Supplenze docenti 2024 2026: tutte le regole

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Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha pubblicato il nuovo regolamento per l’assegnazione delle supplenze ai docenti negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Una importante novità introdotta quest’anno è che per l’attribuzione dei posti rimasti vacanti dopo le ordinarie operazioni di convocazione dei supplenti, non si farà più ricorso alla messa a disposizione (MAD), ma saranno coperti tramite interpelli delle scuole.

In questa guida utile spieghiamo in modo semplice e chiaro tutte le nuove regole del Ministero dell’istruzione per il conferimento degli incarichi di supplenza agli insegnanti per il prossimo biennio scolastico.

REGOLAMENTO SUPPLENZE DOCENTI 2024 2026

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che regola l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2024, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato anche le nuove regole l’attribuzione degli incarichi di lavoro a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

In pratica, quindi, il provvedimento ministeriale, oltre a dare avvio alla procedura di aggiornamento delle GPS per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, contiene il nuovo regolamento per le supplenze ai docenti relative al prossimo biennio scolastico.

L’OM disciplina, infatti, le modalità con cui saranno assegnate. Vediamole nel dettaglio di seguito.

LE NUOVE REGOLE PER LE SUPPLENZE

In base a quanto previsto dall’OM n.88 del 2024, le supplenze ai docenti per l’a.s. 2024/2025 e per l’a.s. 2025/2026 saranno assegnate con le seguenti modalità:

  • le scuole ricorrono alle supplenze quando non è possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato e non è possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, compreso il personale soprannumerario in utilizzazione;

  • i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente con i docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno;

  • il dirigente scolastico può utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, se possiedono i titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina o percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, in assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS e nelle graduatorie di istituto;

  • i posti di educazione motoria nella scuola primaria, sia comuni che nel sostegno – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part time – residuati sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal contratto scuola (CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021), con l’integrazione di un’ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22;

  • nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico può, in subordine, coprire le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio che possiedono specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo (prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi a quello a tempo determinato), fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;

  • se rimangono ore che non è stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto;

  • i posti rimasti vacanti vengono coperti mediante contratti a tempo determinato, che vengono attivati in caso di:

    supplenze annuali (al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;


    supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;


    supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti;


  • le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle lezioni sono coperte mediante scorrimento delle GAE, o, se queste sono esaurite o incapienti, mediante scorrimento delle GPS e, in subordine, in caso di esaurimento o incapienza di queste ultime, delle graduatorie di istituto;

  • i supplenti sono individuati dal dirigente dell’Ufficio scolastico territorialmente competente per le GAE e per le GPS, o dal dirigente scolastico per le graduatorie di istituto;

  • per il conferimento della supplenza su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, e, in subordine, delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. In caso di incapienza si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio;

  • in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi (interpelli) finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio. copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato;

  • il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato;

  • i contratti a tempo determinato per le supplenze durano
    – fino al 31 agosto per le supplenze annuali;
    – fino al giorno indicato dal calendario scolastico come termine delle attività didattiche;
    – fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;

  • le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni sono informatizzate;

  • i posti disponibili per rinuncia del supplente all’incarico sono attribuiti agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati convocati;

  • gli aspiranti che rinunciano all’assegnazione della supplenza conferita o che non prendono servizio non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento;

  • l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata;

  • il completamento dell’orario si può conseguire con più contratti di lavoro a tempo determinato da svolgere contemporaneamente solo nel caso di insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo;

  • per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;

  • gli aspiranti a cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non hanno titolo a conseguire il completamento d’orario;

  • per conferire le supplenze brevi e temporanee le scuole procedono in questo modo:

    – utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie per verificare la situazione di occupazione totale o parziale o di inoccupazione degli aspiranti;


    – attraverso la procedura informatica, convocano solo gli aspiranti che possono accettare la supplenza breve, ovvero quelli parzialmente occupati o totalmente occupati, e ne verificano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione, che deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante nel caso di supplenza pari o superiori a 30 giorni, o di almeno 12 giorni per le supplenze inferiori a 30 giorni;


    – il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e ne acquisisce, anche telematicamente, la formale accettazione, dandogli 24 ore di tempo per la presa di servizio effettiva (salvo eccezioni previste dalla normativa vigente). Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio;


  • le supplenze brevi possono essere prorogate al medesimo supplente già in servizio, quando al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto, mentre nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio a decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni;

  • le supplenze temporanee non si possono conferire per il primo giorno di assenza del titolare, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL REGOLAMENTO SULLE SUPPLENZE AI DOCENTI

ORDINANZA MINISTERIALE n. 88 del 16 maggio 2024 (Pdf 443Kb).

ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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