioritario ad accedere alla modalità di smart working, qualora compatibile con le sue mansioni. Il DDL stabilisce anche che il congedo:

  • può essere utilizzato dopo aver esaurito altri periodi di assenza giustificata già concessi, siano essi retribuiti o meno.

  • si combina con eventuali benefici economici e giuridici già disponibili per il dipendente.

Chiariamo, a tal proposito, che lo stesso DDL riconosce ai dipendenti pubblici e privati affetti da malattie gravi, dal 1° Gennaio 2026, ulteriori 10 ore annue di permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche. Sono in aggiunta ai permessi già previsti per i malati oncologici. Ossia, quelli della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (2 ore giornaliere o 3 giorni mensili). Il diritto si applica anche ai lavoratori con figli minori che presentano le stesse patologie.

Queste ore saranno indennizzate secondo la normativa prevista per le malattie gravi e nel settore privato l’indennità sarà anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata tramite conguaglio con l’ente previdenziale. Nel settore pubblico, invece, è prevista la sostituzione obbligatoria del personale scolastico interessato, con fondi specifici stanziati a partire dal 2026.

Stesso discorso per i permessi riservati ai mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, che hanno diritto fino a 30 giorni annui per le cure, come stabilito dal Decreto Legislativo 119/2011.

QUANDO ENTRA IN VIGORE

Il congedo previsto dal Disegno di Legge unificato n. 1430 entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2026, ma sarà operativo non appena saranno pubblicati tutti i decreti attuativi necessari al suo funzionamento. E noi, vi faremo sapere. Per restare informati, vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti, al canale Whatsapp e al canale Telegram.

TESTO PDF DDL CONGEDO PATOLOGIE GRAVI

Mettiamo a vostra disposizione il testo integrale (Pdf 198 Kb) del Disegno di Legge unificato “Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Luglio 2025 (GU Serie Generale n.171 del 25-07-2025).

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Potrebbe interessarvi approfondire quali sono gli aiuti disponibili nel 2025 per i malati oncologici. Utile anche l’articolo su come funziona il congedo straordinario con Legge 104 o la nostra guida sull’invalidità civile per capire meglio quali sono le differenze.

Vi segnaliamo anche la guida su come richiedere l’assegno ordinario di invalidità prima della pensione e quella sui nuovi importi dell’indennità di accompagnamento. Per maggiori dettagli sugli aiuti nel modello 730 del 2025 per le detrazioni di spese mediche e non solo, vi consigliamo di leggere questa guida.

In questa sezione infine, trovate le novità sulle Leggi.

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Scritto da Valeria Cozzolino - Giornalista, esperta di leggi, politica, Pubblica Amministrazione, previdenza e lavoro.
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