Firmato il nuovo CCNL Edilizia 2022 applicabile al personale delle imprese e delle cooperative edili.
L’accordo, raggiunto dalle parti sociali lo scorso 3 marzo, prevede diverse soluzioni per affrontare le attuali difficoltà del settore e una serie di novità tra cui l’aumento salariale e un premio di ingresso per i neoassunti di età inferiore ai 29 anni.
In questa guida mettiamo a disposizione il testo del nuovo CCNL Edilizia 2022 e forniamo la spiegazione del suo contenuto con particolare attenzione alle novità introdotte.
CCNL EDILIZIA 2022
Ecco il testo integrale del nuovo CCNL Edilizia 2022
Il CCNL Edilizia 2022, garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore edilizio, ovunque impiegati nel territorio nazionale. In pratica, costituisce il complesso normativo generale e il quadro dei principi e dei criteri a cui fa riferimento la contrattazione regionale.
Questo CCNL in particolare è stato siglato giovedì 3 marzo 2022. A firmarlo sono stati come associazioni datoriali:
- l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili);
- Legacoop Produzione e servizi;
- Confcooperative Lavoro e Servizi;
- Agci Produzione e Lavoro.
Come controparte, hanno aderito all’accordo, i sindacati del lavoratori edili aderenti quali:
- Feneal-Uil;
- Filca-Cisl;
- Fillea-Cgil.
Il suo contenuto risponde alle nuove esigenze e problematiche del settore. Infatti, associazioni datoriali e sindacali hanno condiviso la necessità di portare avanti un impegno comune a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del PNRR. Un altro obiettivo è per affrontare in modo unanime urgenze, quali l’aumento dei prezzi e le conseguenze su lavoratori e imprese.
LE NOVITÁ DEL CCNL EDILIZIA 2022
Il CCNL Edilizia 2022 si va a sostituire a quello siglato nel 2018 e garantisce più investimenti sulla sicurezza, formazione e un premio per incentivare i giovani a lavorare in cantiere. Le novità principali sono:
- significativo aumento salariale di 92 euro per gli operai comuni. Per le altre qualifiche l’aumento è di 107,6 euro per l’operaio qualificato, 119,6 euro per l’operaio specializzato;
- nuove misure per contrastare il sotto inquadramento e rafforzare la qualificazione professionale;
- definizione di un catalogo formativo nazionale, offerto dalle Scuole Edili o Enti Unificati, con particolare attenzione al green building e alla sostenibilità sostenuto da uno specifico versamento aggiuntivo pari a + 0,20%;
- la Carta d’identità Professionale Edile (CIPE), ovvero un riconoscimento della qualifica professionale che sarà finalmente certificata e riconosciuta al singolo lavoratore;
- il “Premio d’ingresso nel settore”, per i giovani di età inferiore ai 29 anni. Dopo 12 mesi di permanenza nella stessa impresa, gli sarà riconosciuto un importo aggiuntivo di 100 euro;
- più investimenti sulla sicurezza: stabilito in tutta Italia all’1% il contributo minimo per gli enti unificati formazione e sicurezza. Il CCNL Edilizia 2022 istituisce anche un’anagrafe di tutti gli RLS (Responsabili della sicurezza dei lavoratori) eletti in ciascuna azienda;
- la formazione sulla sicurezza di “richiamo” ogni tre anni per tutti i lavoratori, invece dei 5 anni previsti dalla normativa vigente. Istituita anche la formazione obbligatoria in materia di sicurezza (da 16 ore) per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere;
- il Piano Nazionale per la Sorveglianza Sanitaria tramite gli Enti bilaterali per prevenire le malattie professionali e gli infortuni. Tale piano va in sostegno delle imprese che spesso, piccole o piccolissime, non riescono concretamente a garantire la prevenzione per i lavoratori;
- “Patto di Cantiere” per cui saranno registrate nelle Casse edili tutte le imprese che entrano in cantiere. Tale meccanismo garantisce una verifica sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto applicato;
- la possibilità di offrire una formazione specifica alla sicurezza a prezzi calmierati anche alle imprese che applicano altri CCNL in cantiere;
- le lavorazioni a ciclo continuo, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 solo mediante l’attività minima di 4 squadre operanti su turni di massimo 8 ore a turno, previa contrattazione collettiva.
L’EFFICACIA TEMPORALE
Il nuovo CCNL del settore edilizio si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2024.
