Incentivi assunzioni lavoratori in cassa integrazione straordinaria CIGS

La guida dettagliata sugli incentivi assunzioni lavoratori in cassa integrazione straordinaria, come funzionano e a chi spettano

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Sono disponibili gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria (CIGS) validi per 12 mesi.

Si tratta di un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale, per massimo un anno, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i lavoratori in cassa integrazione straordinaria delle aziende in crisi.

In questa guida vi spieghiamo come funzionano i nuovi incentivi, a quanto ammontano e a chi spettano.

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INCENTIVI ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS

Anche nel 2024 sono attivi gli incentivi per le assunzioni di lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 243-247), l’incentivo – subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea – spetta al datore di lavoro privato che assume a tempo indeterminato un soggetto che stia fruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS previsti dalla medesima Manovra (comma 200).

Tale incentivo, che quindi vale anche nel 2024, arriva in deroga alla normativa generale nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale. L’incentivo è costituito da un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Vediamo a chi spettano gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

A CHI SPETTANO

Gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, spettano ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a:


Il beneficio è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Vale poi, per tutti i datori di lavoro, di qualunque settore per l’assunzione di quei lavoratori in cassa integrazione straordinaria prevista dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

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REVOCA E LIMITI INCENTIVI ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS

Il licenziamento del lavoratore assunto con gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con gli stessi incentivi. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

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ALTRI INCENTIVI ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS

Al fine d’incentivare l’assunzione dei lavoratori percettori di CIGS o altri ammortizzatori sociali si sono succedute nel tempo diverse tipologie di agevolazioni in favore dei datori di lavoro. Nello specifico risultano ancora in vigore:

  • riduzione aliquota contributiva per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi;

  • esonero parziale contributi per l’assunzione di lavoratori in CIGS e beneficiari dell’assegno di ricollocazione.

1) RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTI PER LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI

L’articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 148 del 1993 prevede incentivi per l’assunzione di lavoratori in CIGS. In particolare, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (anche non continuativi), il datore di lavoro ha diritto a una riduzione dell’aliquota contributiva che sarà versata nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi. Anche tale riduzione è disciplinata dall’INPS.

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2) ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS E BENEFICIARI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

La Legge di Bilancio 2018 riconosce in favore del datore di lavoro che assuma un soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale, beneficiario dell’assegno di ricollocazione, una riduzione temporanea, nella misura del 50%, dei contributi previdenziali a carico del datore. Ciò a esclusione dei premi e contributi INAIL. La misura della riduzione non può superare il limite di 4.030 euro su base annua. La durata massima della riduzione è pari a:

  • 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

  • 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

  • qualora, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

L’applicazione dello sgravio valido anche per il 2024, non modifica l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati. Anche tale esonero parziale è disciplinato dall’INPS.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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