Permessi diritto allo studio docenti e ATA 2027: domande entro il 15 Novembre 2026

Permessi diritto studio docenti ATA

I permessi retribuiti per il diritto allo studio consentono a docenti, personale educativo e ATA di assentarsi dal servizio fino a 150 ore l’anno per frequentare corsi di studio e sostenere esami.

Per usarli nel 2027 bisogna presentare una nuova domanda entro il 15 Novembre 2026, che quest’anno cade di domenica, ma alcuni Uffici Scolastici possono fissare una data diversa.

Ecco come funzionano i permessi studio, chi può chiederli, per quali corsi e come presentare la domanda.

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COME FUNZIONANO I PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NEL 2027 E QUALI CORSI SONO AMMESSI

I permessi studio sono regolati dall’art. 37 del CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019 2021 (Pdf 1,9 Mb). Il contratto riconosce al personale della scuola, in aggiunta alla formazione programmata dall’amministrazione, permessi retribuiti fino a 150 ore annue individuali per ciascun anno solare.

Le ore di permesso servono per la frequenza dei corsi e per sostenere tirocini ed esami. I corsi ammessi sono quelli che portano a un titolo di studio rilasciato da istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti:

  • diploma di scuola secondaria e titoli di scuola primaria;

  • corsi di laurea e corsi universitari;

  • master, specializzazioni e corsi post-universitari;

  • corsi di qualificazione professionale e percorsi che rilasciano attestati riconosciuti, compresi i percorsi di abilitazione all’insegnamento e la specializzazione sul sostegno (TFA Sostegno);

  • tirocini ed esami relativi ai corsi.

I contratti integrativi regionali precisano quali corsi sono ammessi e a quali condizioni, per esempio per i corsi online e delle università telematiche. Prima di presentare la domanda conviene leggere quello della propria regione.

Le ore richieste per il 2027 si possono usare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. Le ore non si possono usare per un corso diverso da quello indicato nella domanda, salvo autorizzazione esplicita dell’Ufficio Scolastico.

Chi ottiene i permessi ha diritto, salvo esigenze di servizio eccezionali e inderogabili, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami. Inoltre non è obbligato a fare straordinari né a lavorare nei giorni festivi e di riposo settimanale.

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CHI PUÒ RICHIEDERE IL PERMESSO

Possono presentare domanda:

  • docenti e personale educativo;
  • personale ATA;
  • docenti di religione cattolica con incarico annuale.

La domanda è aperta sia al personale a tempo indeterminato sia a quello a tempo determinato, con supplenza annuale (fino al 31 Agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 Giugno).

Per i supplenti, e per chi lavora part time o a orario ridotto, le 150 ore sono riproporzionate alla durata del contratto e alle ore di servizio. Per le supplenze temporanee occorre consultare il contratto integrativo della propria regione.

Per i docenti delle scuole paritarie e non statali i permessi dipendono dal contratto di lavoro applicato.

Attenzione però: i permessi non sono concessi a tutti quelli che li chiedono. Vale un tetto del 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il Ministero ripartisce il contingente tra le regioni e gli Uffici Scolastici pubblicano il numero di permessi disponibili per ogni profilo e ordine di scuola.

Se le domande superano il limite del 3%, i criteri di priorità li fissa la contrattazione integrativa regionale. Il CCNL stabilisce però un ordine di precedenza che vale ovunque: prima chi frequenta corsi di scuola superiore, poi chi segue corsi universitari, poi chi frequenta corsi post-universitari.

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COME FARE DOMANDA

Le domande per i permessi studio del 2027 vanno presentate alla segreteria della scuola di servizio, che le trasmette all’Ufficio Scolastico Provinciale (Ufficio di Ambito Territoriale) con il visto del dirigente scolastico, entro il 15 Novembre 2026.

Chi lavora in più scuole presenta la domanda all’istituto che gestisce la sua posizione amministrativa e la invia per conoscenza agli altri.

Alcuni Uffici Scolastici possono anticipare la scadenza o pubblicare un proprio modello di domanda: occorre sempre controllare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ambito territoriale di riferimento.

Per chi viene assunto dopo il 15 Novembre con contratto fino al 30 Giugno o al 31 Agosto, gli Uffici Scolastici prevedono di solito una finestra di 5 giorni dalla nomina e comunque non oltre il 10 Dicembre 2026. Anche in questo caso fanno fede le indicazioni dell’ufficio territoriale.

Chi a metà Novembre non è ancora iscritto perché il corso non è partito può in genere presentare la domanda con riserva, nei limiti indicati dall’Ufficio Scolastico e dal contratto integrativo regionale.

L’iscrizione va poi documentata: i permessi si usano solo per il corso effettivamente frequentato.

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COME GIUSTIFICARE LE ORE DI PERMESSO

Chi usa i permessi deve consegnare alla scuola la certificazione di iscrizione, di frequenza delle lezioni e degli esami sostenuti, nei tempi fissati dall’istituto.

Senza questi documenti le ore già fruite vengono trasformate in aspettativa senza assegni per motivi personali e l’amministrazione recupera lo stipendio pagato per quei periodi.

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Scritto da Angela Velasquez - Coordinatrice editoriale, redattrice, esperta di concorsi pubblici, assunzioni e scuola.
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