Domanda Fondo Imprese in Difficoltà, requisiti e scadenza

La guida dettagliata per presentare le domande per il fondo imprese in difficoltà da 400 milioni di euro, istituito dal MISE

Finanziamenti

A partire dal 20 settembre 2021, le grandi aziende che si trovano in una situazione di difficoltà temporanea a causa dell’emergenza da Covid-19 possono accedere alla domanda per il fondo da 400 milioni di euro istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

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L’obiettivo è dare continuità alle attività di imprese che operano sul territorio nazionale e sostenerne il rilancio. L’incentivo vale anche per le aziende che si trovano in amministrazione straordinaria.

Vediamo quali sono i criteri e le modalità per accedere alla misura introdotta dal Decreto Sostegni.

CHE COS’È IL FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Il fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà temporanea è stato voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Serve a garantire la continuità operativa delle grandi aziende che si trovano in una situazione di difficoltà economica temporanea a causa dell’emergenza da Covid-19. Grazie alle risorse stanziate dal MISE, le aziende possono ottenere dei finanziamenti agevolati. Il fondo è stato istituito dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 con l’articolo 37. La concessione dei finanziamenti agevolati è disciplinata dal Decreto interministeriale 5 luglio 2021 sulla base dei limiti della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e dal Decreto Direttoriale 3 settembre 2021.

COME FUNZIONA IL FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Il fondo imprese in difficoltà prevede l’emissione di finanziamenti agevolati, secondo i criteri definiti nel “Quadro temporaneo” della Comunicazione europea. Tali finanziamenti dovranno essere restituiti in 5 anni. L’importo complessivo non può essere superiore in modo alternato a:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.

A CHI SPETTA

I finanziamenti agevolati previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico sono destinati alle grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, che operano su tutto il territorio nazionale in qualunque settore economico tranne quello assicurativo, finanziario e bancario.

Si definisce “grande impresa” come da definizioni dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 quella che occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro o realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

LE CONDIZIONI

Per avere diritto ai finanziamenti agevolati, tali imprese alla data di presentazione della domanda devono trovarsi in alcune condizioni, ovvero:

  • devono essere in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

  • devono presentare delle prospettive di ripresa dell’attività;

  • hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;


  • i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

COSA FINANZIA IL FONDO PER LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Le imprese che vogliono avere accesso ai finanziamenti agevolati devono presentare un piano di rilancio credibile e realistico di un asset dell’azienda o di tutta l’impresa che chiarisca:

  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;

  • le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;

  • le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;

  • le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.
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COME PRESENTARE DOMANDA PER IL FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 fino alle ore 11:59 del 2 novembre 2021, data di scadenza.

Per presentare domanda bisogna usare l’apposita procedura informatica accessibile dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. Questo è il Modulo FAC SIMILE (Pdf 104 Kb) per la presentazione della domanda (attenzione: il facsimile non può essere utilizzato per la presentazione della domanda), mentre Invitalia ha messo anche a disposizione una guida scaricabile qui (Pdf 1 Mb) per chi vuole presentare istanza.

ITER PER PRESENTARE LA DOMANDA

L’iter di presentazione della domanda per il Fondo imprese in difficoltà, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

  • registrazione e accesso alla procedura informatica Invitalia attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
  • generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
  • caricamento del modulo di domanda firmato digitalmente;
  • il caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
  • invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I documenti obbligatori per la presentazione della domanda, e i relativi FAC SIMILE messi a disposizione di Invitalia in questa pagina, sono:

  • Piano d’impresa certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese (come da requisiti previsti nel Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario;
  • DSAN Requisiti di accesso al Fondo Sostegno Grandi Imprese;
  • DSAN Modello A1 antimafia;
  • DSAN Modello B1 antimafia;
  • DSAN Antiriciclaggio;
  • DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie;
  • DSAN Conformità agli originali della documentazione trasmessa.

Invece i documenti eventuali (solo se ricorre la fattispecie) da allegare sono:

  • DSAN delega alla compilazione della domanda;
  • documentazione degli ulteriori aiuti 3.2 e 3.3 ricevuti dal Gruppo;
  • la documentazione relativa alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
  • documentazione relativa alle eventuali ulteriori procedure di crisi o insolvenza in corso.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso al fondo.
L’ammissione a finanziamento sarà comunicata entro 10 giorni dal ricevimento della domanda. La delibera di ammissione al finanziamento deve essere adottata dall’azienda entro il 31 dicembre 2021. A seguito della presentazione della domanda, quindi, Invitalia verificherà tutti i termini indicati dalle aziende facenti richiesta e analizzerà il piano per il rilancio presentato.

DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Manuale utente per la presentazione della domanda (Pdf 1 Mb)
Fac-simile della domanda (Pdf 104 Kb)
Decreto Sostegni – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Pdf 237 Kb) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120)
Decreto ministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 agosto 2021 (Pdf 771 Kb)
Comunicazione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Pdf 591 Kb)
Decreto direttoriale 3 settembre 2021 (Pdf 402 Kb)
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Pdf 760 Kb)
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Pdf 236 Kb)
Articolo 444 del Codice di Procedura Penale (Pdf 33 Kb)
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Pdf 2 Mb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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