Lauree abilitanti per psicologia, veterinaria, odontoiatria, farmacia: regole e normativa

laurea

Novità per le lauree abilitanti in psicologia, veterinaria, odontoiatria e farmacia. Dopo i provvedimenti attuativi, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche i quattro Decreti del MUR sull’abilitazione per queste categorie di professionisti nel periodo transitorio.

Tutti i provvedimenti pubblicati adeguano questi percorsi magistrali a ciclo unico alla legge sulle lauree abilitanti, definendo le modalità di svolgimento dei tirocini e dell’esame finale per l’accesso a ciascuna professione.

In questa guida vi spieghiamo le regole previste per le nuove lauree abilitanti in psicologia, veterinaria, odontoiatria e farmacia. Illustriamo, inoltre, cosa cambierà dall’anno accademico 2023 – 2024 per chi intraprende questi percorsi di studio e mettiamo a disposizione l’intera normativa.

QUALI SONO LE NUOVE LAUREE ABILITANTI

In linea con quanto previsto dalla legge lauree abilitanti, che vi spieghiamo in questa guida, dopo i Decreti attuativi a firma del Ministro dell’Università e della ricerca (MUR) e del Ministro della Salute, sono arrivati nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 23-11-2022, nella GU Serie Generale n.302 del 28-12-2022 e nella GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022, anche i quattro provvedimenti che disciplinano nel dettaglio il periodo transitorio per l’abilitazione e gli esami di Stato semplificati. I provvedimenti, che entreranno in vigore a partire dall’anno accademico 2023 2024 in attesa di specifici regolamenti che le università dovranno adottare, adeguano la disciplina delle lauree magistrali a ciclo unico e riguardano i corsi in:

  • farmacia e farmacia industriale;

  • medicina veterinaria;

  • odontoiatria e protesi dentaria;

  • psicologia.

COSA PREVEDE LA LEGGE SULLE LAUREE ABILITANTI IN PSICOLOGIA, VETERINARIA, ODONTOIATRIA E FARMACIA

La Legge 8 novembre 2021, n. 163, ha previsto delle importanti novità in materia di titoli di studio abilitanti. Per quanto concerne le nuove lauree abilitanti per diventare psicologo, veterinario, odontoiatria e farmacista, sono state introdotte le seguenti novità:

  • l’esame finale per il conseguimento delle lauree citate abiliti, rispettivamente, all’esercizio della professione di farmacista, di medico veterinario, di odontoiatra e di psicologo. In sostanza, non vi sarà più l’esame di Stato, mentre vi sarà solo una versione semplificata per chi ha già conseguito il titolo nel periodo di transizione dell’applicazione della norma;

  • durante i percorsi di studio si svolgeranno i tirocini pratico-valutativi a carattere professionalizzante, corrispondente a 30 crediti formativi per le lauree a ciclo unico, mentre per psicologia sono previsti 10 crediti da acquisire durante la triennale e 20 crediti nella magistrale. Tale tirocinio consentirà agli studenti di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento delle diverse professioni. Nei decreti ministeriali sono indicati anche i contenuti minimi ineludibili che deve comprendere il tirocinio pratico-valutativo;

  • terminato il tirocinio – oltre che tutti gli esami – gli studenti dovranno sostenere l’esame finale che comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa, per la quale sono previste delle commissioni giudicatrici;

  • l’esame finale, che abiliterà alla professione, precede la discussione della tesi di laurea alla quale si può accedere solo con un giudizio di idoneità da parte della commissione.

Vediamo nel dettaglio come funzionano le lauree abilitanti in psicologia, veterinaria, odontoiatria e farmacia.

1) LAUREA ABILITANTE IN FARMACIA

A rientrare nelle lauree abilitanti, vi è quella della classe LM-13 “Farmacia e Farmacia industriale”. Nel dettaglio, tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di farmacista sono disciplinati con il Decreto n. 651 del 5 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 28-12-2022. Il Decreto stabilisce i criteri e le regole. Ovvero:

  • per accedere al tirocinio, lo studente deve aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al 4° anno del corso di laurea. Inoltre, deve aver superato due esami caratterizzanti, di cui uno di Chimica farmaceutica (SSD CHIM/08) e uno di Farmacologia (SSD BIO/14), frequentato uno dei corsi di Tecnologia farmaceutica (SSD CHIM/09) e aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell’attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante, nonché del tutor professionale e del tutor accademico. Infine, deve aver ritirato presso l’ateneo il “Diario del tirocinante”, predisposto su modello conforme a quello approvato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani d’intesa con la CRUI;

