Contributi volontari 2023: gli importi aggiornati

Ecco a quanto ammontano, per categoria, i contributi volontari INPS la rivalutazione ISTAT dell’8,1% dal 1° gennaio 2023

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Disponibili gli importi dei contributi volontari 2023. L’INPS pubblica gli importi dei contributi dovuti per l’anno in corso, in particolare, dai lavoratori dipendenti agricoli, quelli non agricoli, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

Si tratta dei valori rivalutati a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pari all’8,1% in più, da applicare dal 1° gennaio 2023.

In questa guida vi spieghiamo a quanto ammontano i contributi volontari 2023 per queste categorie di lavoratori, fornendovi le tabelle ufficiali INPS e tutti gli importi, categoria per categoria.

IMPORTI CONTRIBUTI VOLONTARI 2023

Con la Circolare INPS 20 febbraio 2023, n. 22, l’Istituto ha comunicato gli importi dei contributi volontari per il 2023 a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’aumento è pari all’+8,1%. Le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2023, si riferiscono alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti non agricoli;
  • iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;
  • iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
  • giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
  • iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
  • iscritti alla Gestione Separata.

Successivamente, con la Circolare n. 69 del 24-07-2023, l’INPS ha reso noti gli importi dei versamenti volontari per i lavoratori agricoli. In particolare:

  • lavoratori agricoli dipendenti;
  • coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
  • contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del DPR n. 1432 del 1971;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;
  • contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

Vediamo i dettagli, categoria per categoria.

1) LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2023:

  • la retribuzione minima settimanale è pari a 227,18 euro;

  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, è pari a 52.190 euro;

  • il massimale (di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335) da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 113.520 euro.

Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%, come da allegato alla Circolare INPS 20 febbraio 2023, n. 22.

Nella Circolare INPS 20 febbraio 2023, n. 22 trovate anche la tabella – per gli anni dal 2023 al 1997 – con tutti i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (cosiddetto tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

2) ISCRITTI EVIDENZA CONTABILE SEPARATA DEL FPLD, FONDO VOLO E FERROVIE

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Come chiarisce la Circolare INPS 20 febbraio 2023, n. 22, per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione:

  • alla data di iscrizione al Fondo;
  • all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995;
  • all’adesione ai Fondi complementari.

Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:

  • per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;

  • per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70%;

  • per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con il Messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale, ed è pari al 38%.

Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali o mensili:

  • X3 = aliquota IVS del 40,82%;
  • Y3 = aliquota IVS del 37,70%;
  • Z3 = aliquota IVS del 38%.

3) GIORNALISTI PROFESSIONISTI, PUBBLICISTI E PRATICANTI

L’INPS ha anche chiarito quali sono gli importi dei contributi volontari 2023 per i giornalisti. In particolare, l’Istituto ricorda che con la Circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata illustrata la disciplina applicabile in materia di prosecuzione volontaria ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

Rinviando a questa Circolare, l’INPS chiarisce che tali soggetti, in quanto iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o all’evidenza contabile separata dello stesso FPLD, versano la stessa aliquota contributiva IVS pari al 33%.

COEFFICIENTI RIPARTIZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI FPLD

Nella Circolare INPS 20 febbraio 2023, n. 22, l’Istituto riporta le le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2023, relative ai soggetti – distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 o con decorrenza successiva a tale data.

Per i contributi autorizzati entro il 31 dicembre 1995 o dopo questa, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, questa è la tabella di riferimento:

  • per i lavoratori dipendenti non agricoli (esclusi domestici), l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 27,76% e il totale IVS è pari al 27,87% se l’autorizzazione è arrivata entro il 31 dicembre 1995. Invece, l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 32,89% e il totale IVS è pari al 33% se l’autorizzazione è arrivata dopo il 31 dicembre 1995;

  • per gli agricoli dipendenti, l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 29,79% e il totale IVS è pari al 29,90%. Invece, l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 29,79% e il totale IVS è pari al 29,90% se l’autorizzazione è arrivata dopo il 31 dicembre 1995;

  • per i pescatori soggetti alla Legge n. 250/1958, l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 10,36% e il totale IVS è pari al 10,47%. Invece, l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 14,79% e il totale IVS è pari al 14,90% se l’autorizzazione è arrivata dopo il 31 dicembre 1995;

  • per i lavoratori occupati in cantieri di lavoro, l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 10,83% e il totale IVS è pari al 10,94%. Invece, l’aliquota base è pari allo 0,11%, la quota pensione è pari al 14,46% e il totale IVS è pari al 14,57% se l’autorizzazione è arrivata dopo il 31 dicembre 1995;

  • per i lavoratori domestici, l’aliquota base è pari allo 0,1375%, la quota pensione è pari al 12,86% e il totale IVS è pari al 12,9975%. Invece, l’aliquota base è pari allo 0,1375%, la quota pensione è pari al 17,29% e il totale IVS è pari al 17,4275% se l’autorizzazione è arrivata dopo il 31 dicembre 1995.

