Decreto fiscale 2022 convertito in Legge: tutte le novità in 13 punti

Il testo spiegato del Decreto fiscale convertito in Legge sul lavoro, le tasse e i tributi. Ecco tutti i dettagli le le novità rispetto al testo del Consiglio dei Ministri

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Approvato dal Parlamento il Decreto Fiscale convertito in Legge, collegato al Bilancio 2022.

Il 14 dicembre 2021 la Camera dei Deputati ha votato la fiducia all’approvazione dell’articolo unico del Decreto Fisco lavoro nel testo identico approvato già dal Senato, con una serie di novità su cartelle, IMU e lavoro.

Vediamo le principale novità fiscali introdotte dalla conversione in Legge del Decreto Fiscale 2022 con relativa spiegazione.

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LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE CONVERTITO IN LEGGE

Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 è stato approvato dal Governo il 14 ottobre 2021 e poi è approdato in Senato dove è stato oggetto di numerosi emendamenti. Nel passaggio in Aula alla Camera de Deputati poi, il provvedimento licenziato (Atto Camera 3395), è stato sottoposto al voto di fiducia e quindi, non è stato modificato. Confermate dunque le new entry votate a Palazzo Madama, come si evince dal testo finale della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.301 del 20-12-2021. Il Decreto Fisco originariamente era composto da 18 articoli per complessivi 102 commi. Nella versione post conversione in Legge risulta suddiviso in 48 articoli per un totale di 201 commi. Scopriamo insieme, per punti, quali sono le novità introdotte dal Parlamento nella conversione in Legge del Decreto Fiscale, consultando il Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146.

1) PROROGA TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

Posticipato al 9 dicembre 2021 il termine ultimo per versare le rate omesse della Rottamazione Ter e della Rottamazione delle risorse proprie UE, fondamentalmente i dazi doganali e l’IVA all’importazione, nonché del saldo e stralcio delle cartelle da corrispondere negli anni 2020 e 2021. Il testo originario del “collegato” aveva fissato il termine unico al 30 novembre 2021, con tolleranza fino al 6 dicembre 2021, in quanto il 5 era domenica. Inoltre, in caso di ritardo, fino al 14 dicembre 2021, i termini per l’agevolazione non decadono.

In particolare, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre con tolleranza) devono corrispondere integralmente:

  • le rate della “Rottamazione Ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;

  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per avere maggiori informazioni sulla Rottamazione e sul saldo e stralcio si consiglia di leggere questo articolo.

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2) PROROGA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL’IRAP E DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE – IMPI

Prorogato di due mesi, dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine per versare, senza alcuna sanzione né interessi, l’IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) omessa a causa dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dal Decreto Rilancio, relativamente ai limiti e alle condizioni fissati dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato. La scadenza per la regolarizzazione, originariamente fissata al 30 novembre 2020, era già stata differita al 30 aprile 2021 dal Decreto Ristori, poi al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni e, da ultimo, al 30 novembre 2021 dall’articolo 5 del Decreto Legge 132 del 2021 (comma 1).

Definiti, per l’anno d’imposta 2021, i termini di versamento e le modalità di attribuzione del gettito dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPI), cioè sulle strutture emerse destinate alla coltivazione d’idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale. Anche quest’anno il tributo va versato entro il 16 dicembre 2021 direttamente allo Stato, che poi provvede all’assegnazione delle somme spettanti ai Comuni interessati (il 3 per mille del complessivo 10,6 per mille), individuati con decreto interministeriale.

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3) PROROGA PER LE CARTELLE NOTIFICATE DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021

Più tempo per adempiere l’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento (non anche dagli accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, né dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS) notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Invece che gli ordinari 60 giorni, si avranno a disposizione 180 giorni (il testo originario del decreto ne concedeva 150). Durante questo periodo, l’AdE non potrà attivare né misure cautelari (fermo amministrativo dei vicoli, ipoteca), né azioni esecutive (pignoramento, anche presso terzi). Una volta decorso inutilmente tale intervallo temporale, sulle somme iscritte a ruolo (tranne le sanzioni pecuniarie e gli interessi) scatteranno gli interessi di mora dalla data della notifica della cartella fino a quella del pagamento e l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata. Non è cambiata, invece, la tempistica per proporre il ricorso. Resta immutato il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica della cartella. Infine, è stata sancita l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e introdotto poi il principio secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento sono impugnabili per vizi di notifica soltanto in tre determinate ipotesi, cioè:

  • quando il debitore dimostra che dalla iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;

  • per la riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici;

  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

4) PROROGA TERMINI VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DI UN CONTROLLO

Nuova chance nel Decreto Fiscale convertito in Legge per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi bonari, ossia delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti comunicazioni d’irregolarità. Per tali atti, il Decreto Rilancio aveva stabilito la sospensione dei relativi versamenti, rinviandone l’effettuazione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o fino al 16 dicembre 2020. Ora è possibile pagare entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

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5) MODIFICHE SULL’APPLICAZIONE DELL’IVA

Il Decreto Fiscale convertito in Legge prevede numerose modifiche in materia d’IVA per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria. Ovvero sono escluse dal regime di non applicazione dell’IVA:

  • cessioni di beni, comprese le pubblicazioni, e le prestazioni di servizi effettuate da alcuni enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica) nei confronti dei loro soci verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;

  • le cessioni e le prestazioni effettuate dai partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche;

  • somministrazioni di alimenti e bevande rese da associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri soci.