  • il tirocinio pratico valutativo può essere svolto anche all’estero all’interno di programmi di mobilità internazionale, comprende un periodo di 6 mesi, anche non continuativi;
    l’attività del tirocinio è da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico;

  • il tirocinio deve svolgersi per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 presso una farmacia aperta al pubblico;

  • nel corso del tirocinio ogni studente avrà un “tutor accademico” e un “tutor professionale”, un farmacista iscritto all’albo con almeno due anni di attività professionale che dovrà seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale;

  • l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa che precede la discussione della tesi di laurea. Tale prova ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione;

  • gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità alla prova valutativa accedono alla discussione della tesi di laurea.

ESAME DI STATO SEMPLIFICATO PERIODO TRANSITORIO

Invece, con il Decreto 16 giugno 2022, n. 570, il MUR prevede – per il periodo transitorio – l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con modalità semplificata. L’esame sarà strutturato con lo svolgimento di un’unica prova orale, volta ad accertare la preparazione culturale e le competenze. In particolare, le competenze devono fare riferimento ai seguenti ambiti:

  • deontologia professionale;
  • conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico;
  • somministrazione o dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali;
  • prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • informazione ed educazione sanitaria della popolazione;
  • gestione imprenditoriale della farmacia.

Possono accedere all’esame di Stato semplificato, dall’anno accademico 2023 2024, coloro che hanno conseguito:

  • il diploma di laurea o la laurea specialistica – classe 14/S Farmacia e farmacia industriale, in base all’ordinamento previgente;
  • il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in base al previgente ordinamento didattico non abilitante;
  • all’estero, un titolo di studio riconosciuto idoneo.

2) LAUREA ABILITANTE MEDICO VETERINARIO

Nel dettaglio, tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di medico veterinario, classe LM-42, sono disciplinati con il Decreto n. 652 del 5 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 28-12-2022. La norma prevede che:

  • il tirocinio è finalizzato all’acquisizione di competenze e abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le “competenze del primo giorno” stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea;

  • ognuno dei 30 crediti formativi del tirocinio è pari a 25 ore di attività. Di queste ore, almeno 18 devono essere riservate ad attività pratiche, mentre le restanti sono di autoapprendimento;

  • ogni studente agisce in prima persona sotto la supervisione del tutor, sia in ambiente accademico sia nei luoghi dove si esercita la professione. L’ultima parte di tirocinio può essere svolto sia in Italia sia all’estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale;

  • per la certificazione da parte del docente responsabile di un’area di tirocinio, lo studente deve essere in possesso almeno dell’80% delle presenze, nonché della totalità delle abilità previste sul libretto del tirocinio. Si tratta cioè di un libretto che contiene l’elenco delle presenze e delle abilità e competenze da acquisire;

  • la prova pratica valutativa è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante. La prima parte riguarda la clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici, la seconda la sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, mentre quella finale riguarda le produzioni animali e la medicina degli animali da reddito.

ESAME DI STATO SEMPLIFICATO PERIODO TRANSITORIO

Con il Decreto 16 giugno 2022, n. 569, l’esame di Stato semplificato o prova finale nel periodo transitorio, verificherà con un’unica prova orale, il possesso di adeguate competenze nell’ambito di ciascuna delle filiere professionalizzanti ovvero:

  • clinica degli animali da compagnia, cavallo e animali esotici;
  • sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
  • produzioni animali e medicina degli animali da reddito.

Possono accedere all’esame di Stato semplificato dal 2023 2024, coloro che hanno conseguito:

  • il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica – classe 47/S – Medicina veterinaria, in base all’ordinamento previgente;
  • la laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria – classe LM-42, in base al previgente ordinamento didattico non abilitante;
  • all’estero un titolo di studio riconosciuto in Italia.