L’EFFICACIA SOGGETTIVA
Questo contratto nazionale di lavoro vale in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese o le cooperative che svolgono lavori edilizi e affini. Dunque, vale per i lavoratori dipendenti, sia per delle lavorazioni eseguite in proprio che per conto di Enti pubblici o di terzi privati.
Già dal 2010, si ricorda, le parti hanno costituito una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Tra le finalità essenziali del CCNL Edilizia vi è quella di regolare i rapporti di lavoro nel settore a livello nazionale. Molti aspetti vengono poi disciplinati a livello regionale e locale. Scopriamo insieme cosa prevede il nuovo contratto.
1) MANSIONI E QUALIFICHE
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i livelli stabiliti dall’articolo 77 del CCNL del 2010, al vaglio della Commissione paritetica “Classificazione dei lavoratori”. In particolare, sono previsti sette livelli:
- 1° livello, ovvero gli impiegati di quarta categoria, primo impiego e operai comuni. Tra i primi, vi sono ad esempio, dattilografi, centralinisti telefonici, addetti a mansioni di scritturazione e copia, addetti all’inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche. Gli operai comuni invece, coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro. In alternativa, sono quegli operai adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni;
- 2° livello, ovvero gli impiegati di quarta categoria e gli operai qualificati. Appartengono alla quarta categoria gli impiegati d’ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l’inquadramento nelle categorie superiori. Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione;
- 3° livello, ovvero gli impiegati di terza categoria e operai specializzati. Appartengono alla terza categoria gli impiegati d’ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica;
- 4° livello: appartengono a tale categoria esclusivamente gli impiegati e gli operai con conoscenza ed esperienze pluriennali;
- 5° livello, ovvero gli impiegati di seconda categoria. Appartengono alla seconda categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto;
- 6° livello, ovvero gli impiegati di prima categoria. Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive. Tali figure devono avere una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell’impresa o dagli impiegati di “prima categoria super”;
- 7° livello, ovvero i quadri e gli impiegati di prima categoria super. Appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli inquadrati nel 7° livello, che svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato. Gli impiegati di prima categoria super sono quelli con funzioni direttive che hanno una specifica esperienza professionale e siano formalmente preposti a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe.
2) TIPOLOGIA DI CONTRATTI
Nel settore edilizio, secondo quanto stabilito dal CCNL siglato il 3 marzo 2022, è possibile stipulare un contratto:
- a tempo determinato, come da disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2015e della Legge 96 del 2018. Tale tipo di contratto è prorogabile al massimo fino a 12 mesi o, in casi specifici, fino a 24 mesi;
- a tempo indeterminato.
Previsti nel limite della normativa vigente anche i contratti di apprendistato, di somministrazione del lavoro e di inserimento.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DURATA ED ECCEZIONI
Il contratto a termine previsto dal CCNL Edilizia è di 12 mesi prorogabili in maniera non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’articolo 29 della Legge n. 341 del 1995, e anche per le seguenti specifiche condizioni:
- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- l’assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
- l’assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine, abbiano prestato attività per complessivi 24 mesi.
3) PREMIO DI INGRESSO
Per incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, il CCNL istituisce dal 1° marzo 2022, il cosiddetto “premio di ingresso nel settore”. Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:
- primo accesso nel settore;
- permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.
Tale premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei 12 mesi. Non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, compreso il trattamento di fine rapporto.
4) PERIODO DI PROVA
L’assunzione nel settore edile per gli operai può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 30 giorni di lavoro per gli operai di 4° livello e per gli operai specializzati;
- 25 giorni di lavoro per gli operai qualificati;
- 15 giorni di lavoro per gli altri operai.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso, né diritto ad indennità sostitutiva. Sono esenti dal periodo di prova, gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro. Ciò, sempre che quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi invece, per gli impiegati di:
- prima Categoria e prima categoria super;
- seconda categoria.
Il periodo di prova invece non deve essere superiore a 3 mesi per gli impiegati di:
- 4° livello;
- terza categoria;
- quarta categoria e quarta categoria primo impiego.
L’impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova.
5) RETRIBUZIONE
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, il CCNL ha stabilito un incremento retributivo complessivo di 92 euro a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle tabelle che potete leggere in questa pagina. L’aumento retributivo sarà erogato in due tranche, ovvero a:
- marzo 2022 pari a 52 euro;
- luglio 2023, pari a 40 euro.