4) ISCRITTI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Il contributo volontario 2023 relativo ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito previste dalla Legge 2 agosto 1990, n. 233.

La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

  • per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24%, mentre è pari al 24,48% per i commercianti;

  • per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, mentre è pari al 23,73% per i commercianti.

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1° gennaio 2023. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le 8 classi di contribuzione, gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro, gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi. Vediamo i dettagli.

ARTIGIANI

Queste le tabelle con gli importi per i contributi volontari artigiani nel 2023 con decorrenza dal 1° gennaio:

  • fino a 17.504 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 17.504 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 350,08 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 339,14 euro;

  • da 17.505 a 23.285 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 20.395 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 407,90 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 395,16 euro;

  • da 23.286 a 29.066 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 26.176 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 523,52 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 507,16 euro;

  • da 29.067 a 34.847 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 31.957 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 639,14 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 619,17 euro;

  • da 34.848 a 40.628 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 37.738 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 754,76 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 731,18 euro;

  • da 40.629 a 46.409 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 43.519 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 870,38 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 843,19 euro;

  • da 46.410 a 52.189 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 49.300 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 986 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 955,19 euro;

  • da 52.190 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 52.190 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 1.043,80 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 1.011,19 euro.

COMMERCIANTI

Queste le tabelle con gli importi per i contributi volontari commercianti nel 2023 con decorrenza dal 1° gennaio:

  • fino a 17.504 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 17.504 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 357,09 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 346,15 euro;

  • da 17.505 a 23.285 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 20.395 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 416,06 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 403,32 euro;

  • da 23.286 a 29.066 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 26.176 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 534,00 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 517,64 euro;

  • da 29.067 a 34.847 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 31.957 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 651,93 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 631,95 euro;

  • da 34.848 a 40.628 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 37.738 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 769,86 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 746,27 euro;

  • da 40.629 a 46.409 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 43.519 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 887,79 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 860,59 euro;

  • da 46.410 a 52.189 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 49.300 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 1.005,72 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 974,91 euro;

  • da 52.190 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 52.190 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24% e la contribuzione mensile è di 1.064.68 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,25%, e la contribuzione mensile è di 1.032,06 euro.

5) ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 184 del 1997. Ovvero, applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Per i contributi volontari 2023, deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione. Per l’anno 2023 è pari:

  • al 25% per i professionisti;
  • al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Poiché nel 2023 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 17.504 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

  • 4.376,04 euro su base annua;
  • 364,67 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti;
  • 5.776,32 euro su base annua;
  • 481,36 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

6) LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

Con la Circolare n. 69 del 24-07-2023, l’INPS specifica che le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD).

L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:

  • per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995: 0,11% è l’aliquota di base (i coefficienti di riparto 0,003679), 29,79% è la quota pensione (i coefficienti di riparto 0,996321) e il totale IVS è 29,90% (i coefficienti di riparto 1,000000);

  • per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995: 0,11% è l’aliquota di base (i coefficienti di riparto 0,003679), 29,79% è la quota pensione (i coefficienti di riparto 0,996321) e il totale IVS è 29,90% (i coefficienti di riparto 1,000000).

7) COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Per effetto dell’articolo 10 della Legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023:

  • fino a 254,16 euro: il reddito settimanale medio imponibile è pari a 254,16 euro, la quota pensione (22,00% RM) è pari a 55,92 euro e il contributo totale è pari a 63,26 euro;

  • oltre 254,16 euro e fino a 338,88 euro: il reddito settimanale medio imponibile è pari a 296,52 euro, la quota pensione (22,00% RM) è pari a 65,24 euro e il contributo totale è pari a 73,43 euro;

  • oltre 338,88 euro e fino a 423,60 euro: il reddito settimanale medio imponibile è pari a 381,24 euro, la quota pensione (22,00% RM) è pari a 83,88 euro e il contributo totale è pari a 93,76 euro;

  • oltre 423,60 euro: il reddito settimanale medio imponibile è pari a 465,96 euro, la quota pensione (22,00% RM) è pari a 102,52 euro e il contributo totale è pari a 114,09 euro.

8) CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI

Circa i contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del DPR n. 1432 del 1971, la Circolare n. 69 del 24-07-2023 specifica che:

  • per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%;

  • per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2023, indicate al precedente punto 6. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” di questa tabella.

9) COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

La Circolare INPS n. 69 del 24-07-2023 specifica che i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184 del 1997 che li disciplina). Ovvero:

  • i contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997: gli importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184 del 1997), sono riportati in questa tabella. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita;

  • i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997: il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

L’INPS precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

  • l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;

  • l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

RIFERIMENTI NORMATIVI

AGGIORNAMENTI E GUIDE

Vi invitiamo a leggere anche il nostro focus sulla disoccupazione agricola o l’approfondimento sul taglio del cuneo fiscale.

Per conoscere altri aiuti, bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Se invece volete conoscere gli aiuti per le imprese agricole, vi consigliamo questo articolo.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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