Sono incluse tra le operazioni esenti dall’IVA, sempre che non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali:

  • le prestazioni e le cessioni a esse strettamente connesse effettuate verso corrispettivi specifici da taluni enti associativi nei confronti dei soci;

  • prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle associazioni sportive dilettantistiche;

  • cessioni e prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche;

  • somministrazioni di alimenti e bevande nei confronti d’indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.

Inoltre, in attesa della piena operatività del codice del Terzo settore, è stato stabilito che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65.000 euro applicano, ai fini IVA, il regime forfetario disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015.

6) SOGLIA DELL’UTILIZZO DEL CONTANTE: ALCUNE MODIFICHE

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante, che scatterà a partire dal 1° gennaio 2022, riguarderà soltanto i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), non anche la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, contrariamente a quanto era stato programmato nel 2020. Per quest’ultima tipologia di operazioni, viene ripristinato il vecchio limite di 3.000 euro.

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7) MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST A GESTIONE FAMILIARE

Meglio definiti dal Decreto Fiscale convertito in Legge i destinatari del fondo istituito dal Decreto Sostegni Bis. Prevista una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, a sostegno delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale. In mancanza del codice, saranno identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast. Si tratta dei bed and breakfast a gestione familiare.

8) ESENZIONE IMU PRIMA CASA

Risolta la querelle relativa all’esenzione IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. L’agevolazione vale per una sola casa, scelta dai componenti del nucleo familiare, sia se le due unità sono situate nello stesso Comune sia se, invece, sono presenti nel territorio di due diversi Comuni.

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9) AIUTI AI LAVORATORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO IN START UP SOCIALI

Introdotti benefici sia per le imprese in possesso di determinati requisiti che impiegano persone con disturbi dello spettro autistico, sia per i medesimi lavoratori. Per questi ultimi, in particolare, la retribuzione non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Inoltre, è disposto, per tutte le Start Up a vocazione sociale, la non imponibilità per 5 anni ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP degli utili derivanti dall’attività d’impresa. Poi, per qualsiasi datore di lavoro che impiega a tempo indeterminato un lavoratore con disturbi dello spettro autistico, previsto uno sgravio per 36 mesi, nella misura del 70%, della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

10) ESENZIONE TARI PER ALCUNI IMMOBILI DEL VATICANO

Decreto Fiscale convertito in Legge ha stabilito anche l’esenzione dalla tassa sui rifiuti (Tari) per alcuni immobili di proprietà del Vaticano indicati nei Patti Lateranensi. Tra questi, le basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, l’edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere, il palazzo pontificio e la Villa Barberini di Castel Gandolfo. L’agevolazione si applica per i periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo, nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

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11) CONCESSIONI DEMANIALI

Passa da 12 a 24 mesi la proroga, sancita dal Decreto Rilancio della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti. La proroga vale anche per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La disposizione riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data del 19 maggio 2020. La proroga è esclusa per le procedure di evidenza pubblica già definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “collegato fiscale”. Per quelle avviate, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all’aggiudicazione.

12) RINVIO OBBLIGHI COMUNICAZIONI PER COMMERCIANTI, ENTI E PROFESSIONISITI

Differita di un anno, dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022, l’operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che percepiscono i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi attraverso sistemi evoluti d’incasso in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite quegli stessi strumenti. Rinviata poi di un anno, al 1° gennaio 2023, la decorrenza dell’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. I soggetti interessati sono:

  • aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere;

  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

  • policlinici universitari;

  • farmacie (pubbliche e private);

  • presidi di specialistica ambulatoriale;

  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;

  • altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;

  • iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;

  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

  • strutture sanitarie militari, nonché gli iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali.

13) DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Esteso al periodo d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema d’interscambio, già vigente nei precedenti tre anni, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori, pertanto, devono continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema TS, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

IL TESTO DEL DECRETO FISCALE 2022 CONVERTITO IN LEGGE

Qui potete consultare il Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Pdf 219 Kb) con tutte le novità approvate in Parlamento sul Decreto proposto dal Governo.

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