Per le altre qualifiche l’aumento è di 107,6 euro per l’operaio qualificato e 119,6 euro per l’operaio specializzato.
6) CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, il CCNL introduce una procedura di concertazione preventiva. A tale procedura partecipano le Associazioni nazionali firmatarie, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell’appalto.
Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, l’organizzazione del lavoro può essere fatta anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Però è necessario che siano in campo quattro squadre operanti su turni, avvicendati per un massimo di 8 ore a turno.
7) PROTOCOLLO FORMAZIONE
Nel nuovo CCNL Edilizia 2022 viene dato gran peso alla formazione. Si istituisce:
- un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc;
- unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili o gli Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa istituzionale, anch’essa prevista nel CFN, entro il 30 settembre 2022;
- dal 1° ottobre 2022 e previa definizione di un Regolamento ad hoc, si prevede anche una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile o Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono;
- potenziamento della Borsa Lavoro Edile Nazionale per favorire l’occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN);
- istituzione della Carta di identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili o Edilcasse, che dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati dai dipendenti presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria;
VALORE DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTI
Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
- all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.
Tutti i passaggi citati, avverranno entro 60 giorni dal recepimento di tali attestati.
Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.
8) PROTOCOLLO SICUREZZA
Il CCNL Edilizia 2022 crea anche un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS (Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori) eletti in ciascuna impresa. Si prevede poi la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili o Enti unificati, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento dicembre formazione, della durata di 6 ore, dovrà essere effettuato ogni tre anni.
Previsto poi il rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni.
Nel CCNL vi è un rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili e tal fine è stata istituita un’apposita Commissione nazionale chiamata a redigere il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria.
Tra le altre disposizioni, anche il “Patto di cantiere”. Ovvero, le casse edili devono creare un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del CCNL e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto. Ciò, per incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili.
9) TRASFERTA REGIONALE
In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi di cantieri con durata superiore a 3 mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa. Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.
10) LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è stabilito in:
- 7 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni;
- 10 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.
IMPIEGATI
Per quanto concerne gli impiegati a tempo indeterminato invece, il CCNL Edilizia 2022 stabilisce che per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio il tempo di preavviso per il licenziamento è di:
- 2 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- un mese e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- 1 mese per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria, primo impiego.
Invece, per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10, il tempo di preavviso licenziamento è di:
- 3 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- 2 mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- un mese e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria.
Per quanto concerne gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio, il preavviso licenziamento è di:
- 4 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- 3 mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- 2 mesi per gli impiegati di terza e quarta categoria.
In caso di dimissioni i termini per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio sono di:
- 1 mese per gli impiegati di prima categoria super , di prima categoria, di seconda categoria, di quarto livello;
- 15 giorni per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria, primo impiego.
Invece, per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10, il preavviso per le dimissioni è di:
- 2 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- 1 mese per gli impiegati di seconda categoria, di 4° livello, di terza e quarta categoria.
Per quanto concerne invece, gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio, il tempo di preavviso in caso di dimissioni è di:
- 3 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- 2 mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di 4° livello;
- 1 mese per gli impiegati di terza e quarta categoria.
11) PENSIONI
Presso la CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) sarà istituita una “Commissione Fondo Anticipo Pensionistico” che dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l’operatività del Fondo, nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse. Al via anche il fondo FNAPE nazionale, con decorrenza dal 1° aprile 2022. Si tratta del Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile utile a gestire le procedure operative per la corretta erogazione della prestazione ai lavoratori.
Le parti si sono impegnate ad approvare lo Statuto del Fondo FNAPE entro il 15 marzo 2022, per permettere la sua istituzione dal 1° aprile. Dal 1° ottobre 2022 entreranno in vigore automaticamente le nuove aliquote Ape regionali. Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di 140 ore, dal 1° ottobre 2023 su un minimo di 150 ore e dal 1° ottobre 2024 su un minimo di 160 ore.
IL TESTO DEL CCNL EDILIZIA 2022
Tutte le altre disposizioni sull’organizzazione del lavoro nel settore edilizia viene demandato alle contrattazioni regionali e locali. Per maggiori informazioni tecniche e specifiche sul CCNL Edilizia 2022, si consiglia di leggere il testo integrale del contratto.
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Buongiorno, per le dimissioni di un contratto a tempo determinato di 12 mesi quali sono le tempistiche? Saluti