Disoccupazione agricola 2024: requisiti, domanda, importo

La guida alla disoccupazione agricola nel 2024. Ecco come funziona, a quanto ammonta, a chi si rivolge e quali sono i requisiti per accedere alla prestazione

operai agricoli, agricoltura

Quando si ha diritto alla disoccupazione agricola? L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

Di importo annualmente aggiornato in base all’ISTAT, per il 2024 il massimale più alto dell’indennità di disoccupazione agricola ammonta a 1.321,53 euro.

In questa guida vi spieghiamo come funziona la disoccupazione agricola con le regole in vigore al  2024, a quanto ammonta, requisiti e domande.

COS’È LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola è una prestazione economica erogata dall’INPS a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate che non svolgono attività lavorativa. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate in precedenza, entro il limite massimo di 365 giornate all’anno.

Istituita con il Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, la disoccupazione agricola ha lo scopo di supportare i lavoratori che involontariamente sono privi di occupazione, al pari della NASPI per la generalità dei lavoratori, della DIS-COLL per i collaboratori e dell’ALAS per i lavoratori dello spettacolo. Ogni anno, gli importi del sussidio vengono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo e, per il 2024, come vi spieghiamo in questa guida, l’importo massimo della prestazione ammonta a 1.321,53 euro mensili.

Ma vediamo insieme quando spetta l’indennità, quali sono i requisiti per ottenerla e come funziona la disoccupazione agricola.

REQUISITI

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che rispettino i seguenti requisiti:

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;

  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’anzianità va dimostrata mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda. In alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;

  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente. Tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento. Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile. Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Ciò in quanto, tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, infine, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di
  • comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Attenzione però, se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’INPS recupererà l’indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta.

Ma quando esattamente si ha diritto alla disoccupazione agricola? Quando non si ha diritto alla disoccupazione agricola? Vediamo a quali lavoratori spetta la misura.

CHI HA DIRITTO ALLA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola spetta ai seguenti lavoratori:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;

  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;

  • piccoli coloni;

  • compartecipanti familiari;

  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

LAVORATORI ESCLUSI

Non hanno diritto all’indennità di disoccupazione agricola:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;

  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;

  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;

  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;

  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;

  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

QUANDO VIENE PAGATA

Quando viene pagata la disoccupazione agricola del 2024? L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione a seguito dell’accoglimento della richiesta.

COME FUNZIONA LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola funziona e risulta di importo diverso in modo diverso a seconda del tipo di contratto con cui il lavoratore risultava assunto. Ricordiamo che le giornate minime per la disoccupazione agricola 2024 devono essere almeno 102. Poi, più precisamente, il sussidio è pari alle seguenti percentuali:

  • 40% della retribuzione di riferimento per gli operai a tempo determinato del settore agricolo in possesso dei requisiti citati;

  • 30% per gli operai a tempo indeterminato.

Ma attenzione, se è vero che la prestazione è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli operai con contratto a tempo determinato, è bene chiarire che dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Dunque, quanto si prende di disoccupazione agricola con 180 giornate? L’indennità, in tal caso corrisponderà al 40% della retribuzione di riferimento, senza ulteriori trattenute. L’importo in questo caso è pari sempre al 40% del salario di riferimento, senza ulteriori trattenute, perché le giornate sono superiori al limite massimo di 150 giorni fissato dalla normativa.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

COME SI CALCOLA LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola si calcolata sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi relativamente alla giornata di lavoro effettuata. Ad esempio, per un ex dipendente a tempo determinato con una paga di 40 euro per una giornata di lavoro, l’indennità sarà pari a 16 euro o a 14,56 euro (trattenuta del 9% fino a 150 giornate).

Invece, nel caso di un ex dipendente a tempo indeterminato con una paga di 40 euro per una giornata di lavoro, l’indennità sarà pari a 12 euro.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Ovvero, per l’attività svolta nel 2023, va fatta richiesta entro il 31 marzo 2024.

Quando la data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

COME FARE DOMANDA PER LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo può presentare la domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;


  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Si può anche fare domanda attraverso l’aiuto di Patronati o consulenti fiscali autorizzati dall’interessato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

L’interessato dovrà indicare sulla domanda come dovrà avvenire il pagamento se con accredito su Conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN). In alternativa, la disoccupazione può anche essere pagata con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente). In tal caso, il pagamento avverrà previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:

  • il documento di riconoscimento;
  • il codice fiscale;
  • la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.

L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.

IMPORTI 2024

Come stabilito dalla Circolare n. 25 del 29-01-2024, l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, il massimale più alto riferito all’indennità di disoccupazione agricola ammonta a 1.321,53 euro.

CONTRIBUTI

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa , calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

CONRIBUTI VOLONTARI

Vale anche la pena specificare che nel settore agricolo, come in tutti gli altri, è possibile pagarsi anche i cosiddetti “contributi volontari”. I contributi volontari INPS sono quindi dei contributi pensionistici che vengono pagati all’Ente dal lavoratore anziché dal datore di lavoro. Anche questi sono soggetti a limiti e importi. Con la Circolare n. 69 del 24-07-2023, l’INPS ha reso noti gli importi dei versamenti volontari per i lavoratori agricoli.

Non sono stati ancora resi noti quelli relativi al 2024, vi aggiorneremo appena saranno pubblicati.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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