3) LAUREA ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA

Il tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di odontoiatra, classe LM 46, sono disciplinati con il Decreto n. 653 del 5 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022. Nello specifico, il Decreto stabilisce che:

  • i 30 crediti formativi universitari possono essere acquisiti solo con attività svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture universitarie o del Servizio sanitario nazionale;

  • a ogni credito formativo corrispondono 25 ore. Di queste, almeno 20 devono essere di attività formative professionalizzanti come primo operatore, mentre le eventuali restanti 5 ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attività formative professionalizzanti;

  • i crediti del tirocinio sono acquisiti al 6° anno di corso, con la possibilità di anticiparne il 30% del totale al 5° anno;

  • la prova pratica valutativa, invece, prevede la discussione da parte dello studente di 3 casi clinici, trattati come primo operatore durante il tirocinio.

ESAME DI STATO SEMPLIFICATO – PERIODO TRANSITORIO

Il Decreto 16 giugno 2022, n. 568 prevede – nel periodo transitorio – l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra a seguito del superamento di un esame di Stato con modalità semplificata, consistente in un’unica prova orale. Oggetto della prova, sarà la presentazione dei piani sanitari per due casi di pratica professionale.

Possono accedere all’esame semplificato dal 2023 2024 coloro che hanno conseguito:

  • il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica – classe 52/S – Odontoiatria e protesi dentaria, in base all’ordinamento previgente;
  • la laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in base al previgente ordinamento didattico non abilitante;
  • all’estero, un titolo di studio riconosciuto in Italia.

4) LAUREA ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Il tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di psicologo sono stati disciplinati con il Decreto n. 654 del 5 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022. In particolare, la norma stabilisce che:

  • a ognuno dei 20 crediti formativi universitari riservati al tirocinio corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento;

  • le attività di tirocinio sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 crediti, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di queste attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE PERIODO TRANSITORIO

Il Decreto 16 giugno 2022, n. 567 conferma e disciplina quanto già stabilito dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163, anche nella fase transitoria dal 2023 2024. Ovvero, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di:

  • un tirocinio pratico valutativo, che consiste in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari presso qualificati Enti esterni convenzionati con le università, di durata complessiva pari a 750 ore;
  • una prova pratica valutativa unica, che si svolge con esame orale. Verterà sull’attività svolta e sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

QUANDO SARANNO ATTIVE LE LAUREE ABILITANTI

La nuova disciplina sulle lauree abilitanti potrà entrare in vigore a partire dall’anno accademico 2023 2024. È, infatti, previsto che l’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici si applichi a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali. Dunque, presumibilmente nel 2023. Tali decreti poi, dovranno ottenere una valutazione positiva dell’accreditamento.

Inoltre, coloro che, quando entrerà in vigore la nuova disciplina, saranno iscritti ai corsi di laurea secondo l’ordinamento didattico precedente non abilitante potranno optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante, secondo lo specifico regolamento dell’Ateneo. In questa fase di transizione, inoltre, il Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute con gli ultimi quattro Decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, ha reso note le modalità semplificate per svolgere l’esame di Stato per coloro che hanno, a oggi, conseguito il diploma di laurea o che lo conseguiranno seguendo il percorso formativo precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

In tutti i casi le sessioni di esami per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 saranno indetti dal Ministero dell’Università e organizzati dagli Atenei sede di facoltà.

LA GUIDA SULLA LEGGE LAUREE ABILITANTI

Mettiamo a vostra disposizione la nostra guida che spiega nel dettaglio i contenuti della legge sulle lauree abilitanti che illustra tutte le novità su tali percorsi accademici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 8 novembre 2021, n. 163 (Pdf 73 Kb) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19-11-2021;
Decreto n. 651 del 5 luglio 2022 – Farmacia (Pdf 340 Kb);
Decreto n. 652 del 5 luglio 2022 – Veterinaria (Pdf 356 Kb;
Decreto n. 653 del 5 luglio 2022 – Odontoiatra (Pdf 331 Kb);
Decreto n. 654 del 5 luglio 2022 – Psicologia (Pdf 363 Kb);
Decreto n. 570 del 16 giugno 2022 – Farmacia (Pdf 73 Kb);
Decreto 16 giugno 2022, n. 569 – Veterinaria (Pdf 73 Kb);
Decreto 16 giugno 2022, n. 568 – Odontoiatria (Pdf 72 Kb);
Decreto 16 giugno 2022, n. 567 – Psicologia (Pdf 81 Kb).

AGGIORNAMENTI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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