Decreto Dignità: che cos’è e cosa sapere

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Il cosiddetto Decreto Dignità introduce delle novità per i lavoratori e per le imprese.

Il provvedimento, infatti, prevede diverse misure finalizzate a contrastare i fenomeni di precarizzazione del lavoro e a favorire l’occupazione.

Cosa cambia con le nuove disposizioni? In questa breve guida facciamo chiarezza su cos’è il Decreto Dignità e sulle modifiche che introduce in ambito lavorativo.

COS’E’ IL DECRETO DIGNITA’?

Il c.d. Decreto Dignità è il primo provvedimento legislativo emanato in qualità di Ministro del lavoro da Luigi Di Maio (che copre anche le cariche di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello sviluppo economico). Si tratta del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato sulla GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018 ed entrato in vigore il 14 luglio, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata sulla GU Serie Generale n.186 del 11-08-2018 ed entrata in vigore il 12 agosto. Il documento reca disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Cosa significa? Che contiene una serie di disposizioni legislative che hanno lo scopo di combattere le forme di lavoro precario, evitare la delocalizzazione delle aziende e salvaguardare i livelli occupazionali. Inoltre, comprende anche misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, per il collocamento dei docenti nella scuola dell’infanzia e primaria, e in materia di semplificazione fiscale.

COSA CAMBIA PER I LAVORATORI?

Ecco un breve excursus delle principali novità introdotte dal Decreto Dignità a favore dei lavoratori e a sostegno dell’occupazione:

  • limite di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 12 mesi, estendibile a 24 mesi solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
    – esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
    – esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
    Fanno eccezione i contratti per attività stagionali, che possono essere essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle stesse;

  • trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in caso di superamento del periodo di 1 anno del CTD in assenza delle condizioni previste per la durata di 2 anni;

  • esonero contributivo del 50%, per gli anni 2019 e 2020, per i datori di lavoro che assumono lavoratori fino a 35 anni di età (non compiuti), per un massimo di 3.000 Euro l’anno. Questa misura ha lo scopo di favorire l’occupazione giovanile;

  • i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato oppure con contratto di somministrazione a tempo determinato in un’azienda non possono superare il 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della stessa. Fanno eccezione i lavoratori in mobilità (di cui all’art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223), disoccupati che percepiscono da almeno 6 mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;

  • introduzione del concetto di ‘somministrazione fraudolenta’, ovvero utilizzata per eludere norme inderogabili di legge o previste dal contratto collettivo di riferimento, punibile con un’ammenda a carico dell’utilizzatore (il datore di lavoro) di 20 Euro per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno di somministrazione;

  • in materia di prestazioni occasionali, viene portato a 8 il numero massimo di dipendenti a tempo indeterminato che un’azienda può avere per ricorrere alla prestazione occasionale, per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel turismo, e per specifiche categorie di soggetti, per i quali la durata temporale della prestazione occasionale viene portata a 10 giorni;

  • destinazione di una quota delle facoltà assunzionali delle Regioni, per il triennio 2019 – 2021, al rafforzamento degli organici dei Centri per l’Impiego, per garantire che siano pienamente operativi;

  • le imprese italiane ed estere, operanti sul territorio nazionale, che beneficiano di aiuti statali che prevedono investimenti produttivi per ottenere il beneficio, decadono dalle agevolazioni se l’attività economica di riferimento o parte di essa viene delocalizzata in Paesi extra UE o che non aderiscono allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. Lo stesso vale per le imprese che godono di benefici per effettuare investimenti produttivi in specifiche aree del territorio nazionale, se spostano l’attività incentivata o parte di essa fuori dal territorio incentivato, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato;

  • utilizzo del denaro derivato da eventuali sanzioni applicate alle aziende inadempienti le norme a contrasto della delocalizzazione per finanziare contratti di sviluppo per riconvertire i siti produttivi in disuso e sostenere eventualmente l’acquisizione da parte di ex dipendenti;

  • perdita dei benefici per le aziende che hanno ottenuto aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale e riducono, senza giustificato motivo, di oltre il 50% gli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dall’agevolazione, entro 5 anni dal completamento dell’investimento. Se la riduzione dei dipendenti è superiore al 10%, il beneficio viene invece ridotto proporzionalmente alla riduzione del livello occupazionale dell’impresa.

Vi segnaliamo che le modifiche alla normativa relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato sono valide per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del provvedimento e per i rinnovi e le proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Inoltre, per i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, continueranno ad essere applicate le normative vigenti prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per ulteriori informazioni mettiamo a vostra disposizione il TESTO (Pdf 332Kb) del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, pubblicato sulla GU n.186 del 11-8-2018 (Testi Coordinati e Aggiornati). Rendiamo scaricabile anche l’ATTO COMPLETO (Pdf 91Kb) del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato sulla GU n.161 del 13-7-2018.

Per completezza informativa segnaliamo che in questa pagina è possibile consultare il testo del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 con tutte le successive modificazioni.

di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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