Fino al 31 dicembre 2021 i periodi di quarantena Covid per i lavoratori privati sono equiparati a malattia. Novità anche per i lavoratori fragili, i cui periodi di assenza sono considerati ricovero ospedaliero.
A stabilirlo è il nuovo Decreto Fisco, approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri. Il Governo ha stanziato 976,7 milioni di euro per il 2021 per la misura.
In questa guida utile vi spieghiamo in dettaglio cosa prevede il DL Fisco sulla quarantena per Covid, sull’equiparazione alla malattia e sui lavoratori fragili.
QUARANTENA COVID LAVORATORI COME MALATTIA: LA NORMATIVA
Il Decreto Fiscale prevede una nuova indennità Covid per la quarantena dei lavoratori, che è di nuovo equiparata alla malattia com’è stato nella prima fase della pandemia. In pratica, la norma modifica l’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 in tema di tutele per la quarantena da Covid 19. In particolare, stabilisce che, fino a fine anno:
- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
- i periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di disabilità con connotazione di gravità oppure rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Per ulteriori informazioni, sulle tutele per i lavoratori fragili del settore pubblico e di quello privato vi consigliamo di leggere questo approfondimento.
A coordinare l’erogazione dell’indennità e a verificare i limiti di spesa sarà l’INPS.
COME FUNZIONA L’INDENNITÀ DI MALATTIA PER QUARANTENA COVID
Nel caso dei lavoratori in quarantena o isolamento fiduciario, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’Asl di competenza che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria.
Nel caso dei lavoratori fragili, invece, il periodo di assenza dal lavoro è prescritto dalle competenti autorità sanitarie.
IL RIMBORSO PER I DATORI DI LAVORO
Nell’articolo 8 del Decreto Fisco, il Governo ha anche previsto, per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, un rimborso forfettario ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps. Tale rimborso vale per gli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.
Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo massimo pari a 600 euro per lavoratore. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
COME PRESENTARE DOMANDA PER IL RIMBORSO
I datori di lavoro che intendono richiedere il rimborso per l’indennità di malattia per la quarantena Covid dovranno presentare apposita domanda in via telematica all’INPS. In base a quanto previsto dal DL Fisco, l’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione attestante i periodi interessati dall’indennità di malattia per la quarantena Covid. Inoltre, l’INPS è autorizzato al trattamento dei dati sensibili contenuti nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati ai fini dei controlli a campione sulle dichiarazioni.
A breve l’Istituto fornirà le indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta. Generalmente, le domande vanno presentate attraverso il portale web, effettuando l’accesso mediante le credenziali SPID, Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Pdf 219 Kb)
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per conoscere altre misure introdotte o rifinanziate dal Governo al fine di aiutare lavoratori e aziende, potete visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone e questa sezione riservata agli aiuti alle imprese.
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Tutto chiaro. Il problema è che io sono in quarantena dal 21/12, l’ASL mi ha inviato il certificato di quarantena oggi con data di ieri, io l’ho inviato al mio dottore e al datore di lavoro. Anche se il dottore riscriverà (come l’ASL) che la quarantena partiva in data 21/12, non può far partire la malattia da quella data ma solamente dalla data del certificato per cui dovrò segnare permesso le mie assenze da lavoro dal 21/12 a ieri. Perchè devo rimetterci io?