Funzionari EQ (ex DSGA) neoassunti: chiarimenti su mobilità e scelta sede, Nota MIM

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso agli USR una Nota con i chiarimenti relativi alla mobilità per i Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA) neoassunti.

Il documento fornisce indicazioni precise sulle modalità di scelta della sede e sulla partecipazione ai trasferimenti per il personale immesso in ruolo tramite procedura valutativa o concorso.

Di seguito facciamo chiarezza sulle opzioni disponibili, sulle regole di permanenza e su chi può presentare domanda di mobilità interprovinciale, e rendiamo disponibile il testo integrale della Nota MIM in pdf da scaricare e consultare.

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LE INDICAZIONI DEL MINISTERO SULLA MOBILITÀ DEI FUNZIONARI EQ (EX DSGA) NEOASSUNTI

Tramite la Nota, la Direzione Generale per il personale scolastico ha risposto ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle procedure di mobilità per l’area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (EQ).

Il chiarimento si è reso necessario per interpretare correttamente quanto stabilito dal nuovo Contratto Integrativo sulla mobilità del personale scolastico – CCNI SULLA MOBILITÀ SCUOLA 2025 – 2028 (Pdf 1Mb) – sottoscritto definitivamente il 10 marzo 2026. In particolare, il focus è rivolto all’articolo 48 ter, comma 2, che disciplina le opzioni per il personale neo immesso in ruolo.

Il personale neoassunto nell’area dei Funzionari EQ – chiarisce la Nota – ha due opzioni possibili:

1) conferma della sede di servizio. Il Funzionario può scegliere di restare nell’attuale scuola per acquisirne la titolarità definitiva. In questo caso, l’anno di servizio appena svolto viene conteggiato ai fini del computo del triennio di permanenza obbligatoria;


2) partecipazione alla mobilità territoriale. In alternativa alla conferma, il dipendente può decidere di partecipare alle operazioni di mobilità in II fase per ottenere una sede diversa.

Il Ministero specifica che una volta chiesta e ottenuta la conferma sulla sede attuale da parte dell’Ambito territoriale competente, non è più consentito partecipare alle altre operazioni di mobilità per l’anno di riferimento.

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CHI PUÒ CHIEDERE LA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE?

La Nota MIM chiarisce inoltre un punto fondamentale per chi desidera spostarsi in una provincia diversa da quella di assunzione.

Il personale che decide di non confermare la sede di servizio e presenta domanda di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva, può partecipare alla mobilità interprovinciale solo se si trova in una delle condizioni specifiche previste dall’art. 34, comma 7 del CCNI (ad esempio per i beneficiari della Legge 104 o altre precedenze documentate).

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LA NOTA MIM DA SCARICARE

Per completezza informativa, rendiamo scaricabile il testo integrale della NOTA n. 10136 del 16 aprile 2026 (Pdf 260Kb) – conferma della sede e mobilità per i Funzionari EQ neoassunti. Chiarimenti. – del Ministero dell’istruzione.

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Scritto da Angela Velasquez - Coordinatrice editoriale, redattrice, esperta di concorsi pubblici, assunzioni e scuola.
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