La Legge sulle lauree abilitanti è operativa dal 2023. Infatti, grazie alla Legge del 9 novembre 2021 il mondo accademico italiano ha aperto la strada alle lauree abilitanti in Italia e nel 2022 sono arrivati i decreti attuativi che hanno reso effettiva questa novità a partire dall’anno accademico 2023 2024.
Inizia, così, una riorganizzazione e semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio di alcune professioni per garantire un più rapido inserimento nel mercato del lavoro con l’addio agli esami di Stato.
Scopriamo insieme cosa prevede la nuova legge e come aiuterà i neo laureati di alcune classi di laurea a entrare più facilmente nel mondo del lavoro.
COSA PREVEDE LA LEGGE SULLE LAUREE ABILITANTI
La Legge sulle lauree abilitanti (L. 8 novembre 2021, n. 163 pubblicata sulla G.U. n. 276 del 19-11-2021) prevede l’eliminazione dell’esame di Stato ai fini dell’abilitazione per alcune professioni. In pratica, grazie a questa nuova norma, l’abilitazione si conseguirà già con l’esame finale del corso di studi, previa acquisizione di crediti formativi attraverso tirocini pratici.
Per dare effettiva decorrenza alla novità sono intervenuti nel 2022, i Decreti del Ministro dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa, adottati di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che adeguano la disciplina delle lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale (DL n. 651 del 5 luglio 2022), Medicina veterinaria (DL n. 652 del 5 luglio 2022), Odontoiatria e protesi dentaria (DL n. 653 del 5 luglio 2022) e in Psicologia (DL n. 654 del 5 luglio 2022). Le novità per queste prime 4 lauree, sono spiegate nel dettagli in questo articolo.
La Legge prevede una serie di modifiche e una riorganizzazione delle attività formative e delle prove finali per le lauree. Vediamo cosa cambia analizzando tutte le nuove misure introdotte.
A QUALI UNIVERSITÀ SI RIVOLGE
La Legge sulle lauree abilitanti vale per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione dell’accreditamento a tali corsi di studio.
LAUREE ABILITANTI ODONTOIATRA, FARMACISTA, VETERINARIO E PSICOLOGO
Stando alle nuove disposizioni di Legge, l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
Però, nell’ambito delle attività formative professionalizzanti almeno 30 crediti formativi universitari dovranno essere attribuiti a seguito dello svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo nell’ambito dei corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio saranno decise da regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
ALTRE NOVITÀ PER LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
La Legge specifica, inoltre che, relativamente alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti può essere svolta all’interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche. Sempre per questo specifico ramo di studi, la Legge stabilisce anche che gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti potranno ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo dopo aver superato un tirocinio ed una prova pratica valutativa (fase transitoria).
Ai fini della valutazione del tirocinio, le università intanto, dovranno riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Procedura semplificata anche per coloro che hanno concluso il tirocinio professionale.
In sostanza, possono essere abiliti come psicologi superando solo una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. A decidere le modalità di svolgimento della prova, che vi illustriamo in questa guida, è stato il Decreto n. 654 del 5 luglio 2022.
LAUREE PROFESSIONALIZZANTI, PROFESSIONI TECNICHE
La Legge sulle lauree abilitanti poi interviene sulle lauree in professioni tecniche, in particolare:
- Laurea in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01;
- Laurea in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02;
- Laurea in professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03.
Il testo della Legge prevede che l’esame finale per il conseguimento delle appena citate lauree triennali professionalizzanti abiliti all’esercizio della professione e dunque consenta l’iscrizione all’albo professionale, rispettivamente:
- Albo dei geometri per la Laurea in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01;
- Albo professionale degli Agrotecnici e dei Periti Agrari per la Laurea in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02;
- Albo unico dei periti industriali per la Laurea in professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03.
Si segnala che la riforma non modifica i requisiti per l’accesso all’albo professionale da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra oppure di periti agrari o periti industriali. Questi ultimi dovranno – come già era previsto – superare l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. Le novità infatti, valgono solo per i laureati.
LAUREE PROFESSIONALIZZANTI E MAGISTRALI: NUOVE PROVE FINALI
Inoltre ci sono novità per il test finale delle seguenti lauree magistrali o professionalizzanti ovvero:
- odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46);
- farmacia e farmacia industriale (classe LM-13);
- medicina veterinaria (classe LM-42);
- psicologia (classe LM-51);
- geometra (professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01);
- agrotecnico e perito agrario (professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02);
- perito industriale (professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03).
Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali citate, così come quelle professionalizzanti previste nell’elenco precedente, dovranno comprendere lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno, per accertare il livello di preparazione tecnica del candidato. La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà composta da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell’ordine o del collegio professionale di riferimento.
PROVA FINALE: I NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE
A decidere le modalità operative del nuovo esame finale sono stati i Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca per l’adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale che vi illustriamo in questo focus. Non sono stati ancora pubblicati, invece, quelli per le lauree professionalizzanti quali: professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01, professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03. Non appena saranno pubblicati, vi aggiorneremo. I testi dovranno definire le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Nei testi si stabiliranno anche:
- la determinazione dei crediti formativi universitari e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio;
- composizione paritetica della commissione giudicatrice.
Le università dunque, dovranno adeguare i regolamenti didattici di ateneo a queste novità.
LE NOVITÀ PER CHIMICI, FISICI E BIOLOGI
La professione di chimico, fisico e biologo sarà esercitata, grazie a questa nuova norma, previo superamento dell’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali abilitanti. I relativi corsi di laurea dovranno dunque prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo e il superamento di una prova pratica valutativa. Per queste lauree, si attendono ancora i Decreti attuativi.
ALTRI TITOLI DI STUDIO CHE POSSONO DIVENTARE ABILITANTI
La Legge delinea, inoltre, un procedimento per rendere abilitanti all’esercizio delle professioni ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni senza lo svolgimento di un tirocinio post lauream. Le professioni, su cui si attendono specifici regolamenti, sono:
- tecnologo alimentare;
- dottore agronomo e forestale;
- pianificatore;
- paesaggista;
- conservatore;
- assistente sociale;
- attuario;
- geologo;
- chimico;
- fisico;
- biologo.
In sostanza, tali corsi di laurea possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti (dunque non più con un’apposita legge) da emanare entro 3 mesi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400:
- su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento;
- a seguito d’iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
Per adesso, non sono stati emessi provvedimenti in tal senso ma, se dovessero arrivare, vi aggiorneremo.
Escluse dall’abilitazione senza esame di Stato, invece, le professioni come avvocato, notaio, commercialista, architetto, revisore legale per le quali è previsto invece, un tirocinio post laurea o praticantato e il superamento dell’esame di Stato.
ALTRI CORSI DI LAUREE ABILITANTI: LE NUOVE REGOLE
I regolamenti che possono rendere abilitanti le lauree che non prevedono un tirocinio alla fine del corso di studi disciplineranno le modalità per gli esami finali. Tali nuovi regolamenti dovranno poi stabilire le modalità di svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, nonché decidere la composizione della commissione giudicatrice. Anche in questo caso, dovrà essere composta da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. In tal modo, i titoli universitari avranno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.
Quindi, i regolamenti saranno emanati sulla base delle seguenti norme generali:
- riordino della disciplina per l’adeguamento alle disposizioni della legge sulle lauree abilitanti;
- semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
- determinazione dell’ambito dell’attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
- eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi
uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica;
- composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell’esame finale.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE SULLE LAUREE ABILITANTI?
Il Legislatore ha deciso che la legge sulle lauree abilitanti entra in vigore a decorrere dall’anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento degli ordinamenti. Inoltre, nel testo si definisce anche l’ambito applicativo.
Quindi nel caso delle lauree abilitanti in psicologia, veterinaria, odontoiatria e farmacia la partenza è prevista a partire dall’anno accademico 2023 2024 come spieghiamo in questo approfondimento. Per altre lauree citate nella legge sulle lauree abilitanti si attende la pubblicazione dei relativi decreti.
ESAMI DI STATO “FACILITATI” NELLA FASE DI TRANSIZIONE
Come vi abbiamo spiegato in questo focus, a disciplinare la fase transitoria per le lauree abilitanti già avviate dal 2023, cioè Veterinaria, Farmacia, Psicologia e Odontoiatria, sono i Decreti del Ministro dell’università e della ricerca. Le norme prevedono la definizione delle modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di studio citati, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Le università dovranno riconoscere anche le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente.
È, inoltre, previsto che le università che non adeguano i regolamenti didattici, entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, non riceveranno i finanziamenti previsti dallo Stato, sino all’adozione dei regolamenti e al loro invio al Ministero dell’università e della ricerca.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 8 novembre 2021, n. 163 (Pdf 73 Kb) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19-11-2021
AGGIORNAMENTI
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