Buone notizie per i docenti non abilitati che insegnano nelle scuole paritarie e per gli istituti che li impiegano.
Con la conversione in legge del Decreto PA, il servizio svolto nelle paritarie continua a valere al posto dell’abilitazione per insegnare in questi istituti fino all’anno scolastico 2027/2028.
La possibilità, prevista in via straordinaria, si era fermata all’anno scolastico 2025/2026. Ora viene allungata di altri due anni, a patto di avere alle spalle almeno tre anni di servizio nelle paritarie negli ultimi dieci.
Vediamo di seguito nel dettaglio cosa prevede la norma, a chi si applica e tutte le novità.
IL SERVIZIO NELLE PARITARIE VALE COME REQUISITO PER L’INSEGNAMENTO FINO ALL’A.S. 2027 2028
Il testo di conversione in Legge del Decreto PA è stato approvato dalla Camera il 28 settembre 2026 ed è poi arrivato il via libera definitivo del Senato, con il voto di fiducia sul disegno di legge di conversione.
La misura sulle paritarie è contenuta nell’articolo 5, comma 1, del decreto, che modifica l’articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica. Le parole “per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026” sono sostituite da “fino all’anno scolastico 2027/2028“.
Per capire la portata della novità bisogna partire dalla regola generale. Per ottenere e mantenere la parità, una scuola non statale deve avere personale docente fornito del titolo di abilitazione. Dall’anno scolastico 2023/2024, nelle scuole secondarie paritarie l’abilitazione si consegue con i nuovi percorsi abilitanti previsti dal decreto legislativo 59/2017.
Il comma 4-ter introduce un’eccezione: chi non è riuscito a entrare in quei percorsi per mancanza di posti nell’offerta formativa può far valere il servizio già svolto nelle paritarie come requisito sostitutivo.
CHI PUÒ USARE IL SERVIZIO AL POSTO DELL’ABILITAZIONE
Secondo il testo della legge 62/2000 aggiornato dal decreto, il servizio vale come requisito per i docenti che:
- hanno chiesto l’iscrizione ai percorsi abilitanti di formazione iniziale all’insegnamento (articoli 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 59/2017);
- non sono stati ammessi per mancanza dell’offerta formativa;
- hanno prestato servizio nelle scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
Gli anni di servizio si contano con le regole dell’articolo 11, comma 14, della legge 124/1999: un anno vale come anno scolastico intero se il servizio è durato almeno 180 giorni, oppure se è stato svolto senza interruzioni dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
Chi ha avuto più incarichi brevi nello stesso anno, quindi, deve verificare che la somma dei giorni arrivi a questa soglia, altrimenti quell’anno non conta.
COSA NON CAMBIA: VALE SOLO PER LE PARITARIE
È importante non confondere questo requisito con l’abilitazione vera e propria. La norma dice che il servizio è valido “ai soli fini” del requisito richiesto alle scuole per la parità.
In pratica, il docente può continuare a insegnare nella scuola paritaria senza che l’istituto perda la parità, ma non diventa abilitato. Il servizio, da solo, non apre le stesse porte dell’abilitazione nella scuola statale, ad esempio per le graduatorie riservate agli abilitati.
Per questo, chi rientra nella proroga ha comunque interesse a iscriversi ai percorsi abilitanti appena ci saranno posti disponibili, approfittando dei due anni in più.
LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO PA PER SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Decreto PA, che è un provvedimento con misure molto diverse tra loro, contiene anche altre novità per il mondo dell’istruzione. Tra le principali:
- docenti neoassunti: chi supera l’anno di prova viene confermato in ruolo nella stessa scuola e cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, ma non da quelle dei concorsi ordinari;
- servizi comunali per l’infanzia: più tempo, fino all’anno scolastico 2027/2028 e al 31 dicembre 2028, per le misure sul personale educativo e scolastico dei Comuni;
- AFAM: i diplomi accademici di primo e secondo livello si chiameranno lauree e lauree magistrali, come abbiamo anticipato in questo articolo;
- disabilità: il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità aumenta di 23.612.251 euro per il 2026 e di 8.788.509 euro per il 2027.
Per tutti i dipendenti pubblici, inoltre, il decreto supera il divieto assoluto di pagare le ferie non godute, ammettendo l’indennità sostitutiva a determinate condizioni.
Il testo approvato dalla Camera, con le modifiche al decreto, si può consultare qui: TESTO DECRETO PA 2026 (Pdf 724 Kb).
QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NOVITÀ
La proroga per le paritarie era già contenuta nel testo originario del decreto-legge di Agosto, quindi è già operativa dall’entrata in vigore del decreto. La conversione in legge la rende definitiva.
La legge di conversione entrerà in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
Il Decreto PA 2026 introduce anche altre disposizioni per gli enti locali, la protezione civile e la sicurezza. Per scoprire tutte le misure previste consigliamo la lettura di questo approfondimento, che spiega in modo semplice e chiaro tutte le novità.
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