Per le imprese agricole sono disponibili nel 2022 contributi a fondo perduto. Il MISE mette sul piatto aiuti fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, con domande a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022.
Più precisamente, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del “Fondo per gli investimenti innovativi” a sostegno di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
In questa guida vi spieghiamo come funzionano i contributi per le imprese agricole, a chi spettano e come fare domanda.
COSA SONO I CONTRIBUTI MISE PER IMPRESE AGRICOLE
I contributi a fondo perduto riconosciuti alle imprese agricole sono delle somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico per finanziare investimenti innovativi e quindi l’acquisto di beni materiali strumentali moderni da parte delle imprese della filiera agroalimentare. Si tratta delle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un apposito “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022. È stato il Decreto direttoriale 2 maggio 2022 a stabilire i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi a fondo perduto per l’annualità 2022.
Ma scopriamo insieme i dettagli di questa misura prevista per le imprese agricole.
A CHI SPETTANO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
I contributi in questione spettano alle aziende agricole che intendono realizzare investimenti inerenti esclusivamente ad una, o entrambe, le seguenti attività:
- trasformazione di prodotti agricoli;
- commercializzazione di prodotti agricoli.
Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare gli investimenti agevolati devono, per fruire dei benefici, attivare il codice ATECO corrispondente entro la data di presentazione della domanda. In tal caso, le imprese interessate devono allegare alla richiesta di erogazione la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese per l’attivazione di tale codice ATECO.
REQUISITI
Le imprese agricole sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo devono:
- risultare iscritte presso INPS o INAIL;
- presentare una posizione contributiva regolare;
- risultare in regola con gli adempienti fiscali;
- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
- risultare regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
LE IMPRESE AGRICOLE ESCLUSE
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
in ogni caso, si precisa che non possono presentare domanda di contributo le imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria, diversa quindi dalla trasformazione e dalla commercializzazione.
A QUANTO AMMONTANO I CONTRIBUTI IMPRESE AGRICOLE
Per le imprese agricole, i contributi sono concessi nella misura del:
- 40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, ammortizzabili di cui agli allegati A o B della Legge n. 232 del 2016 che trovate in questa pagina;
- 30% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni citati.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di 20.000 euro per soggetto beneficiario e le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a 5.000 euro.
SPESE AMMESSE
Possono essere coperte dai contributi a fondo perduto del MISE le spese sostenute dalle imprese agricole per l’acquisto e l’installazione di beni:
- materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della Legge n. 232 del 2016, riportati nell’allegato n. 1 del Decreto 30 luglio 2021;
- immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della Legge n. 232 del 2016 e riportati nell’allegato n. 2 del Decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere:
- sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve essere:
- inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
SPESE NON AMMESSE
Ad ogni modo, non è ammesso a contributo alcun costo diverso da quelle indicato e, in particolare, non rientrano nell’agevolazione le spese:
- connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;
- per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- relative a imposte e tasse, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del Decreto 2 maggio 2022;
- relative a oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere;
- per beni usati;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di IVA. L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Restano confermate le ulteriori limitazioni previste dall’articolo 17 del regolamento ABER.
COME FUNZIONANO I CONTRIBUTI PER LE IMPRESE AGRICOLE
La concessione dei contributi per le imprese agricole avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello. Le aziende interessate possono presentare nella stessa domanda di contributo spese relative all’acquisto di entrambe le categorie di beni possibili e l’entità dell’agevolazione è determinata di conseguenza. Le richieste di erogazione del contributo sono valutate da Invitalia, secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’Agenzia verifica la completezza e la correttezza delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, nonché la conformità delle spese rispetto a quanto indicato nella domanda di concessione e la loro ammissibilità. Ovvero:
- nel caso in cui le spese indicate nella richiesta di erogazione ritenute ammissibili siano di importo inferiore rispetto a quelle indicate nella domanda di concessione, il contributo è erogato in diminuzione rispetto all’importo concesso;
- invece, nel caso in cui l’impresa agricola indichi nella richiesta di erogazione spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nella domanda di concessione, allora l’importo massimo erogabile, se le spese siano ritenute ammissibili, non è superiore all’importo del contributo concesso.
COME RICHIEDERE I CONTRIBUTI PER LE IMPRESE AGRICOLE
È possibile richiedere i contributi per le imprese agricole esclusivamente con una domanda tramite PEC, inviando il modulo di domanda (Word 420 KB), allegato al Decreto direttoriale del 2 maggio e scaricabile da questa pagina. Il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti, va inviato al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a partire dal 23 maggio 2022 ed entro il 23 giugno 2022. Ciascuna impresa agricola può presentare un’unica domanda di concessione del contributo e la presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed entro i termini di chiusura dello sportello, implica la rinuncia alla precedente domanda.
COME COMPILARE LA DOMANDA
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa agricola. Nella richiesta per ottenere i contributi per le imprese agricole, poi, il legale rappresentante o un suo delegato indica il conto corrente (codice IBAN), su cui erogare il contributo. Alla richiesta di erogazione sono allegati, a pena di revoca del contributo:
- copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione;
- copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RIBA) e copia del relativo estratto conto. La seguente dicitura “Spesa di € ………………. sostenuta, ai fini della erogazione del contributo a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021”, deve essere riportata dalle imprese agricole nelle causali dei pagamenti, indicando il riferimento al corrispondente titolo di spesa, ovvero dai fornitori dei beni nelle fatture. L’impresa agricola è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa;
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati di cui all’allegato n. 3 che trovate in questa pagina, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti. Le dichiarazioni liberatorie devono attestare l’integrale pagamento del prezzo di acquisto e che i beni oggetto della richiesta di erogazione sono nuovi di fabbrica;
- opportuna dichiarazione, redatta in forma di DSAN del legale rappresentante dell’impresa agricola, secondo lo schema di cui all’allegato 4 che trovate in questa pagina, attestante l’assenza di relazioni con il fornitore;
- verbale di consegna o di installazione del bene presso l’unità produttiva indicata nella domanda di concessione;
- relazione finale, redatta in forma di DSAN del legale rappresentante dell’impresa agricola, secondo lo schema di cui all’allegato 5 che trovate in questa pagina, contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato nella richiesta di concessione. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate;
- le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili;
- copia del registro dei beni ammortizzabili di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero registro IVA acquisti), dai quali si evinca l’annotazione dei beni acquistati;
- l’eventuale comunicazione al Registro delle imprese prevista all’articolo 3, comma 4, del Decreto 2 maggio 2022.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa agricola. Ciascuna impresa agricola può presentare un’unica domanda di concessione del contributo. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione di ed entro i termini di chiusura dello sportello, implica la rinuncia alla precedente domanda.
INTEGRAZIONI E REVOCA
Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta di erogazione o dei relativi allegati, Invitalia procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti. L’impresa agricola è tenuta a fornire, esclusivamente tramite PEC, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta di Invitalia, inviandole all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it.
La trasmissione delle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti sospende il termine per la conclusione del procedimento di erogazione che riprende il proprio decorso dalla data di ricezione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti da Invitalia. In caso di mancato riscontro alle richieste, il Ministero, ove ne ricorrano i presupposti, procede alla revoca del contributo concesso.
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Le imprese agricole possono chiedere a titolo di anticipazione l’erogazione di una quota pari al 50% del contributo concesso, entro il 30 settembre 2023. La richiesta di anticipazione va fatta con il modulo che trovate in questa pagina.
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Dopo l’emanazione del provvedimento di concessione, per chiedere l’erogazione dei contributi una volta quindi ottenuto il beneficio, va compilato invece, il modulo che trovate in questa pagina. Il modulo deve essere inoltrato sempre all’indirizzo pec contributofia@pec.mise.gov.it, a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.
ASSISTENZA ALLA DOMANDA
Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa di riferimento e alla domanda, da parte delle imprese è possibile scrivere all’indirizzo e- mail: info.contributofia@mise.gov.it
BANDO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Bando – Decreto direttoriale 2 maggio 2022 (Pdf 299 Kb).
Decreto ministeriale 30 luglio 2021 (Pdf 555 Kb).
Pagina del sito web del MISE con approfondimento sul Fondo Investimenti Innovativi.
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